Sentenza 17 marzo 2016
Massime • 1
La rinuncia alla richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna contumaciale non può essere desunta per "facta concludentia", quale la mancata comparizione del condannato e del suo difensore all'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione, dovendo essere effettuata nelle forme previste dall'art. 589, comma terzo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2016, n. 49283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49283 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2016 |
Testo completo
49 2 8 3 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 17/03/2016 Sentenza n. 1066/2016 Registro generale n. 36926/2015 Composta dai Consiglieri: Dott. ADET TONI NOVIK Presidente Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO Consigliere Dott. PALMA TALERICO Consigliere Rel. Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Dott. GAETANO DI GIURO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: RAIA MAURIZIO, n. il 02/12/1959; avverso l'ordinanza n. 1047/2014 TRIBUNALE di CATANIA, del 27/04/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Ciro Angelillis, che chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/05/2015 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di rimessione in termini proposta da AI Maurizio per pro- porre appello avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Cata- nia. In motivazione il giudice dell'esecuzione rilevava che il condannato ed il difensore non si era- no presentati nell'udienza camerale, sebbene ritualmente avvisati, e che, pertanto, non aveva- no interesse a coltivare il ricorso.
2. La difesa del AI proponeva ricorso per Cassazione avverso tale provvedimento, chieden- done l'annullamento, articolando i seguenti motivi di impugnazione.
2.1. Il difensore evidenziava l'illogicità della motivazione, perché erroneamente era stato da- to rilievo all'assenza del ricorrente e del difensore all'udienza camerale, qualificando addirittura come di "scarso interesse" tale legittimo comportamento processuale.
2.2. La difesa deduceva che il provvedimento impugnato era privo di motivazione. Infatti, nel ricorso era stato dettagliatamente spiegato come il ricorrente, "colpevole" di essersi trasferito per ragioni lavorative in Lombardia, non aveva potuto conoscere la sentenza di condanna, il cui procedimento si era svolto nella di lui contumacia;
era migrato dal capoluogo etneo, per trasfe- rirsi dapprima a BE (via S. Bernardino n. 129) e successivamente a Milano (via Meucci, in un primo momento, via Anzani successivamente). La difesa prospettava che tali circostanze di fatto non erano state vagliate per effetto dell'illogico rilievo alla assenza del ricorrente (e del suo difensore) in udienza camerale.
2.3. Il ricorrente deduceva di non essere stato edotto della sentenza che lo vedeva irrime- diabilmente condannato, né dall'originario difensore di fiducia (che rinunziava al mandato di- fensivo, anche se tale comunicazione non era mai pervenuta al ricorrente, per essere stata spedita all'indirizzo dell'ex suocera, che non glielo comunicava) né con alcun altro strumento processuale, per cui non poteva esercitare il proprio legittimo diritto di impugnazione, per fatti non a sé imputabili. Ad avviso della difesa erano stati violati gli artt. 175 cod. proc. pen. e 24 Cost., per la man- cata rimessione in termini, nonostante l'incolpevole ignoranza della sentenza di condanna;
inoltre, era stata omessa ogni motivazione nel provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l'istanza difensiva di rimessione in termini, proposta ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., era rigettata dal giudice dell'esecuzione sul presupposto che il condannato 3 non avesse più interesse alla sua trattazione, per essere stato assente all'udienza camerale, così come il suo difensore. Ebbene, deve escludersi che la mancata comparizione in udienza del condannato e del suo difensore possa essere qualificata come carenza di interesse a coltivare il ricorso o come rinun- zia al medesimo. La perdita di interesse al ricorso (come qualificata nell'ordinanza impugnata) o la rinunzia al- lo stesso non può essere desunta da facta concludentia quale la mera assenza all'udienza ca- merale, occorrendo un atto di parte del medesimo condannato o del suo difensore munito di procura speciale. La rinuncia alla restituzione in termini, trattandosi di atto avente natura e fi- nalità impugnatorie, va effettuata nelle forme di cui all'art. 588, comma 3, cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza di essa dal soggetto legittimato e la sua ricezione da parte de- gli organi competenti. Dall'osservanza di tale principio, pertanto, il giudice del merito si è indebitamente sottratto, attribuendo erroneamente rilievo preclusivo all'inerte comportamento processuale.
3. L'errore commesso, che rende ovviamente assorbiti gli ulteriori argomenti di cui agli altri motivi di ricorso, impone l'annullamento dell'ordinanza ed il rinvio per nuovo esame al Tribuna- le di Catania.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania. Così deciso in Roma il 17 marzo 2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Adet Toni, Novik Aldo EspositoEsto Ent DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 NOV 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAISLLA