Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2002, n. 8730
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Sentenza 17 giugno 2002

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Nel licenziamento per motivi disciplinari, il differimento contenuto della contestazione, al fine di avvalersi nell'istruttoria disciplinare degli accertamenti penali in corso relativi al medesimo fatto non confligge con il principio dell'immediatezza della contestazione, principio che va applicato con elasticità, tenendo conto della specifica realtà fattuale. La valutazione del giudice di merito in ordine al rispetto del principio in oggetto è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto congruo l'intervallo di oltre sei mesi per procedere alla contestazione e poi al licenziamento di un dipendente Telecom che aveva richiesto favori sessuali e denaro a due cittadine extracomunitarie per l'installazione del servizio telefonico, in quanto correlato all'esigenza di un accertamento dei fatti più esauriente e dell'acquisizione di altri e più completi elementi di giudizio circa la gravità del comportamento del lavoratore, con possibilità di una più ponderata valutazione dei medesimi.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2002, n. 8730
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8730
    Data del deposito : 17 giugno 2002

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