CASS
Sentenza 7 aprile 2023
Sentenza 7 aprile 2023
Massime • 1
In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ex art. 41-bis ord. pen., è illegittimo il trattenimento disposto in ragione della sola omessa indicazione del mittente, in quanto la limitazione della libertà di corrispondenza di cui all'art. 15 Cost. presuppone la necessità di valutare se il carattere anonimo, in relazione al contenuto dello scritto, costituisca un pericolo per le esigenze investigative, di prevenzione dei reati o per l'ordine e la sicurezza dell'istituto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2023, n. 39497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39497 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SASSARI IT FR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni dell'Avvocato generale PIETRO GAETA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 17.11.2022, il Tribunale di sorveglianza di RI ha accolto il reclamo proposto da AL PI, detenuto in regime di 41-bis ord. pen., avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 39497 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 07/04/2023 disposto il trattenimento di due cartoline al medesimo indirizzate, in quanto spedite da mittente non compiutamente identificato. Secondo il Tribunale, tale disposizione, nel prevedere che la corrispondenza in arrivo priva di mittente non deve essere consegnata al destinatario, ma trasmessa all'autorità giudiziaria per le determinazioni di competenza, non pone alcun divieto di inoltrare la corrispondenza anonima al detenuto, ma ne rimette la valutazione all'autorità giudiziaria la quale potrà disporne la consegna ovvero il definitivo trattenimento sulla base del contenuto della missiva. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che il contenuto delle cartoline indirizzate al PI, benché evidenziasse l'adesione dei mittenti all'ideologia anarchica, fosse privo di elementi pericolosità per la sicurezza interna e interna, sicché ne ha disposto la trasmissione al detenuto. 2. Avverso tale ordinanza il Procuratore generale presso la Corte d'appello di RI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 41-bis e 18- ter ord. pen. Si lamenta l'erroneità dell'interpretazione data dal Tribunale di sorveglianza alle disposizioni richiamate, laddove ha affermato che l'assenza del mittente non potrebbe da sola giustificare il blocco della missiva, dovendo l'autorità gìudiziaria valutarne il contenuto. Secondo il ricorrente, proprio il carattere anonimo della corrispondenza, a prescindere dal suo contenuto, ne giustificherebbe il trattenimento provvisorio, spettando al magistrato il controllo su tale circostanza, in conformità con i principi dell'ordinamento secondo cui solo l'autorità giudiziaria può porre limiti alla libertà e segretezza della corrispondenza. Inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione avendo escluso in modo meramente assertivo la pericolosità della corrispondenza indirizzata al PI, e nonostante avesse dato atto che fosse palese l'adesione dei mittenti all'ideologia anarchica del detenuto, nonché della circostanza che l'Ufficio di censura avesse evidenziato che il mittente indicato sulla busta era un'associazione che in passato aveva promosso manifestazioni contro la riforma carceraria. 3. L'Avvocato generale dello Stato ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2 2. La disciplina della corrispondenza dei detenuti è dettata dall'art. 18-ter, ord. pen., come modificato, dalla legge 8 aprile 2004, n. 95, e dall'art. 38, reg. esec. ord. penit. La prima di tale disposizione prevede, al comma 1, che per «esigenze attinenti le indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto» è possibile disporre limitazioni nella corrispondenza epistolare, sottoporla a visto di controllo, nonché controllare il contenuto delle buste. Il comma 5 prevede altresì che, qualora a seguito del visto di controllo l'autorità giudiziaria ritenga che la corrispondenza non debba essere consegnata al destinatario, ne dispone il trattenimento, informandone immediatamente il detenuto. Nonostante la disposizione normativa non specifichi le ipotesi in cui ciò possa avvenire, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il trattenimento può essere disposto solo qualora ricorrano i presupposti indicati dal comma 1 dell'art. 18-ter, ord. pen. e perciò quando l'autorità giudiziaria ritenga che sussista una situazione di pericolo concreto per le esigenze relative alle indagini o di prevenzione dei reati, di ordine e di sicurezza pubblica che costituiscono i presupposti per l'adozione della prima forma di controllo. 2.1. Quanto ai detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'41-bis ord. pen., la lett. e) del comma 2-quater di tale disposizione prevede la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia. Tale disposizione nulla stabilisce in ordine all'operazione successiva al controllo sulla corrispondenza, ed in particolare circa la disciplina del trattenimento della stessa;
