CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2026, n. 20644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20644 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
Composta da: SENTENZA EA EL Presidente N. SEZ. 1302/2026 RO SI D’IN Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE N. 12414/2026 EP OS Consigliere LA CO Consigliere IO TA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari nel procedimento a carico di: HU LI, nata in [...] il [...] avverso l’ordinanza del 30/03/2026 del Tribunale di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RO SI D’IN; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR PA, che ha chiesto che la Corte di cassazione annulli l’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio;
lette le conclusioni del difensore Avv. EP Interrante, che ha chiesto l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20644 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 15/05/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 marzo 2026 il Tribunale di Sassari accoglieva la richiesta di riesame proposta da LI HU, indagata per il reato di ricettazione, e dalla Moda Fashion Srls, società terza interessata della quale la stessa HU era amministratrice unica. Il Tribunale annullava il decreto di sequestro preventivo della somma di 50.400 euro in contanti disposto dal G.i.p. del Tribunale di Sassari, su richiesta del Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale, cui gli atti erano pervenuti per competenza territoriale. Detta somma era stata sequestrata dalla Guardia di finanza a LI HU, sbarcata da un traghetto a Livorno: 10.000 euro erano custoditi nella sua borsa, mentre 40.400 euro erano occultati sulla sua persona ed erano stati rinvenuti a seguito di una perquisizione personale effettuata dopo che la donna aveva dichiarato di non possedere altro denaro. Il Tribunale richiamava il principio affermato in varie pronunce della Corte di cassazione, secondo il quale, in tema di sequestro preventivo, la sussistenza del fumus del delitto di ricettazione non può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto. L’ordinanza osservava che, nel caso di specie, l’incolpazione provvisoria era assai generica, che il denaro poteva essere il frutto di profitti conseguiti dalla commissione di illeciti amministrativi o fiscali sotto-soglia, che mancava qualsiasi indicazione circa il coinvolgimento con ambienti criminali e che l’indagata aveva dato adeguata dimostrazione della possibile fonte lecita del denaro in ragione dei rilevanti incassi percepiti dalla Moda Fashion Srls nell’anno 2025. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari chiedendone l’annullamento in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., avendo il Tribunale omesso di valutare gli elementi dimostrativi del fumus commissi delicti risultanti dagli atti. La possibilità di un concorso dell’indagata nel reato presupposto è una ipotesi sfornita di ogni riscontro, mentre l’importo della somma sequestrata eccede la soglia di punibilità prevista dall’art. 5 d. lgs. n. 74 del 2000. Il Tribunale ha attribuito valenza dirimente alle risultanze contabili della Moda Fashion Srls senza considerare che il bilancio della società era stato 3 depositato otto giorni dopo l’esecuzione del sequestro, potendosi così ritenere che fosse stato redatto ex post per provare la provenienza lecita delle somme. Lo stesso Tribunale, implicitamente ipotizzando che il denaro fosse di proprietà della società, non ha motivato in ordine agli elementi desumibili dal verbale della Guardia di Finanza, dal quale risulta che l’indagata mentì in ordine al possesso di una somma ulteriore rispetto a quella di 10.000 euro, conservata nel portafoglio, per cercare di sottrarla al sequestro. 2.2. Violazione dell’art. 648 cod. pen. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del fumus in sede cautelare, non è necessaria la ricostruzione del reato presupposto in tutti i suoi elementi storico-fattuali, essendo sufficiente che esso sia individuato almeno nella sua tipologia e che la provenienza illecita del bene risulti da prove logiche. Queste ultime, nella fattispecie, sono ricavabili da una serie di elementi: “la rilevante entità della somma in contanti (€ 50.400) incompatibile con le norme in materia di pagamento;
la dichiarazione mendace resa agli operanti sull'effettiva disponibilità di denaro;
il tentativo di sottrarsi alla perquisizione;
le particolari modalità di occultamento sulla persona;
l'accertata sproporzione reddituale emergente dagli accertamenti della Guardia di Finanza;
