Sentenza 13 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto del limite della continenza che integra la scriminante del diritto di critica (art. 51 cod. pen.) richiede che il pieno soddisfacimento delle ragioni dell'informazione non debordi oltre la necessità dell'efficace comunicazione che ammette anche termini corrosivi purché preordinati ad una migliore informazione, mentre tale limite deve ritenersi superato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto allo scopo che il giornalista si è prefisso. È, pertanto, immune da censure la decisione con cui il giudice di appello affermi l'insussistenza dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. per il superamento del limite della continenza, nel caso in cui il giornalista abbia con reiterati articoli accusato un magistrato di svolgere attività illegittima per incompatibilità, dopo che i competenti organi di vigilanza (nella specie il Cons. Superiore Magistratura ed il Ministro della giustizia), ebbero ad escludere qualsiasi rilievo, anche di carattere disciplinare, in merito a tale accusa, con la conseguenza che le pubblicazioni successive alle prime notizie si caratterizzano come ritorsioni persecutorie nei confronti del magistrato che aveva in precedenza condannato il giornalista e, comunque, appaiono chiaramente estranei all'interesse pubblico dell'informazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2005, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 13/12/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2474
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 11325/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NG SC, nato in [...] il [...];
avverso la Sentenza del 09/07/2004 della Corte d'Appello di Catanzaro;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Giovanni D'Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
È presente il difensore del ricorrente avv. Gregorio Viscomi del foro di Catanzaro, che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. IN FATTO
La sentenza 09/07/2004 della Corte d'Appello di Catanzaro in totale riforma della decisione 11/06/2002 resa dal Tribunale del medesimo luogo, condannò SC NG, perché responsabile del delitto di diffamazione aggravata nella sua veste di direttore ed autore di articoli di forte critica nei confronti dei magistrati GRASSO e GRECO, e lo condannava alla pena della multa di Euro 250,00 oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni in favore delle persone offese, costituitesi parti civili. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha mosso ricorso la difesa del NG per i seguenti motivi:
- violazione della legge penale, per l'omeSA applicazione dell'esimente dell'art. 51 c.p. in relazione al diritto di critica;
- violazione della legge processuale/penale per l'omeSA motivazione sul giudizio di equivalenza delle circostanze generiche con l'aggravante contestata;
- violazione della legge processuale/penale per la condanna alla provvisionale provvisoriamente esecutiva, al di là del danno provato.
IN DIRITTO
Per correttamente valutare la delicata vicenda giova premettere:
- le due decisioni di merito hanno riscontrato che le notizie commentate dal periodico "Il dibattito" su cui apparvero gli articoli incriminati sono rispondenti al vero;
- le notizie pubblicate ed astiosamente commentate dal NG hanno sicuramente un intrinseco interesse informativo, vertendo su vicende coinvolgenti magistrati del Tribunale di Reggio Calabria e, quindi, sul corretto funzionamento della giustizia locale. - le generali ed aSAi confuse accuse mosse a parecchi magistrati, ritenuti contigui ad oscuri ambiti di potere e vagamente collusi con essi ("poteri forti" , associati in "aggregazioni o congregazioni più o meno occulte", partecipi di "famiglie all'interno del Tribunale di Reggio") mancando della querela al riguardo da parte degli intereSAti, non intereSAno il giudizio (se non nella misura in cui siffatti meSAggi sono serviti da cornice tipografica ai commenti sulla vicenda relativa alla D.SA GRASSO, non poco influenzando la lettura degli pezzi ad eSA dedicati);
- non riguardano il giudizio neppure gli articoli indirizzati al Presidente del locale Tribunale accusato di inerzia nel reprimere la situazione di illegittimità creatasi nel circondario del tribunale di Reggio Calabria, mancando, anche qui di querela;
- non sono in sè censurabili le frasi riportate come desunte dall'intervista dell'On. Saponara o assunte da altri atti di terzi, perché provenienti dalla persona intervistata, anche se, per il vero, nel testo che si legge nei pezzi giornalistici non sempre è apprezzabile il neceSArio distacco che rende il giornalista testimone "terzo" dell'accadimento (cfr. al riguardo, tra le altre, Cass., Sez. 5^, 14/12/1999, Scalfari, Cass. Pen., 2001, 862);
- estranea alla formale accusa è, infine, la pubblicazione della fotografia portante didascalia identificativa con la D.SA SO, ma raffigurante altra persona dalle fattezze obese: come esattamente osservato dal Giudice Monocratico, questo profilo (che pur astrattamente potrebbe risultare aSAi importante) non è mai stato dedotto nella formali contestazioni, ne' su di esso si è sviluppata difesa processuale da parte del NG;
al proposito si rileva la sicura intenzionalità della pubblicazione, per le dimensioni e reiterazione della pubblicazione dell'effige.
