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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 15583 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c. 1 cpc, riservata in decisione all'udienza del 29.10.2024 e vertente
TRA
elett.te dom.to presso lo studio dell'avv.to Flavia Mascolo, da cui è rappresentato e Parte_1 difeso, giusta mandato in calce al presente atto.
Opponente
E
rappresentata e difesa dall'avv.to Salvatore Cervone, Controparte_1 elettivamente domiciliata, presso lo studio di questi, come da mandato in calce alla comparsa di risposta. opposta
E
, rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_2 speciale in calce all'atto di costituzione, dall'Avv.to Antonella Grillo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, con il relativo indirizzo pec
Opposta
CONCLUSIONI
All'esito delle note in sostituzione dell'udienza del 29.10.2024 i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti difensivi ed il giudice concedeva i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
il giudice 1 Maria Ludovica Russo MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
proponeva opposizione a precetto avverso la cartella di pagamento n° Parte_1
n.07120220049274875002, notificata il 10 maggio 2022, con cui l' Controparte_3 intimava il pagamento della somma di € 221.769,96 071, per il credito portato dalla
[...]
per l'addebito “ Controparte_2 Controparte_4
L.662/96”.
L'opponente affermava di aver ricevuto la notifica della cartella esattoriale quale fideiussore della soc. in relazione a finanziamenti garantiti da Medio Credito Centrale S.P.A.; illustrava Parte_2 inoltre come tra la , Controparte_5 Controparte_2
Posto ciò, contestava l'inesistenza del titolo esecutivo posto alla base della cartella opposta, data l'inidoneità del mancato pagamento di un credito di natura privatistica a fungere da presupposto per l'escussione mediante ruolo.
Si costituiva la deducendo l'esistenza del diritto della stessa di Controparte_2 CP_2 surrogarsi nella posizione della banca mutuante, utilizzando lo strumento di cui all'art. 17 del D. Lgs.
26/02/99 n. 46 e successive modificazioni;
chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della CP_6
concludeva per il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese.
[...]
Si costituiva inoltre l' chiedendo dichiararsi l'infondatezza della proposta opposizione (con CP_7 condanna alle spese), alla luce della normativa che legittima l'escussione mediante ruolo della banca surrogante e comunque la legittimità del proprio operato.
In sede di memorie ex art. 183 CVI I termine, l'opponente deduceva che: “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non poteva essere acquisita altra garanzia reale assicurativa e bancaria, essendo tale possibilità consentita all'istituto di Credito solo “ sulla parte residua del finanziamento”.
Con le difese successive il chiedeva dichiararsi la tardività di tale Controparte_2 contestazione e comunque il rigetto, poiché infondata.
Senza necessità di istruzione probatoria, in considerazione della documentalità assoluta della causa, la causa veniva introitata per la decisione alla scadenza delle note in sostituzione dell'udienza del
29.10.2024, con la concessione dei termini, ridotti, ex art. 190 c.p.c.
Posta la giusta qualificazione dell'opposizione in atti (art. 615 c. 1 c.p.c.) vanno esaminati distintamente i due motivi di opposizione.
il giudice 2 Maria Ludovica Russo 1) In merito al motivo di opposizione attinente al diritto del di surrogarsi Controparte_2 alla posizione della banca mutuante, utilizzando lo strumento di cui all'art. 17 del D. Lgs. 26/02/99 n.
46, nei confronti dei garanti opponenti, si argomenta quanto segue.
Pertanto, fine di vagliare i motivi di opposizione proposti occorre prima di tutto: a) illustrare brevemente l'ipotesi concreta alla base dell'opposizione e la fattispecie normativa in cui va incasellata;
b) descrivere quale sia la disciplina applicabile in caso di inadempimento del soggetto finanziato, anche ove non via sia una revoca del beneficio.
A. La fattispecie in oggetto e l'inquadramento normativo
La presente opposizione nasce a seguito di notifica ad opera dell' Controparte_1
, di una cartella esattoriale avente ad oggetto il recupero di somme che nella
[...] Pt_3 sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia, ha erogato all'istituto di credito, convenzionato con il fondo di garanzia, a seguito dell'inadempimento della società opponente e/o della revoca del finanziamento stesso.
Il Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito in base all'art. 2 co. 100 della L. 23/12/96 n.662, ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, tramite la costituzione di una garanzia pubblica. Per effetto di tale garanzia, gli istituti finanziatori ottengono una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato. In virtù di un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, la svolge l'attività di gestione del Pt_3 predetto Fondo.
