Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/2002, n. 5853
CASS
Sentenza 22 aprile 2002

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In tema di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'art. 25, secondo comma, della legge regionale della Liguria 3 marzo 1994, n. 10 consente il subentro nell'assegnazione dell'alloggio, in caso di morte dell'assegnatario, ai figli di lui che, pur essendo fuoriusciti dal nucleo familiare, vi abbiano successivamente fatto rientro a causa di separazione legale o sfratto esecutivo (nonché al coniuge, al convivente "more uxorio" ed agli ascendenti rientrati per qualsiasi causa), soltanto se gli stessi (oltre che essere conviventi con l'assegnatario da almeno un anno alla data del decesso) siano stati indicati quali componenti del nucleo familiare nella domanda di assegnazione, secondo la disciplina generale del diritto al subentro stabilita al primo comma dello stesso articolo, atteso che una lettura logica e coordinata dei due commi rende evidente che il dato di riferimento ai fini del diritto al subentro è in ogni caso costituito dalla composizione del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/2002, n. 5853
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5853
    Data del deposito : 22 aprile 2002

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