Sentenza 12 novembre 1999
Massime • 1
La dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado e della sentenza che lo conclude, quali che siano stati la causa e il fondamento di questa, ha effetto vincolante per il giudice cui gli atti sono rimessi per il nuovo giudizio, sì che egli non può ricusare la cognizione del procedimento, ne' sollevare conflitto, unico rimedio possibile avverso di essa essendo il ricorso per cassazione, in assenza del quale si forma il giudicato, con il conseguente vincolo, per il giudice di primo grado, di ripetere il giudizio e per quelli dei gradi ulteriori di considerare "tamquam non essent" gli atti sui quali è caduta la statuizione di annullamento, divenuta irrevocabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/1999, n. 14298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14298 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 12.11.1999
1.Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere SENTENZA
2.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 981
3.Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MACCHIA ALBERTO " N. 26952/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposta da:
1) TR AL n. il 29.05.1934 avverso sentenza del 08.02.1999 CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO
Udito il Pubblico ministero in, persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Mura che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito, per l'imputato, l'Avv. Antonio Belloni, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
Fatto e diritto
Il Tribunale di Rieti con sentenza del 26 novembre 1993 condannava CI QU alla pena di sei mesi di reclusione e centocinquantamila lire di multa per il reato di cui agli artt.12 e 14 L. n.497/74. La Corte di Appello di Roma, ravvisando la ricorrenza di una ipotesi di incompatibilità, dichiarava la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado e restituiva gli atti al Tribunale di Rieti, che, ritenuta la inutilizzabilità di tutti gli atti assunti nel precedente giudizio, assolveva l'imputato perché il fatto non sussiste.
Sulla impugnazione proposta dal P.M., la Corte di Appello di Roma con sentenza dell'8 febbraio 1999 condannava il CI alla pena di un anno di reclusione e trecentomila lire di multa. Ricorre per cassazione l'imputato, denunciando erronea applicazione degli artt.178, 179, 185 e 649 c.p.p., sul rilievo che la dichiarazione di nullità del giudizio, pronunciata con la prima sentenza della Corte di Appello, divenuta irrevocabile, comportava la inutilizzabilità di tutti gli atti assunti in tale giudizio. Lamenta, inoltre, mancanza di motivazione in ordine alla denegata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
Rileva la Corte che la dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado e della sentenza che lo aveva concluso, qualunque ne sia stata la causa (e il fondamento di questa), ha effetto vincolante per il giudice al quale gli atti sono stati rimessi per il nuovo giudizio, il quale non poteva ricusare la cognizione del procedimento, ne' sollevare conflitto, non essendo stati esperiti gli specifici mezzi di impugnazione, con i quali potevano farsi valere eventuali errori del giudice di appello.
L'unico rimedio possibile avverso l'annullamento con rinvio pronunciato dal giudice di appello è, infatti, il ricorso per cassazione, in assenza del quale si forma il giudicato, con il conseguente vincolo per il giudice di primo grado di ripetere il giudizio e per i giudici dei gradi successivi di considerare "tamquam non essent" gli atti sui quali è caduta la statuizione di annullamento, divenuta irrevocabile.
È contrario ad ogni regola processuale, invero, ipotizzare, al di fuori dei meccanismi "a termine" propri delle nullità relative o a regime intermedio, la reviviscenza nel corso ulteriore del processo di atti dichiarati nulli.
Alla loro inesistenza giuridica (irretrattabilmente dichiarata con pronuncia definitiva) può sopperirsi mediante la ripetizione degli atti, non vertendosi in tema di inutilizzabilità, che investe la intrinseca legittimità oggettiva delle prove, escludendole irrimediabilmente dal processo.
Pertanto, la sentenza gravata deve essere annullata, con rinvio al Giudice "a quo", che procederà al nuovo giudizio attenendosi al principio di diritto suesposto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 1999