la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ad essa si applichi la disciplina generale dettata dagli artt. 18-ter ord. penit. e 38 reg. esec. ord. penit. e che, pertanto, tale trattenimento può essere disposto quando, dall'esame dei contenuti della corrispondenza, l'autorità giudiziaria ritenga che sussiste una situazione di pericolo concreto per le esigenze indicate dall'art. 18-ter, comma 1, ord. pen., di cui deve dare conto con una motivazione che indichi gli elementi concreti da cui tale pericolo viene desunto (Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479; Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, Di Trapani, Rv. 253978). Ulteriore limitazione concernente la corrispondenza dei detenuti sottoposti a regime speciale è dettata dall'art. 18 della Circolare del DAP 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, recante disposizioni relative all'organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41 bis ord. pen., il quale esclude la possibilità per i detenuti/internati di spedire la corrispondenza epistolare priva di indicazione del mittente. Quanto alla corrispondenza in arrivo priva di mittente, la disposizione in parola stabilisce che la stessa non deve essere consegnata al detenuto/internato, 3 ma deve essere direttamente inoltrata all'Autorità giudiziaria per le determinazioni di competenza. 3.Tale è la disposizione che viene in rilievo nel caso in esame. Secondo la prospettazione del Procuratore generale ricorrente, il carattere anonimo della missiva indirizzata al detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis ord. pen. sarebbe di per sé sufficiente a disporne il trattenimento, e il controllo demandato all'Autorità giudiziaria atterrebbe unicamente al carattere effettivamente anonimo dello scritto, il quale integrerebbe di per sé un elemento di pericolosità tale da disporre il definitivo trattenimento della corrispondenza. 3.1. Tale interpretazione si scontra inevitabilmente con i principi costituzionali in tema di libertà e segretezza della corrispondenza sanciti dall'art. 15 Cost. e con l'interpretazione, conforme a tali principi, che la giurisprudenza di questa Corte ha dato delle disposizioni in tema di corrispondenza dei detenuti. Si è, invero, affermato che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 18-ter e dell'art. 41-bis ord. pen. - ma ciò vale ancor più per una disposizione di rango secondario quale l'art. 18 della circolare n. 3676/6126 - ne impone una lettura tale da escludere che diritti primari di rango costituzionale, attinenti alla sfera privata e personalissima dell'individuo possano essere sostanzialmente compressi o eliminati in via preventiva, generale ed astratta, in ragione della mera appartenenza ad una determinata tipologia di indagati o condannati ed attraverso provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria sui quali «l'autorità giudiziaria eserciti un controllo di legittimità che, privo di motivazione concreta e specifica, si riduce a vuoto simulacro di richiami normativi» (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527). In sostanza, il rispetto del diritto fondamentale sancito dall'art. 15 Cost. rende necessario assicurare che il controllo cui tale libertà è sottoposta, demandato all'Autorità giudiziaria, non sia meramente formale, ma consista in una valutazione sostanziale e concreta operata in relazione ai criteri indicati dalla legge. Tali criteri, in assenza di specifiche indicazioni, non possono che essere individuati in quelli previsti dall'art. 18-ter ord. pen. Ciò comporta che, nel caso di corrispondenza in ingresso anonima, il giudice non può limitarsi a constatare che la missiva risulta priva di mittente, ma è tenuto a valutare se tale dato, in concreto, costituisca un pericolo per le esigenze attinenti alle indagini, alle esigenze investigative, di prevenzione dei reati oppure per l'ordine e la sicurezza