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Sentenza 22 aprile 2026
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2026, n. 14696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14696 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste nel procedimento a carico di AM GA, nato in [...] il [...] avverso l’ordinanza del 18/12/2025 del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del riesame, ha annullato, limitatamente ai telefoni cellulari, il decreto del Pubblico Ministero in data 26 novembre 2025, di convalida della perquisizione e del sequestro probatorio eseguiti nei confronti di GA AM in relazione al reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14696 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 27/03/2026 2. Ricorre per cassazione la locale Procura della Repubblica, deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta la violazione dell’art. 324 cod. proc. pen. Il Tribunale ha affermato la nullità del provvedimento di convalida per difetto di motivazione, trascurando, tuttavia, la puntuale integrazione argomentativa della parte pubblica che aveva già emesso, prima dell’udienza di riesame, decreto di restituzione dei cellulari all’indagato, previa estrazione di copia forense e con dettagliata indicazione delle esigenze probatorie e della fattispecie provvisoriamente contestata, con integrale discovery degli atti di indagine (tali da lasciar fondatamente desumere la professionalità delle condotte delittuose). 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, siccome insuperabilmente aspecifico. 2. Invero, in caso di sequestro probatorio, l’integrazione delle carenze dell’apparato argomentativo del provvedimento di convalida, in particolare per quel che attiene all’indicazione delle esigenze investigative sottese al vincolo ablatorio, è inequivocabilmente attribuito al Pubblico Ministero, esclusivo dominus delle indagini preliminari e delle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale, sino al contraddittorio camerale del riesame (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226713-01; Sez. 6, n. 33849 del 01/10/2025, F., Rv. 288716 - 01; Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989-01; Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017, Gigante, Rv. 271579-01). 3. Nel caso di specie, tuttavia, l’Ufficio ricorrente non ha allegato alcunché a riprova del superamento dell’inerzia originaria, mediante adeguate produzioni nello specifico ambito del procedimento incidentale di riesame, del tutto autonomo e separato dal procedimento principale (Sez. 1, n. 20395 del 14/03/2025, Tubello, Rv. 288217-01; Sez. 3, n. 2199 del 19/11/2019, dep. 2020, Trionfanti, Rv. 277646-02; Sez. 3, n. 32323 del 05/02/2015, Zanoli, Rv. 264181-01). Le semplici comunicazioni alle parti non sono idonee, con ogni evidenza, a comprovare l’avvenuta trasmissione anche al Tribunale del riesame degli atti di indagine che illustrerebbero gli obiettivi investigativi degli accertamenti digitali disposti dalla Procura della Repubblica. È certamente incontestabile che, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., questa Corte è giudice del fatto processuale e, per risolvere la relativa questione, può accedere – al contrario che quando risulti denunciato un vizio della motivazione – all’esame diretto degli 2 atti processuali (Sez. U, n.42792 del 31/10/2011, Policastro, Rv. 220092-01; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525-01; Sez. 5, n. 30845 del 07/04/2017, Cattaneo, Rv. 270871-01). Tuttavia, resta imprescindibile, in primo luogo, che il ricorrente, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, esponga dettagliatamente il fatto processuale fornendo tutti i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419-01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432-01; Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, Conti, Rv. 273261- 01). L’onere di consultazione degli atti processuali per il giudice di legittimità non postula, infatti, un accesso aselettivo al fascicolo, ma consiste in una disamina necessariamente guidata dall’atto di impugnazione, a pena della sua aspecificità. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La qualità di parte pubblica rivestita dal ricorrente lo esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali e dal versamento di somme in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 27/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del riesame, ha annullato, limitatamente ai telefoni cellulari, il decreto del Pubblico Ministero in data 26 novembre 2025, di convalida della perquisizione e del sequestro probatorio eseguiti nei confronti di GA AM in relazione al reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14696 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 27/03/2026 2. Ricorre per cassazione la locale Procura della Repubblica, deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta la violazione dell’art. 324 cod. proc. pen. Il Tribunale ha affermato la nullità del provvedimento di convalida per difetto di motivazione, trascurando, tuttavia, la puntuale integrazione argomentativa della parte pubblica che aveva già emesso, prima dell’udienza di riesame, decreto di restituzione dei cellulari all’indagato, previa estrazione di copia forense e con dettagliata indicazione delle esigenze probatorie e della fattispecie provvisoriamente contestata, con integrale discovery degli atti di indagine (tali da lasciar fondatamente desumere la professionalità delle condotte delittuose). 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, siccome insuperabilmente aspecifico. 2. Invero, in caso di sequestro probatorio, l’integrazione delle carenze dell’apparato argomentativo del provvedimento di convalida, in particolare per quel che attiene all’indicazione delle esigenze investigative sottese al vincolo ablatorio, è inequivocabilmente attribuito al Pubblico Ministero, esclusivo dominus delle indagini preliminari e delle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale, sino al contraddittorio camerale del riesame (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226713-01; Sez. 6, n. 33849 del 01/10/2025, F., Rv. 288716 - 01; Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989-01; Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017, Gigante, Rv. 271579-01). 3. Nel caso di specie, tuttavia, l’Ufficio ricorrente non ha allegato alcunché a riprova del superamento dell’inerzia originaria, mediante adeguate produzioni nello specifico ambito del procedimento incidentale di riesame, del tutto autonomo e separato dal procedimento principale (Sez. 1, n. 20395 del 14/03/2025, Tubello, Rv. 288217-01; Sez. 3, n. 2199 del 19/11/2019, dep. 2020, Trionfanti, Rv. 277646-02; Sez. 3, n. 32323 del 05/02/2015, Zanoli, Rv. 264181-01). Le semplici comunicazioni alle parti non sono idonee, con ogni evidenza, a comprovare l’avvenuta trasmissione anche al Tribunale del riesame degli atti di indagine che illustrerebbero gli obiettivi investigativi degli accertamenti digitali disposti dalla Procura della Repubblica. È certamente incontestabile che, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., questa Corte è giudice del fatto processuale e, per risolvere la relativa questione, può accedere – al contrario che quando risulti denunciato un vizio della motivazione – all’esame diretto degli 2 atti processuali (Sez. U, n.42792 del 31/10/2011, Policastro, Rv. 220092-01; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525-01; Sez. 5, n. 30845 del 07/04/2017, Cattaneo, Rv. 270871-01). Tuttavia, resta imprescindibile, in primo luogo, che il ricorrente, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, esponga dettagliatamente il fatto processuale fornendo tutti i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419-01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432-01; Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, Conti, Rv. 273261- 01). L’onere di consultazione degli atti processuali per il giudice di legittimità non postula, infatti, un accesso aselettivo al fascicolo, ma consiste in una disamina necessariamente guidata dall’atto di impugnazione, a pena della sua aspecificità. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La qualità di parte pubblica rivestita dal ricorrente lo esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali e dal versamento di somme in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 27/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3