Sentenza 6 novembre 1998
Massime • 1
È viziato da difetto di motivazione il provvedimento di apodittico diniego del differimento del dibattimento richiesto da difensore impegnato, nello stesso giorno della sua celebrazione, in qualità di componente del Consiglio nazionale forense, in incontro ufficiale con il Capo dello Stato: e ciò in quanto detto impegno, sicuramente irripetibile, è da considerare come strettamente connesso con la sua attività professionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/1998, n. 13273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13273 |
| Data del deposito : | 6 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 06.11.1998
1.Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 1184
3.Dott. DE PASCALIS DARIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 24434/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) RB CE n. il 24.07.1954
avverso sentenza del 23.02.1998 C. ASS. APP. di SALERNO visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott.RIGGIO GIANFRANCO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott.RI Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso Uditi i difensori Avv.ti Tommaso Mancini e OM Mucci, i quali hanno concluso per l'annullamento della sentenza.
Fatto e diritto
Il 24 agosto 1989 in località Licinella di Capaccio veniva ucciso con colpi di arma da fuoco ON PP, pregiudicato di Afragola, il quale con. i suoi familiari stava trascorrendo un periodo di vacanze sul litorale di Paestun. Con lui venivano attinti da proiettili anche due bambini che viaggiavano sulla stessa autovettura: ON LA, che perdeva la vita e De CI LU, che rimaneva gravemente ferito.
Le modalità dell'azione, di evidente matrice camorristica, i precedenti penali del ON e la sua appartenenza all'associazione criminosa capeggiata da OL RA indirizzavano sulla pista del regolamento di conti tra gruppi. delinquenziali rivali le indagini, che tuttavia non approdavano a risultati concreti, sicché l'istruttoria veniva chiusa per essere rimasti ignoti gli autori dei reati.
Dopo alcuni anni, la chiamata in reità dell'imputato in procedimento connesso EP RI e le confessioni con chiamata in correità di RI LE, MO OM, IE PP, FI IN, AR IN consentivano di ricostruire la dinamica dell'episodio delittuoso.
A compimento delle indagini, venivano rinviati a giudizio FI IN, MO OM, VI GE, EC ON, GO MO, IE PP, CI OM, AR IN, DE PP, AB FR, RI LE e ET IN, per rispondere del delitto di omicidio volontario pluriaggravato, in danno di ON PP, di omicidio e lesioni personali in pregiudizio, rispettivamente, di ON LA e De CI LU, attinti dai proiettili per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione, nonché dei connessi. reati di detenzione, porto illegale di armi e ricettazione dell'autovettura utilizzata per l'agguato. Con separato provvedimento veniva disposto il rinvio a giudizio - in relazione alle medesime imputazioni di CI GE, RE LE ed TO PA.
Veniva ordinata la riunione dei procedimenti e, successivamente, veniva separata, per ragioni diverse, la posizione di VI GE, CI GE e ET IN.
Riassunto il giudizio nei confronti di quest'ultimo, in esito al dibattimento nel corso del quale venivano, tra l'altro, acquisiti, ai sensi dell'art.238 c.p.p., i verbali delle risultanze istruttorie dei procedimenti a carico dei coimputati, che erano stati già definiti - la Corte di Assise di Salerno con sentenza del 16 luglio 1996 assolveva l'imputato per non avere commesso il fatto. Il Giudice di primo grado, dopo avere ricostruito la vicenda nelle sue linee generali, in base alle dichiarazioni dei collaboratori e dopo avere individuato la causale, i mandanti, gli organizzatori e gli esecutori materiali del fatto delittuoso, distinguendo il ruolo di ciascuno dei partecipi, riteneva, con specifico riferimento alla posizione del ET, il quale secondo l'accusa aveva svolto il compito di basista, che le dichiarazioni accusatorie rese da IE PP, cui pur riconosceva il pregio della credibilità intrinseca, non erano adeguatamente suffragate ne' dalle parziali convergenze degli altri collaboratori di giustizia GO MO, AR IN e AI IO,, ne' dai riscontri esterni.
La decisione, impugnata dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale, veniva riformata dalla Corte di Assise di Appello di Salerno, che con sentenza del 23 febbraio 1998 dichiarava il ET colpevole di tutti i reati a lui ascritti, unificati nella continuazione e, concesse le attenuanti generiche, in rapporto di equivalenza alle aggravanti contestate, lo condannava alla pena di ventiquattro anni.- di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie previste dalla legge.,
In ordine all'eccezione di nullità del giudizio di appello, per essere stata respinta la richiesta di differimento della prima udienza di trattazione, svoltasi il 16 febbraio 1998, rilevava la Corte che l'impedimento dei due difensori, i quali avevano dedotto di essere impegnati in quello stesso giorno, rispettivamente, nell'incontro di una delegazione forense con il Capo dello Stato e in un procedimento fissato in altra sede, non poteva considerarsi legittimo: ciò in quanto nel primo caso l'impedimento non era, per sua natura, assoluto ed era compatibile con la presenza in udienza, mentre nel secondo caso non vi era stata una tempestiva comunicazione, come disposto dall'art.486 c.p.p.. Nel merito, si osservava che le accuse del IE, la cui attendibilità intrinseca era stata pienamente riconosciuta dalla sentenza appellata, anche se non del tutto coincidenti con le dichiarazioni degli altri collaboranti GO e AR, trovavano sicure riscontro nelle risultanze processuali.
