TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/11/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
LO De SA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2347 del R.G.A.C. dell'anno 2022 vertente
TRA
in persona del l.r.p.t, con il patrocinio dell'avvocato Parte_1
ON OL
ATTORE
E
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_1 dell'avvocato ACETI DANIELA
CONVENUTA
Oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiamato in causa Parte_1
l' per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 2.161.080,04 a titolo CP_2 di corrispettivo per varie prestazioni relative ad apparecchiature medicali (“i.e.: canoni dovuti in forza di contratti manutenzione, con indicazione dei contratti, canoni di noleggio, corrispettivo per la fornitura e l'installazione di apparecchiature, corrispettivo per interventi eseguiti a fronte di Con specifica richiesta dell' ) come portate dalle fatture allegate, oltre interessi commerciali di mora ex art. 2 D. lgs 231/2002, maturati e maturandi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
Ha, in subordine, chiesto la condanna della convenuta al pagamento della predetta, o di altra somma ritenuta di giustizia, somma ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Costituitasi in giudizio, l ha resistito alla domanda deducendo, da una parte, di avere CP_2 pagato 10 delle fatture azionate per un importo complessivo di euro 294.024,93 e, quanto alle fatture insolute, “la nullità del rapporto sottostante i crediti azionati per mancanza di contratto scritto e per mancanza di procedura ad evidenza pubblica” con “conseguente radicale assenza dei fatti costitutivi del diritto azionato”. Ha, inoltre, evidenziato che la fattura n. B2002987-019 del 12.12.2019, in base al controllo effettuato, risulta “sospesa per ingiunzione di pagamento” e dunque già oggetto di altra azione giudiziaria.
La convenuta ha, ancora, eccepito la nullità delle domande proposte in via subordinata essendo asseritamente omesso e risultando “assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3 dell'art.
163 c.p.c. (ovvero “la determinazione della cosa oggetto della domanda”) oltre a mancare
l'esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo (ovvero “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”)”. Ha, infine, eccepito “l'inammissibilità della domanda spiegata in via ulteriormente subordinata, con cui parte attrice si è limitata a chiedere la condanna dell' al pagamento “di ogni diversa somma che CP_2 fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto Controparte_3 al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”, senza fornire alcuna prova o indicazione della sussistenza degli elementi costitutivi richiesti per il preteso arricchimento ingiustificato, che si ritiene inesigibile, illegittimo e infondato”.
Assegnati alle parti i chiesti termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., in difetto di istanze di prova costituenda, dopo un differimento accordato su istanza congiunta di attore e convenuta in ragione della dichiarata pendenza di trattative per la definizione concordata della vertenza, la causa è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni cartolari delle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
In sede di comparsa conclusionale, GE Medicali ha dato definitivamente atto che successivamente Cont alla notifica dell'atto di citazione, l ha pagato “la stragrande maggioranza della sorte capitale” residuando, sulla maggior somma inizialmente azionata, la somma di euro 149.400,00 per sorte capitale portata dalle fatture, insolute al 9 maggio 2024, nn. 21301646, 21302699, 21304129,
21304487, 21304488 e 21304554, nonché “gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle fatture, gli interessi moratori maturati sulla sorte capitale azionata con Con la citazione e nel frattempo pagata dall' al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino alla data del relativo pagamento ed, infine, gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino alla data del relativo pagamento”.
********** Cont Come visto, GE Medicali agisce per il pagamento, da parte dell' del corrispettivo per l'effettuazione di “varie prestazioni relative ad apparecchiature medicali (“i.e.: canoni dovuti in forza di contratti manutenzione, con indicazione dei contratti, canoni di noleggio, corrispettivo per la fornitura e l'installazione di apparecchiature, corrispettivo per interventi eseguiti a fronte di Con specifica richiesta dell' ”)” portate da fatture emesse tra il 12 dicembre 2019 ed il 18 febbraio
2022.
Sul punto, si deve preliminarmente precisare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cr., tra le altre, Cass. civ., ordinanza n. 13685/2019).
Cont Ciò detto, si osserva che l' non ha mosso alcuna contestazione relativamente alle fatture nn.
21300287 del 25.01.2021;
21302009 del 13.04.2021
21302699 del 19.05.2021
21303745 del 07.07.2021
21303746 del 07/07/2021
21303747 del 07.07.2021
21303748 del 07.07.2021
21304130 del 03.08.2021
22FA2210123 del 27.01.2022 B2000249-022 del 18.02.2022 Cont Tali fatture, dell'importo totale di euro 294.024,93, sono state infatti tutte pagate dalla stessa
Deve dunque ritenersi provato il credito da esse portato in virtù del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
La convenuta ha, invece, contestato la non dovutezza delle somme portate dalle restanti fatture eccependo la “la nullità del rapporto sottostante i crediti azionati per mancanza di contratto scritto
e per mancanza di procedura ad evidenza pubblica”.
