Sentenza 18 marzo 2014
Massime • 1
La restituzione nel termine per proporre appello avverso una sentenza contumaciale non comporta la necessità di ordinare una nuova notifica del relativo estratto, che avrebbe la funzione di informare l'interessato circa l'esistenza e il contenuto di un provvedimento di cui egli ha già effettiva conoscenza, tanto da averlo indicato al giudice dell'impugnazione o, a seconda dei casi, dell'opposizione come oggetto del gravame che ha inteso proporre.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2014, n. 31141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31141 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 18/03/2014
Dott. LEO Guglielmo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 530
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 27611/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
UC KE, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Torino in data 16/04/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Dott. LEO Guglielmo;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È impugnata l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Torino, in data 16/04/2013, ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello interposto, nell'interesse di UC KE, contro la sentenza pronunciata l'11/04/2002 dal locale Tribunale, di condanna ad una rilevante pena detentiva per fatti di narcotraffico. L'odierno ricorso è proposto denunciando in sostanza, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), una violazione della legge processuale penale, in relazione agli artt. 124, 544 e 585 c.p.p.. 2. Poiché viene denunciato un error in procedendo, e poiché la (complessa) scansione dei fatti processuali è incontestata, restando solo da stabilire se l'Autorità giudiziaria abbia rispettato la procedura prescritta dalla legge, conviene muovere direttamente da una ricostruzione dell'andamento del giudizio.
- CU KE è stato condannato con la citata sentenza del Tribunale di Torino in data 11/04/2002, pronunciata in esito ad un giudizio contumaciale;
- La sentenza è stata appellata e riformata dalla competente Corte territoriale con sentenza del 13/4/2005, che, per effetto di una parziale assoluzione, ha moderatamente ridotto la pena inflitta all'interessato;
- La sentenza di appello, non impugnata, è divenuta irrevocabile il 23/02/2006;
- Avendo in seguito il Difensore di CU proposto istanza di restituzione nei termini per l'appello, a norma dell'art. 175 c.p.p., la Corte torinese, con ordinanza del 28/10/2011, ha dichiarato non eseguibile la sua precedente sentenza ed ha rimesso in termini lo stesso CU per l'appello contro la decisione di primo grado;
nell'occasione, è stata disposta la notifica all'interessato del provvedimento, ma non quella (già a suo tempo intervenuta) dell'estratto contumaciale della sentenza del Tribunale. - L'ordinanza de qua è stata notificata all'imputato ed al suo Difensore in data 8/11/2011;
- Il Difensore dell'imputato, in data 7/03/2012, ha depositato un atto di appello contro la sentenza del Tribunale di Torino, e contestualmente sollecitato un provvedimento che disponesse la notifica dell'estratto contumaciale di detta sentenza allo stesso Difensore;
- Con ordinanza del 23/03/2012 la Corte torinese ha definito esecutiva la sentenza del Tribunale, come modificata dalla propria decisione del 13/04/2005, non essendo affatto dovuta la nuova notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado;
- L'ordinanza de qua è stata impugnata mediante ricorso per cassazione, ma il ricorso è stato rigettato dalla prima Sezione di questa Corte con sentenza n. 17627 del 29/11/2012: ciò anche sulla base del principio per il quale, quando il giudice dell'impugnazione dispone la rimessione in termini per l'appello contro la sentenza contumaciale, non deve disporre una nuova notifica del relativo estratto;
- Definito il giudizio di legittimità, la Corte torinese ha ritenuto di provvedere sull'appello proposto con l'atto difensivo del 7/03/2012, rilevandone il carattere tardivo rispetto alla data di notifica dell'ordinanza che aveva disposto la rimessione in termini, e dichiarandolo dunque inammissibile.
È questo dunque, e per la precisione, l'oggetto dell'odierno ricorso.
3. Il Difensore ribadisce le tesi già proposte con il primo ricorso di legittimità. L'originaria domanda si era atteggiata tanto ad incidente di esecuzione sulla legittimità del titolo che ad istanza di rimessione in termini, e la Corte territoriale avrebbe dovuto dare una risposta anche riguardo al primo. Ciò era stato espressamente richiesto dall'odierno ricorrente, che contestava e contesta la legittimità della dichiarazione di latitanza del CU e quella degli atti consequenziali, compresa la notifica dell'estratto contumaciale. In ogni caso, anche una semplice e diretta istanza di restituzione ex art. 175 c.p.p., implicherebbe la necessità, in caso di accoglimento, della nuova notifica dell'estratto della sentenza di primo grado.
