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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/09/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 263/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 263/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE Oggi 16 settembre 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi,
tramite collegamento, l'avv. CONTRATTI GIORGIO, per parte ricorrente e l'avv.
FABBRI GIORGIA per parte resistente.
Gli stessi, invitati a discutere la causa, si richiamano ai propri atti e a quanto già
dedotto nelle precedenti udienze e chiedono la decisione della causa, riportandosi a tutte le istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Al termine della camera di consiglio il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 263/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CONTRATTI GIORGIO, elettivamente domiciliato in VIA VECLEZIO 59/A 47121 FORLI' presso il difensore avv. CONTRATTI GIORGIO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FABBRI GIORGIA e dell'avv. CECCHINI MANILA ( ) VIA DE GASPERI 8 , C.F._2 Controparte_2
o in VIA DE GASPERI CP_2 [...]
presso il difensore avv. FABBRI GIORGIA CP_3
RESISTENTE letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. pagina 2 di 13 Con ricorso ex art. 409 e segg. c.p.c ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro del Tribunale di Forlì, contrariis rejectis, - accertare quanto dedotto in narrativa del presente ricorso e, conseguentemente, - dichiarare illegittimi i provvedimenti del 10/08 e del 16/08/22 dell'Azienda datrice e, per l'effetto, condannare a reintegrare la dipendente nel proprio monte ore, nonché nelle ferie e in Controparte_3
ogni ulteriore beneficio eventualmente decurtato in relazione alle giornate e/o frazioni di giornata di assenza dal 10/08 all'1/11/22, ed anche quanto agli accessori retributivi e contribuitivi;
quanto sopra, con vittoria di spese e onorari di lite”.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente e all'esito della discussione è stata posta in decisione.
2.
2.1.
La ricorrente lavora, con contratto a tempo parziale, alle dipendenze di
[...]
sede di Cesena con inquadramento professionale di Tecnico della CP_3
Prevenzione ed è iscritta all'Ordine T.S.R.M. – P.S.T.R.P. di Forlì – Cesena e
Rimini.
Agisce in questa sede per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'allontanamento dalla sede di lavoro disposto dall'Azienda datrice in data
10.08.2022 e del provvedimento di sospensione dal servizio adottato in data
16.08.2022 con effetto sino al 31.10.2022.
È incontestato che la ricorrente non si è mai sottoposta a vaccinazione anti Covid sars 19; è incontestato che, a seguito di una precedente sospensione con decorrenza dal 9.09.2021, la ricorrente ha contratto l'infezione e, all'esito di certificata intervenuta guarigione - rilasciato dal servizio di Igiene Pubblica aziendale, la cui validità era limitata a 6 mesi con scadenza al 23.07.2022 - è
pagina 3 di 13 rientrata in servizio, a seguito di revoca del provvedimento di sospensione, l'8 febbraio 2022.
Dopo l'intervenuta guarigione, nel corso dei controlli aziendali effettuati il 10 agosto 2022, la ricorrente è stata trovata al lavoro sprovvista di green pass rafforzato e quindi immediatamente allontanata dal luogo di lavoro;
a seguito di accertamento da parte dell'azienda sanitaria, è stato accertato l'inadempimento all'obbligo vaccinale e quindi in qualità di datore di lavoro, ha CP_3
adottato il provvedimento di sospensione dal servizio.
La lavoratrice contesta la legittimità del disposto allontanamento e del provvedimento di sospensione dal lavoro.
L'azienda resistente sostiene che il certificato di avvenuta guarigione rilasciato dal
Servizio di Igiene pubblica aziendale avesse validità limitata a sei mesi con scadenza al 23.07.2022, onde nel periodo successivo la ricorrente sarebbe stata nuovamente inadempiente all'obbligo vaccinale, motivo per il quale all'esito del controllo del 10.08.2022 ne è stata disposta la sospensione.
2.2.
Il provvedimento di sospensione adottato dall'azienda resistente è legittimo.
La ricorrente, radiologa iscritta all'ordine, va inquadrata nella categoria degli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.
Secondo quanto disposto dall'art. 4 D.L. 44/2021 ratione temporis vigente, alla data del 10.08.2022 la ricorrente era obbligata a sottoporsi a vaccinazione, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute, atteso che, secondo quanto disposto dalla succitata disposizione di legge “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni pagina 4 di 13 lavorative dei soggetti obbligati”.
