Sentenza 17 giugno 2002
Massime • 1
Nel licenziamento per motivi disciplinari, il differimento contenuto della contestazione, al fine di avvalersi nell'istruttoria disciplinare degli accertamenti penali in corso relativi al medesimo fatto non confligge con il principio dell'immediatezza della contestazione, principio che va applicato con elasticità, tenendo conto della specifica realtà fattuale. La valutazione del giudice di merito in ordine al rispetto del principio in oggetto è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto congruo l'intervallo di oltre sei mesi per procedere alla contestazione e poi al licenziamento di un dipendente Telecom che aveva richiesto favori sessuali e denaro a due cittadine extracomunitarie per l'installazione del servizio telefonico, in quanto correlato all'esigenza di un accertamento dei fatti più esauriente e dell'acquisizione di altri e più completi elementi di giudizio circa la gravità del comportamento del lavoratore, con possibilità di una più ponderata valutazione dei medesimi.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2002, n. 8730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8730 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OC AU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MARTIRE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO BECHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
avverso la sentenza n. 490/00 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 25/07/00 - R.G.N. 1270/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato TOSI per delega MARAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo, inammissibile il terzo motivo o in subordine rigetto. Svolgimento del processo
La EL s.p.a.. ha intimato il licenziamento disciplinare al proprio dipendente OC CL previa contestazione dell'addebito di avere richiesto favori sessuali e denaro da due cittadine extracomunitarie per l'installazione del servizio telefonico.
Il Pretore di Pistoia prima, ed il Tribunale poi in sede di appello, hanno respinto l'impugnazione del licenziamento proposta dal OC, motivando sulla tempestività della contestazione e sulla fondatezza dell'addebito, temi controversi in causa. Avverso quest'ultima sentenza, 13 giugno/25 luglio 2000, ha proposto ricorso per Cassazione il OC, con tre motivi, relativi alla tempestività della contestazione, alla correlazione tra questa e la condotta accertata, ed alla proporzionalità della sanzione espulsiva.
La intimata si è costituita con controricorso, resistendo. Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 7 Legge 20 maggio 1970, n. 300 e 2119 cod.civ.; insufficiente e irrazionale motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tempestiva la contestazione dell'addebito, avvenuta il 31 luglio 1996, rispetto alla data, 11 gennaio 1996, in cui la società ha avuto conoscenza dell'illecito, con la comunicazione ricevuta dalla Procura della Repubblica di Pistoia.
Su tale questione, oggetto di specifico motivo di appello, il Tribunale aveva così motivato:
"Nel caso in esame, la EL risulta aver ricevuto in data 11 gennaio 1996 la prima comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia circa la pendenza del procedimento a carico del OC, con indicazione delle norme penali asseritamente violate, ma senza alcun riferimento ai fatti oggetto di indagine, di talché il datore di lavoro, a seguito di tale comunicazione, non poteva essere già in grado di conoscere gli addebiti mossi al proprio dipendente;
il rispetto delle articolazioni e gerarchie aziendali, in considerazione delle dimensioni della società convenuta, giustifica inoltre il decorso di un certo lasso di tempo fra la comunicazione e le relative deliberazioni, anché in merito all'attività da spiegare in qualità di persona offesa al fine di acquisire nozione dei fatti attraverso l'esame del fascicolo del pubblico ministero.
Nè può sostenersi che costituirsi o intervenire nel procedimento penale a carico del lavoratore costituisca un onere del datore di lavoro direttamente incidente sulla legittimità del licenziamento, proprio in virtù di quella completa autonomia dei profili penalistici rispetto a quelli disciplinari dedotta dallo stesso appellante.
Peraltro, mentre in generale il decorso di un consistente intervallo di tempo prima della contestazione assume rilievo in quanto indice rivelatore della mancanza di interesse del datore all'esercizio della facoltà di recesso, è il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ad imporre che le determinazioni datoriali giungano all'esito di una congrua valutazione dei fatti: nella specie, il concreto susseguirsi degli eventi ha portato in rapida successione la EL - anche a prescindere dall'attività ricognitiva interna, frattanto svolta a seguito della comunicazione della Procura su iniziativa del responsabile della filiale di Pistoia (cfr. testimonianza VE) - alla effettiva conoscenza dei fatti attribuiti al OC, con la notifica in data 29 maggio 1996 dell'ordinanza con cui il Tribunale di Pistoia aveva applicato al lavoratore la misura cautelare della sospensione dall'esercizio di pubblico servizio.
