Cass. pen., sez. I, sentenza 02/05/2000, n. 3252
CASS
Sentenza 2 maggio 2000

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L'applicazione della pena su richiesta a norma dell'art.444 cod.proc.pen. esige l'esistenza di un accordo tra le parti sull'intero contenuto della decisione richiesta al giudice. Ne consegue che, in presenza di un accordo che abbia subordinato espressamente l'applicazione della pena alla restituzione di una cosa sequestrata, il giudice non può ratificare il concordato negozio processuale disponendo, con la sentenza di cui all'art.444 cod.proc.pen., la confisca della cosa indicata dalle parti come oggetto di un provvedimento di restituzione, anche nella ipotesi in cui la confisca sia obbligatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/05/2000, n. 3252
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3252
    Data del deposito : 2 maggio 2000

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