In caso di intervenuta guarigione all'esito di contagio dal virus, trova applicazione il disposto di cui all'art. 4 comma 5 DL 44/2021, a tenore del quale, secondo la formulazione vigente all'epoca dei fatti, “In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del La sospensione riprende Controparte_4
efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.
Nel caso di specie, il rilascio del certificato di avvenuta guarigione rilasciato in data 4.02.2022 ha comportato il differimento del termine di adempimento dell'obbligo vaccinale per il termine che, alla luce delle disposizioni regolamentari vigenti, risulta al massimo di sei mesi.
Si richiamano sul punto le convincenti argomentazioni espresse su un caso del tutto analogo a quello di causa dal Tribunale di Brescia con la decisione del
29.01.2024 n. 606 che qui si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att.:
“in fatto, è pacifico, oltre che documentale, che in data 18 gennaio 2022 il ricorrente è risultato positivo al SARS-CoV-2 e il successivo 4 febbraio 2022 ha ottenuto il c.d. green pass di guarigione in ragione del quale, dopo la malattia, ha ripreso regolarmente servizio atteso il differimento del termine di adempimento dell'obbligo vaccinale in caso di guarigione ex art. 4, comma 5, D.L. 44 cit.
Una volta decorso il termine di differimento dell'obbligo vaccinale, pari a 90 giorni ex Circolare del Ministero della Salute n. 8284 del 3 marzo 2021, a far data dal 3 maggio 2022, pacificamente inadempiente all'obbligo vaccinale, è stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione, fino ad eventuale comunicazione di avvio o successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine del 31 dicembre pagina 5 di 13 2022. Infine, in ragione delle modifiche normative medio tempore intervenute (art. 7 D.L.
172/2022), ha ripreso servizio da novembre 2022.
La questione è dunque quella della durata della cd immunizzazione da guarigione, in ordine alla quale l' art. 4, comma 5, del D.L. 44 cit. prevedeva "la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del La sospensione riprende efficacia Controparte_4
automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento".
Con la prima Circolare in materia, n. 8284 del 3 marzo 2021 (doc. 4 quater fasc. convenuta),
è stato previsto che: "Visto il parere espresso dal Gruppo permanente sull'infezione da SARS-
Cov-2 del Consiglio Superiore di Sa.à, trasmesso alla Direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria del Ministero della Salute con nota protocollo n° 477-03/03/2021- DGOCTS, conforme a quello espresso da AI. in data 23/02/2021, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV- 2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa. Ciò non è da intendersi applicabile ai soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici. In questi soggetti, non essendo prevedibile la protezione immunologica conferita dall'infezione da SARS-CoV-2 e la durata della stessa, si raccomanda di proseguire con la schedula vaccinale proposta (doppia dose per i tre vaccini a oggi disponibili). Poiché
l'informazione relativa a una pregressa infezione da SARS-CoV-2 viene raccolta al momento della vaccinazione attraverso un modello di autocertificazione, si raccomanda di raccogliere, ogni qualvolta disponibile, evidenza di documentata infezione da SARS-CoV-2. In assenza di questa evidenza di positività al tampone, si raccomanda che l'informazione anamnestica relativa a una pregressa infezione venga raccolta nel modo più completo e dettagliato possibile. Inoltre, come da indicazioni dell'Organizzazione Mo. della Sa.à, l'esecuzione di test sierologici volti a pagina 6 di 13 individuare la positività anticorpale nei confronti del virus o di altro tipo di test, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale. Infine, tali raccomandazioni potrebbero
2 Parte_2
connotate da un particolare rischio di reinfezione”.
Con la successiva Circolare n. 32884 del 21 luglio 2021 (doc. 4 quinquies fasc. convenuta) è stato previsto che:
"Facendo seguito alla circolare prot. N° 08284-03/03/2021-DGPRE, visto il parere del
Comitato tecnico scientifico di cui all'Ordinanza del Ca. del Dipartimento della Protezione
Civile n. 75I del 202I, acquisito con prot. N° 327I9- 2(omissis)- DGPRE, si rappresenta che
è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti- SARSCoV-
2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i
6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione. Per i soggetti con condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici, in caso di pregressa infezione da SARS-CoV-2, resta valida la raccomandazione di proseguire con la schedula vaccinale completa prevista.