In caso di revoca/inadempimento dell'impresa beneficiaria del prestito, l'istituto finanziatore
(unico legittimato in tal senso) è onerato di chiedere l'attivazione del Fondo, attraverso la liquidazione della perdita subita, mentre l'impresa rimane del tutto estranea al rapporto tra il Fondo e l'istituto.
L'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
il giudice 3 Maria Ludovica Russo Pertanto, attivato il fondo, il può giovarsi, come appena detto, di quanto Controparte_2 disposto dall'art. 9 co. 5 del D. Lgs. 123/98, che così recita “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Dal canto suo il precedente comma 4 – per quanto qui interessa - fa riferimento ai “casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1 …(omissis)”
Sulla questione si è poi innestato l'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (in Gazzetta
Ufficiale- serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2015), coordinato la legge di conversione 24 marzo 2015,
n. 33 (confermando quanto già previsto dall'art. 9 co. 5 del D. Lgs. 123/98), così recita: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo
2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, e successive modificazioni.
Dunque, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1196, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori), in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante Medio Credito Centrale – in qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI - l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l.662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM
20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha dunque natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
B. La fonte del credito restitutorio del gestore del fondo.
Nel nostro caso dalla lettura della cartella risulta che la causa dell'attivazione della procedura esattoriale sia da ascriversi all'inadempimento del finanziamento erogato.
il giudice 4 Maria Ludovica Russo L'esame, dunque, attiene alla necessità o meno della revoca quale presupposto per l'attivazione della procedura “di favore” prevista dall'art. co. 5 del D. Lgs. 123/98.
Secondo questo giudicante, non può differenziarsi l'azione di recupero del MCC a seconda che vi sia un provvedimento di revoca o un'ipotesi di inadempimento.
Infatti, al di là dell'impatto sulla questione dell'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 coordinato la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33, al testo della norma, per come strutturato, deve essere data una interpretazione estensiva, sulla base della lettura sincronica dei commi 4 e 5 del citato articolo e della ratio unitaria che governa indefettibilmente “le finalità proprie dei finanziamenti, con le necessarie garanzie che Io Stato introduce per la tutela delle proprie ragioni di credito, anche al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione, al fine di realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi frustrati dall'inadempienza delle medesime agli obblighi assunti” (Cass. 21841/2017; Cass., 02/03/2012,
n. 3335, Cass. 2018 n. 9926).
In particolare, l'art. 9, quinto comma, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, in materia razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, rinviando al comma 4 dello stesso articolo ossia “ non soltanto, ai crediti aventi la loro fonte nell'irregolare concessione dell'intervento o nell'indebito conseguimento del beneficio - ma anche a quelli derivanti, come nella specie, da «ragioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria» o da qualsiasi altra ragione (tramite la dizione «in tutti gli altri casi»), anche se attinente alla fase negoziale successiva all'erogazione del contributo” determina l'applicabilità del disposto del comma 5 “ non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione.” (cfr. sul punto Cass. 2017, n. 21841, Cass. 2018 n. 9926)
La Suprema Corte ha provvisto inoltre a chiarire esplicitamente come la revoca non sia un presupposto indefettibile per l'attivazione della procedura “privilegiata” (in vari sensi) di cui al comma
5 l'art. 9, quinto comma, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, proprio alla luce di un'interpretazione estensiva dell'art. 9 comma 5 del d.lgs n. 123/98, diretta ad individuare - secondo l'insegnamento delle
Sezioni Unite nella sentenza 11930/2010 - il reale significato e la portata effettiva della norma, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale: tenuto conto dell'intenzione del legislatore e soprattutto della "causa" del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.
Il credito dell'Amministrazione statale - che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI – è infatti un credito di natura pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dall'art. 7 d.lgs n.
il giudice 5 Maria Ludovica Russo 123/98 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive;
pertanto deve fruire del privilegio di cui all'art. 9 comma 5 legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma.
Nel caso in esame, proprio perché il credito in oggetto, non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, il diritto di attivare lo strumento di cui al c. 5 dell'art. 9 cit., sorge in capo al gestore del
Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la "revoca", che costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento (v. su tutto il ragionamento Cass.
6508/2020).
In conclusione l'inadempimento della società beneficiaria, costituendo comunque un'azione o fatto addebitato all'impresa beneficiaria che ha dato luogo all'attivazione del fondo da parte della società finanziatrice, costituisce causa idonea per il per utilizzare la norma di favore di cui all'art CP_2
9 comma 5 del d.lgs n. 123/98.