dell'istituto. Tale valutazione - è bene precisare - deve essere operata, non già in relazione ad elementi estrinseci rispetto al contenuto della missiva (quale ad esempio la pericolosità del mittente, ovvero numero elevato e la frequenza delle missive), bensì in considerazione del contenuto dello 4 scritto, dal quale possa desumersi, ad esempio, se sia occultato un messaggio criptico, in violazione delle specifiche previsioni relative al regime di cui all'art. 41- bis ord. pen. (Sez. 1 n. 14870 del 4/03/2020, Rv. 279124; Sez. 1, n. 31047 del 20/10/2020, Carpi, Rv. 279762 - 01). Le norme in tema di controllo, limitazione e trattenimento della corrispondenza dei detenuti, contenute nell'art. 18-ter ord. pen., incidono su diritti costituzionalmente protetti, con la conseguenza che la loro applicazione deve essere circoscritta entro limiti rigorosi, stabiliti dalla legge, e deve essere supportata da una congrua motivazione, che dia conto in modo puntuale delle ragioni per le quali la specifica comunicazione epistolare oggetto di trattenimento non debba essere consegnata al detenuto o inoltrata al relativo destinatario (Sez. 1, n. 31047 del 20/10/2020, Carpì, cit.). Ciò vale anche con riguardo ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., per i quali il sacrificio di interessi costituzionalmente protetti deve avvenire nel rispetto dei criteri che emergono dal coordinamento della disciplina dell'art. 18-ter ord. pen. con la lett. e) dell'art. 41- bis, comma 2, ord. pen., che prevede espressamente la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per il soddisfacimento delle esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con la organizzazione criminale, terroristica o eversiva di appartenenza;
sia con la lett. a) dello stesso articolo, finalizzata a prevenire contatti e interazioni con altri detenuti appartenenti ad organizzazioni criminali. Conseguentemente, il trattenimento della corrispondenza deve essere giustificato in relazione a queste situazioni specifiche, da rinvenirsi in concreto (Sez. 1, n. 14870 del 04/03/2020, Guarino, Rv. 279124; Sez. 1, n. 17799 del 27/03/2008, Lioce, Rv. 239850). Diversamente, il vaglio dell'Autorità giudiziaria si ridurrebbe ad un controllo meramente formale, in contrasto con l'art. 15 Cost., il quale, nel prevedere che le limitazioni della libertà di corrispondenza avvengano con atto motivato, richiede la verifica sostanziale ed in concreto delle ragioni che le giustificano. 4. Nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza di RI si è attenuto a tali principi. L'ordinanza impugnata ha infatti correttamente affermato che l'assenza del mittente non costituisce elemento determinante per disporre il trattenimento definitivo della corrispondenza, dovendo invece la valutazione dell'autorità giudiziaria estendersi necessariamente al contenuto della missiva, sicché solo la considerazione congiunta di entrambi gli elementi può portare al blocco della stessa, ove si ravvisi un pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'istituto. 5 Nella specie il Tribunale ha escluso un tale pericolo. Trattasi di valutazione che, attenendo ad elementi materiali e fattuali, è riservata in via esclusiva al giudice di merito ed esula dai limiti di cognizione di questa Corte. In ogni caso, con motivazione logica e del tutto congrua, nonché conforme alla giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza impugnata ha dato conto del fatto che le cartoline indirizzate al PI, benché prive dell'indicazione del mittente, alla luce del loro contenuto non evidenziavano profili di pericolosità per la sicurezza interna ed esterna, escludendo che in tal senso potesse assumere rilievo la provenienza della stessa da soggetti aderenti alla medesima ideologia anarchica del destinatario. Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale si è conformato all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini del giudizio di pericolosità della corrispondenza, il trattenimento deve essere motivato in relazione alle specifiche situazioni indicate dagli artt. 18-ter, comma 1 e 41-bis, comma 2 e comma 2- quater, lett. a), ord. pen., dovendosi perciò escludere la rilevanza delle caratteristiche del mittente (Sez. 1, Sentenza n. 14870 del 04/03/2020, Guarino, Rv. 279124 - 01; Sez. 1, n. 31047 del 20/10/2020, cit.). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato si sottrae alle censure mosse con il ricorso, il quale, pertanto, deve essere rigettato.
