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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/11/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 553/2025 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione amministrativa promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato presso l'Avv. Mauro Parte_1 C.F._1
OS che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
Controparte_1
(C.F. , in persona del p.t., rappresentato e
[...] P.IVA_1 CP_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in via Arsenale n. 21;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE (da atto di appello):
Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal signor . Pt_1
pagina 1 di 4 Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
PER PARTE APPELLATA (da comparsa di costituzione):
Dichiarare inammissibile o comunque rigettare nel merito l'avverso ricorso in appello e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata.
In ogni caso, con favore di spese anche della presente fase di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 8.5.2025, ha impugnato la Parte_1 sentenza del Tribunale di Torino n.9274/2024 pubblicata il 7.4.2025, che ha rigettato l'opposizione dallo stesso proposta ex art. 6 D.Lgs. 150/2011, avverso il decreto n.856927/A/TO emesso dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ufficio Antiriciclaggio (con cui gli era Controparte_3 stata contestata la violazione dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 231/2007 e applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.179,10) e ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite a favore di controparte.
L'appellante ha chiesto di riformare la sentenza del Tribunale per le ragioni illustrate nell'atto di appello, dichiarando che nulla era dovuto dal sig. . Pt_1
Con decreto 15.5.2025 la Presidente, rilevato che il procedimento doveva essere qualificato come ricorso in opposizione a ordinanza ingiuntiva ex art. 22 e ss. L. 689/81, ha fissato udienza di comparizione parti avanti al Collegio al 28.10.2025, disponendone la trattazione con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., assegnando a parte ricorrente il termine di cui all'art. 435 comma 2 c.p.c. per la notifica a controparte.
Il , Controparte_1 Controparte_1 costituendosi, ha eccepito l'irrituale introduzione del giudizio con atto di citazione, l'irrituale notifica all'Amministrazione anziché all'Avvocatura distrettuale, l'inammissibilità dei motivi di appello e comunque la loro infondatezza.
All'udienza di prima comparizione del 28.10.2025 la parte appellante non è comparsa (non avendo depositato le note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla sola parte appellata).
Fissata ex art. 348 c.p.c. nuova udienza al 18.11.2025 - sempre con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - della quale è stata data rituale comunicazione, nuovamente la parte appellante non è comparsa (non avendo depositato le note scritte).
L'appello viene dichiarato improcedibile.
pagina 2 di 4 Ai sensi dell'art. 348 comma 2 c.p.c. “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Nel presente procedimento la parte appellante non è comparsa all'udienza di prima comparizione del
28.10.2025 né a quella successiva (18.11.2025) fissata ex art. 348 comma 2 c.p.c., pur avendo ricevuto rituale comunicazione del rinvio.
La pronuncia di improcedibilità assorbe ogni ulteriore questione.
Le spese di lite sostenute dalla parte appellata sono poste a carico della parte appellante, la quale ha proposto una impugnazione che viene dichiarata improcedibile,
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore di causa
(scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi, corrispondenti ai valori medi per fase di studio e introduttiva e ai valori minimi per la fase decisionale, considerato che le parti non hanno depositato atti conclusivi essendo la causa decisa su questione preliminare: € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 956,00 per fase decisionale, per totali € 3.011,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, dichiarata improcedibile.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
-dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la sentenza n.9274/2024 del Parte_1
Tribunale di Torino pubblicata il 7.4.2025;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 3.011,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, dichiarata improcedibile.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 19.11.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
pagina 3 di 4 d'Appello.
Il Giudice Relatore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 553/2025 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione amministrativa promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato presso l'Avv. Mauro Parte_1 C.F._1
OS che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
Controparte_1
(C.F. , in persona del p.t., rappresentato e
[...] P.IVA_1 CP_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in via Arsenale n. 21;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE (da atto di appello):
Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal signor . Pt_1
pagina 1 di 4 Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
PER PARTE APPELLATA (da comparsa di costituzione):
Dichiarare inammissibile o comunque rigettare nel merito l'avverso ricorso in appello e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata.
In ogni caso, con favore di spese anche della presente fase di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 8.5.2025, ha impugnato la Parte_1 sentenza del Tribunale di Torino n.9274/2024 pubblicata il 7.4.2025, che ha rigettato l'opposizione dallo stesso proposta ex art. 6 D.Lgs. 150/2011, avverso il decreto n.856927/A/TO emesso dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ufficio Antiriciclaggio (con cui gli era Controparte_3 stata contestata la violazione dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 231/2007 e applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.179,10) e ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite a favore di controparte.
L'appellante ha chiesto di riformare la sentenza del Tribunale per le ragioni illustrate nell'atto di appello, dichiarando che nulla era dovuto dal sig. . Pt_1
Con decreto 15.5.2025 la Presidente, rilevato che il procedimento doveva essere qualificato come ricorso in opposizione a ordinanza ingiuntiva ex art. 22 e ss. L. 689/81, ha fissato udienza di comparizione parti avanti al Collegio al 28.10.2025, disponendone la trattazione con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., assegnando a parte ricorrente il termine di cui all'art. 435 comma 2 c.p.c. per la notifica a controparte.
Il , Controparte_1 Controparte_1 costituendosi, ha eccepito l'irrituale introduzione del giudizio con atto di citazione, l'irrituale notifica all'Amministrazione anziché all'Avvocatura distrettuale, l'inammissibilità dei motivi di appello e comunque la loro infondatezza.
All'udienza di prima comparizione del 28.10.2025 la parte appellante non è comparsa (non avendo depositato le note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla sola parte appellata).
Fissata ex art. 348 c.p.c. nuova udienza al 18.11.2025 - sempre con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - della quale è stata data rituale comunicazione, nuovamente la parte appellante non è comparsa (non avendo depositato le note scritte).
L'appello viene dichiarato improcedibile.
pagina 2 di 4 Ai sensi dell'art. 348 comma 2 c.p.c. “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Nel presente procedimento la parte appellante non è comparsa all'udienza di prima comparizione del
28.10.2025 né a quella successiva (18.11.2025) fissata ex art. 348 comma 2 c.p.c., pur avendo ricevuto rituale comunicazione del rinvio.
La pronuncia di improcedibilità assorbe ogni ulteriore questione.
Le spese di lite sostenute dalla parte appellata sono poste a carico della parte appellante, la quale ha proposto una impugnazione che viene dichiarata improcedibile,
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore di causa
(scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi, corrispondenti ai valori medi per fase di studio e introduttiva e ai valori minimi per la fase decisionale, considerato che le parti non hanno depositato atti conclusivi essendo la causa decisa su questione preliminare: € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 956,00 per fase decisionale, per totali € 3.011,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, dichiarata improcedibile.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
-dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la sentenza n.9274/2024 del Parte_1
Tribunale di Torino pubblicata il 7.4.2025;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 3.011,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, dichiarata improcedibile.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 19.11.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
pagina 3 di 4 d'Appello.
Il Giudice Relatore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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