Sentenza 20 maggio 1999
Massime • 1
Anche a seguito della istituzione del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (art. 3 della legge n. 246 del 1991), il canone della devoluzione delle cause civili pendenti innanzi al tribunale di Messina in favore del nuovo ufficio giudiziario non trova applicazione per le controversie pendenti in grado di appello, per le quali operano i criteri determinativi della competenza del giudice che ha deciso la controversia in primo grado, essendo la competenza del giudice di appello funzionale e inderogabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/1999, n. 4875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4875 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo De Tommaso Presidente
Dott. Paolino Dell'Anno Consigliere
Dott. Fernando Lupi Consigliere
Dott. Bruno Battimiello Consigliere
Dott. Paolo Stile rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sulla richiesta di regolamento di competenza formulata d'ufficio dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con ordinanza resa nell'udienza del 26 febbraio 1998, nella controversia n. 117/94 + 241/94 R.G., vertente tra
RI EP
- Non costituitasi in questa fase -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE - INPS - - Non costituitosi in questa fase -
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 3 febbraio 1999 dal Consigliere dott. Paolo Stile;
lette le conclusioni scritte del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Delli Priscoli, che ha concluso per la dichiarazione della competenza per territorio del Tribunale di Messina.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Messina, in una controversia relativa ad appello proposto da GL EP contro l'INPS, avverso la sentenza del Pretore di Messina n.2800/92 del 30 ottobre 1992, con sentenza n. 141/94 del 18 febbraio/4 marzo 1994 dichiarava la propria incompetenza per territorio, indicando come territorialmente competente il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. A tale decisione il Tribunale di Messina perveniva osservando che il 26 maggio 1992 era entrato in funzione il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, istituito con legge 26 luglio 1991 n.246, il cui art.3 espressamente disponeva, senza alcuna distinzione, che tutti gli affari civili pendenti davanti al Tribunale di Messina, fatta eccezione per le sole cause già passate in decisione, erano devoluti alla cognizione del nuovo ufficio, se riguardanti il territorio del relativo circondario.
Avverso tale pronuncia il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con ordinanza del 26 febbraio 1998, chiedeva di ufficio il regolamento di competenza, sostenendo la competenza per territorio del Tribunale di Messina ed osservando che la norma di cui all'art.3 cit. si riferiva ai soli giudizi di primo grado.
Le parti non si sono costituite nel procedimento svoltosi davanti a questa Corte. Il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
Sostiene il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che, poiché ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.341, comma 1^ e 433 c.p.c., l'appello avverso le sentenze del pretore è attribuito inderogabilmente alla competenza del tribunale territorialmente competente, in funzione di giudice del lavoro, e cioè al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza, la norma contemplata dall'art.3 della legge 26 luglio 1991 n.246 si riferisce ai soli giudizi di primo grado.
La tesi del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto appare fondata. Invero, come ha esattamente osservato il Procuratore Generale - in conformità del resto al consolidato orientamento di questa Corte- il disposto dell'art.3 della citata legge n.246 del 1991, istitutiva del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, secondo cui tutti gli affari civili pendenti davanti al Tribunale di Messina, fatta eccezione per le sole cause già passate in decisione, sono devoluti alla cognizione del nuovo ufficio, se riguardanti il territorio del relativo circondario, non trova applicazione per le controversie pendenti in grado d'appello, essendo la competenza funzionale e inderogabile del giudice d'appello determinata non secondo i criteri di competenza per territorio, ma in base alla relazione intercorrente tra il giudice che ha emesso la sentenza appellata e quello investito dell'appello (Cass. 16 dicembre 1996 n. 11232; Cass. 10 agosto 1996 n. 7429). Nel caso in esame, tenuto conto che la sentenza impugnata è stata emessa dal Pretore di Messina e che pertanto, alla stregua dell'enunciato principio, la competenza a conoscere dell'appello appartiene al Tribunale di Messina, deve essere dichiarata la competenza per territorio di detto Tribunale.
Non avendo le parti svolto attività difensiva davanti a questa Corte, non va emessa alcuna pronuncia sulle spese relative a questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Messina;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria 20 maggio 1999