Sentenza 12 dicembre 2003
Massime • 1
I genitori dell'imputato minorenne sono legittimati, anche in assenza di procura speciale, a nominargli un difensore di fiducia, in quanto non sono una parte autonoma, ne' sono portatori di un proprio interesse, ma, al contrario, agiscono a nome dell'imputato, lo rappresentano ed interpretano il suo interesse processuale (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto non necessaria la presenza della procura speciale per la nomina del difensore di fiducia, pur al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 96 comma terzo cod. proc. pen., trattandosi dell'espletamento di una attività direttamente collegata alla salvaguardia del diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto e del generale principio del favor defensionis che ispira la disciplina codicistica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2003, n. 9246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9246 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LACANNA Pasquale - Presidente - del 12/12/2003
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FENU Luigi - Consigliere - N. 1855
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 45825/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI LV;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 17 ottobre 2001 con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del tribunale dei minorenni di Palermo in data 1^ febbraio 2001 con la quale è stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e lire ottocentomila di multa in ordine al reato di tentata rapina aggravata continuata;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Giovanni Dr. Diotallevi;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale;
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
RI LV ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 17 ottobre 2001 con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del tribunale dei minorenni di Palermo in data 1^ febbraio 2001 con la quale è stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e lire ottocentomila di multa in ordine al reato di tentata rapina aggravata continuata.
A sostegno dell'impugnazione il RI ha dedotto:
1) la omessa motivazione del rigetto dell'appello per inammissibilità.
L'affermazione della Corte sarebbe apodittica con riferimento alla circostanza che il difensore di fiducia sarebbe stato nominato dai genitori al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 96 o dei commi 1 e 3 dell'art. 122 c.p.p.. A parere della Corte il ricorso è fondato e merita accoglimento. La Corte d'appello di Palermo ha motivato la sua declaratoria d'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore di fiducia del RI sul presupposto che la nomina dello stesso era stata effettuata non dall'imputato ma dai suoi genitori, senza che nella specie ricorressero i presupposti di cui al comma 3 dell'art. 96 o quelli di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 122 c.p.p. L'art. 96 comma 3 del c.p.p. prevede che un difensore di fiducia può essere nominato da un prossimo congiunto soltanto nei casi in cui la persona interessata sia stata fermata, arrestata o in stato di custodia cautelare, e la stessa non vi abbia ancora provveduto mentre l'art. 122 c.p.p. richiede il conferimento di una apposita procura speciale,
assente nel caso di specie.
Le conclusioni che derivano da un'applicazione letterale delle norme in questione non può essere condivisa.
La più recente giurisprudenza di legittimità ritiene, infatti che i genitori dell'imputato minorenne rappresentano l'imputato stesso, non sono una parte autonoma, ne' sono portatori di un proprio interesse;
essi agiscono a nome dell'imputato e, quindi ne interpretano l'interesse processuale. Se dunque i genitori non possono essere ritenuti altro da sè rispetto all'imputato minorenne, se non esiste alcun dubbio, ad esempio, che, proprio sulla base delle suddette motivazioni, per ciò che concerne le impugnazioni gli stessi sono legittimati a proporre anche il ricorso per Cassazione, nonostante che il potere di impugnazione sia collocato nel D.P.R. n. 448/88 dopo l'art. 33 concernente l'udienza dibattimentale e prima dell'art. 35 concernente il giudizio d'appello, (v. Cass., sez. 1^, 28 marzo 2001, n. 490, Nappi), allo stesso modo non può ritenersi necessaria la presenza di un atto quale la procura speciale per l'espletamento di un'attività, che è comunque collegata alla salvaguardia del diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto, e che non può ritenersi che, in questo caso, riceva una illegittima compressione, in considerazione del generale favor defensionis che ispira la disciplina codicistica. Peraltro la Cassazione ha ritenuto non tassative le ipotesi in cui la nomina del difensore di fiducia sia consentita ad un prossimo congiunto ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.p. È stato infatti ritenuta valida ed efficace la nomina del difensore di fiducia attuata da un prossimo congiunto nell'interesse dell'imputato- indagato latitante (categoria diversa dunque dal fermato, dall'arrestato e dal detenuto considerata dall'art. 96, comma 3 c.p.p.) ai sensi e con le formalità previste dalla legge, in quanto la ratio della norma è quella di agevolare l'intervento del difensore di fiducia a preferenza di quello d'ufficio tutte le volte in cui l'interessato si trovi in difficoltà e non possa provvedere personalmente all'incombente (Cass., 27 aprile 1999, Tuliozzi). Le ragioni sottostanti all'applicazione dell'istituto dell'analogia in questo caso, possono essere trasposte, mutatis mutandis, anche alla fattispecie in questione, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'appello di Catania per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Catania per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2004