Sentenza 4 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2018, n. 19340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19340 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2018 |
Testo completo
ciato la seguente
SENTENZA
Motivazione semplificata Sul ricorso proposto da Intesa Sanpaolo Provis SpA avverso il decreto n. 989/16 del GIP del Tribunale di Perugia, dell'11.07. 2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l' annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
MOTIVI della
DECISIONE
Con il decreto indicato in epigrafe, in data 11.07.2016 il G.I.P. del Tribunale dì Perugia disponeva l'archiviazione de plano del procedimento nei confronti dì Celebrano Emiliano, per il reato di cui all' art. 646 cod.pen., non consentendo le risultanze di indagine di sostenere l'accusa in giudizio e mancando la condizione di procedibilità,essendo il reato procedibile a querela Avverso tale decreto la persona offesa, Intesa San Paolo Provis SpA, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell'articolo 408, comma 2, c.p.p. , non avendo la Procura provveduto a notificarle l'avviso della richiesta dì archiviazione, contenuta nell'esposto- querela, che, come da documentazione allegata, è stata ratificata dalla Stazione di Firenze Principale della Legione dei Carabinieri Toscana, il 03.09.2016 sicchè non vi possono essere dubbi sulla regolarità della sua presentazione. Il Procuratore Generale in seder-eh-7-7 ha depositato requisitoria scritt concludendo per O t A tt Ak he etr,— /1/,'4,t vul Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento. Va premesso che il provvedimento dì archiviazione può essere impugnato per cassazione nei soli casi dì mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, (Sez. 6, n. 52119 del 14/11/2014) e la doglianza del ricorrente si inscrive pienamente nell'ipotesi in questione, avendo più volte questa Corte evidenziato che l'omesso avviso della richiesta dì archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, determinando la violazione del contraddittorio, comporta la conseguente nullità ex art. 127, comma quinto, cod.proc. pen. del decreto dì archiviazione (Sez. 3, n. 38745 del 19/05/2016), che può essere impugnato con ricorso per cassazione nel termine ordinario dì quindici giorni dal momento in cui la persona offesa ha avuto notizia del provvedimento (Sez. 3, n. 38745 del 19/05/2016). 11 decreto impugnato, pertanto, va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Perugia per l'ulteriore corso. Motivazione semplificata Così • -ciso in Roma, camera di consiglio del 06 dicembre 2017 Il Coniglieie ese sore sidente M et G. mu pita( DEPOSITATO IN