Sentenza 22 aprile 2002
Massime • 1
In tema di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'art. 25, secondo comma, della legge regionale della Liguria 3 marzo 1994, n. 10 consente il subentro nell'assegnazione dell'alloggio, in caso di morte dell'assegnatario, ai figli di lui che, pur essendo fuoriusciti dal nucleo familiare, vi abbiano successivamente fatto rientro a causa di separazione legale o sfratto esecutivo (nonché al coniuge, al convivente "more uxorio" ed agli ascendenti rientrati per qualsiasi causa), soltanto se gli stessi (oltre che essere conviventi con l'assegnatario da almeno un anno alla data del decesso) siano stati indicati quali componenti del nucleo familiare nella domanda di assegnazione, secondo la disciplina generale del diritto al subentro stabilita al primo comma dello stesso articolo, atteso che una lettura logica e coordinata dei due commi rende evidente che il dato di riferimento ai fini del diritto al subentro è in ogni caso costituito dalla composizione del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/2002, n. 5853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5853 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 419, presso l'avvocato GIORGIO MARTELLINO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO GIANNINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SARZANA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 519/99 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 12/07/99;
189 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo ed il rigetto del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 13 gennaio 1999 VI AN proponeva ricorso dinanzi al RE di Sarzana avverso il decreto di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica sito in Sarzana emesso nei suoi confronti, in quanto occupante senza titolo, dal Sindaco di Sarzana il 18 dicembre 1998 e notificatogli il 19 dicembre 1998. Il ricorrente deduceva il proprio diritto di subentrare nell'alloggio alla morte della propria madre CE ND, assegnataria dell'unità immobiliare, in quanto convivente con la medesima alla data del decesso e comunque facente parte alla stessa data del suo nucleo familiare, essendo tornato presso la famiglia di origine dopo essersi separato di fatto dalla moglie;
deduceva altresì di non disporre di altro alloggio nello stesso ambito territoriale, per essere rimasta la casa coniugale di cui era comproprietario nel godimento della moglie e del figlio.
Costituitosi il Comune di Sarzana, con sentenza del 9 febbraio 1999 il RE rigettava la domanda e confermava il decreto di rilascio dell'immobile.
L'appello proposto dal AN era rigettato dal Tribunale di La Spezia con sentenza del 16 giugno - 12 luglio 1999, nella quale si rilevava - per quanto in questa sede interessa - che correttamente il primo giudice aveva escluso il diritto del AN di subentrare nell'assegnazione dell'alloggio, in difetto del requisito, espressamente previsto dall'art. 25 della legge della Regione Liguria 3 marzo 1994 n. 10, dell'aver fatto parte del nucleo familiare risultante dalla domanda di partecipazione al bando di concorso da parte dell'assegnatario.
Si osservava inoltre che altrettanto correttamente il RE aveva negato l'applicabilità del 2^ comma dello stesso art. 25, nella parte in cui dispone che sono da ricomprendere tra i soggetti aventi diritto al subentro i figli usciti dal nucleo familiare che siano tornati a fame parte a causa di separazione legale o di sfratto esecutivo, dovendo la norma interpretarsi nel senso che detto rientro faccia seguito ad una uscita dal nucleo di origine comunque successiva alla presentazione della domanda di ammissione al bando di concorso. Si riteneva quindi assorbita la censura diretta a prospettare l'equiparabilità ai fini in discorso della separazione di fatto a quella legale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AN deducendo tre motivi. Non vi è controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 2 della legge 7 agosto 1941 n. 241 e degli artt. 1362 e 1366 c.c., omissione di motivazione, si deduce che dopo l'autorizzazione ad essere ospitato nell'alloggio concessa dal Comune nel 1993 il ricorrente aveva ricevuto soltanto la diffida del 22 settembre 1998, e non anche le missive del 19 novembre 1996 e 15 febbraio 1997 citate nel provvedimento impugnato, onde il procedimento amministrativo iniziato con la lettera per prima indicata, mai pervenuta al destinatario, doveva ritenersi implicitamente archiviato, mentre la diffida del 22 settembre 1998, intervenuta circa diciannove mesi dopo, era da configurare come espressione di una nuova valutazione che non poteva dar luogo immediatamente alla procedura di rilascio, in mancanza di un previo avviso del procedimento di accertamento dell'occupazione senza titolo.