A fronte di ciò, l'equiparazione totale tra l'ipotesi di inadempimento e l'ipotesi di revoca espressa della finanziamento sarebbe ovviamente vanificata ove si immaginasse un recupero del credito a due velocità: ossia la possibilità di utilizzare lo strumento di cui all'art. 17 del d.l. 26 febbraio n. 46
(escussione tramite ruolo) solo ove vi fosse un provvedimento amministrativo pubblicistico di revoca del finanziamento, quale titolo fondante l'emissione della cartella esattoriale, escludendo invece tale possibilità ove il presupposto dell'avvio esecuzione esattoriale trovasse luogo nel mero inadempimento, ossia in carenza di un atto che valga come titolo esecutivo.
La giurisprudenza di merito (che pur avalla tale interpretazione) si fonda sul rinvio all'art. 17 citato effettuato dell'art. 21 d. lgs. 46/1999 il quale dispone :< particolari disposizioni di Legge, e salvo, altresì, quanto stabilito all'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
Orbene, il fraintendimento sotteso a tale impostazione sta nel non mettere in risalto non solo l'origine ex lege della possibilità data al Gestore del Fondo di Garanzia di utilizzare de plano lo strumento di cui all'art. 17 citato, ma più in generale la natura pubblicistica del credito, in quanto connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. Ecco
il giudice 6 Maria Ludovica Russo dunque chiara l'ontologica diversità tra l'ipotesi contemplata dall'ultima parte dell'art. 21 d. lgs.
46/1999: “entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato” e l'ipotesi disciplinata dall'art. 9 comma 5 del d.lgs n. 123/98: credito di natura pubblicistica la cui modalità di recupero trova la sua fonte nella legge.
Occorre ricordare, inoltre, come sul punto sia intervenuto l'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015,
n. 3 coordinato la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33, il quale (come in precedenza riportato) così recita: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
E' dunque palese – al di là del motivo che abbia spinto il legislatore ad un chiarimento sulla questione - come, secondo il tenore di tale ultima disposizione, gli stessi privilegi processuali e sostanziali goduto dal Mediocredito centrale nei confronti del beneficiario del finanziamento si estendono anche al rapporto con il garante del finanziamento in oggetto, ivi compresa pertanto la facoltà di procedere al recupero del credito mediante iscrizione a ruolo, nelle forme di cui all'art. 16 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
Occorre fugare, sul punto, ogni dubbio circa l'applicabilità di tale disciplina anche alle garanzie poste in essere in data antecedente all'entrata in vigore della norma stessa.
Ciò prescinde dalla qualificazione di norma di interpretazione autentica o meno da ascrivere al dispositivo normativo in questione, ma si fonda sui principi che regolano l'applicazione delle disposizioni processuali nel tempo.
La norma, di cui all'art. 8bis citato, non va ad intaccare una posizione giuridica sostanziale ma esclusivamente l'efficacia processuale che viene collegata a quel determinato atto o posizione creditoria
(v. sul punto Cass. 2019 n. 5823 sulla questione analoga della valenza di titolo esecutivo per le scritture private autenticate emesse in data precedente al primo marzo 2006.).
Pertanto, alla norma in questione va ascritta la qualifica di norma processuale, per l'applicazione della quale occorrerà far riferimento al principio "tempus regit actum"; con la conseguenza che alle fideiussioni prestate a garanzia dei finanziamenti suddetti potrà applicarsi la norma di cui all'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (coordinato la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33) anche ove
il giudice 7 Maria Ludovica Russo le stesse siano state prestate anteriormente, ma azionate esecutivamente (con l'emissione della cartella esattoriale) dal momento della vigenza della norma stessa.
Da ultimo, è intervenuta in via tranciante la Corte di legittimità con più pronunce tra loro osmotiche.
In primis si è affermato che: “il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei "finanziamenti" erogati, trova applicazione per tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, comunque denominati ed a prescindere dal riferimento, nell'atto di finanziamento, alla specifica legge statale che tale privilegio prevede, non essendo, peraltro, necessaria, per la sua operatività, la sussistenza di un formale provvedimento di revoca cd. amministrativa, trattandosi di garanzia che accede al credito in ragione della finalità pubblica di sostegno a esso sottesa” (cfr. Cass. n. 27360 del 22/10/2024),
In particolare, l'iter normativo può sintetizzarsi come segue “la stessa norma (dell'art. 8bis) , in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17, del pari menzionato;
tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione ex art. 2, primo comma, r.d. n. 639 del
1910, del quale l'art. 17, comma 3-ter, del d.lgs. n. 46 del 1999, infatti, non richiama il secondo comma dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica”. (Così Cass. 1005/23).