Infatti, l'art. 584 c.p.p., comma 3, dispone(va) che l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza fosse in ogni caso notificato all'imputato contumace. Nel contempo, l'art. 585, comma 2, lett. d), dispone(va) che il termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale decorresse "dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento".
La notifica sarebbe essenziale, secondo il Difensore, per dare data certa alla decorrenza del termine per l'impugnazione.
4. Nelle proprie requisitorie scritte il Procuratore generale nega il fondamento delle tesi difensive, richiamando quanto stabilito dalla prima Sezione di questa Corte con la già citata sentenza del 2013, che si era spinta fino ad affermare che, nella specie, i termini per l'impugnazione avevano preso a decorrere dalla data di notifica dell'ordinanza di rimessione in termini.
5. In effetti, la questione di rilievo forse maggiore, tra quelle poste dal ricorso in esame, attiene ai margini effettivi di autonomia della Corte territoriale nel rendere il provvedimento impugnato, e di conseguenza all'identificazione degli spazi non occupati da preclusioni, anche ai fini dell'odierno giudizio di legittimità. Se un'autonomia sussiste, nasce dall'ordinanza del 23/03/2012. Nell'occasione, la Corte territoriale aveva ritenuto di provvedere, riguardo alle domande difensive del 7/03/2012, solo in merito a quella inquadrata come incidente di esecuzione, e comunque mirata ad ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza di primo grado e la rinnovazione della notifica dell'estratto contumaciale. Non si era provveduto in merito all'appello proposto dal Difensore, il che ha implicato una sorta di duplicazione dei procedimenti, concettualmente concepibile ma praticamente inopportuna, che ha sdoppiato finanche il giudizio di legittimità.
Tuttavia, e non sorprendentemente, la sentenza della prima Sezione penale di questa Corte ha considerato ogni aspetto rilevante dell'odierna fattispecie.
Il giudizio deve considerarsi senz'altro chiuso sul versante della regolarità del titolo esecutivo. Come meglio si vedrà tra breve, tale regolarità aveva costituito il presupposto (anche solo implicito) della rimessione in termini, ed era stata ritenuta sul presupposto che fossero inammissibili, nel procedimento esecutivo, questioni sulla legittimità della dichiarazione di latitanza:
questioni che oltretutto - notava la Corte territoriale - erano poste in modo del tutto generico. Non è vero dunque che i Giudici torinesi non avevano dato "risposte" alla parte "esecutiva" dell'istanza del 7/10/2011.
In ogni caso, sulle doglianze espresse al proposito dal ricorrente , impugnando la successiva ordinanza del 23/03/2012 (mentre non era stata impugnata quella precedente), la Corte di legittimità si è già pronunciata.
Ma la stessa Corte si è di fatto pronunciata anche sulla battaglia "residuale" della Difesa, e cioè sulla pretesa che la rinnovazione della notifica dell'estratto contumaciale fosse dovuta anche e solo quale effetto del provvedimento di restituzione in termini. La prima Sezione ha infatti chiarito che CU ed il suo Difensore non avevano alcuna ragione di attendersi una nuova notifica, non essendo questa dovuta nel procedimento impugnatorio. Con la conseguenza che il termine per l'appello aveva preso puntualmente a correre dalla notifica dell'ordinanza di restituzione, ed era decorso inutilmente (ciò che la Corte ha affermato ad un fine diverso da quello odierno, cioè quello di "convalidare" la dichiarazione di esecutività della sentenza di condanna).
6. Ogni considerazione sull'oggetto delle preclusioni determinate dalle fasi precedenti del giudizio è resa ultronea dall'indubbia esattezza delle conclusioni enunciate nella precedente pronuncia di questa Corte.
