Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2003, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
AULA "B" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEM 19602/2001 SEZIONE AVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Stefano Ciciretti Presidente Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. 5881 Cron. Rep. Dott. Attilio Celentano Consigliere Ud. 4 di- Dott. Filippo Curcuruto Consigliere cembre 2002 Dott. Giovanni Amoroso Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TI NA AR, elettivamente domiciliato in Roma, via A. Mor- dini n. 14, presso l'avv. Claudio Andreozzi dal quale è rappresen- tata e difesa giusta delega in atti;
ricorrente contro società Rest Food srl, elettivamente domiciliato in Roma, via Donatel- lo n. 23, presso l'avv. Piergiorgio Villa dal quale è rappresentata e difesa giusta delega in atti;
г controricorrente 5133 avverso la sentenza n. 27180/2000, decisa in data 9 novembre 1999 e pubblicata in data 11 settembre 2000, resa dal Tribunale di Roma nel procedimento n. 37171/96 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 30 dicembre 1993, TI NA AR conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Roma in funzione di Giudice del Lavoro la società Rest Food S.r.l. al fine di ottenere la declara- toria di illegittimità del licenziamento a lei intimato in data 21 dicembre 1992, nonché differenze salariali varie e in subordine il TFR. Con sentenza in data 9 dicembre 1996 il Giudice adito accoglieva la domanda limitatamente al pagamento del TFR, rigettandola per il resto. Interponeva appello la TI e in esito il gravame veniva accol- to, quanto alla richiesta di differenze salariali, con sentenza n. 27180, emessa in data 9 novembre 1999 11 settembre 2000 dal Tri- bunale di Roma;
il gravame veniva invece rigettato per quanto at- tiene al licenziamento. La decisione veniva così motivata, per quanto ancora rileva in questa sede. Osservava il Collegio di merito che dall'espletata istruttoria era 2 emersa l'effettiva soppressione del posto di lavoro, con affida- mento delle mansioni contabili svolte dalla lavoratrice in parte ad uno studio professionale, in parte allo stesso Amministratore Unico e ancora l'impossibilità di ricollocazione in mansioni com- patibili con la qualifica rivestita, dal momento che l'Azienda di bar - tavola calda, con annessa enoteca non aveva assunto altri dipendenti e avrebbe potuto offrire solamente un posto di commesSO o fattorino. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne TI NA AR con atto notificato in data 19 luglio 2001, sulla base di un unico motivo. La società Rest Food S.r.l., in liquidazione, resiste con
contro
- ricorso notificato in data 30 luglio 2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. La censura non appare fondata. Si premette che la deduzione di un vizio di motivazione della sen- tenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì, la sola fa- coltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito 3 di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concluden- za, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno о all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativa- mente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, con- traddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussisten- te solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, si rinven- ga traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti de- cisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomen- tazioni complessivamente adottate, tale da non consentire -l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. D'altro canto il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 cpc, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancatoo defi- ciente esame di punti decisivi della controversia, e non può inve- ce consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perché la citata norma non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di control- lare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuri- 4 dica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convinci- mento (ex pluribus: Cass. 29 marzo 2001, n.4667; Cass., sez. III, 15 aprile 2000, n. 4916, Cass. 24 luglio 2000, n.9716, Cass. 16 novembre 2000, n. 14858; Cass. civ., sez. lav., 17 gennaio 2000, n. 456, Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802, Cass., sez. un., 27 dicembre 1997, n. 13045, Cass., Sez. III, 18 marzo 1995, n. 3205, Cass., sez. III, 18 marzo 1995, n. 3205, Cass., sez. lav., 22 ottobre 1993, n. 10503, Cass., 26 novembre 1988, n. 6380, Cass., 14 aprile 1987, n. 3715, Cass., 19 febbraio 1987, n. 1795)). A tali principi non si è attenuta l'odierna ricorrente la quale, lungi dal porre in rilievo un qualsiasi vizio argomentativo, si limita a riportare alcune massime in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, senza dimostrare l'attinenza dei principi ivi enunciati alla situazione in esame e sostiene che: A) il Tribunale afferma essere state provate da parte datoriale "apoditticamente e senza seguire un adeguato ragionamento logi - co giuridico" la concreta riferibilità del licenziamento ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produt- tivo e l'impossibilità di ricollocazione della lavoratrice in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita;
B) non risulta esservi stata la riduzione dei costi in quanto le mansioni in precedenza svolte dalla ricorrente sono state affi- date a titolo oneroso ad uno studio di commercialista e la ri- S duzione di personale si è limitata appunto alla ricorrente. Non vengono però censurate le argomentazioni svolte nell'impugnata sentenza in ordine ai punti sopra specificati. Si tace infatti che il Collegio di merito: in ordine al punto sub A) ha posto in rilievo che l'impresa consi- steva nella gestione di un bar - tavola calda con annessa enoteca e le mansioni svolte da altri dipendenti erano quelle di commesSO e fattorino, inferiori rispetto alla qualifica della ricorrente, mentre nessuna nuova assunzione aveva avuto luogo per rimpiazzare la medesima;
in ordine al punto sub B) ha accertato che le mansioni già svolte dalla TI sono state affidate in parte ad uno studio professio- nale, in parte all'Amministratore Unico della Società e non vi era certo bisogno di esplicitare la proposizione minore nel senso che l'affidamento a terzi di una parte delle mansioni svolte da un di- pendente grava sui costi aziendali meno dell'affidamento esterno di una parte solamente degli stessi. Non vengono quindi censurati gli argomenti posti a base della de- cisione che vengono semplicemente ignorati. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte л Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma, 4 dicembre 2002 IL PRESIDENTE Сараио статинт хело заIL CONSIGLIERE E STENSORE CANCELLIERfranselle Depositato ncelleria 20 FEB. 2003M in favelle CANCELLIER 7