Dal punto di vista del diritto intertemporale, è stato chiarito che: In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente (V. Cass. 9657/2024).
il giudice 8 Maria Ludovica Russo
2. In merito illegittimità della fideiussione per violazione della stessa normativa regolante il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, occorre precisare quanto segue.
In primis, va dichiarata l'inammissibilità del suddetto motivo di opposizione, in quanto tardivamente proposto.
La domanda inserita in citazione attiene alla inidoneità dell'inadempimento contrattuale
(garantito) a fungere da presupposto per l'esecuzione esattoriale, in carenza di idoneo titolo esecutivo.
Al contrario, in sede di memoria ex art. 183 CVI viene introdotta una questione nuova attinente alla illegittimità della fideiussione prestata dal LB all'interno del contratto di finanziamento garantito stipulato dalle con l'istituto di credito, Parte_2
Dunque, la domanda di nullità/illegittimità risulta del tutto nuova rispetto alla domanda iniziale, non solo in relazione al rapporto oggetto di accertamento (fideiussione e non contratto di finanziamento), ma anche in relazione alla causa petendi: carenza di atto avente valore di titolo esecutivo rispetto al nuovo motivo di invalidità (nullità) del contratto di fideiussione.
Pertanto, la situazione risulta al di fuori delle ipotesi di ammissibile (in quanto domanda pertinente ad un diritto autodeterminato) inserzione nel giudizio di una diversa casa di nullità di un contratto, rispetto alla primigenia deduzione di nullità dello stesso contratto inserita nell'atto introduttivo (V. Cass, Ordinanza n. 18596 del 30/06/2023, in continuità a Cass. Sez. U. 14 dicembre
2014, n. 26242; Cass. Sez. U. 14 dicembre 2014, n. 26243)
Orbene, al di fuori di questi casi va ribadito il divieto della proposizione di domande «nuove», intese come ulteriori» o «aggiuntive», le quali possono trovare ingresso solo nei ristretti limiti segnati dall'art. 183, comma 5, c.p.c., ove siano, cioè, conseguenza della domanda riconvenzionale o dell'eccezione del convenuto (cfr. Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12310 e considerazione da Cass. Sez.
U. 13 settembre 2018, n. 22404).
Al di là di questo, la doglianza non avrebbe potuti comunque trovare accoglimento.
La norma cui si rifà l'opponente è costituita dal DM 23 09 2005, che regola le “condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n.
662.”
Il punto 4. 4 allegato 1, afferma che: “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore
il giudice 9 Maria Ludovica Russo cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.
La questione, dunque afferisce alla qualificazione di “garanzie bancarie”.
Ora, pur, essendo consapevoli di alcune pronunce tendenti ad inserire nel concetto di garanzie bancarie, tutte le garanzie (da chiunque prestate) ove poste in essere nell'ambito di un rapporto bancario, si ritiene di dovesi discostare da tale visione.
Ciò per die ordini di ragioni.
In primo luogo, trattandosi di una limitazione all'autonomia contrattuale, essa va intesa in senso restrittivo, rifacendosi ad una stringente interpretazione letterale (sebbene logicamente intesa) delle espressioni utilizzate nella norma.
In secondo luogo, la norma fa riferimento al divieto (per la parte già coperta dalla garanzia del
) alle garanzie assicurative, reali e bancaria;
orbene, se avesse voluto intendere il concetto CP_2 di bancario, come sinonimo di “ogni garanzia ulteriore stipulata all'interno del rapporto posto in essere con un ente finanziatore bancario”, non avrebbe avuto neanche l'esigenza di enumerare le categorie delle garanzie “assicurative” o “reali”, in quanto comunque connesse con il rapporto “latu sensu bancario” in quanto stipulate nell'ambito di quella specifica operazione.
Al contrario, il divieto per avere un senso che si adegui al portato sia logico – letterale e che non ne estenda impropriamente l'ambito, deve essere inteso nel senso che la qualifica della garanzia come
“bancaria” deriva dal soggetto che la presta e da quello che ne è beneficiario.
Dunque, il divieto deve essere inteso, come impossibilità di ottenere garanzie reali ulteriori o garanzie personali prestate da intermediari assicurativi e bancari, lasciando immutata la possibilità di garanzie personali prestate da persone fisiche.
In conclusione, la cartella opposta risulta pienamente legittima.
Di conseguenza, l'opposizione va rigettata.
La complessità della materia risulta palese anche a fronte degli orientamenti di merito di segno contrario e delle recentissime (esplicite) pronunce di legittimità, determina una equa compensazione delle spese del presente giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Compensa le spese del presente giudizio.
il giudice 10 Maria Ludovica Russo Così deciso in Napoli, lì 22.02.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 11 Maria Ludovica Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 15583 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c. 1 cpc, riservata in decisione all'udienza del 29.10.2024 e vertente
TRA
elett.te dom.to presso lo studio dell'avv.to Flavia Mascolo, da cui è rappresentato e Parte_1 difeso, giusta mandato in calce al presente atto.
