Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2026, n. 20644
CASS
Sentenza 4 giugno 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia omesso di valutare gli elementi, ma abbia agito correttamente secondo i poteri del giudice del riesame, senza poter integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 648 cod. pen.

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, in caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro contante prive di giustificazione, la sussistenza del fumus dei delitti di ricettazione e riciclaggio deve essere connessa all'individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamento e dell'assenza di redditi leciti, ma altresì di ulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto, che non sono stati ravvisati nel caso di specie.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 125, comma 3, e 324, comma 7, cod. proc. pen., in relazione all’art. 309, comma 9, dello stesso codice

    La Corte ha affermato che l'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 324, comma 7, dello stesso codice, consente la conferma del provvedimento impugnato “anche per ragioni diverse”, ma non abilita il giudice dell’impugnazione a colmare una motivazione radicalmente assente, ad esempio individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro probatorio o integrando la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora qualora essa sia mancante.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 240-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato sulla sproporzione, osservando che non si può escludere trattarsi di “profitti conseguiti dalla commissione di illeciti amministrativi o fiscali sotto soglia”, potendo deporre in tal senso i dati del bilancio della società.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sul periculum in mora

    La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale non sia assente né apparente, in quanto ha considerato la condotta dell’indagata e la natura del denaro, concludendo che non sussistevano elementi sufficienti per il sequestro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2026, n. 20644
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20644
    Data del deposito : 4 giugno 2026

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