PQM
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 aprile 2023.
lette le conclusioni dell'Avvocato generale PIETRO GAETA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 17.11.2022, il Tribunale di sorveglianza di RI ha accolto il reclamo proposto da AL PI, detenuto in regime di 41-bis ord. pen., avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 39497 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 07/04/2023 disposto il trattenimento di due cartoline al medesimo indirizzate, in quanto spedite da mittente non compiutamente identificato. Secondo il Tribunale, tale disposizione, nel prevedere che la corrispondenza in arrivo priva di mittente non deve essere consegnata al destinatario, ma trasmessa all'autorità giudiziaria per le determinazioni di competenza, non pone alcun divieto di inoltrare la corrispondenza anonima al detenuto, ma ne rimette la valutazione all'autorità giudiziaria la quale potrà disporne la consegna ovvero il definitivo trattenimento sulla base del contenuto della missiva. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che il contenuto delle cartoline indirizzate al PI, benché evidenziasse l'adesione dei mittenti all'ideologia anarchica, fosse privo di elementi pericolosità per la sicurezza interna e interna, sicché ne ha disposto la trasmissione al detenuto. 2. Avverso tale ordinanza il Procuratore generale presso la Corte d'appello di RI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 41-bis e 18- ter ord. pen. Si lamenta l'erroneità dell'interpretazione data dal Tribunale di sorveglianza alle disposizioni richiamate, laddove ha affermato che l'assenza del mittente non potrebbe da sola giustificare il blocco della missiva, dovendo l'autorità gìudiziaria valutarne il contenuto. Secondo il ricorrente, proprio il carattere anonimo della corrispondenza, a prescindere dal suo contenuto, ne giustificherebbe il trattenimento provvisorio, spettando al magistrato il controllo su tale circostanza, in conformità con i principi dell'ordinamento secondo cui solo l'autorità giudiziaria può porre limiti alla libertà e segretezza della corrispondenza. Inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione avendo escluso in modo meramente assertivo la pericolosità della corrispondenza indirizzata al PI, e nonostante avesse dato atto che fosse palese l'adesione dei mittenti all'ideologia anarchica del detenuto, nonché della circostanza che l'Ufficio di censura avesse evidenziato che il mittente indicato sulla busta era un'associazione che in passato aveva promosso manifestazioni contro la riforma carceraria. 3. L'Avvocato generale dello Stato ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2 2. La disciplina della corrispondenza dei detenuti è dettata dall'art. 18-ter, ord. pen., come modificato, dalla legge 8 aprile 2004, n. 95, e dall'art. 38, reg. esec. ord. penit. La prima di tale disposizione prevede, al comma 1, che per «esigenze attinenti le indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto» è possibile disporre limitazioni nella corrispondenza epistolare, sottoporla a visto di controllo, nonché controllare il contenuto delle buste. Il comma 5 prevede altresì che, qualora a seguito del visto di controllo l'autorità giudiziaria ritenga che la corrispondenza non debba essere consegnata al destinatario, ne dispone il trattenimento, informandone immediatamente il detenuto. Nonostante la disposizione normativa non specifichi le ipotesi in cui ciò possa avvenire, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il trattenimento può essere disposto solo qualora ricorrano i presupposti indicati dal comma 1 dell'art. 18-ter, ord. pen. e perciò quando l'autorità giudiziaria ritenga che sussista una situazione di pericolo concreto per le esigenze relative alle indagini o di prevenzione dei reati, di ordine e di sicurezza pubblica che costituiscono i presupposti per l'adozione della prima forma di controllo. 2.1. Quanto ai detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'41-bis ord. pen., la lett. e) del comma 2-quater di tale disposizione prevede la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia. Tale disposizione nulla stabilisce in ordine all'operazione successiva al controllo sulla corrispondenza, ed in particolare circa la disciplina del trattenimento della stessa;