Una recente giurisprudenza è valsa a chiarire che l'incidente di esecuzione volto a discutere la legittimità e l'esistenza del titolo esecutivo è un rimedio alternativo alla rimessione in termini. Le due questioni possono essere poste unitamente al giudice dell'esecuzione, ma di fatto, in tal caso, la seconda si atteggia a domanda subordinata. La rimessione ex art. 175 presuppone la regolare scadenza del termine per l'impugnazione: "colui che formula la relativa domanda ... si duole perché alla conoscenza legale del provvedimento non è corrisposta la conoscenza effettiva, pur essendo state compiute, conformemente alla previsione normativa, tutte le attività previste per i momenti successivi alla pubblicazione della sentenza o all'emissione del decreto penale oppure perché la conoscenza reale non ha coinciso con la possibilità concreta di esercitare l'impugnazione. Colui che fa istanza affinché sia dichiarata l'esecutività solo apparente della decisione in esecuzione o da eseguirsi, invece, si duole del fatto che le specifiche formalità, successive all'adozione del provvedimento, siano mancate o non siano state validamente compiute. La richiesta ex art. 175 c.p.p., presuppone, quindi, in linea generale, che vi sia divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva della decisione, mentre la declaratoria di non esecutività trova la necessaria premessa nel difetto di conoscenza legale del provvedimento".
Questa è la logica sottesa all'esplicita previsione dell'art. 670 c.p.p., comma 3: "se l'interessato, nel proporre richiesta perché
sia dichiarata la non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell'articolo 175, e la relativa richiesta non è già stata proposta al giudice dell'impugnazione, il giudice dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta al giudice dell'impugnazione".
Nel caso di specie è stata esattamente riprodotta la dovuta sequenza. Il Giudice della esecuzione ha disatteso (enunciandone la sostanziale inammissibilità) la richiesta di riconoscere l'inesistenza o l'illegittimità del titolo esecutivo, e proprio per tale ragione ha disposto la rimessione in termini per l'appello, avendo evidentemente accertato che CU non aveva avuto notizia effettiva del procedimento in suo danno.
Quanto poi alla pretesa che qualunque provvedimento di restituzione in termini comporti la (ri)notifica dell'estratto contumaciale, si tratta di una tesi infondata. Sarebbe davvero asistematica la rinnovazione di un atto che per definizione, nei casi in esame, è stato correttamente compiuto. D'altra parte la comunicazione dell'estratto contumaciale ha la funzione di portare a conoscenza dell'interessato, in termini effettivi o almeno legali, l'esistenza ed il tenore del provvedimento che lo riguarda. La istanza di rimessione in termini presuppone invece, di fatto ed in diritto, che l'interessato abbia già conseguito (in un qualsiasi modo) la conoscenza effettiva del provvedimento, tanto che deve indicarlo al giudice della impugnazione (o, nei casi richiamati, a quello della esecuzione) come oggetto della impugnazione che intende proporre. È chiaro dunque che l'art. 548 c.p.p., allude(va) alla notifica dell'estratto contumaciale quale presupposto di comunicazione legale del provvedimento, e non regola(va) i casi nei quali l'estratto fosse già stato notificato, fallendo per altro lo scopo di procurare al destinatario una cognizione effettiva. È chiaro, ancora, come l'art. 585 c.p.p., regoli l'andamento fisiologico della procedura,
riferendosi alla notifica quale mezzo tipico di comunicazione del provvedimento impugnabile, ma non interferisca col microsistema della rimessione in termini, che per definizione opera quando, finalmente, è garantita aliunde la cognizione effettiva del provvedimento medesimo.
Non v'è dunque norma positiva che sostenga la tesi del ricorrente, e neppure sussistono i "bisogni" di garanzia che dovrebbero giustificare la rinnovazione dell'atto già compiuto. In particolare, la certa individuazione della decorrenza del termine per l'impugnazione è assicurata dal riferimento alla data di notifica dell'ordinanza di rimessione in termini, grazie alla quale l'interessato - già pacificamente informato della sentenza che lo riguarda - apprende anche e formalmente che si trova in grado di impugnarla, entro il termine che, in linea generale, la legge considera congruo per la valutazione di opportunità e per la stesura dell'atto impugnatorio.
7. Il ricorso difensivo va dunque rigettato. Da ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2014