Il motivo è inammissibile per la sua novità, sostanziandosi in una censura in alcun modo formulata nell'atto di appello e quindi non proponibile per la prima volta in questa sede.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 25 commi 1^ e 2^ della legge Regione Liguria 3 marzo 1994 n. 10, si deduce l'errore della sentenza impugnata per non aver considerato che la norma regionale richiamata regola nel secondo comma l'ipotesi in cui il figlio dell'assegnatario deceduto aspirante al subentro non fosse presente nel nucleo familiare del predetto all'epoca dell'assegnazione, per esserne precedentemente uscito, ma ne fosse componente al momento della morte perché tornato nell'abitazione a seguito di sfratto esecutivo o di separazione, e che tali elementi fattuali ricorrevano nella specie. La censura è infondata. Ed invero l'art. 25 della legge regionale in esame, nel disciplinare le variazioni alla composizione del nucleo familiare dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, al n. 1 individua come subentranti rispettivamente nella domanda o nell'assegnazione, per il caso di decesso, i componenti del nucleo nella formazione risultante dalla domanda di partecipazione, purché conviventi al momento della morte, mentre al n. 2 esclude dal diritto al subentro i familiari indicati all'art. 6 comma 4 che, pur ricompresi nella composizione iniziale, siano successivamente usciti dal nucleo, introducendo peraltro nel capoverso dello stesso n. 2 una eccezione a tale esclusione - e quindi configurando il diritto al subentro - in favore del coniuge, del convivente more uxorio e degli ascendenti, nonché dei figli legittimi, legittimati, naturali e adottivi che siano rientrati a causa di separazione legale o di sfratto esecutivo, sempre che siano stati conviventi almeno per un anno prima del decesso dell'assegnatario. Una lettura logica e coordinata di tali disposizioni rende evidente che il dato di riferimento ai fini del diritto al subentro è in ogni caso costituito - in piena coerenza con la finalità della disciplina in esame di garantire agli effettivi componenti del nucleo dell'assegnatario la prosecuzione del godimento dell'alloggio anche nel caso di decesso del medesimo - dalla composizione del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e che l'uscita dallo stesso in un tempo successivo vale a determinare la perdita del diritto, con l'unica eccezione posta nel capoverso del n. 2, chiaramente ispirata ad esigenze ritenute dal legislatore meritevoli di tutela, connesse alla natura del rapporto con l'assegnatario (lett. a, b, c) ovvero, limitatamente ai figli, alle specifiche cause che hanno determinato il loro rientro (lett. d).
Correttamente pertanto la sentenza impugnata, preso atto della circostanza incontestata che il AN al momento della presentazione della domanda della propria madre non faceva parte del nucleo familiare della medesima, ha escluso il suo diritto al subentro nell'assegnazione.
Con il terzo motivo, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto assorbita la questione della equiparabilità della separazione di fatto a quella legale, nonché per aver rigettato senza motivazione la richiesta di prova per testi sulla intervenuta separazione di fatto del AN dalla moglie, e si deduce che, in mancanza di un espresso richiamo al provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare da emettere nel giudizio di separazione, il riferimento contenuto nell'art 25 della legge regionale alla separazione legale deve intendersi in senso non tecnico, come comprensivo di qualsiasi tipo di separazione personale tra i coniugi. Si aggiunge che in ogni caso l'istituto del subentro dei familiari conviventi nell'assegnazione dell'alloggio non ha carattere eccezionale, onde la norma in discorso è suscettibile di interpretazione estensiva, così da ricomprendere nella sua previsione anche la separazione di fatto, mentre una lettura di essa in senso restrittivo porrebbe dubbi di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. Anche tale motivo è infondato. Correttamente invero la sentenza impugnata ha ritenuto assorbita ogni questione circa la equiparabilità ai fini in esame della separazione di fatto a quella legale, stante la sua evidente ininfluenza, in conseguenza della accertata insussistenza del presupposto fattuale costituito dall'originario inserimento nel nucleo familiare dell'assegnataria, richiesto dalla legge ai fini dell'acquisizione del diritto al subentro. È pertanto evidente che la questione di legittimità costituzionale sollevata nel motivo di ricorso non ha ragione di essere posta.
Il ricorso deve essere in conclusione rigettato.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto la parte intimata attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio sezione prima civile il 24 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2002