Sentenza 2 maggio 2000
Massime • 1
L'applicazione della pena su richiesta a norma dell'art.444 cod.proc.pen. esige l'esistenza di un accordo tra le parti sull'intero contenuto della decisione richiesta al giudice. Ne consegue che, in presenza di un accordo che abbia subordinato espressamente l'applicazione della pena alla restituzione di una cosa sequestrata, il giudice non può ratificare il concordato negozio processuale disponendo, con la sentenza di cui all'art.444 cod.proc.pen., la confisca della cosa indicata dalle parti come oggetto di un provvedimento di restituzione, anche nella ipotesi in cui la confisca sia obbligatoria.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/05/2000, n. 3252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3252 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario Presidente del 02/05/2000
1. Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO " N.3252
3. Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N.49516/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) FUMAROLA GAETANO n. il 10.04.1970
avverso sentenza del 11.10.1999 TRIBUNALE di BARI sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G., il quale chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
OSSERVA:
1. Con sentenza in data 11 ottobre 1999 il Tribunale di Bari applicava, su concorde richiesta delle parti, a FUMAROLA Gaetano, imputato del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 1^ co. 1^ e 3^ legge 6.3.1998 n. 40 (concorso in attività diretta, a fini di lucro, a favorire l'ingresso e la permanenza illegali nel territorio dello Stato di cittadini stranieri), la pena di un anno di reclusione e di un milione di lire di multa, disponendo il dissequestro e la restituzione del denaro sequestrato, nonché la confisca dell'autovettura "Renault Megane tg. AD 380 FV" appartenente all'imputato.
2. Ricorre per cassazione il FUMAROLA, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce:
a) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 444 e segg. stesso codice), assumendo che il tribunale aveva emesso la sentenza di patteggiamento senza tenere in alcun conto quanto convenuto dalle parti nell'accordo sottoposto al suo esame, che esplicitamente prevedeva la restituzione dell'autovettura sottoposta a sequestro;
b) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 444 stesso codice), rilevando che era stata disposta la restituzione, non indicata nell'accordo sottoscritto dalle parti, della somma di denaro sottoposta a sequestro;
c) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 444 e 445 stesso codice e 240 c.p.), affermando che, in ogni caso, era stata erroneamente disposta la confisca dell'autovettura, dal momento che la sentenza di patteggiamento "..non produce altro effetto se non quello di definire il procedimento su congiunta richiesta delle parti.." sicché "..ogni ulteriore effetto è fuori dall'impianto legislativo... dell'istituto.."; nonché precisando che la confisca era illegittima in quanto non rientrante nelle ipotesi di confisca obbligatoria a norma del secondo comma dell'art. 240 c.p.;
d) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p.), osservando che era stato violato il principio di proporzionalità e adeguatezza della pena con specifico riferimento alla disposta confisca.
3. Il ricorso è fondato.
Invero, questa Corte ha costantemente affermato (cfr., per tutte, Cass. 8.10.1990, ric. Simone) che l'applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. esige l'esistenza di un accordo tra le parti sull'intero contenuto della decisione richiesta al giudice. Ne discende che, in presenza di un accordo che, oltre a specificare l'entità della pena, ne subordina espressamente l'applicazione alla restituzione di una cosa sottoposta a sequestro, il giudice non può ratificare il concordato negozio giuridico processuale, emettendo la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. con la quale, tra l'altro, dispone la confisca della cosa indicata dalle parti come oggetto di un provvedimento di restituzione;
e ciò anche nella ipotesi che la confisca sia obbligatoria (cfr., in tema di confisca dell'autovettura adoperata per commettere il reato di cui all'art. 10 legge 40/1998, Sez. I, 13.4.1999, ric. Muslin). Infatti, in tale ipotesi egli illegittimamente sostituisce la volontà delle parti, che in maniera esplicita avevano subordinato l'applicazione della pena concordata alla restituzione della cosa in sequestro, dal momento che, perché siano assecondate le finalità dell'istituto, non può essere modificato dal decidente il contenuto del "patto" stipulato.
Ne consegue che la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. in difformità dell'accordo intervenuto tra le parti è nulla, perché legittimamente emessa, di guisa che deve essere disposto l'annullamento di quella oggi in esame.
L'annullamento, ai sensi dell'art. 620 lett. d) c.p.p., è senza rinvio, mentre gli atti vanno restituiti allo stesso giudice, il quale procederà a nuovo giudizio con il rito ordinario, qualora le parti non prospettino un nuovo accordo ritenuto legittimo dall'organo giudicante.
L'accoglimento del primo dei motivi di gravame comporta l'assorbimento degli altri.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari.
Così deciso, in Roma il 2 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2000