Il successivo provvedimento EL di sospensione dal servizio, comunicato al lavoratore il 30 maggio 1996, non soltanto dà esecuzione all'ordinanza suddetta, ma contiene espressa riserva di valutazione anche "di carattere disciplinare" circa i fatti ascritti al OC ed alle eventuali ripercussioni degli stessi sul rapporto di lavoro, evidenziando così il chiaro interesse del datore di lavoro all'esercizio dell'azione disciplinare. E la intervenuta sospensione del rapporto, in una con tale riserva di valutazione, consente anche di ritenere applicabili le enunciazioni giurisprudenziali in forza delle quali l'immediatezza della contestazione non è violata nel caso in cui, a fronte di imputazioni penali accompagnate da provvedimenti restrittivi della libertà del lavoratore, il datore di lavoro disponga la sospensione cautelare dello stesso dal servizio, rinviando la contestazione disciplinare e l'ulteriore corso del procedimento disciplinare, atteso che la sospensione in atto fa comunque escludere l'acquiescenza del datore di lavoro (cfr., con riguardo a casi di sospensione cautelare prevista dalla contrattazione collettiva, Cass. 11 febbraio 1998, n. 143 1; 5 novembre 1997, n. 10855), a ciò non ostando che la sospensione del OC sia stata necessitata e non invece autonomamente disposta dal datore sulla scorta della contrattazione collettiva.
Quanto alla contestazione vera e propria, intervenuta il 31 luglio 1996 insieme con l'allontanamento cautelativo dal servizio ai sensi dell'art. 18 del C.C.N.L., il lasso di tempo decorso dalla sospensione appare del tutto congruo, in relazione alla caratteristiche del caso concreto ed alla gravità del provvedimento disciplinare adottato, senza che rilevi lo svolgimento o meno di ulteriori indagini in fatto da parte della EL, sul punto condividendosi sostanzialmente le valutazioni espresse dal primo giudice;
mentre la ricostruzione degli avvenimenti smentisce l'affermazione del ricorrente, secondo cui la reale causa del licenziamento andrebbe rinvenuta in una valutazione estranea alla condotta del OC, e ridimensiona sensibilmente l'asserito legame tra il licenziamento e le notizie giornalistiche diffuse intorno alla vicenda, atteso che la prima sospensione dal lavoro, con le correlative espresse riserve della EL, è precedente alle notizie di stampa.
Infine, neanche può imputarsi al datore di lavoro di avere atteso gli esiti del procedimento penale a carico del proprio dipendente, o la formazione del giudicato penale, laddove si consideri che la sanzione è stata irrogata subito dopo il rinvio a giudizio del OC e ben prima dell'inizio del dibattimento: dunque del tutto tempestivamente, in relazione allo svolgimento del giudizio penale (conclusosi, per inciso, con l'assoluzione dell'imputato dell'accusa di concussione, ma con la contestuale riqualificazione della accertata condotta del OC in termini di corruzione in concorso con le due cittadine straniere, e relativa trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 521 c.p.p.)". A fronte di tale articolata motivazione, il ricorrente individua la violazione di legge della sentenza impugnata nel non avere tenuto presenti due principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di immediatezza nella contestazione del licenziamento disciplinare: che tale immediatezza è elemento costitutivo del recesso, e che il ritardo nella contestazione, nella specie di quasi otto mesi, dimostra la mancanza di interesse all'esercizio del diritto potestativo di licenziare. Il motivo non è fondato.
Il Tribunale presuppone che la immediatezza nella contestazione del licenziamento disciplinare rappresenti elemento costitutivo del recesso, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, tanto che passa a valutare i caratteri di tale immediatezza.
È pertanto conforme a diritto la premessa giuridica da cui prende le mosse la sentenza impugnata, e cioè che "Nel licenziamento per motivi disciplinari il principio della immediatezza della contestazione va applicato con elasticità, tenendo conto della specifica realtà fattuale in relazione alla quale si è concretizzato l'illecito disciplinare, della complessità delle indagini necessarie per accertare dette illecito nonché del tempo occorrente per valutare adeguatamente, seppure con opportuna celerità, la gravità della condotta del lavoratore. La valutazione del giudice del merito in ordine al rispetto del principio in oggetto è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici. (Cass. 9- 8 2001 n. 10997; Cass. 13/4/2000 n. 4790; Cass. 1-4-2000 n. 3948).