il deposito del bilancio societario a distanza di otto giorni dal sequestro”. 2.3. Violazione degli artt. 125, comma 3, e 324, comma 7, cod. proc. pen., in relazione all’art. 309, comma 9, dello stesso codice. Il Tribunale ha omesso di confrontarsi con gli argomenti utilizzati dal pubblico ministero in udienza dimostrativi della provenienza illecita del denaro, che poteva essere alternativamente il profitto di una ricettazione di un reato fiscale o di un diverso reato commesso da altri, desumibile dalle circostanze in precedenza indicate, ovvero il profitto diretto di un reato fiscale che si stava cercando di occultare e/o autoriciclare. 2.4. Violazione dell’art. 240-bis cod. pen. L’ordinanza non ha motivato sulla sproporzione tra il reddito dichiarato dall’indagata come persona fisica e l’ammontare del contante, presupponendo la sua provenienza dall’utile societario. 2.5. Il Tribunale non si è confrontato neppure con le allegazioni circa la sussistenza del periculum in mora, concreto e attuale perché correlato sia alla natura del denaro contante sia alla condotta tenuta dall’indagata all’atto del controllo di polizia, univocamente indicativa della sua volontà di sottrarre quanto di origine illecita all’apprensione da parte della polizia giudiziaria e dell’autorità giudiziaria. 4 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter, del codice di rito. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, alle quali ha replicato la difesa con memoria in data 10/05/2026. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato. 2. È opportuno ricordare che, secondo il diritto vivente, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge (art. 325 cod. proc. pen.), in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932, del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [...], Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, [...], Rv. 269656 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01). Inoltre, in ordine alla valutazione del requisito del fumus del reato, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, il giudice del riesame deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l’impostazione accusatoria, ma non può senza sindacare la fondatezza dell’accusa (cfr., ad es., Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, [...], Rv. 286366 – 01; Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv. 285966 – 01; Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152 – 01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927 – 01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433 – 01). 3. Ciò premesso, va evidenziato che, con alcune recenti pronunce di questa Sezione, si è cercato di superare il contrasto sorto sulla necessità o meno di individuare la tipologia del reato presupposto nel caso di sequestro di somme di denaro ritenute profitto di ricettazione o riciclaggio. Si è così affermato che «ogni interpretazione sul tema deve avere presente come l'estensione generalizzata della possibilità di contestare fattispecie di 5 ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio ritenendo in via incidentale e sulla base della prova logica l'esistenza di un reato presupposto, rischierebbe di legittimare prassi di generalizzata ablazione di somme di denaro prive di giustificazione. Proprio al fine di evitare tale rischio, il quale comporterebbe l'eccessiva compressione del diritto di proprietà e di libera disponibilità del denaro, deve affermarsi che, in caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro contante o di beni preziosi prive di giustificazione, la sussistenza del fumus dei delitti di ricettazione e riciclaggio deve essere connessa all'individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamento del contante, significative della volontà di occultarlo, e dell'assenza di redditi leciti ma, altresì, in presenza di ulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto e ciò proprio per scongiurare il pericolo di procedere al sequestro di somme di denaro contante elevando imputazioni ex art. 648 o 648-bis cod. pen. in assenza di qualsiasi elemento atto a dimostrare l'esistenza di un delitto presupposto, altrimenti legittimandosi la generale ablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante. Divengono quindi fondamentali quegli ulteriori elementi che accompagnano il provvedimento ablatorio per giustificare la valutazione incidentale di provenienza illecita del contante, che la stessa giurisprudenza già citata ha potuto individuare negli accertati contatti del soggetto titolare del contante con esponenti criminali, nel precedente coinvolgimento dell'agente in fatti di reato normalmente produttivi di profitto illecito, nel contestuale possesso di oggetti destinati alla consumazione di altri reati (armi, droga, contrabbando, fatture per operazioni inesistenti etc.) ed, in genere, nella presenza di ulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto del denaro sequestrato di cui il provvedimento genetico ovvero quello emesso dal tribunale del riesame o dell'appello cautelare reale deve dare necessariamente conto» (Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, [...], Rv. 286727 – 01; in senso esattamente conforme vds. Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, Bernaschino, Rv. 287719 – 01 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 8576 del 06/02/2026, [...], non mass.). Nel caso di specie, tali elementi non sono stati ravvisati dal Tribunale che, proprio alla luce della entità, rilevante ma non rilevantissima, della somma di denaro detenuto da LI HU, ha osservato che non si può escludere trattarsi di “profitti conseguiti dalla commissione di illeciti amministrativi o fiscali sotto soglia”, potendo deporre in tal senso i dati del bilancio della società, attestanti la presenza di notevoli disponibilità liquide al 31 dicembre 2024 (circa 120.000 euro) e l’ammontare dei corrispettivi (quasi 500.000 euro) incassati nell’anno successivo. 6 La motivazione non è assente né apparente, risultando infondato il rilievo del pubblico ministero là dove ha contestato al Tribunale di non avere integrato il decreto di sequestro preventivo ipotizzando il reato presupposto. Infatti, l’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 324, comma 7, dello stesso codice, consente la conferma del provvedimento impugnato “anche per ragioni diverse” da quelle nello stesso indicate, ma non abilita il giudice dell’impugnazione a colmare una motivazione radicalmente assente, ad esempio individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro probatorio (Sez. 6, n. 33849 del 01/10/2025, [...], Rv. 288716 – 01) ovvero integrando la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora qualora essa sia mancante (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Emme Ci Tex s.r.l., Rv. 285747 – 01). Nel caso di specie il Tribunale, se avesse individuato uno specifico reato presupposto, neppure genericamente ipotizzato nel decreto, sarebbe andato oltre il potere-dovere previsto dalla citata disposizione. 4. L’infondatezza dei primi tre – collegati ed assorbenti - motivi di ricorso impone il rigetto del ricorso, con esonero dalla condanna alle spese di parte ricorrente in ragione della sua qualità pubblica.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 15/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RO SI D’IN EA EL
udita la relazione svolta dal Consigliere RO SI D’IN; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR PA, che ha chiesto che la Corte di cassazione annulli l’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio;
lette le conclusioni del difensore Avv. EP Interrante, che ha chiesto l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20644 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 15/05/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 marzo 2026 il Tribunale di Sassari accoglieva la richiesta di riesame proposta da LI HU, indagata per il reato di ricettazione, e dalla Moda Fashion Srls, società terza interessata della quale la stessa HU era amministratrice unica. Il Tribunale annullava il decreto di sequestro preventivo della somma di 50.400 euro in contanti disposto dal G.i.p. del Tribunale di Sassari, su richiesta del Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale, cui gli atti erano pervenuti per competenza territoriale. Detta somma era stata sequestrata dalla Guardia di finanza a LI HU, sbarcata da un traghetto a Livorno: 10.000 euro erano custoditi nella sua borsa, mentre 40.400 euro erano occultati sulla sua persona ed erano stati rinvenuti a seguito di una perquisizione personale effettuata dopo che la donna aveva dichiarato di non possedere altro denaro. Il Tribunale richiamava il principio affermato in varie pronunce della Corte di cassazione, secondo il quale, in tema di sequestro preventivo, la sussistenza del fumus del delitto di ricettazione non può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto. L’ordinanza osservava che, nel caso di specie, l’incolpazione provvisoria era assai generica, che il denaro poteva essere il frutto di profitti conseguiti dalla commissione di illeciti amministrativi o fiscali sotto-soglia, che mancava qualsiasi indicazione circa il coinvolgimento con ambienti criminali e che l’indagata aveva dato adeguata dimostrazione della possibile fonte lecita del denaro in ragione dei rilevanti incassi percepiti dalla Moda Fashion Srls nell’anno 2025. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari chiedendone l’annullamento in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., avendo il Tribunale omesso di valutare gli elementi dimostrativi del fumus commissi delicti risultanti dagli atti. La possibilità di un concorso dell’indagata nel reato presupposto è una ipotesi sfornita di ogni riscontro, mentre l’importo della somma sequestrata eccede la soglia di punibilità prevista dall’art. 5 d. lgs. n. 74 del 2000. Il Tribunale ha attribuito valenza dirimente alle risultanze contabili della Moda Fashion Srls senza considerare che il bilancio della società era stato 3 depositato otto giorni dopo l’esecuzione del sequestro, potendosi così ritenere che fosse stato redatto ex post per provare la provenienza lecita delle somme. Lo stesso Tribunale, implicitamente ipotizzando che il denaro fosse di proprietà della società, non ha motivato in ordine agli elementi desumibili dal verbale della Guardia di Finanza, dal quale risulta che l’indagata mentì in ordine al possesso di una somma ulteriore rispetto a quella di 10.000 euro, conservata nel portafoglio, per cercare di sottrarla al sequestro. 2.2. Violazione dell’art. 648 cod. pen. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del fumus in sede cautelare, non è necessaria la ricostruzione del reato presupposto in tutti i suoi elementi storico-fattuali, essendo sufficiente che esso sia individuato almeno nella sua tipologia e che la provenienza illecita del bene risulti da prove logiche. Queste ultime, nella fattispecie, sono ricavabili da una serie di elementi: “la rilevante entità della somma in contanti (€ 50.400) incompatibile con le norme in materia di pagamento;
la dichiarazione mendace resa agli operanti sull'effettiva disponibilità di denaro;
il tentativo di sottrarsi alla perquisizione;
le particolari modalità di occultamento sulla persona;
l'accertata sproporzione reddituale emergente dagli accertamenti della Guardia di Finanza;
il deposito del bilancio societario a distanza di otto giorni dal sequestro”. 2.3. Violazione degli artt. 125, comma 3, e 324, comma 7, cod. proc. pen., in relazione all’art. 309, comma 9, dello stesso codice. Il Tribunale ha omesso di confrontarsi con gli argomenti utilizzati dal pubblico ministero in udienza dimostrativi della provenienza illecita del denaro, che poteva essere alternativamente il profitto di una ricettazione di un reato fiscale o di un diverso reato commesso da altri, desumibile dalle circostanze in precedenza indicate, ovvero il profitto diretto di un reato fiscale che si stava cercando di occultare e/o autoriciclare. 2.4. Violazione dell’art. 240-bis cod. pen. L’ordinanza non ha motivato sulla sproporzione tra il reddito dichiarato dall’indagata come persona fisica e l’ammontare del contante, presupponendo la sua provenienza dall’utile societario. 2.5. Il Tribunale non si è confrontato neppure con le allegazioni circa la sussistenza del periculum in mora, concreto e attuale perché correlato sia alla natura del denaro contante sia alla condotta tenuta dall’indagata all’atto del controllo di polizia, univocamente indicativa della sua volontà di sottrarre quanto di origine illecita all’apprensione da parte della polizia giudiziaria e dell’autorità giudiziaria. 4 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter, del codice di rito. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, alle quali ha replicato la difesa con memoria in data 10/05/2026. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato. 2. È opportuno ricordare che, secondo il diritto vivente, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge (art. 325 cod. proc. pen.), in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932, del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [...], Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, [...], Rv. 269656 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01). Inoltre, in ordine alla valutazione del requisito del fumus del reato, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, il giudice del riesame deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l’impostazione accusatoria, ma non può senza sindacare la fondatezza dell’accusa (cfr., ad es., Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, [...], Rv. 286366 – 01; Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv. 285966 – 01; Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152 – 01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927 – 01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433 – 01). 