Sentenza 19 novembre 2021
Massime • 1
In tema di sospensione dall'esercizio di professioni o imprese, il giudice è tenuto ad individuare e specificare, in base alle esigenze concrete, l'attività cui la temporanea sospensione si riferisce e tale giudizio non è sindacabile in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2021, n. 9383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9383 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2021 |
Testo completo
09383-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: GIOVANNI DIOTALLEVI Presidente Sent. n. sez. 1640/2021 CC 19/11/2021 LUIGI AGOSTINACCHIO - IGNAZIO PARDO R.G.N. 27213/2021 GIOVANNI ARIOLLI MARCO MARIA MONACO Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LU PI AT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. LUIGI CUOMO RITENUTO IN FATTO II TRIBUNALE di MESSINA, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 15/2/2021, depositata 1'8/3/2021, ha rigettato l'appello, così riqualificata l'istanza presentata dalla difesa il 21/12/2020, avverso l'ordinanza emessa dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di PATTI in data 27/11/2020 che aveva applicato la misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale per la durata di un anno a LU CC AT per i reati di cui agli artt. 640 bis e 648 ter.1 cod. pen.
1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
1.1. Violazione degli artt. 325 e 290 cod. proc. pen. con riferimento al fatto che la misura è stata disposta in termini generali e indeterminati e in assenza della necessaria e indefettibile relazione tra l'impresa-professione e il titolo di reato, ciò con specifico riferimento all'erronee inclusione dell'impresa zootecnica del ricorrente tra quelle per le quali è necessaria l'autorizzazione, la concessione 1 ovvero l'iscrizione in particolari albi, uniche per le quali la misura può essere applicata. Nel primo motivo la difesa rileva che i giudici di merito avrebbero erroneamente applicato l'art. 290 cod. proc. pen. in quanto tale norma, diversamente da quanto ritenuto, prevederebbe che la misura sia applicata in relazione a una specifica attività imprenditoriale o professionale e non potrebbe pertanto essere applicata in termini generali e indeterminati come invece accaduto. Sotto altro profilo, poi, la misura non avrebbe potuto essere applicata in quanto i fatti oggetto dell'imputazione si riferiscono a una domanda individuale relativa all'attività di affittacamere, attività questa distinta e diversa da quella legata all'esercizio dell'impresa zootecnica che ora è interdetto al ricorrente.
1.2. Vizio di motivazione quanto alla sussistenza dei presupposti applicativi della misura con specifico riferimento alla mancata individuazione dell'impresa cui il divieto di attività si riferisce. Nel secondo motivo la difesa, evidenziato che l'istanza di revoca presentata conteneva una specifica richiesta sul punto, deduce la carenza totale di motivazione con riferimento alla insussistenza di qualsivoglia relazione tra i fatti contestati e l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo.
2. In data 25 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. Luigi Cuomo, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando chela misura del divieto di esercitare l'attività imprenditoriale sarebbe stato disposto in termini indeterminati, cioè senza indicare la specifica attività cui si riferisce il divieto. Le doglianze sono infondate.
1.1. L'art. 290 cod. proc. pen. prevede quale misura cautelare il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali. La disposizione, che ha lo scopo di impedire al soggetto di avere occasione di reiterare i reati per i quali la misura è applicata, attribuisce al giudice il potere di individuare ed eventualmente specificare quale sia l'attività alla quale in concreto il divieto si riferisce (cfr. Sez. 6, n. 10607 del 07/02/2018, B., Rv. 273373 per la quale il termine "professione" deve essere letto in senso ampio). Sotto tale profilo, pertanto, la necessità di individuare e indicare la determinata e specifica attività cui il divieto si riferisce deve essere valutata in base alle esigenze concrete e il giudizio di merito sul punto di palesi illogicità, non può essere sindacato in sede di legittimità. 2 Né, d'altro canto, assume alcun rilievo l'esistenza o meno di una relazione tra l'attività oggetto della dei fatti contestati e quella, specifica o meno per la quale viene disposto il divieto. Lo scopo della norma, infatti, non è quello di impedire al soggetto di esercitare una attività analoga a quella oggetto della condotta contestata quanto, piuttosto, quella di impedire che lo stesso abbia l'occasione, quale che si l'attività professionale o imprenditoriale, di reiterare il medesimo reato ovvero che ne condividono l'obiettività giuridica.
1.2. Nel caso di specie i giudici di merito hanno dato dettagliato conto della necessità di disporre il divieto dell'attività di impresa e delle ragioni per le quali tale divieto dovesse riferirsi a qualsiasi attività imprenditoriale. Ciò anche, in concreto, con lo specifico riferimento all'attività di imprenditore agricolo dallo stesso già esercitata e per la quale il ricorrente ha incassato contributi A.G.E.A. per 430.000,00 euro. Circostanza questa significativa proprio dello svolgimento di un'attività imprenditoriale idonea di per sé stessa ad agevolare ovvero a creare l'occasione di reiterazione del reato di cui all'art. 640 bis cod. pen. per il quale la misura è stata applicata.
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore Marco Maria Manaco Presidente Giovanni Diotallevi Juistel Cow DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 MAR. 2022 IL IL CANCELLIEPE, CANCELLIERE E T Claudia Pianelli R O C Un 3