Occorre inoltre tenere presente l'altro principio enunciato da questa Corte, secondo cui, quando la disciplina collettiva (nella specie:
art. 72 del Ccnl del 1983 per i dirigenti e i funzionari delle Casse di Risparmio) prevede la possibilità di sospensione dal servizio del lavoratore sottoposto a procedimento penale, e per tutta la durata dello stesso, al fine di consentire l'esercizio del potere disciplinare dopo la definizione di detto procedimento, la protrazione della detta misura cautelare per tutto il corso del giudizio penale, - in quanto correlata alla esigenza che i provvedimenti da assumere siano il risultato di un accertamento dei fatti più esauriente (rispetto a quello sia pur scrupoloso che sarebbe consentito da un procedimento disciplinare avviato in base alla sola imputazione) e che vengano acquisiti altri e più completi elementi di giudizio circa la gravità dei comportamenti del lavoratore, con possibilità di più ponderata valutazione dei medesimi, non comporta violazione del principio di immediatezza. Infatti da un lato questo è da intendere pur sempre in senso relativo vale a dire come tempo necessario al datore di lavoro per verificare convenientemente e poi ricostruire e valutare la condotta del lavoratore e per consentire una contestazione il più possibile specifica e circostanziata e, d'altro lato, una volta estromesso il lavoratore dal contesto aziendale per effetto della disposta sospensione, l'esigenza di immediatezza risulta ottenuta, desumendosi dalla stessa sospensione, nonostante il differimento del recesso, l'incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione anche temporanea del rapporto, e la volontà del datore di lavoro di non prestare acquiescenza alle infrazioni commesse dal lavoratore rinunziando al potere di licenziamento (Cass. 23-11-1998 n. 624). Se ne deduce che anche al di fuori della previsione contrattuale, il contenuto differimento della contestazione per meglio avvalersi degli accertamenti penali ai fini dell'istruttoria disciplinare non confligge con il principio di immediatezza della contestazione. Sotto il secondo profilo contestato, vi è semplicemente da notare che il Tribunale si è fatto carico della possibilità che la protrazione del tempo potesse significare disinteresse del datore di lavoro alla contestazione disciplinare, motivando sul punto;
non vi è perciò disattenzione al principio di diritto.
Il ricorrente individua poi un vizio di motivazione in una pretesa illogicità della sentenza perché: a) fa risalire la effettiva conoscenza dell'illecito alla notifica dell'ordinanza che disponeva la misura interdittiva, il 29-5-1995, laddove era chiaro fin dall'11/1/1996, dal riferimento nella comunicazione della Procura all'art. 317 c.p., che il OC era accusato del reato di concussione;
b) e comunque tale conoscenza la società poteva acquisire dal deposito degli atti penali in pari data, di cui la EL poteva prendere visione quale parte offesa;
c) la sospensione dal servizio per due mesi fu disposta dal Tribunale a norma dell'art. 289 c.p.c., e non dalla EL, per cui la comunicazione di tale provvedimento dal datore di lavoro al lavoratore non poteva manifestare la volontà del primo di esercitare l'azione disciplinare;
dalla deposizione del teste VE risulterebbe che dopo che egli nel gennaio 1996 informò la sede di Firenze della comunicazione della procura della Repubblica, la sede centrale non gli diede alcuna direttiva fino al maggio 1996.
Trattasi di diversa valutazione della prova testimoniale, e non di illogicità della motivazione.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 7 Legge 20 maggio 1970, n. 300 e 2119 cod.civ.; insufficiente e irrazionale motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata per avere violato il principio della immutabilità della causa del licenziamento, avendo posto a giustificazione del licenziamento fatti nuovi e diversi da quelli concussori contestati, e per i quali il OC è stato assolto in sede penale. Anche questo motivo non è fondato.