Si coglie l'occasione per ribadire che, come da indicazioni dell'Organizzazione Mo. della Sa.à,
l'esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è raccomandata i fini del processo decisionale vaccinale"".
Ritiene quindi il Tribunale, come del resto chiarito anche con la nota del Controparte_4
del 29 marzo 2022, che la somministrazione di un vaccino anche al fine dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario (quale il ricorrente) non può ritenersi esigibile per 90 giorni a partire dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione da SARS-CoV-2 in soggetti mai vaccinati.
Si ritiene che il termine di tre mesi (90 giorni dal primo tampone positivo) quale distanza minima tra l'avvenuta infezione e la prima vaccinazione fissato dalla Circolare di marzo, non si ponga in contrasto con la diversa raccomandazione contenuta nella successiva Circolare del 21
pagina 7 di 13 luglio 2021, secondo cui, in caso di infezione da Covid-19, è possibile completare il ciclo vaccinale primario con un'unica dose da somministrare preferibilmente entro sei mesi e, comunque, non oltre dodici mesi.
Il problema trattato dalla seconda Circolare di luglio è, infatti, del tutto diverso, attenendo alla possibilità di completare l'intero ciclo vaccinale primario con una sola dose, anziché due, laddove la ratio stessa del “differimento” era quella di tutelare la salute del vaccinando e non già quella di disporre in ordine all'assolvimento dell'obbligo vaccinale.
L' convenuta, con il provvedimento del 3 maggio 2022 ha dunque correttamente sospeso il CP_5
ricorrente, essendo trascorsi tre mesi dall'esito di positività al test. Infine, quanto ai profili di illegittimità costituzionale sollevati in ricorso, gli stessi sono già stati tutti affrontati dalle note pronunce della Corte costituzionale nn. 13, 14 e 16 del 2023, concludendo sempre per la legittimità costituzionale sia dell'obbligo, sia delle conseguenze in capo agli inadempienti.
Si tratta, del resto, di un orientamento già sostenuto dal Consiglio di Stato, 20 ottobre 2021, n.
7045 e ribadito da Consiglio di Stato sez. III, 04/02/2022, n.583, nonché, in senso conforme, dal TAR La., sez. III quater, n. 2455 del 2 marzo 2022 (proprio in tema di legittimità della norma introduttiva dell'obbligo vaccinale) secondo cui: “la vaccinazione rispetta tutti i requisiti fissati dal nostro ordinamento e ribaditi da ultimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018 per configurare un trattamento sanitario obbligatorio legittimo, […] con la conseguente manifesta infondatezza della questione di costituzionalità qui sollevata […] Quanto alla natura discriminatoria della previsione… il carattere selettivo della vaccinazione obbligatoria è giustificato non solo dal principio di solidarietà verso i soggetti più fragili, cardine del sistema costituzionale (art. 2 Cost.), ma immanente e consustanziale alla stessa relazione di cura e di fiducia che si instaura tra paziente e personale sanitario, relazione che postula, come detto, la sicurezza delle cure, impedendo che, paradossalmente, chi deve curare e assistere divenga egli stesso veicolo di contagio e fonte di malattia” […] “Spetta al decisore pubblico, nell'esercizio del c.d. biopotere, fissare le regole e i limiti entro i quali l'esercizio dell'autodeterminazione da parte di ciascuno, senza divenire un diritto tiranno e indifferente alle pagina 8 di 13 sorti dell'altro, si possa accordare con la tutela della salute degli altri secondo una legge universale di libertà, ma questo delicato bilanciamento, per tutte le ragioni sin qui viste, non ha varcato nel caso di specie, ad avviso di questo Consiglio, i limiti della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'eguaglianza, sicché ogni dubbio al riguardo è e deve ritenersi manifestamente infondato anche in rapporto ai valori protetti dall'art. 2 Cost”.
Quanto poi alle considerazioni spese in ordine all'illegittimità costituzionale degli artt. 4,4 bis e 4 ter d.l.44/2021 nella parte in cui prevedono che “per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”, la già richiamata pronuncia della Corte costituzionale n. 15/2023 ha avuto modo di riconoscerne la piena legittimità, evidenziando che “nel meccanismo degli artt. 4,4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del
2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale.
L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile”.