la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ad essa si applichi la disciplina generale dettata dagli artt. 18-ter ord. penit. e 38 reg. esec. ord. penit. e che, pertanto, tale trattenimento può essere disposto quando, dall'esame dei contenuti della corrispondenza, l'autorità giudiziaria ritenga che sussiste una situazione di pericolo concreto per le esigenze indicate dall'art. 18-ter, comma 1, ord. pen., di cui deve dare conto con una motivazione che indichi gli elementi concreti da cui tale pericolo viene desunto (Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479; Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, Di Trapani, Rv. 253978). Ulteriore limitazione concernente la corrispondenza dei detenuti sottoposti a regime speciale è dettata dall'art. 18 della Circolare del DAP 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, recante disposizioni relative all'organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41 bis ord. pen., il quale esclude la possibilità per i detenuti/internati di spedire la corrispondenza epistolare priva di indicazione del mittente. Quanto alla corrispondenza in arrivo priva di mittente, la disposizione in parola stabilisce che la stessa non deve essere consegnata al detenuto/internato, 3 ma deve essere direttamente inoltrata all'Autorità giudiziaria per le determinazioni di competenza. 3.Tale è la disposizione che viene in rilievo nel caso in esame. Secondo la prospettazione del Procuratore generale ricorrente, il carattere anonimo della missiva indirizzata al detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis ord. pen. sarebbe di per sé sufficiente a disporne il trattenimento, e il controllo demandato all'Autorità giudiziaria atterrebbe unicamente al carattere effettivamente anonimo dello scritto, il quale integrerebbe di per sé un elemento di pericolosità tale da disporre il definitivo trattenimento della corrispondenza. 3.1. Tale interpretazione si scontra inevitabilmente con i principi costituzionali in tema di libertà e segretezza della corrispondenza sanciti dall'art. 15 Cost. e con l'interpretazione, conforme a tali principi, che la giurisprudenza di questa Corte ha dato delle disposizioni in tema di corrispondenza dei detenuti. Si è, invero, affermato che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 18-ter e dell'art. 41-bis ord. pen. - ma ciò vale ancor più per una disposizione di rango secondario quale l'art. 18 della circolare n. 3676/6126 - ne impone una lettura tale da escludere che diritti primari di rango costituzionale, attinenti alla sfera privata e personalissima dell'individuo possano essere sostanzialmente compressi o eliminati in via preventiva, generale ed astratta, in ragione della mera appartenenza ad una determinata tipologia di indagati o condannati ed attraverso provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria sui quali «l'autorità giudiziaria eserciti un controllo di legittimità che, privo di motivazione concreta e specifica, si riduce a vuoto simulacro di richiami normativi» (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527). In sostanza, il rispetto del diritto fondamentale sancito dall'art. 15 Cost. rende necessario assicurare che il controllo cui tale libertà è sottoposta, demandato all'Autorità giudiziaria, non sia meramente formale, ma consista in una valutazione sostanziale e concreta operata in relazione ai criteri indicati dalla legge. Tali criteri, in assenza di specifiche indicazioni, non possono che essere individuati in quelli previsti dall'art. 18-ter ord. pen. Ciò comporta che, nel caso di corrispondenza in ingresso anonima, il giudice non può limitarsi a constatare che la missiva risulta priva di mittente, ma è tenuto a valutare se tale dato, in concreto, costituisca un pericolo per le esigenze attinenti alle indagini, alle esigenze investigative, di prevenzione dei reati oppure per l'ordine e la sicurezza dell'istituto. Tale valutazione - è bene precisare - deve essere operata, non già in relazione ad elementi estrinseci rispetto al contenuto della missiva (quale ad esempio la pericolosità del mittente, ovvero numero elevato e la frequenza delle missive), bensì in considerazione del