Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/06/2025, n. 21531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21531 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione o di riproduzione del presents prowedimento per finalità di informazione giuridica omettere le generalità e gli altri dat identica indicati nell'allegato provvedimento, a norma del fart. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003 CANCELLIERE
21531-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da:
ANDREA MONTAGNI UGO BELLINI
AN LUIGI BRANDA AR TERESA EN LA DA
ha pronunciato la seguente
-Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
Sent. n. sez. 407/2025 UP - 10/04/2025 R.G.N. 4401/2025
sui ricorsi proposti da:
IA MM AN nato a [...] il [...] IA MM IU nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI, che ha concluso chiedendo pronunciarsi il rigetto dei ricorsi.
Lette le conclusioni del difensore degli imputati il quale ha depositato memorial difensiva di replica insistendo per l'accoglimento dei ricorsi.
f
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione del Tribunale di Paola che aveva riconosciuto IA MM FR e IA MM EP colpevoli del reato di sfruttamento della manodopera ai sensi dell'art.603 bis cod.pen., aggravato dall'impiego di minacce e dal numero dei lavoratori, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti e li aveva condannati alla pena di anni due di reclusione ed euro 5.500 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede civile, in favore delle costituite parti civili. All'imputato IA MM FR, titolare di azienda agricola individuale posta in Amantea, era contestato, in concorso con il fratello IA MM EP in qualità di intermediario e reclutatore della manodopera, di avere impiegato manodopera, per lo più extra comunitaria, priva del permesso di soggiorno e in assenza di un contratto di lavoro, presso la propria ditta individuale, utilizzata per la raccolta di ortaggi, sottoponendola a condizioni di sfruttamento lavorativo approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, con retribuzione di gran lunga inferiore a quella fissata dai contratti collettivi del settore e con orario lavorativo di circa 10 ore giornaliere, anche in violazione della disciplina collettiva concernente i turni di riposo, il lavoro straordinario e festivo e a condizioni di lavoro degradanti e non conformi alle regole igienico- sanitarie essenziali, con l'aggravante del numero dei lavoratori e dall'avere utilizzato minacce di vario tipo per ottenere una più intensa e proficua prestazione lavorativa.
2. Argomentava che alla stregua dell'istruttoria dibattimentale era risultata accertata la configurazione del reato contestato in ragione degli elementi raccolti in ordine alle condizioni economiche e normative del rapporto di lavoro instaurato con i dipendenti, della necessità di questi di accettare le suddette condizioni per provvedere alle loro elementari esigenze di vita fuori dal loro paese di origine, riconoscendo la reiterazione della condotta antidoverosa in ragione del periodo di impiego dei suddetti dipendenti. Nel riconoscere il giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto e la misura della pena indicata dal primo giudice, evidenziava come la condotta illecita fosse stata realizzata ai danni di una pluralità di lavoratori, per un periodo non breve e che l'imputato IA MM FR annoverava a suo carico un precedente specifico.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di IA MM FR e IA MM EP, che hanno articolato tre motivi di ricorso.
1
P
3.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge processuale con riferimento all'art.598 bis in relazione all'art. 127 ter cod. proc. pen. e violazione del diritto di difesa da cui deriva la nullità della sentenza di appello ai sensi del'art.178, lett.c) cod. proc. pen. Assume il ricorrente che, entro i termini di legge, nell'ambito di giudizio camerale cartolare di appello, disciplinato dall'art.23 bis D.L. 137/2020 e successive modificazioni, la difesa dell'imputato aveva depositato in data 11 dicembre 2024 memoria difensiva con note scritte a mezzo PEC agli indirizzi di posta elettronica certificati della Corte di appello con ricevuta di accettazione e consegna. Per una omissione della cancelleria tali note non erano state scaricate e inserite nel fascicolo processuale, tanto che la Corte di appello, nella sentenza impugnata, indicava che la difesa non aveva fatto pervenire conclusioni scritte, omettendo di confrontarsi con gli argomenti in esse rappresentati. Tale omissione valeva ad integrare una palese inosservanza della disciplina di rito con grave vulnus al diritto di difesa, costituzionalmente garantito, tale da comportare in vizio processuale rilevante ai sensi dell'art.178 lett.c) cod. proc. pen. concernente la limitazione ad una partecipazione attiva e cosciente al processo dell'imputato quale espressione del diritto al contraddittorio, tenuto conto che le suddette note non erano meramente reiterative delle precedenti difese con conseguente nullità della pronuncia assunta.
3.2. Con una seconda articolazione assume violazione di legge con riferimento all'art.192 in relazione agli artt. 178, 415 bis cod. proc. pen. e deduce la nullità della sentenza impugnata in quanto il Pubblico Ministero aveva omesso di depositare, all'atto della conclusione delle indagini preliminari e in coincidenza con l'avviso di conclusione delle stesse, fondamentali atti di indagini, rappresentati da due informative di PG concernenti il contenuto di investigazioni comprensive di atti a sorpresa, materiale fotografico e una ispezione dei luoghi di causa, che poi il PM aveva riversato nel processo, con conseguente nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi ad essa, compreso il decreto dispositivo del giudizio in ragione della impossibilità per la difesa di accedere compiutamente e tempestivamente al materiale probatorio raccolto dal Pm, incidendo sostanzialmente sull'esercizio del diritto di difesa.
ia
3.3. Con una terza articolazione il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione e travisamento della prova con riferimento all'affermazione di responsabilità degli imputati e alla misura del trattamento sanzionatorio.
