Sentenza 8 luglio 2014
Massime • 1
In tema di procedimento davanti al giudice monocratico, è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, per omessa celebrazione dell'udienza preliminare, dopo che sono state compiute le formalità indicate dall'art. 491 cod. proc. pen., in quanto esse, per effetto della previsione dell'art. 550, comma terzo, cod. proc. pen., segnano il momento dal quale tali nullità devono ritenersi sanate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2014, n. 39931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39931 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 08/07/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 1222
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 7761/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.m. presso il Tribunale di Paola;
avverso l'ordinanza del 26/11/2013 del Tribunale di Paola emessa nell'ambito del procedimento penale a carico di:
1. UO GE RI, nata a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Gaeta Piero, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione atti al Tribunale di Paola per l'ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Paola ha disposto, con ordinanza pronunciata in udienza nel corso del dibattimento, la nullità del decreto di citazione a giudizio per il reato di calunnia, in quanto non preceduto dalla prescritta fissazione dell'udienza preliminare, e la trasmissione degli atti al P.m. per procedere nel senso indicato.
2. Il P.m. presso quell'ufficio ha proposto ricorso segnalando l'abnormità del provvedimento in quanto pronunciato in una fase, quella del dibattimento, nell'ambito della quale non risulta più possibile disporre nel senso indicato, poiché è superato il termine fissato dall'art. 550 c.p.p., comma 3. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Deve preliminarmente rilevarsi che il provvedimento riguardante l'accertamento di nullità della disposta citazione a giudizio può ritenersi impugnabile in questa sede esclusivamente ove qualificabile quale atto abnorme, nella duplice accezione individuata dalla giurisprudenza a sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 - dep. 22/06/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590) riguardante atti emessi dal giudice cui non sia attribuito tale potere, il cui esercizio provochi una stasi nel procedimento. In linea astratta l'accertamento di nullità del decreto di citazione per la non corretta instaurazione del giudizio, in quanto ingiustamente privo del filtro dell'udienza preliminare, è provvedimento pienamente ammissibile nel nostro ordinamento, risultando previsto ove si riscontri la non corretta individuazione del procedimento con citazione diretta per fattispecie di reato che non la prevedono e ciò sia eccepito dalla parte nella fase degli atti preliminari di cui all'art. 491 c.p.p.; tuttavia nella specie tale potere risulta esercitato non illegittimamente, come astrattamente potrebbe avvenire nell'ipotesi in cui, prima del compimento della dichiarazione di apertura del dibattimento, senza eccezione di parte, il giudice verifichi la non corretta individuazione della competenza a decidere, ma nel corso del dibattimento, ed esattamente nel corso dell'audizione testimoniale, quando il giudicante ha pronunciato la nullità del decreto che dispone il giudizio, conseguentemente rimettendo gli atti al P.m.. Ritiene questa Corte che nella specie, in cui sia già superata la fase di cui dall'art. 550 c.p.p., comma 3, non sia consentito rilevare tale nullità, poiché la circostanza che si sia aperto il dibattimento segna il punto di non ritorno rispetto alla fase processuale precedente, incardinando il procedimento in maniera irretrattabile, così da determinare, nell'ipotesi di rilevamento di una erronea instaurazione del giudizio nella fase successiva, un'inammissibile regressione e, di fatto, una stasi del procedimento non consentita, che produce il rifiuto del giudicante a decidere il merito del procedimento rimessogli, non consentito dalla legge. Nella situazione descritta il discrimine tra atto illegittimo, compiuto al di fuori della previsione legale, ma inidoneo a creare indebite regressioni, in quanto scansione prevista dalla legge (Sez. 4, Sentenza n. 7295 del 16/01/2004, dep. 20/02/2004, imp. P.M. in proc. Bellin, Rv. 227833) sia pure per fattispecie diverse, ed abnormità dell'atto, è dato dal tempo in cui interviene la decisione del giudice, poiché nel primo caso l'intervento d'ufficio, esplicandosi nella fase degli atti preliminari, pur in assenza di un'eccezione di parte, costituisce atto non impugnabile, dovendo escludersi la patologia dell'abnormità nell'ipotesi di un accertamento di ufficio di una nullità prevista dalla legge solo in quanto rimessa nella sua individuazione, all'iniziativa di parte (Sez. 2, n. 48328 del 15/10/2004 - dep. 15/12/2004, P.M. in proc. Castiglia, Rv. 230449), sicché l'esercizio di tale potere di controllo, sia pure al di fuori della portata del potere di rilevamento di ufficio rimesso al giudice, in quanto mirato alla tutela della legalità del procedimento, non risulta collocabile al fuori dall'ordinamento.
In senso contrario deve concludersi ove, come nella specie, il rilievo della nullità sia intervenuto nel corso del dibattimento, quando sono state compiute le formalità di cui all'art. 491 c.p.p. che, per effetto della previsione di cui all'art. 550 c.p.p., comma 3, segnano il momento dal quale tali nullità devono intendersi sanate.
La conseguenza della configurazione di tale nullità come relativa è l'impossibilità di ridiscutere, al di là di tale scansione procedimentale, la corretta individuazione delle modalità di instaurazione del giudizio, con la conseguenza che il rilievo di ufficio effettuato dopo tale momento, oltre a non essere consentito (Sez. 6, n. 1175 del 09/03/2000 - dep. 21/03/2000, Tancredi ed altro, Rv. 217123) realizza l'indebita regressione, contrastante con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, suscettibile di qualificare l'atto quale abnorme.
Del resto, escludere la rilevanza dello sbarramento temporale previsto dalla legge al fine di precludere la nuova valutazione sulla ritualità dell'instaurazione del giudizio, potrebbe condurre ad imprevedibili sottrazioni del giudice al suo dovere di pronunciare su quanto rimessogli, pur in assenza di un interesse della parte, che, avendone avuto la possibilità, non si sia attivata per ottenere il diritto ad essere giudicata a seguito dell'udienza preliminare, e che, conseguentemente, non ha subito alcuna limitazione concreta al suo diritto di difesa, circostanza che esclude la sussistenza di nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e, per l'effetto, ogni possibilità che il giudice possa legittimamente spogliarsi del diritto-dovere di decidere, considerazione che, più di ogni altra, evidenzia lo sviamento del potere realizzato nella specie dal giudice e consente di concludere per abnormità del provvedimento.
3. L'accertamento di abnormità dell'atto impone quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata, e la trasmissione degli atti al Tribunale di Paola per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Paola per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2014