Accolto il richiamo all'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica, mai messo in dubbio dalla decisione impugnata, risulta indispensabile soffermarsi sul delicato profilo della cd. "continenza", limite all'esercizio citati diritti informativi, poiché su di esso si è maggiormente fondata la decisione della Corte Territoriale.
Non vi è dubbio che l'esercizio del diritto di critica è tutelato da norma costituzionale ed è momento fondamentale di libertà. Ma è altrettanto certo che anche la reputazione appartiene al novero degli essenziali beni della persona. Il contemperamento delle due istanze - tra loro spesso configgenti - si rinviene nell'ammettere il pieno soddisfacimento dell'informazione nei limiti in cui esso non debordi oltre le necessità della efficace comunicazione. Infatti, oltre quel confine esso può tradursi in una gratuita (perché non neceSAria) lesione all'altrui reputazione. Inconveniente che, privo della giustificazione dell'utilità informativa, non risulta corredato da ragione giustificativa.
In questo senso il limite al diritto di critica è esimente del delitto di diffamazione nella misura in cui appaia essenziale e neceSArio alla comunicazione ai terzi del meSAggio informativo:
anche termini corrosivi sono assolutamente ammissibili, quando giovino al migliore risultato di informazione. Al di là di possibili termini offensivi ed ingiustificabili alla trattazione della satira o dell'attacco giornalistico, tema che qui non si pone, il limite della continenza deve ritenersi superato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto allo scopo che il giornalista risulta essersi prefisso. Occorre, quindi valutare la proporzionalità dei termini adoperati per rapporto all'esigenza di evidenziare la gravità dell'accaduto quando questo presenti oggettivi profili di interesse pubblico (cfr. Cass., Sez. 5^, Perna, 09/07/2004, CED Cass. 229337). Orbene, in questa prospettiva appare esatta ed incensurabile la valutazione della Corte d'Appello quando sottolinea la sicura esorbitanza - pur valutato l'indubbio interesse pubblico all'informazione - della reiterazione delle accuse mosse alla D.SA SO, anche dopo che sia il Ministro sia il CSM. ebbero ad escludere profili di illegittimità per incompatibilità. Non si comprende, se non in termini di un attacco personale, scevro da sostanziale ragioni di utilità informativa, l'addebito di una situazione che, i competenti organi di vigilanza, ebbero a screditare di interesse anche di rilievo disciplinare. Essendosi l'esercizio del diritto, sotteso dall'art. 21 Cost., già compiuto e soddisfatto con l'iniziale incisiva e caustica critica al magistrato, la ripetizione - quasi ossessiva - senza ulteriori connotazioni di fatto ma espressiva soltanto di pertinace insistenza non rinviene più alcuna giustificazione scriminante. Non è, quindi, infondata l'ipotesi che i reportages - successivi alle prime notizie - null'altro siano che una manifestazione di ritorsione persecutoria in relazione alle pregresse condanne comminate per mano del magistrato verso il NG: una causale chiaramente estranea all'interesse pubblico. Non ha pregio la doglianza relativa alla assenza di motivazione sulla concessione delle circostanze attenuanti, mancandovi per esso interesse della parte e quanto alla misura del bilanciamento, trattasi di scelta non proponibile in sede di legittimità, attesa la commisurazione della pena/base aSAi prossima al minimo edittale. Quanto, ancora, alla condanna al risarcimento dei danni ed alla assegnazione di provvisionale in favore della parte civile, si osserva che i provvedimenti relativi non richiedono espreSA motivazione e sono riservati alla insindacabile valutazione del giudice di merito insindacabile in seno al giudizio di legittimità. Da tanto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2006