In particolare, emergeva dalle deposizioni dei congiunti del ON che il ET aveva frequentato la vittima e la sua famiglia nel periodo immediatamente precedente l'omicidio. Il IE aveva indicato il basista incaricato di far conoscere agli esecutori, materiali la vittima designata del delitto come IL,. originario di Afragola, persona identificata nel ET sia per la frequenza con il ON e sia, soprattutto, per talune caratteristiche, indicate dal dichiarante, ; essere, cioè, titolare:
di una piccola impresa edile e proprietario di una casa in Paestum, di un motoscafo e di un'autovettura "Volvo" di colore azzurro: dati tutti corrispondenti alla persona dell'imputato.
Quest'ultimo era, stato riconosciuto in fotografia e, successivamente, "de visu" dal IE, mentre il collaborante AI IO;
a proposito, dell'omicidio di ON PA, aveva, riferito di avere appreso durante una riunione con i CI e con CE DO che per eseguire il delitto i predetti si sarebbero avvalsi "di un amico di Afragola" quale basista "come per il fatto di ON".
Ricorre per cassazione la difesa del ET, denunciando con i motivi:
1) violazione degli artt.125 e 486 c.p.p., poiché la Corte aveva illegittimamente disatteso la richiesta di rinvio del dibattimento, fondata su cause di impedimento delle quali non era stata valutata la serietà, la incompatibilità con la presenza in udienza (quanto all'avv. FR) e la tempestività della comunicazione (quanto all'avv. Davino);
2) violazione degli artt.238 e 125 C.P.P., per essere stati utilizzati i verbali delle dichiarazioni rese dai coimputati nonostante la omessa citazione di costoro in dibattimento, a cui il P.G. avrebbe dovuto provvedere alla stregua del disposto, dell'art.238 c.p.p., novellato dalla legge n.267/1997, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, che, avendo natura di termine processuale, soggetto alla sospensione feriale, decorreva dal 16 settembre 1997;
3) violazione degli artt.513, 546 e 125.c.P.P., in quanto l'imputato in procedimento connesso, SA Damiano, inopinatamente escluso dai Giudici di primo grado, non aveva presenziato al giudizio di appello e, ciò nonostante, la Corte di Assise di Appello aveva acquisito il verbale delle sue dichiarazioni;
4) violazione degli artt.192, 546 e 125 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione, poiché gli elementi esaminati dalla sentenza gravata non avevano valenza di riscontro;
in particolare, tra il primo e il secondo esperimento del riconoscimento fotografico il IE aveva avuto modo di vedere il ET di persona in udienza;
le informative dei Carabinieri di RI (che attribuivano all'imputato contatti con componenti del "clan" CI) erano assolutamente generiche;
i dati afferenti a situazioni personali del ET erano equivoci, al pari delle deposizioni rese dai congiunti del ON;
ugualmente prive di univocità e specificità erano le dichiarazioni del collaborante AI;
l'argomento ; logico, concernente la necessaria presenza di un "basista" per identificare la vittima designata, era idoneo per verificare l'attendibilità intrinseca, non estrinseca dei dichiarante IE;
5) violazione degli artt.110 c.p., 546 e 125 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione, non essendovi prova del contributo causale dato dal ET al delitto, che non poteva consistere in una mera promessa di collaborazione durante la fase preparatoria, mentre non era stata valutata la accertata partecipazione alla stessa fase di un'altra persona, rimasta ignota, nonché la pregressa conoscenza che VI GE, ritenuto uno degli organizzatori dell'azione delittuosa, aveva del ON.
Lamentava , infine, il ricorrente la mancata concessione di ufficio dell'attenuante di cui all'art.114 c.p. - compatibile con l'aggravante prevista dall'art.112 co.1 n.1 c.p. alla stregua di una auspicata interpretazione restrittiva della norma - nonché il giudizio di equivalenza, e non di prevalenza, delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti e la misura, eccessivamente severa, della pena, che prescindeva da una rigorosa applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p.. Va esaminata preliminarmente, per il suo carattere assorbente, l'eccezione relativa al rigetto dell'istanza di differimento del dibattimento per il dedotto impedimento di entrambi i difensori dell'imputato.
