Sentenza 1 dicembre 2009
Massime • 1
Non è abnorme, e non è conseguentemente ricorribile per cassazione, il decreto di giudizio immediato emesso dal G.i.p. a seguito del decorso del termine di centottanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare nei confronti dell'imputato, stabilito dall'art. 453, comma primo-bis, cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. La restituzione degli atti al p.m.: l’erronea asserzione di nullità del decreto di citazione a giudizio e la conseguente regressione del provvedimento è da…Carlo Dell'Agli · https://www.filodiritto.com/ · 19 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2009, n. 47348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47348 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 01/12/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 2066
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 25593/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL EO N. IL 20/02/1944;
2) LO ES N. IL 14/11/1955;
avverso il decreto n. 2704/2009 GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, del 10/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette le conclusioni del PG Dott. Geraci, con l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Avverso il decreto di giudizio immediato emesso dal GIP di Reggio Calabria in data 10.6.2009 hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di LO ES e LL EO, denunciandone l'abnormità perché adottato decorso il termine dei 180 giorni di cui all'art. 453 c.p.p., comma 1 bis. Premettono entrambi, negli autonomi atti di ricorso, che la originaria richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di LO e LL era stata dichiarata nulla in sede di udienza preliminare, per l'omesso precedente avviso ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p.. Il pubblico ministero, anziché procedere alla rinotifica dell'avviso, per evitare la scadenza dei termini di custodia cautelare aveva richiesto il giudizio immediato, ottenendo il pedissequo decreto, qui impugnato.
Secondo i ricorrenti, pacifico nella fattispecie il superamento dei 180 giorni dall'esecuzione delle misure, per tale termine non poteva valere la giurisprudenza formatasi sul diverso termine dei 90 giorni di cui all'art. 454 c.p.p., comma 1 - che ne attesta il carattere ordinatorio - dalla formulazione letterale e dalla ratio della nuova norma desumendosene invece il carattere di perentorietà. L'atto dovrebbe essere considerato abnorme perché estraneo all'opportunità e funzionalità allo scopo contingente prescritto dall'ordine del GIP di rinnovare la notificazione dell'avviso ex art. 415 bis c.p., risolvendosi in un non consentito mutamento della forma dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. E nei confronti del decreto emesso, infatti, non è consentita alcun mezzo di gravame.
Il ricorso proposto nell'interesse di LO deduce anche la nullità del decreto, in ragione del mancato precedente interrogatorio su tutti i fatti fondanti l'evidente colpevolezza:
secondo questo ricorrente, all'interrogatorio di garanzia dopo l'esecuzione della misura cautelare erano seguiti atti di indagine che avevano modificato il quadro probatorio e su questo l'imputato avrebbe avuto il diritto di essere interrogato.
1.1 Il procuratore generale in sede ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. I ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con le conseguenze di legge per ciascuno dei ricorrenti quanto alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00 - equa in relazione al caso -.
La questione della natura del termine dei 180 giorni previsto dall'art. 453 c.p.p., comma 1 bis (tra l'altro risolta da questa Corte in senso diverso da quello dedotto dai ricorrenti, con recente sentenza 41038 del 20 - 26 ottobre 2009 in proc. Amato, in un contesto procedimentale del tutto analogo), così come quella dell'eventuale omesso interrogatorio (secondo motivo ric. LO), attiene alla legittimità del decreto di giudizio immediato, soggetta a valutazione nella fase del giudizio.
Non essendo allora il decreto di giudizio immediato immediatamente impugnabile ed essendo tale atto esito dell'esercizio di un potere riconosciuto al giudice, la cui eventuale illegittimità può essere fatta valere in sede di giudizio - e quindi atto non "abnorme" (perché non avulso dal sistema, espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento ed inidoneo a determinare stasi procedimentali potendo la sua legittimità essere vagliata nel successivo giudizio: da ultimo SU sent. 25951 del 26.3 - 22.6.2009 in proc. Toni) - il ricorso per cassazione contro lo stesso non è ammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2009