Essendo quindi trascorsi oltre sei mesi dall'esito della positività al test e comunque dall'avvenuta guarigione, la ricorrente avrebbe dovuto adempiere all'obbligo vaccinale.
Parte ricorrente ha tuttavia dedotto l'illegittimità del provvedimento assunto dal datore di lavoro in quanto, in difetto di un provvedimento sospensivo assunto pagina 9 di 13 dall'ordine, il datore di lavoro non avrebbe potuto assumere alcun provvedimento pregiudizievole dei diritti del dipendente, né imponendogli di fruire le ferie, né di sospendere arbitrariamente il trattamento retributivo;
il controllo del green pass sul posto di lavoro sarebbe poi illegittimo ed abusivo a seguito del venire meno di tale requisito per l'accesso al lavoro a far data dal'1.05.2022.
Nel caso di specie trova applicazione l'ultima parte del comma 5 dell'art. 4 DL
44/2021: stante il mancato adempimento all'obbligo vaccinale da parte dell'iscritta all'ordine, la pregressa sospensione già disposta ha ripreso efficacia automaticamente, non essendo stato documentato – ed invero nemmeno dedotto o allegato – l'invio da parte dell'interessato inviare all'Ordine professionale del certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento (certificato invero inesistente, come pacificamente acquisito in causa).
Non essendo quindi necessario un nuovo provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione, al momento della verifica effettuata dal datore di lavoro, la dipendente era già sospesa.
Risulta poi legittimamente assunta la determinazione dell'azienda sanitaria di allontanamento della dipendente, ritenuta assente ingiustificata, con conseguenze in ordine al trattamento economico.
Legittimamente l'azienda ha proceduto ai controlli oggetto di contestazione e finalizzati alla verifica dell'obbligo in quanto il potere di verifica della certificazione verde per l'ambito sanitario era ancora sussistente alla data dei fatti di causa.
La normativa di cui all'art 4 del D.L. 44/2021 nella versione all'epoca vigente imponeva ai datori di lavoro, responsabili delle strutture, di procedere immediatamente alla verifica dell'adempimento relativo all'obbligo vaccinale.
Tali verifiche non erano in contrasto con le competenze in capo agli ordini pagina 10 di 13 professionali con riferimento ai provvedimenti di sospensione, poiché si ponevano a completamento del sistema di verifica degli adempimenti connessi all'obbligo vaccinale.
Disponeva l'art. 9 quinquies, d.l. n. 52/2021 come vigente al 10 agosto 2022:
“1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 30 aprile 2022, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonché dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-ter. 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.”
Pur non essendo più in vigore la succitata normativa, era comunque applicabile il disposto degli artt.4, 4 bis, 4 ter e 4 ter.2 del dl 44/2021.
Anche il disposto allontanamento della ricorrente dal luogo di lavoro risulta quindi legittimo in quanto disposto in ottemperanza a quanto disponeva l'art. 4 ter comma
3 del d.l. 44/2021 come vigente al momento dei fatti.
Parimenti legittimi sono i provvedimenti assunti in conseguenza della ritenuta assenza dal lavoro ai sensi dell'art. 4 ter dl 44/2021, a mente del quale “L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”. La lettura della norma rende chiaro che l'effetto pagina 11 di 13 sospensivo sul rapporto di lavoro è ope legis, e discende dal semplice elemento fattuale dell'esservi stata una comunicazione, da parte del lavoratore, di non essere in possesso della certificazione verde. La condotta datoriale è dunque immune da censure.
Sulla scorta della normativa invocata dall'ente convenuto, entrata in vigore prima del disposto allontanamento della ricorrente dal luogo di lavoro, deve pertanto ritenersi che correttamente quest'ultimo abbia disposto non la sospensione ma l'allontanamento dal luogo di lavoro in quanto la ricorrente risultava inadempiente all'obbligo di munirsi di certificazione verde COVID – 19, considerandola assente ingiustificata fino alla presentazione della predetta certificazione senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
inoltre, come previsto dalla normativa citata per i giorni di assenza ingiustificata non era dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Per tutto quanto complessivamente sopra esposto, in definitiva, le domande azionate con il ricorso introduttivo devono essere respinte.
3.
In considerazione della complessità del quadro normativo via via succedutosi nel tempo e di orientamenti giurisprudenziali non univoci e consolidati sulle questioni oggetto di causa, si ritiene sussistano nella specie gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
pagina 12 di 13 Così deciso in Forlì, il 16/09/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 263/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE Oggi 16 settembre 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi,
tramite collegamento, l'avv. CONTRATTI GIORGIO, per parte ricorrente e l'avv.