3. Ciò premesso, va evidenziato che, con alcune recenti pronunce di questa Sezione, si è cercato di superare il contrasto sorto sulla necessità o meno di individuare la tipologia del reato presupposto nel caso di sequestro di somme di denaro ritenute profitto di ricettazione o riciclaggio. Si è così affermato che «ogni interpretazione sul tema deve avere presente come l'estensione generalizzata della possibilità di contestare fattispecie di 5 ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio ritenendo in via incidentale e sulla base della prova logica l'esistenza di un reato presupposto, rischierebbe di legittimare prassi di generalizzata ablazione di somme di denaro prive di giustificazione. Proprio al fine di evitare tale rischio, il quale comporterebbe l'eccessiva compressione del diritto di proprietà e di libera disponibilità del denaro, deve affermarsi che, in caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro contante o di beni preziosi prive di giustificazione, la sussistenza del fumus dei delitti di ricettazione e riciclaggio deve essere connessa all'individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamento del contante, significative della volontà di occultarlo, e dell'assenza di redditi leciti ma, altresì, in presenza di ulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto e ciò proprio per scongiurare il pericolo di procedere al sequestro di somme di denaro contante elevando imputazioni ex art. 648 o 648-bis cod. pen. in assenza di qualsiasi elemento atto a dimostrare l'esistenza di un delitto presupposto, altrimenti legittimandosi la generale ablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante. Divengono quindi fondamentali quegli ulteriori elementi che accompagnano il provvedimento ablatorio per giustificare la valutazione incidentale di provenienza illecita del contante, che la stessa giurisprudenza già citata ha potuto individuare negli accertati contatti del soggetto titolare del contante con esponenti criminali, nel precedente coinvolgimento dell'agente in fatti di reato normalmente produttivi di profitto illecito, nel contestuale possesso di oggetti destinati alla consumazione di altri reati (armi, droga, contrabbando, fatture per operazioni inesistenti etc.) ed, in genere, nella presenza di ulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto del denaro sequestrato di cui il provvedimento genetico ovvero quello emesso dal tribunale del riesame o dell'appello cautelare reale deve dare necessariamente conto» (Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, [...], Rv. 286727 – 01; in senso esattamente conforme vds. Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, Bernaschino, Rv. 287719 – 01 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 8576 del 06/02/2026, [...], non mass.). Nel caso di specie, tali elementi non sono stati ravvisati dal Tribunale che, proprio alla luce della entità, rilevante ma non rilevantissima, della somma di denaro detenuto da LI HU, ha osservato che non si può escludere trattarsi di “profitti conseguiti dalla commissione di illeciti amministrativi o fiscali sotto soglia”, potendo deporre in tal senso i dati del bilancio della società, attestanti la presenza di notevoli disponibilità liquide al 31 dicembre 2024 (circa 120.000 euro) e l’ammontare dei corrispettivi (quasi 500.000 euro) incassati nell’anno successivo. 6 La motivazione non è assente né apparente, risultando infondato il rilievo del pubblico ministero là dove ha contestato al Tribunale di non avere integrato il decreto di sequestro preventivo ipotizzando il reato presupposto. Infatti, l’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 324, comma 7, dello stesso codice, consente la conferma del provvedimento impugnato “anche per ragioni diverse” da quelle nello stesso indicate, ma non abilita il giudice dell’impugnazione a colmare una motivazione radicalmente assente, ad esempio individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro probatorio (Sez. 6, n. 33849 del 01/10/2025, [...], Rv. 288716 – 01) ovvero integrando la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora qualora essa sia mancante (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Emme Ci Tex s.r.l., Rv. 285747 – 01). Nel caso di specie il Tribunale, se avesse individuato uno specifico reato presupposto, neppure genericamente ipotizzato nel decreto, sarebbe andato oltre il potere-dovere previsto dalla citata disposizione. 4. L’infondatezza dei primi tre – collegati ed assorbenti - motivi di ricorso impone il rigetto del ricorso, con esonero dalla condanna alle spese di parte ricorrente in ragione della sua qualità pubblica.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 15/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RO SI D’IN EA EL