Opponente
E
rappresentata e difesa dall'avv.to Salvatore Cervone, Controparte_1 elettivamente domiciliata, presso lo studio di questi, come da mandato in calce alla comparsa di risposta. opposta
E
, rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_2 speciale in calce all'atto di costituzione, dall'Avv.to Antonella Grillo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, con il relativo indirizzo pec
Opposta
CONCLUSIONI
All'esito delle note in sostituzione dell'udienza del 29.10.2024 i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti difensivi ed il giudice concedeva i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
il giudice 1 Maria Ludovica Russo MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
proponeva opposizione a precetto avverso la cartella di pagamento n° Parte_1
n.07120220049274875002, notificata il 10 maggio 2022, con cui l' Controparte_3 intimava il pagamento della somma di € 221.769,96 071, per il credito portato dalla
[...]
per l'addebito “ Controparte_2 Controparte_4
L.662/96”.
L'opponente affermava di aver ricevuto la notifica della cartella esattoriale quale fideiussore della soc. in relazione a finanziamenti garantiti da Medio Credito Centrale S.P.A.; illustrava Parte_2 inoltre come tra la , Controparte_5 Controparte_2
Posto ciò, contestava l'inesistenza del titolo esecutivo posto alla base della cartella opposta, data l'inidoneità del mancato pagamento di un credito di natura privatistica a fungere da presupposto per l'escussione mediante ruolo.
Si costituiva la deducendo l'esistenza del diritto della stessa di Controparte_2 CP_2 surrogarsi nella posizione della banca mutuante, utilizzando lo strumento di cui all'art. 17 del D. Lgs.
26/02/99 n. 46 e successive modificazioni;
chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della CP_6
concludeva per il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese.
[...]
Si costituiva inoltre l' chiedendo dichiararsi l'infondatezza della proposta opposizione (con CP_7 condanna alle spese), alla luce della normativa che legittima l'escussione mediante ruolo della banca surrogante e comunque la legittimità del proprio operato.
In sede di memorie ex art. 183 CVI I termine, l'opponente deduceva che: “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non poteva essere acquisita altra garanzia reale assicurativa e bancaria, essendo tale possibilità consentita all'istituto di Credito solo “ sulla parte residua del finanziamento”.
Con le difese successive il chiedeva dichiararsi la tardività di tale Controparte_2 contestazione e comunque il rigetto, poiché infondata.
Senza necessità di istruzione probatoria, in considerazione della documentalità assoluta della causa, la causa veniva introitata per la decisione alla scadenza delle note in sostituzione dell'udienza del
29.10.2024, con la concessione dei termini, ridotti, ex art. 190 c.p.c.
Posta la giusta qualificazione dell'opposizione in atti (art. 615 c. 1 c.p.c.) vanno esaminati distintamente i due motivi di opposizione.
il giudice 2 Maria Ludovica Russo 1) In merito al motivo di opposizione attinente al diritto del di surrogarsi Controparte_2 alla posizione della banca mutuante, utilizzando lo strumento di cui all'art. 17 del D. Lgs. 26/02/99 n.
46, nei confronti dei garanti opponenti, si argomenta quanto segue.
Pertanto, fine di vagliare i motivi di opposizione proposti occorre prima di tutto: a) illustrare brevemente l'ipotesi concreta alla base dell'opposizione e la fattispecie normativa in cui va incasellata;
b) descrivere quale sia la disciplina applicabile in caso di inadempimento del soggetto finanziato, anche ove non via sia una revoca del beneficio.
A. La fattispecie in oggetto e l'inquadramento normativo
La presente opposizione nasce a seguito di notifica ad opera dell' Controparte_1
, di una cartella esattoriale avente ad oggetto il recupero di somme che nella
[...] Pt_3 sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia, ha erogato all'istituto di credito, convenzionato con il fondo di garanzia, a seguito dell'inadempimento della società opponente e/o della revoca del finanziamento stesso.
Il Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito in base all'art. 2 co. 100 della L. 23/12/96 n.662, ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, tramite la costituzione di una garanzia pubblica. Per effetto di tale garanzia, gli istituti finanziatori ottengono una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato. In virtù di un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, la svolge l'attività di gestione del Pt_3 predetto Fondo.