FABBRI GIORGIA per parte resistente.
Gli stessi, invitati a discutere la causa, si richiamano ai propri atti e a quanto già
dedotto nelle precedenti udienze e chiedono la decisione della causa, riportandosi a tutte le istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Al termine della camera di consiglio il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 263/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CONTRATTI GIORGIO, elettivamente domiciliato in VIA VECLEZIO 59/A 47121 FORLI' presso il difensore avv. CONTRATTI GIORGIO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FABBRI GIORGIA e dell'avv. CECCHINI MANILA ( ) VIA DE GASPERI 8 , C.F._2 Controparte_2
o in VIA DE GASPERI CP_2 [...]
presso il difensore avv. FABBRI GIORGIA CP_3
RESISTENTE letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. pagina 2 di 13 Con ricorso ex art. 409 e segg. c.p.c ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro del Tribunale di Forlì, contrariis rejectis, - accertare quanto dedotto in narrativa del presente ricorso e, conseguentemente, - dichiarare illegittimi i provvedimenti del 10/08 e del 16/08/22 dell'Azienda datrice e, per l'effetto, condannare a reintegrare la dipendente nel proprio monte ore, nonché nelle ferie e in Controparte_3
ogni ulteriore beneficio eventualmente decurtato in relazione alle giornate e/o frazioni di giornata di assenza dal 10/08 all'1/11/22, ed anche quanto agli accessori retributivi e contribuitivi;
quanto sopra, con vittoria di spese e onorari di lite”.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente e all'esito della discussione è stata posta in decisione.
2.
2.1.
La ricorrente lavora, con contratto a tempo parziale, alle dipendenze di
[...]
sede di Cesena con inquadramento professionale di Tecnico della CP_3
Prevenzione ed è iscritta all'Ordine T.S.R.M. – P.S.T.R.P. di Forlì – Cesena e
Rimini.
Agisce in questa sede per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'allontanamento dalla sede di lavoro disposto dall'Azienda datrice in data
10.08.2022 e del provvedimento di sospensione dal servizio adottato in data
16.08.2022 con effetto sino al 31.10.2022.
È incontestato che la ricorrente non si è mai sottoposta a vaccinazione anti Covid sars 19; è incontestato che, a seguito di una precedente sospensione con decorrenza dal 9.09.2021, la ricorrente ha contratto l'infezione e, all'esito di certificata intervenuta guarigione - rilasciato dal servizio di Igiene Pubblica aziendale, la cui validità era limitata a 6 mesi con scadenza al 23.07.2022 - è
pagina 3 di 13 rientrata in servizio, a seguito di revoca del provvedimento di sospensione, l'8 febbraio 2022.
Dopo l'intervenuta guarigione, nel corso dei controlli aziendali effettuati il 10 agosto 2022, la ricorrente è stata trovata al lavoro sprovvista di green pass rafforzato e quindi immediatamente allontanata dal luogo di lavoro;
a seguito di accertamento da parte dell'azienda sanitaria, è stato accertato l'inadempimento all'obbligo vaccinale e quindi in qualità di datore di lavoro, ha CP_3
adottato il provvedimento di sospensione dal servizio.
La lavoratrice contesta la legittimità del disposto allontanamento e del provvedimento di sospensione dal lavoro.
L'azienda resistente sostiene che il certificato di avvenuta guarigione rilasciato dal
Servizio di Igiene pubblica aziendale avesse validità limitata a sei mesi con scadenza al 23.07.2022, onde nel periodo successivo la ricorrente sarebbe stata nuovamente inadempiente all'obbligo vaccinale, motivo per il quale all'esito del controllo del 10.08.2022 ne è stata disposta la sospensione.
2.2.
Il provvedimento di sospensione adottato dall'azienda resistente è legittimo.
La ricorrente, radiologa iscritta all'ordine, va inquadrata nella categoria degli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.
Secondo quanto disposto dall'art. 4 D.L. 44/2021 ratione temporis vigente, alla data del 10.08.2022 la ricorrente era obbligata a sottoporsi a vaccinazione, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute, atteso che, secondo quanto disposto dalla succitata disposizione di legge “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni pagina 4 di 13 lavorative dei soggetti obbligati”.