L'art. 486 c.p.p. disciplina in modo differenziato il diritto di ottenere la sospensione o il rinvio del dibattimento dell'imputato e del difensore, in ragione della diversa natura degli eventi cui può attribuirsi il valore di assoluta impossibilità a comparire e in relazione al diverso ruolo dei due soggetti processuali, unico ed infungibile il primo, fungibile ed eventualmente plurimo il secondo. L'impedimento, che deve avere comunque carattere assoluto, cioè concretarsi nella impossibilità, non altrimenti superabile, per il soggetto di presenziare all'udienza, determina il diritto al rinvio o alla sospensione del procedimento soltanto se è riferito alla persona dell'imputato e ne è accertata, la sussistenza (art.486 co.1 c.p.p.), poiché in questo caso è preclusa al giudice una valutazione discrezionale.
Se, invece, l'impedimento, pur riguardando l'imputato, è soltanto probabile, ovvero se concerne il difensore, è liberamente apprezzato dal giudice.
Tuttavia, tale valutazione, nell'ipotesi di richiesta di differimento presentata dal difensore per la contestuale ricorrenza di un impegno in altra sede, deve attenersi a corretti criteri di giudizio, avuto riguardo, innanzi tutto, alla essenzialità ed insostituibilità della presenza del difensore in altro luogo e bilanciando le esigenze di difesa dell'imputato e l'interesse pubblico alla immediata trattazione del processo.
Nel caso in esame, mentre è esatta la premessa, da cui muove il provvedimento impugnato, circa la valenza oggettiva della legittimità dell'impedimento dedotto che non può dipendere dalla soggettiva scelta del richiedente è viziata la motivazione laddove definisce del tutto apoditticamente non legittimo l'impedimento di uno dei due difensori (costituito dalla partecipazione di questi, quale componente del Consiglio Nazionale Forense, ad un incontro di lavoro con il Capo dello Stato), senza tenere conto della serietà ed irripetibilità dell'impegno, strettamente connesso con l'attività professionale del richiedente.
Ugualmente carente è la motivazione nella parte in cui nega carattere di assolutezza all'impedimento, ritenendolo compatibile con la presenza all'udienza, che aveva avuto termine alle ore 12,10, mentre l'incontro anzidetto avrebbe avuto luogo in Roma alle ore 17,45 dello stesso giorno.
Trattasi, con ogni. evidenza, di una valutazione "ex post", poiché la durata dell'udienza non era determinabile preventivamente e il suo effettivo breve svolgimento venne condizionato e determinato proprio dall'assenza dei difensori.
Quanto alla richiesta del secondo difensore, poi, la Corte di merito ha omesso qualsiasi argomentazione in ordine alle ragioni che, secondo la prospettazione del richiedente, rendevano essenziale l'espletamento della funzione difensiva nell'altro procedimento, in relazione alla particolare natura dell'atto cui doveva presenziare (acquisizione probatoria in videoconferenza in un procedimento a carico di imputati detenuti).
Il riferimento che in motivazione viene fatto unicamente alla ritenuta intempestività della richiesta risulta insufficiente a giustificare il rigetto dell'istanza (presentata quattro giorni prima dell'udienza), sia perché la tempestività non è un dato assoluto, ma va posta in relazione al momento in cui l'impegno concorrente è venuto a conoscenza del richiedente e sia perché manca, una valutazione comparativa della rilevanza obiettiva dei due impegni professionali contestuali che possa dare fondamento ad un giudizio di priorità. È indubbio, infatti, che l'apprezzamento sulla peculiare essenzialità dell'impedimento, attenendo alla sua assolutezza e legittimità, deve precedere quello sulla tempestività della comunicazione, che costituisce un requisito volto a salvaguardare esigenze meramente organizzative dell'ufficio destinatario della richiesta di differimento.
Il provvedimento gravato, dunque, si pone in contrasto con i suesposti principi e in violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art.178 lett. c) c.p.p., comportando nullità assoluta ed insanabile, che coinvolge tutti gli altri atti consecutivi del giudizio di appello (svoltosi irritualmente, per essere state pregiudicate le facoltà connesse all'assistenza e alla rappresentanza tecnica dell'imputato), compresa la sentenza che lo ha definito.
Pertanto, va emessa declaratoria di nullità, con rinvio degli atti per il nuovo giudizio alla Corte territoriale competente secondo il disposto dell'art.623 lett. c) c.p.p..
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza emessa il 16-2-1998, nonché gli atti successivi, compresa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte .di Assise di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 1998.
Con ordinanza n. 5590 del 12/11/98, la Corte di Cassazione 1^ Sez. Penale, visti gli artt. 130 e 619 c.p.p., ad integrazione del dispositivo della presente sentenza, ordina la scarcerazione immediata del ricorrente se non detenuto per altra causa. Si comunichi immediatamente al Procuratore Generale presso questa Corte.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 1998