Il Tribunale nel merito ha così motivato:
Dalle risultanze probatorie, principalmente consistenti nelle deposizioni testimoniali delle due cittadine straniere, è stata confermata la esistenza di una relazione a sfondo sessuale, di tipo mercenario, tra il OC e la De JE, la quale ha tuttavia dichiarato di non aver mai pagato somme al OC per ottenere l'allacciamento dell'utenza telefonica;
unicamente, il OC si adoperò per risolvere il problema della donna, senza peraltro riferirle in che modo, di talché deve escludersi che si sia raggiunta la prova degli addebiti, potendosi anzì ritenere raggiunta la prova contraria, al di là del fatto che il OC
effettivamente si attivò per consentire alla De JE di conseguire l'utenza, pur in difetto dei requisiti richiesti dall'azienda. Lo stesso non può dirsi con riferimento alla vicenda della cittadina russa KC, la quale non avrebbe ottenuto l'allacciamento del telefono se non grazie all'intervento del OC (la IN ha dichiarato di non aver avuto contatti con nessun dipendente della EL, all'infuori del OC), ed attraverso l'espediente della intestazione fittizia dell'utenza. Ma, soprattutto, è stato accertato che fu la De JE ad informare la IN quando vi sarebbe stata l'installazione del telefono, e la somma che la russa avrebbe dovuto pagare;
e che, lo stesso giorno della installazione, la IN corrispose la somma di lire 300.000 alla De JE, senza peraltro domandarle chi fosse il destinatario del denaro. Sul punto, la De JE ha riferito di aver agito su incarico del OC, e di aver consegnato a lui il denaro ricevuto, circostanza che potrebbe anche apparire non del tutto credibile (la De JE potrebbe aver approfittato della situazione, ed essersi fatta consegnare indebitamente i soldi), se non fosse emorso che il OC, successivamente all'allacciamento, contattò la IN, dicendole che doveva essere contenta di aver risparmiato 700.000 lire (cfr. test. IN), così dimostrando di essere ben a conoscenza dell'esborso sopportato dalla russa, e corroborando le dichiarazioni della De JE, ancor più verosimili ove si consideri che ella non poteva aver appreso che dal OC la data in cui gli operai della EL si sarebbero recati presso l'abitazione della IN (mentre non pare di grande rilievo se il denaro versato dalla IN sia stato poi lasciato dal OC nella disponibilità della De JE, oppure da questa consegnato al OC).
A ciò si aggiunga che il OC, sin dalla prima volta che si presentò presso l'abitazione della IN come conoscente della De JE, si propose di risolvere i problemi della donna con la EL, e le chiese esplicitamente un rapporto sessuale "quasi a compenso dell'attivazione del telefono" (dich. IN), richiesta poi seguita da quella in denaro al momento della installazione, ed ancora ripetuta anche in seguito. Non sussistono pertanto dubbi in ordine alla commissione, da parte del ricorrente, delle condotte a lui contestate nei riguardi della cittadina russa, la quale ottenne l'attivazione della utenza telefonica senza mai rivolgersi ad altri che al OC, e dovette contestualmente sottostare al versamento di lire 300.000, oltre che subire pressioni di altra natura. Di particolare rilievo è la circostanza che la IN non ebbe contatti con personale EL, se non con il OC, in quanto, se anche l'appellante si è giustificato sostenendo di essere sempre stato adibito mansioni estranee all'allacciamento delle utenze, essa vale a dimostrare che il OC era in grado di procurare l'installazione del telefono, sia pure indirettamente, ed attraverso modalità di cui non importa in concreto il cui preciso accertamento.
Le censure del ricorrente muovono da una non esatta riformulazione della contestazione disciplinare;
secondo il ricorrente la EL avrebbe contestato al OC di avere costretto due clienti a versagli del denaro, dopo che esse gli avevano rifiutato prestazioni sessuali, subordinando alla effettuazione di tali prestazioni la possibilità di ottenere l'allacciamento. Di qui, caduta l'accusa concussiva, la pretesa diversità del fatto.
Ma secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, non censurata sul punto specifico (e conforme al testo virgolettato riportato nel controricorso), la EL aveva contestato al lavoratore che, avvalendosi degli asseriti poteri derivantigli dalla sua posizione di lavoro, avrebbe indotto due clienti a corrispondergli una somma di denaro, in subordine alla non accolta richiesta di prestazioni sessuali, per poter ottenere l'allacciamento del telefono. Tale contestazione, seppure limitatamente alla cittadina russa, il Tribunale ha con ampia e congrua motivazione dimostrato fondata, stabilendo il nesso tra l'allacciamento del telefono, per il quale si era attivato esclusivamente il OC, e le controprestazioni indebite della cliente.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod.civ.; insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe motivato sulla proporzionalità tra illecito e sanzione espulsiva. Anche questo motivo è infondato, perché il Tribunale, diversamente da quanto opina il ricorrente, ha motivato espressamente sulla gravità del comportamento e quindi sulla proporzionalità della sanzione espulsiva, costituito dalla ripetuta attivazione fraudolenta delle utenze, riscontrata anche nel caso della De JE, e dall'utilizzo della propria posizione per ottenere favori, anche se in una sola circostanza;
elementi che il Tribunale ha ritenuto sufficienti a far venire meno il rapporto fiduciario. Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 18,16 oltre Euro duemila per onorari di avvocato.
P.Q.M
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 18,16 oltre Euro duemila per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 4 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2002