In caso di intervenuta guarigione all'esito di contagio dal virus, trova applicazione il disposto di cui all'art. 4 comma 5 DL 44/2021, a tenore del quale, secondo la formulazione vigente all'epoca dei fatti, “In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del La sospensione riprende Controparte_4
efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.
Nel caso di specie, il rilascio del certificato di avvenuta guarigione rilasciato in data 4.02.2022 ha comportato il differimento del termine di adempimento dell'obbligo vaccinale per il termine che, alla luce delle disposizioni regolamentari vigenti, risulta al massimo di sei mesi.
Si richiamano sul punto le convincenti argomentazioni espresse su un caso del tutto analogo a quello di causa dal Tribunale di Brescia con la decisione del
29.01.2024 n. 606 che qui si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att.:
“in fatto, è pacifico, oltre che documentale, che in data 18 gennaio 2022 il ricorrente è risultato positivo al SARS-CoV-2 e il successivo 4 febbraio 2022 ha ottenuto il c.d. green pass di guarigione in ragione del quale, dopo la malattia, ha ripreso regolarmente servizio atteso il differimento del termine di adempimento dell'obbligo vaccinale in caso di guarigione ex art. 4, comma 5, D.L. 44 cit.
Una volta decorso il termine di differimento dell'obbligo vaccinale, pari a 90 giorni ex Circolare del Ministero della Salute n. 8284 del 3 marzo 2021, a far data dal 3 maggio 2022, pacificamente inadempiente all'obbligo vaccinale, è stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione, fino ad eventuale comunicazione di avvio o successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine del 31 dicembre pagina 5 di 13 2022. Infine, in ragione delle modifiche normative medio tempore intervenute (art. 7 D.L.
172/2022), ha ripreso servizio da novembre 2022.
La questione è dunque quella della durata della cd immunizzazione da guarigione, in ordine alla quale l' art. 4, comma 5, del D.L. 44 cit. prevedeva "la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del La sospensione riprende efficacia Controparte_4
automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento".
Con la prima Circolare in materia, n. 8284 del 3 marzo 2021 (doc. 4 quater fasc. convenuta),
è stato previsto che: "Visto il parere espresso dal Gruppo permanente sull'infezione da SARS-
Cov-2 del Consiglio Superiore di Sa.à, trasmesso alla Direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria del Ministero della Salute con nota protocollo n° 477-03/03/2021- DGOCTS, conforme a quello espresso da AI. in data 23/02/2021, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV- 2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa. Ciò non è da intendersi applicabile ai soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici. In questi soggetti, non essendo prevedibile la protezione immunologica conferita dall'infezione da SARS-CoV-2 e la durata della stessa, si raccomanda di proseguire con la schedula vaccinale proposta (doppia dose per i tre vaccini a oggi disponibili). Poiché
l'informazione relativa a una pregressa infezione da SARS-CoV-2 viene raccolta al momento della vaccinazione attraverso un modello di autocertificazione, si raccomanda di raccogliere, ogni qualvolta disponibile, evidenza di documentata infezione da SARS-CoV-2. In assenza di questa evidenza di positività al tampone, si raccomanda che l'informazione anamnestica relativa a una pregressa infezione venga raccolta nel modo più completo e dettagliato possibile. Inoltre, come da indicazioni dell'Organizzazione Mo. della Sa.à, l'esecuzione di test sierologici volti a pagina 6 di 13 individuare la positività anticorpale nei confronti del virus o di altro tipo di test, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale. Infine, tali raccomandazioni potrebbero
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connotate da un particolare rischio di reinfezione”.
Con la successiva Circolare n. 32884 del 21 luglio 2021 (doc. 4 quinquies fasc. convenuta) è stato previsto che:
"Facendo seguito alla circolare prot. N° 08284-03/03/2021-DGPRE, visto il parere del
Comitato tecnico scientifico di cui all'Ordinanza del Ca. del Dipartimento della Protezione
Civile n. 75I del 202I, acquisito con prot. N° 327I9- 2(omissis)- DGPRE, si rappresenta che
è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti- SARSCoV-
2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i
6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione. Per i soggetti con condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici, in caso di pregressa infezione da SARS-CoV-2, resta valida la raccomandazione di proseguire con la schedula vaccinale completa prevista.