Inoltre, con riferimento alla fattura n. B2002987-019 del 12.12.2019, ha dedotto che, in base al controllo effettuato, essa risulta “sospesa per ingiunzione di pagamento” e, dunque, già oggetto di altra azione giudiziaria.
Ebbene, si rileva in primo luogo che la fattura B2002987-019 del 2019 è stata nelle more del giudizio pagata dall per come dedotto dalla stessa creditrice in sede di memorie ex art. 183, CP_2 comma 2 n. 1 c.p.c.
L'eccezione di “nullità del rapporto sottostante i crediti azionati per mancanza di contratto scritto e per mancanza di procedura ad evidenza pubblica” è invece infondata.
Ed infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, a sostegno della fondatezza della propria pretesa creditoria, con le memorie ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., la società attrice ha prodotto (allegato: “Fatture dalla n. B2003030-021 alla B2003040-21.zip”), oltre alle fatture con i relativi documenti di trasporto ed il collaudo attrezzature installate nei diversi presidi ospedalieri della
Provincia di anche la delibera n. 840 del 30 giugno 2021, adottata su proposta dell'U.O. CP_2 di Ingegneria clinica diretta dall' ing. (responsabile del procedimento: Persona_1 Per_2
, dal Commissario straordinario dell' dottor .
[...] Pt_2 Persona_3
Nella delibera il Commissario dà preliminarmente atto “che la Regione Calabria, tramite la Stazione
Unica Appaltante” aveva “indetto gara per l'affidamento del Servizio integrato di manutenzione e gestione delle apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione
Calabria (Gara n. 7175599), che con Decreto dei Dirigenti della Regione Calabria n° 14 del
08/01/2020” era “stato decretato di “provvedere, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs 50/2016, all'aggiudicazione di ogni lotto della gara” sopraccitata” e “che alla data” della delibera “la Stazione
Unica Appaltante (SUA) della Regione Calabria non” aveva “ancora provveduto alla stipula dei contratti con le Aziende aggiudicatarie della predetta gara regionale”. Par Il provvedimento prosegue ricordando che nel 2020 l'Azienda sanitaria aveva chiesto alla “ la disponibilità a garantire l'assistenza tecnica sulle seguenti apparecchiature:
- TAC GE Brightspeed 16 (Praia a mare)
- TAC GE Brightspeed 16 (Acri)
- TAC GE Brightspeed 16 (San Giovanni in Fiore)
- TAC GE Brightspeed 16 (Trebisacce)
- TAC GE Optima CT 660 (Paola)
- TAC GE Optima CT 660 (Castrovillari)
- TAC GE Optima CT 660 (Corigliano)
- TAC GE Optima CT 660 (Rossano)
- RM GE 1.5T HDX Echospeed (Castrovillari)
- Angiografo Innova 3100 (UTIC Castrovillari)
- TAC GE CT Lightspeed 16 (CAPT San Marco)” Par e che la società aveva dichiarato la propria “disponibilità a prorogare l'assistenza fino al
31/12/2020 agli stessi importi e condizioni”.
Il Commissario dà ulteriormente atto che era stato quindi “autorizzato il proseguimento Par dell'affidamento all'Azienda sulle apparecchiature sopra elencate” ma che “il provvedimento” aveva cessato “la propria efficacia al 31.12.2020” senza essere stato formalmente affidato sicchè - poiché “il mancato rinnovo” avrebbe comportato “gravissime conseguenze per la continuità dell'attività diagnostica e dell'emodinamica”, preso atto che “l' ” aveva Parte_3
Par richiesto “il 09/02/2021 a la disponibilità a continuare l'assistenza fino alla presa in carico Par dell'azienda aggiudicataria”, che “con nota 10/02/2021 aveva confermato “la disponibilità fino al 31/12/2021 agli stessi importi e condizioni” precedenti e “che i costi per il 2021 ammontant(avano) a € 454.585,20 + IVA 22% = € 554.593,94 IVA inclusa” - si era ritenuto
“necessario recepire la nota del 31.05.2021 per l'eccezionalità ed evitare rischi per la vita e responsabilità risarcitorie”, imputando “la somma di € 554.593,94 al conto 503030101 Bilancio
2021”.
La delibera, recepite le premesse sinora sintetizzate, dà quindi “atto della spesa 2021 per il servizio
GE pari a € 554.593,94 IVA inclusa;
di attribuire i costi ai singoli Centri di Costo;
di autorizzare i Par pagamenti previa regolare presentazione delle fatture e verifica dell'UO Ingegneria Clinica;
di precisare gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) e gli obblighi di
; di precisare che il provvedimento non è soggetto a controllo ed è immediatamente CP_4 esecutivo ai sensi della L.R. 11/2004”. Cont La delibera esaminata costituisce all'evidenza la fonte dell'obbligazione dell' nei confronti di parte attrice, siccome trattasi di atto proveniente da soggetto abilitato, in ragione dei suoi poteri, a rappresentare e ad impegnare l'ente pubblico (il ) e siccome avente la Parte_4 prescritta forma scritta ad substantiam.