In caso di revoca/inadempimento dell'impresa beneficiaria del prestito, l'istituto finanziatore
(unico legittimato in tal senso) è onerato di chiedere l'attivazione del Fondo, attraverso la liquidazione della perdita subita, mentre l'impresa rimane del tutto estranea al rapporto tra il Fondo e l'istituto.
L'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
il giudice 3 Maria Ludovica Russo Pertanto, attivato il fondo, il può giovarsi, come appena detto, di quanto Controparte_2 disposto dall'art. 9 co. 5 del D. Lgs. 123/98, che così recita “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Dal canto suo il precedente comma 4 – per quanto qui interessa - fa riferimento ai “casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1 …(omissis)”
Sulla questione si è poi innestato l'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (in Gazzetta
Ufficiale- serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2015), coordinato la legge di conversione 24 marzo 2015,
n. 33 (confermando quanto già previsto dall'art. 9 co. 5 del D. Lgs. 123/98), così recita: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo
2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, e successive modificazioni.
Dunque, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1196, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori), in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante Medio Credito Centrale – in qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI - l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l.662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM
20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha dunque natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
B. La fonte del credito restitutorio del gestore del fondo.
Nel nostro caso dalla lettura della cartella risulta che la causa dell'attivazione della procedura esattoriale sia da ascriversi all'inadempimento del finanziamento erogato.
il giudice 4 Maria Ludovica Russo L'esame, dunque, attiene alla necessità o meno della revoca quale presupposto per l'attivazione della procedura “di favore” prevista dall'art. co. 5 del D. Lgs. 123/98.
Secondo questo giudicante, non può differenziarsi l'azione di recupero del MCC a seconda che vi sia un provvedimento di revoca o un'ipotesi di inadempimento.
Infatti, al di là dell'impatto sulla questione dell'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 coordinato la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33, al testo della norma, per come strutturato, deve essere data una interpretazione estensiva, sulla base della lettura sincronica dei commi 4 e 5 del citato articolo e della ratio unitaria che governa indefettibilmente “le finalità proprie dei finanziamenti, con le necessarie garanzie che Io Stato introduce per la tutela delle proprie ragioni di credito, anche al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione, al fine di realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi frustrati dall'inadempienza delle medesime agli obblighi assunti” (Cass. 21841/2017; Cass., 02/03/2012,
n. 3335, Cass. 2018 n. 9926).
In particolare, l'art. 9, quinto comma, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, in materia razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, rinviando al comma 4 dello stesso articolo ossia “ non soltanto, ai crediti aventi la loro fonte nell'irregolare concessione dell'intervento o nell'indebito conseguimento del beneficio - ma anche a quelli derivanti, come nella specie, da «ragioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria» o da qualsiasi altra ragione (tramite la dizione «in tutti gli altri casi»), anche se attinente alla fase negoziale successiva all'erogazione del contributo” determina l'applicabilità del disposto del comma 5 “ non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione.” (cfr. sul punto Cass. 2017, n. 21841, Cass. 2018 n. 9926)
La Suprema Corte ha provvisto inoltre a chiarire esplicitamente come la revoca non sia un presupposto indefettibile per l'attivazione della procedura “privilegiata” (in vari sensi) di cui al comma
5 l'art. 9, quinto comma, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, proprio alla luce di un'interpretazione estensiva dell'art. 9 comma 5 del d.lgs n. 123/98, diretta ad individuare - secondo l'insegnamento delle
Sezioni Unite nella sentenza 11930/2010 - il reale significato e la portata effettiva della norma, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale: tenuto conto dell'intenzione del legislatore e soprattutto della "causa" del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.
Il credito dell'Amministrazione statale - che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI – è infatti un credito di natura pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dall'art. 7 d.lgs n.
il giudice 5 Maria Ludovica Russo 123/98 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive;
pertanto deve fruire del privilegio di cui all'art. 9 comma 5 legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma.
Nel caso in esame, proprio perché il credito in oggetto, non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, il diritto di attivare lo strumento di cui al c. 5 dell'art. 9 cit., sorge in capo al gestore del
Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la "revoca", che costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento (v. su tutto il ragionamento Cass.
6508/2020).
In conclusione l'inadempimento della società beneficiaria, costituendo comunque un'azione o fatto addebitato all'impresa beneficiaria che ha dato luogo all'attivazione del fondo da parte della società finanziatrice, costituisce causa idonea per il per utilizzare la norma di favore di cui all'art CP_2
9 comma 5 del d.lgs n. 123/98.