contenuto dello 4 scritto, dal quale possa desumersi, ad esempio, se sia occultato un messaggio criptico, in violazione delle specifiche previsioni relative al regime di cui all'art. 41- bis ord. pen. (Sez. 1 n. 14870 del 4/03/2020, Rv. 279124; Sez. 1, n. 31047 del 20/10/2020, Carpi, Rv. 279762 - 01). Le norme in tema di controllo, limitazione e trattenimento della corrispondenza dei detenuti, contenute nell'art. 18-ter ord. pen., incidono su diritti costituzionalmente protetti, con la conseguenza che la loro applicazione deve essere circoscritta entro limiti rigorosi, stabiliti dalla legge, e deve essere supportata da una congrua motivazione, che dia conto in modo puntuale delle ragioni per le quali la specifica comunicazione epistolare oggetto di trattenimento non debba essere consegnata al detenuto o inoltrata al relativo destinatario (Sez. 1, n. 31047 del 20/10/2020, Carpì, cit.). Ciò vale anche con riguardo ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., per i quali il sacrificio di interessi costituzionalmente protetti deve avvenire nel rispetto dei criteri che emergono dal coordinamento della disciplina dell'art. 18-ter ord. pen. con la lett. e) dell'art. 41- bis, comma 2, ord. pen., che prevede espressamente la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per il soddisfacimento delle esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con la organizzazione criminale, terroristica o eversiva di appartenenza;
sia con la lett. a) dello stesso articolo, finalizzata a prevenire contatti e interazioni con altri detenuti appartenenti ad organizzazioni criminali. Conseguentemente, il trattenimento della corrispondenza deve essere giustificato in relazione a queste situazioni specifiche, da rinvenirsi in concreto (Sez. 1, n. 14870 del 04/03/2020, Guarino, Rv. 279124; Sez. 1, n. 17799 del 27/03/2008, Lioce, Rv. 239850). Diversamente, il vaglio dell'Autorità giudiziaria si ridurrebbe ad un controllo meramente formale, in contrasto con l'art. 15 Cost., il quale, nel prevedere che le limitazioni della libertà di corrispondenza avvengano con atto motivato, richiede la verifica sostanziale ed in concreto delle ragioni che le giustificano. 4. Nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza di RI si è attenuto a tali principi. L'ordinanza impugnata ha infatti correttamente affermato che l'assenza del mittente non costituisce elemento determinante per disporre il trattenimento definitivo della corrispondenza, dovendo invece la valutazione dell'autorità giudiziaria estendersi necessariamente al contenuto della missiva, sicché solo la considerazione congiunta di entrambi gli elementi può portare al blocco della stessa, ove si ravvisi un pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'istituto. 5 Nella specie il Tribunale ha escluso un tale pericolo. Trattasi di valutazione che, attenendo ad elementi materiali e fattuali, è riservata in via esclusiva al giudice di merito ed esula dai limiti di cognizione di questa Corte. In ogni caso, con motivazione logica e del tutto congrua, nonché conforme alla giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza impugnata ha dato conto del fatto che le cartoline indirizzate al PI, benché prive dell'indicazione del mittente, alla luce del loro contenuto non evidenziavano profili di pericolosità per la sicurezza interna ed esterna, escludendo che in tal senso potesse assumere rilievo la provenienza della stessa da soggetti aderenti alla medesima ideologia anarchica del destinatario. Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale si è conformato all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini del giudizio di pericolosità della corrispondenza, il trattenimento deve essere motivato in relazione alle specifiche situazioni indicate dagli artt. 18-ter, comma 1 e 41-bis, comma 2 e comma 2- quater, lett. a), ord. pen., dovendosi perciò escludere la rilevanza delle caratteristiche del mittente (Sez. 1, Sentenza n. 14870 del 04/03/2020, Guarino, Rv. 279124 - 01; Sez. 1, n. 31047 del 20/10/2020, cit.). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato si sottrae alle censure mosse con il ricorso, il quale, pertanto, deve essere rigettato.
PQM
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 aprile 2023.