4. Il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e la difesa degli imputati ha depositato memoria difensiva di replica insistendo nell'accoglimento del ricorso.
2
P
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto la difesa, pur deducendo una violazione di legge per lesione del diritto dell'imputato all'intervento nel processo, essendo stato omesso l'esame della memoria difensiva trasmessa cinque giorni prima della trattazione camerale del procedimento e pure avendo allegato il contenuto della memoria difensiva, ha omesso di indicare le circostanze fattuali o le ragioni in diritto che dalla memoria sarebbero emersi come incompatibili con la ricostruzione svolta nella sentenza. Dall'esame dello scritto difensivo allegato dalla difesa dei ricorrenti per l'autosufficienza, emerge invero che la memoria difensiva depositata nel giudizio di appello costituisce un mero richiamo riassuntivo alle assai motivate critiche alla sentenza di primo grado contenute nei motivi di appello, priva di passaggi argomentativi ulteriori a sostegno dell'atto di gravame, ovvero a contrasto delle difformi conclusioni del pubblico ministero, risolvendosi nella mera riproduzione delle conclusioni assunte con l'atto di gravame. Orbene, se il deposito di una memoria di tale portata rappresenta un esercizio legittimo del diritto di difesa, volto a sintetizzare i temi devoluti con l'atto di impugnazione e a precisare le conclusioni finali in mancanza di discussione orale, dall'altra non esprime alcun argomento autonomo suscettibile di valutazione nell'esame della impugnazione, della cui considerazione si lamenti l'omissione, ragione per la quale non può essere ravvisato alcun reale pregiudizio al diritto di difesa e all'assistenza dell'imputato nel giudizio di appello in quanto il giudice, nel proprio iter argomentativo, ha preso in considerazione, e disatteso, tutti i profili di doglianza sviluppati nell'atto di gravame, come sintetizzati nella memoria di cui si assume il mancato esaame (Sez.2, n.30232 del 16/05/2023, Naccarato, Rv.284802-01; n.25635 del 16/02/2023, Elabbassi, Rv.284865; Sez.6, n.19433 del 14/02/2023, P., Rv.284622-02; n.44424 del 30/09/2022, Manca, Rv.284004-01).
2. Quanto al secondo motivo, in cui si lamenta il rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per il mancato deposito, dopo l'avviso es art. 415 bis c.p.p., di due informative intermedie n. 69/21 dell'8.5.2017 e del 29.8.2017 (la seconda e la terza), lo stesso è manifestamente infondato, in quanto meramente ripropositivo della doglianza articolata nel primo motivo di appello e disattesa dal giudice distrettuale con motivazione corretta n punto di diritto e non manifestamente illogica o contraddittoria, con la quale la difesa degli imputati ha del tutto omesso di confrontarsi. Costituisce invero pacifico approdo del giudice di legittimità il principio secondo cui "L'omesso deposito di
ヤ
atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., non comporta la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio, ma l'inutilizzabilità degli atti stessi, che, peraltro, non sussiste nel caso di attività integrativa di indagine, ex art. 430, comma 2, cod. proc. pen., antecedente alla emissione del decreto che dispone il giudizio se la documentazione relativa sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa" (Sez. 2 n. 5408 del 20/10/2020, rv. 280646). Rispetto a tali principi, neppure si evidenzia un eventuale utilizzo di dette informative nel corpo motivazionale del provvedimento impugnato, da cui consegue altresì la aspecificità della censura.
3. Il terzo motivo, volto a censurare un travisamento delle prove nella formazione del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 603 bis c.p. e in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile in quanto privo di confronto con la decisione impugnata e non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
4. In conclusione i ricorsi devono essere rigettati, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio di legittimità che, ai sensi del DM 10/03/2014 n.55, determina per AH RI in euro tremila, oltre accessori come per legge;
per SO BA, IA BA, LY MU, OG WI, KO SO, AD MI, HB OU AY in euro ottomilatrecento, da liquidarsi in favore dell'Erario ai sensi dell'art.110 D.P.R. 30 maggio 2002 n.115.
5. In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone che vengano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi, a norma dell'art.52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, trattandosi di oscuramento dati imposto dalla legge con riferimento alla natura dei reati per cui si procede.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio
4
di legittimità che determina: per AH RI in euro tremila oltre accessori come per legge;
per SO BA, IA BA, LY MU, OG WI, KO SO, AD MI, HB AV AY in euro ottomilatrecento, da liquidarsi in favore dell'Erario., oltre accessori se dovuti. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art.52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
Il consigliere estensore
UG LI
Il Presidente Andrea Montagni AMY.
DEPOSITATO IN CANCELLE 70617025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Irene Calendo
5