A fronte di ciò, l'equiparazione totale tra l'ipotesi di inadempimento e l'ipotesi di revoca espressa della finanziamento sarebbe ovviamente vanificata ove si immaginasse un recupero del credito a due velocità: ossia la possibilità di utilizzare lo strumento di cui all'art. 17 del d.l. 26 febbraio n. 46
(escussione tramite ruolo) solo ove vi fosse un provvedimento amministrativo pubblicistico di revoca del finanziamento, quale titolo fondante l'emissione della cartella esattoriale, escludendo invece tale possibilità ove il presupposto dell'avvio esecuzione esattoriale trovasse luogo nel mero inadempimento, ossia in carenza di un atto che valga come titolo esecutivo.
La giurisprudenza di merito (che pur avalla tale interpretazione) si fonda sul rinvio all'art. 17 citato effettuato dell'art. 21 d. lgs. 46/1999 il quale dispone :< particolari disposizioni di Legge, e salvo, altresì, quanto stabilito all'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
Orbene, il fraintendimento sotteso a tale impostazione sta nel non mettere in risalto non solo l'origine ex lege della possibilità data al Gestore del Fondo di Garanzia di utilizzare de plano lo strumento di cui all'art. 17 citato, ma più in generale la natura pubblicistica del credito, in quanto connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. Ecco
il giudice 6 Maria Ludovica Russo dunque chiara l'ontologica diversità tra l'ipotesi contemplata dall'ultima parte dell'art. 21 d. lgs.
46/1999: “entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato” e l'ipotesi disciplinata dall'art. 9 comma 5 del d.lgs n. 123/98: credito di natura pubblicistica la cui modalità di recupero trova la sua fonte nella legge.
Occorre ricordare, inoltre, come sul punto sia intervenuto l'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015,
n. 3 coordinato la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33, il quale (come in precedenza riportato) così recita: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
E' dunque palese – al di là del motivo che abbia spinto il legislatore ad un chiarimento sulla questione - come, secondo il tenore di tale ultima disposizione, gli stessi privilegi processuali e sostanziali goduto dal Mediocredito centrale nei confronti del beneficiario del finanziamento si estendono anche al rapporto con il garante del finanziamento in oggetto, ivi compresa pertanto la facoltà di procedere al recupero del credito mediante iscrizione a ruolo, nelle forme di cui all'art. 16 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
Occorre fugare, sul punto, ogni dubbio circa l'applicabilità di tale disciplina anche alle garanzie poste in essere in data antecedente all'entrata in vigore della norma stessa.
Ciò prescinde dalla qualificazione di norma di interpretazione autentica o meno da ascrivere al dispositivo normativo in questione, ma si fonda sui principi che regolano l'applicazione delle disposizioni processuali nel tempo.
La norma, di cui all'art. 8bis citato, non va ad intaccare una posizione giuridica sostanziale ma esclusivamente l'efficacia processuale che viene collegata a quel determinato atto o posizione creditoria
(v. sul punto Cass. 2019 n. 5823 sulla questione analoga della valenza di titolo esecutivo per le scritture private autenticate emesse in data precedente al primo marzo 2006.).
Pertanto, alla norma in questione va ascritta la qualifica di norma processuale, per l'applicazione della quale occorrerà far riferimento al principio "tempus regit actum"; con la conseguenza che alle fideiussioni prestate a garanzia dei finanziamenti suddetti potrà applicarsi la norma di cui all'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (coordinato la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33) anche ove
il giudice 7 Maria Ludovica Russo le stesse siano state prestate anteriormente, ma azionate esecutivamente (con l'emissione della cartella esattoriale) dal momento della vigenza della norma stessa.
Da ultimo, è intervenuta in via tranciante la Corte di legittimità con più pronunce tra loro osmotiche.
In primis si è affermato che: “il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei "finanziamenti" erogati, trova applicazione per tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, comunque denominati ed a prescindere dal riferimento, nell'atto di finanziamento, alla specifica legge statale che tale privilegio prevede, non essendo, peraltro, necessaria, per la sua operatività, la sussistenza di un formale provvedimento di revoca cd. amministrativa, trattandosi di garanzia che accede al credito in ragione della finalità pubblica di sostegno a esso sottesa” (cfr. Cass. n. 27360 del 22/10/2024),
In particolare, l'iter normativo può sintetizzarsi come segue “la stessa norma (dell'art. 8bis) , in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17, del pari menzionato;
tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione ex art. 2, primo comma, r.d. n. 639 del
1910, del quale l'art. 17, comma 3-ter, del d.lgs. n. 46 del 1999, infatti, non richiama il secondo comma dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica”. (Così Cass. 1005/23).