Si coglie l'occasione per ribadire che, come da indicazioni dell'Organizzazione Mo. della Sa.à,
l'esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è raccomandata i fini del processo decisionale vaccinale"".
Ritiene quindi il Tribunale, come del resto chiarito anche con la nota del Controparte_4
del 29 marzo 2022, che la somministrazione di un vaccino anche al fine dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario (quale il ricorrente) non può ritenersi esigibile per 90 giorni a partire dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione da SARS-CoV-2 in soggetti mai vaccinati.
Si ritiene che il termine di tre mesi (90 giorni dal primo tampone positivo) quale distanza minima tra l'avvenuta infezione e la prima vaccinazione fissato dalla Circolare di marzo, non si ponga in contrasto con la diversa raccomandazione contenuta nella successiva Circolare del 21
pagina 7 di 13 luglio 2021, secondo cui, in caso di infezione da Covid-19, è possibile completare il ciclo vaccinale primario con un'unica dose da somministrare preferibilmente entro sei mesi e, comunque, non oltre dodici mesi.
Il problema trattato dalla seconda Circolare di luglio è, infatti, del tutto diverso, attenendo alla possibilità di completare l'intero ciclo vaccinale primario con una sola dose, anziché due, laddove la ratio stessa del “differimento” era quella di tutelare la salute del vaccinando e non già quella di disporre in ordine all'assolvimento dell'obbligo vaccinale.
L' convenuta, con il provvedimento del 3 maggio 2022 ha dunque correttamente sospeso il CP_5
ricorrente, essendo trascorsi tre mesi dall'esito di positività al test. Infine, quanto ai profili di illegittimità costituzionale sollevati in ricorso, gli stessi sono già stati tutti affrontati dalle note pronunce della Corte costituzionale nn. 13, 14 e 16 del 2023, concludendo sempre per la legittimità costituzionale sia dell'obbligo, sia delle conseguenze in capo agli inadempienti.
Si tratta, del resto, di un orientamento già sostenuto dal Consiglio di Stato, 20 ottobre 2021, n.
7045 e ribadito da Consiglio di Stato sez. III, 04/02/2022, n.583, nonché, in senso conforme, dal TAR La., sez. III quater, n. 2455 del 2 marzo 2022 (proprio in tema di legittimità della norma introduttiva dell'obbligo vaccinale) secondo cui: “la vaccinazione rispetta tutti i requisiti fissati dal nostro ordinamento e ribaditi da ultimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018 per configurare un trattamento sanitario obbligatorio legittimo, […] con la conseguente manifesta infondatezza della questione di costituzionalità qui sollevata […] Quanto alla natura discriminatoria della previsione… il carattere selettivo della vaccinazione obbligatoria è giustificato non solo dal principio di solidarietà verso i soggetti più fragili, cardine del sistema costituzionale (art. 2 Cost.), ma immanente e consustanziale alla stessa relazione di cura e di fiducia che si instaura tra paziente e personale sanitario, relazione che postula, come detto, la sicurezza delle cure, impedendo che, paradossalmente, chi deve curare e assistere divenga egli stesso veicolo di contagio e fonte di malattia” […] “Spetta al decisore pubblico, nell'esercizio del c.d. biopotere, fissare le regole e i limiti entro i quali l'esercizio dell'autodeterminazione da parte di ciascuno, senza divenire un diritto tiranno e indifferente alle pagina 8 di 13 sorti dell'altro, si possa accordare con la tutela della salute degli altri secondo una legge universale di libertà, ma questo delicato bilanciamento, per tutte le ragioni sin qui viste, non ha varcato nel caso di specie, ad avviso di questo Consiglio, i limiti della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'eguaglianza, sicché ogni dubbio al riguardo è e deve ritenersi manifestamente infondato anche in rapporto ai valori protetti dall'art. 2 Cost”.
Quanto poi alle considerazioni spese in ordine all'illegittimità costituzionale degli artt. 4,4 bis e 4 ter d.l.44/2021 nella parte in cui prevedono che “per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”, la già richiamata pronuncia della Corte costituzionale n. 15/2023 ha avuto modo di riconoscerne la piena legittimità, evidenziando che “nel meccanismo degli artt. 4,4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del
2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale.
L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile”.
