Sentenza 24 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/07/2019, n. 33560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33560 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI RO ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/04/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Procuratore generale, Dott. Luigi Orsi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. In fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di RO ON CO, diretto ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell'ordine, emesso in data 7.11.2017 dalla Procura generale presso quella Corte di appello, di esecuzione della pena di anni tre mesi quattro di reclusione irrogatagli con sentenza del 5.1.2016, irrevocabile il 31.10.2017, per il delitto di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 629, comma 2, 628, comma 3, n.1, 112, cod. pen., con il. riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante (ostativa) e sulla recidiva.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, CO, il quale lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, atteso che la valutazione della circostanza aggravante, pur dopo l'avvenuta sua elisione con il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, contrasterebbe con il principio, secondo cui una circostanza aggravante non può ritenersi applicata quando essa non manifesti concreto effetto a ragione della prevalenza attribuita alla contrapposta attenuante, così che essa sul piano dell'afflittività sanzionatoria risulti tamquam non esset. In diritto 1. Il ricorso, che si esaurisce nella mera riproduzione di argomento già correttamente_ vagliato dal giudice _ dell'esecuzione,insistendo in un'interpretazione del quadro normativo all'evidenza in contrasto con esegesi consolidata, è manifestamente infondato.
2. Il comma 9 dell'art. 656 cod. proc. pen. contiene l'elencazione tassativa delle situazioni derogatrici al principio generale fissato dal precedente comma 5, stabilendo, in particolare, alla sua lett. a), che la sospensione dell'esecuzione della pena non possa essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art.
4-bis ord. pen.. Il tenore letterale della disposizione in esame e il richiamo, quale condizione ostativa, alla intervenuta condanna per uno dei delitti indicati nell'art.
4-bis citato rende evidente che il Legislatore, ai fini del diniego del beneficio, ha voluto attribuire rilievo esclusivo a tale profilo: il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena opera per la sola circostanza dell'avvenuta condanna per uno dei reati ricompresi nel tassativo catalogo, la norma assegnando esclusivo rilievo a tale profilo oggettivo sulla scorta del mero titolo del reato giudicato, in ragione della presunzione di specifica pericolosità di quanti ne siano stati ritenuti responsabili, a prescindere dalla modulazione delle decisioni assunte in tema di trattamento punitivo e di bilanciamento tra circostanze eterogenee.
3. Pertanto, secondo la costante lezione interpretativa di questa Corte, la condanna per delitto indicato dall'art.
4-bis ord. pen., pur quando la sentenza abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti (ostative) contestate, preclude la sospensione dell'ordine di esecuzione, dato che il giudizio di comparazione rileva solo "quoad poenam" e non incide sugli elementi circostanziali, tipizzanti la condotta (tra le molte: Sez. 1, Sentenza n. 36318 del 19/09/2012, P.M. in proc. Chilelli Rv. 253784). Nel caso in esame la natura aggravata dell'estorsione, commessa dal ricorrente ed accertata a suo carico, comporta l'inapplicabilità della sospensione dell'esecuzione in ossequio al disposto succitato, non potendosi traslare sul piano dell'accertamento il rilievo dell'elisione soltanto quoad poenam del profilo circostanziale ostativo.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro quattromila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 3 dicembre 2018 Il nsigliere e ensore Il President