Dal punto di vista del diritto intertemporale, è stato chiarito che: In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente (V. Cass. 9657/2024).
il giudice 8 Maria Ludovica Russo
2. In merito illegittimità della fideiussione per violazione della stessa normativa regolante il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, occorre precisare quanto segue.
In primis, va dichiarata l'inammissibilità del suddetto motivo di opposizione, in quanto tardivamente proposto.
La domanda inserita in citazione attiene alla inidoneità dell'inadempimento contrattuale
(garantito) a fungere da presupposto per l'esecuzione esattoriale, in carenza di idoneo titolo esecutivo.
Al contrario, in sede di memoria ex art. 183 CVI viene introdotta una questione nuova attinente alla illegittimità della fideiussione prestata dal LB all'interno del contratto di finanziamento garantito stipulato dalle con l'istituto di credito, Parte_2
Dunque, la domanda di nullità/illegittimità risulta del tutto nuova rispetto alla domanda iniziale, non solo in relazione al rapporto oggetto di accertamento (fideiussione e non contratto di finanziamento), ma anche in relazione alla causa petendi: carenza di atto avente valore di titolo esecutivo rispetto al nuovo motivo di invalidità (nullità) del contratto di fideiussione.
Pertanto, la situazione risulta al di fuori delle ipotesi di ammissibile (in quanto domanda pertinente ad un diritto autodeterminato) inserzione nel giudizio di una diversa casa di nullità di un contratto, rispetto alla primigenia deduzione di nullità dello stesso contratto inserita nell'atto introduttivo (V. Cass, Ordinanza n. 18596 del 30/06/2023, in continuità a Cass. Sez. U. 14 dicembre
2014, n. 26242; Cass. Sez. U. 14 dicembre 2014, n. 26243)
Orbene, al di fuori di questi casi va ribadito il divieto della proposizione di domande «nuove», intese come ulteriori» o «aggiuntive», le quali possono trovare ingresso solo nei ristretti limiti segnati dall'art. 183, comma 5, c.p.c., ove siano, cioè, conseguenza della domanda riconvenzionale o dell'eccezione del convenuto (cfr. Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12310 e considerazione da Cass. Sez.
U. 13 settembre 2018, n. 22404).
Al di là di questo, la doglianza non avrebbe potuti comunque trovare accoglimento.
La norma cui si rifà l'opponente è costituita dal DM 23 09 2005, che regola le “condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n.
662.”
Il punto 4. 4 allegato 1, afferma che: “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore
il giudice 9 Maria Ludovica Russo cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.
La questione, dunque afferisce alla qualificazione di “garanzie bancarie”.
Ora, pur, essendo consapevoli di alcune pronunce tendenti ad inserire nel concetto di garanzie bancarie, tutte le garanzie (da chiunque prestate) ove poste in essere nell'ambito di un rapporto bancario, si ritiene di dovesi discostare da tale visione.
Ciò per die ordini di ragioni.
In primo luogo, trattandosi di una limitazione all'autonomia contrattuale, essa va intesa in senso restrittivo, rifacendosi ad una stringente interpretazione letterale (sebbene logicamente intesa) delle espressioni utilizzate nella norma.
In secondo luogo, la norma fa riferimento al divieto (per la parte già coperta dalla garanzia del
) alle garanzie assicurative, reali e bancaria;
orbene, se avesse voluto intendere il concetto CP_2 di bancario, come sinonimo di “ogni garanzia ulteriore stipulata all'interno del rapporto posto in essere con un ente finanziatore bancario”, non avrebbe avuto neanche l'esigenza di enumerare le categorie delle garanzie “assicurative” o “reali”, in quanto comunque connesse con il rapporto “latu sensu bancario” in quanto stipulate nell'ambito di quella specifica operazione.
Al contrario, il divieto per avere un senso che si adegui al portato sia logico – letterale e che non ne estenda impropriamente l'ambito, deve essere inteso nel senso che la qualifica della garanzia come
“bancaria” deriva dal soggetto che la presta e da quello che ne è beneficiario.
Dunque, il divieto deve essere inteso, come impossibilità di ottenere garanzie reali ulteriori o garanzie personali prestate da intermediari assicurativi e bancari, lasciando immutata la possibilità di garanzie personali prestate da persone fisiche.
In conclusione, la cartella opposta risulta pienamente legittima.
Di conseguenza, l'opposizione va rigettata.
La complessità della materia risulta palese anche a fronte degli orientamenti di merito di segno contrario e delle recentissime (esplicite) pronunce di legittimità, determina una equa compensazione delle spese del presente giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Compensa le spese del presente giudizio.
il giudice 10 Maria Ludovica Russo Così deciso in Napoli, lì 22.02.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 11 Maria Ludovica Russo