Essendo quindi trascorsi oltre sei mesi dall'esito della positività al test e comunque dall'avvenuta guarigione, la ricorrente avrebbe dovuto adempiere all'obbligo vaccinale.
Parte ricorrente ha tuttavia dedotto l'illegittimità del provvedimento assunto dal datore di lavoro in quanto, in difetto di un provvedimento sospensivo assunto pagina 9 di 13 dall'ordine, il datore di lavoro non avrebbe potuto assumere alcun provvedimento pregiudizievole dei diritti del dipendente, né imponendogli di fruire le ferie, né di sospendere arbitrariamente il trattamento retributivo;
il controllo del green pass sul posto di lavoro sarebbe poi illegittimo ed abusivo a seguito del venire meno di tale requisito per l'accesso al lavoro a far data dal'1.05.2022.
Nel caso di specie trova applicazione l'ultima parte del comma 5 dell'art. 4 DL
44/2021: stante il mancato adempimento all'obbligo vaccinale da parte dell'iscritta all'ordine, la pregressa sospensione già disposta ha ripreso efficacia automaticamente, non essendo stato documentato – ed invero nemmeno dedotto o allegato – l'invio da parte dell'interessato inviare all'Ordine professionale del certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento (certificato invero inesistente, come pacificamente acquisito in causa).
Non essendo quindi necessario un nuovo provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione, al momento della verifica effettuata dal datore di lavoro, la dipendente era già sospesa.
Risulta poi legittimamente assunta la determinazione dell'azienda sanitaria di allontanamento della dipendente, ritenuta assente ingiustificata, con conseguenze in ordine al trattamento economico.
Legittimamente l'azienda ha proceduto ai controlli oggetto di contestazione e finalizzati alla verifica dell'obbligo in quanto il potere di verifica della certificazione verde per l'ambito sanitario era ancora sussistente alla data dei fatti di causa.
La normativa di cui all'art 4 del D.L. 44/2021 nella versione all'epoca vigente imponeva ai datori di lavoro, responsabili delle strutture, di procedere immediatamente alla verifica dell'adempimento relativo all'obbligo vaccinale.
Tali verifiche non erano in contrasto con le competenze in capo agli ordini pagina 10 di 13 professionali con riferimento ai provvedimenti di sospensione, poiché si ponevano a completamento del sistema di verifica degli adempimenti connessi all'obbligo vaccinale.
Disponeva l'art. 9 quinquies, d.l. n. 52/2021 come vigente al 10 agosto 2022:
“1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 30 aprile 2022, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonché dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-ter. 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.”
Pur non essendo più in vigore la succitata normativa, era comunque applicabile il disposto degli artt.4, 4 bis, 4 ter e 4 ter.2 del dl 44/2021.
Anche il disposto allontanamento della ricorrente dal luogo di lavoro risulta quindi legittimo in quanto disposto in ottemperanza a quanto disponeva l'art. 4 ter comma
3 del d.l. 44/2021 come vigente al momento dei fatti.
Parimenti legittimi sono i provvedimenti assunti in conseguenza della ritenuta assenza dal lavoro ai sensi dell'art. 4 ter dl 44/2021, a mente del quale “L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”. La lettura della norma rende chiaro che l'effetto pagina 11 di 13 sospensivo sul rapporto di lavoro è ope legis, e discende dal semplice elemento fattuale dell'esservi stata una comunicazione, da parte del lavoratore, di non essere in possesso della certificazione verde. La condotta datoriale è dunque immune da censure.
Sulla scorta della normativa invocata dall'ente convenuto, entrata in vigore prima del disposto allontanamento della ricorrente dal luogo di lavoro, deve pertanto ritenersi che correttamente quest'ultimo abbia disposto non la sospensione ma l'allontanamento dal luogo di lavoro in quanto la ricorrente risultava inadempiente all'obbligo di munirsi di certificazione verde COVID – 19, considerandola assente ingiustificata fino alla presentazione della predetta certificazione senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
inoltre, come previsto dalla normativa citata per i giorni di assenza ingiustificata non era dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Per tutto quanto complessivamente sopra esposto, in definitiva, le domande azionate con il ricorso introduttivo devono essere respinte.
3.
In considerazione della complessità del quadro normativo via via succedutosi nel tempo e di orientamenti giurisprudenziali non univoci e consolidati sulle questioni oggetto di causa, si ritiene sussistano nella specie gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
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Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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