In tal senso si richiama Cass. Civ. n. 6555 del 20/03/2014 secondo cui “i contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare
l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto;
tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere”.
La delibera contiene, inoltre, l'imputazione della spesa ivi prevista e stanziata nel Bilancio 2021, ditalchè il provvedimento risulta “coperto” anche dal punto di vista finanziario.
L'eccezionalità delle ragioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento in esame, come dettagliatamente spiegate dal in seno alla delibera, rende evidente Parte_4
l'omesso ricorso alla procedura di evidenza pubblica, per cui, anche sotto questo profilo, la relativa eccezione formulata dalla convenuta si appalesa infondata.
Poiché tutte le fatture azionate da GE Medicali hanno ad oggetto prestazioni effettuate nel periodo coperto dalla delibera (2021 – 2021), l'eccezione di nullità del rapporto sottostante i crediti azionati per mancanza di contratto scritto deve essere disattesa.
Anche le fatture emesse dalla società attrice nel 2022, contestate per difetto di sottostante contratto avente forma scritta ad substantiam dalla convenuta, rientrano nelle previsioni della delibera commissariale.
Tutte e tre le fatture in discorso si riferiscono, infatti, a prestazioni richieste dall CP_2 nell'anno 2021.
In particolare:
- la fattura n. 22FA2210133, emessa il 27 gennaio 2022, riguarda un ordinativo del 14 dicembre
2021;
- la fattura n. B2000242-022, emessa il 17 febbraio 2022, ha ad oggetto ordinativo del 31 dicembre 2021; - la fattura n. B2000249-022, emessa il 18 febbraio 2022, fa, infine, riferimento ad ordinativo del 9 novembre 2021.
Cont Alla luce di quanto esposto, non avendo l contestato l'esatta esecuzione delle prestazioni da parte della GE Medicali né l'ammontare delle somme richieste in pagamento per ciascuna delle prestazioni rappresentate nelle fatture oggetto di causa né la data di scadenza delle fatture né quella di pagamento delle somme (peraltro documentalmente dimostrata dall'attrice e congruente con le date dei mandati di pagamento prodotti dalla convenuta), la domanda deve essere accolta.
Par La convenuta va, in conseguenza, condannata al pagamento, in favore di della somma residua, non pagata nelle more del giudizio, pari ad euro 149.400,00 per sorte capitale, portata dalle fatture insolute al 9 maggio 2024 nn. 21301646 - 21302699 -21304129 - 21304487 - 21304488 – 21304554, oltre interessi di mora ai sensi del D. lgs 231/2002 maturati e maturandi con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle fatture ed interessi moratori, al medesimo tasso, sulla sorte Cont capitale azionata con la citazione e pagata dall' nelle more del presente giudizio, a far data dalla scadenza del termine di pagamento delle fatture sino alla data del relativo pagamento.
Sul punto, è appena il caso di osservare che l'art. 4, comma 4 del D. lgs 231/2002, nel disciplinare il termine di pagamento nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una Pubblica
Amministrazione, rende inequivoca l'applicabilità della disciplina dallo stesso dettato in materia di interessi di mora anche alle transazioni commerciali in cui il debitore è la P.A.
Cont Va, infine, disattesa la richiesta di rimessione in termini, formulata dall' in sede di comparsa conclusionale, per il deposito dell'ordinativo di pagamento n. 15989 del 2023, trattandosi di documento formato in epoca successiva alla scadenza dei termini istruttori per causa imputabile all'istante e non dipendente da caso fortuito o forza maggiore.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (compreso tra euro 2.000.001,00 ed euro 4.000.000,00) a tariffa minima in ragione della ordinarietà delle questioni trattate (fase di studio euro 3.893,00, fase introduttiva euro 2.568,00, fase di trattazione euro 11.436,00, fase decisoria euro 6.771,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, avuto riguardo ai pagamenti nelle more del giudizio effettuati dalla convenuta, condanna l a corrispondere a CP_2 Parte_1
la somma di euro 149.400,00 a titolo di sorte capitale, portata dalle fatture insolute
[...] al 9 maggio 2024 nn. 21301646 - 21302699 -21304129 - 21304487 - 21304488 – 21304554, oltre interessi di mora ai sensi del D. lgs 231/2002 a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento delle predette fatture, nonché interessi moratori, al medesimo tasso, sulla sorte capitale delle fatture pagate dalla convenuta nelle more del presente giudizio, dalla scadenza del termine di pagamento sino al dì del soddisfo;
- condanna, infine, l' al pagamento delle spese legali sostenute da parte attrice CP_2 che liquida in euro 1.713,00 per esborsi ed euro 24.668,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge
Cosenza, 14/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa LO De SA