Articolo 9 della Legge 6 novembre 1989, n. 368
Articolo 8Articolo 10
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26 novembre 1989
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15 luglio 1998
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24 giugno 2014
Art. 9. 1. Il CGIE elegge nel suo seno il comitato di presidenza, composto, oltre che dal presidente e dal segretario generale, da un vicesegretario generale per ognuna delle aree continentali definite dall'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), da un vicesegretario generale eletto tra i ((...)) membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, da ((un membro eletto)) tra quelli nominati con il medesimo decreto e da ((un membro)) per ognuna delle citate aree continentali. ((3)) 2. Per l'elezione del segretario generale, dei vicesegretari generali e dei componenti il comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. E' eletto segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il piu' alto numero di voti. Sono eletti vicesegretari generali e componenti il comitato di presidenza coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il segretario generale e per i vicesegretari generali, ((due nomi)) per gli altri componenti il comitato di presidenza in rappresentanza di ognuna delle aree continentali e ((due nomi)) per i componenti in rappresentanza dei membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1. ((3)) 3. Il Comitato di presidenza si ruinisce almeno sei volte all'anno, di cui ((una volta)) in margine alle riunioni del Consiglio. ((3)) 4. Esso cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attivita', l'elaborazione della relazione annuale ed il coordinamento delle attivita' delle commissioni , sceglie e indica le priorita' di spesa per l'attivita' del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo.
5. Il Comitato di presidenza fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dai membri del CGIE.
6. In occasione delle riunioni del CGIE, del comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro il comitato di presidenza puo' autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'articolo 6, nonche' di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno.
7. Il Comitato di presidenza riferisce al CGIE sull'attivita' svolta con apposita relazione scritta.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 1, alinea) che le presenti modifiche hanno efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 24 giugno 2014