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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4215/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona EL Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 4215/2024 promossa dalla sig.ra:
nata a [...], il [...], residente a [...]
Vittorio Veneto n. 175C/1, C.F. , rappresentata e difesa, in forza di C.F._1 procura allegata alla busta telematica di invio EL ricorso, dagli avv.ti Walter Miceli (PEC
, AB CI (PEC , OL IE Email_1 Email_2
(PEC e VA RI (PEC Email_3
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_4 quest'ultimo sito in Biella, nella Via G. De Marchi, n. 4/A
-ricorrente-
CONTRO il , in persona EL pro COroparte_1 CP_2 tempore, ELl' , rappresentati e difesi ex art. 417 COroparte_3 bis c.p.c. dal funzionario ELegato dott. dal dirigente ELl CP_4 [...]
, dott.ssa , legalmente domiciliato nella propria sede COroparte_3 CP_5 in Genova, Via Assarotti n. 38 (PEC: Email_5
-convenuto- dando lettura ELla motivazione e EL dispositivo ai sensi ELl'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni ELle parti
RICORRENTE:
“- previa declaratoria ELla parziale nullità ELl'accordo EL 4 agosto 2011 e dei contratti individuali di lavoro, stipulati dalla parte ricorrente, per violazione EL principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 ELl'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 1999/70 EL Consiglio ELl'Unione Europea e dall'art. 6 EL D. Lgs. n.
368/2001;
- previo annullamento e/o declaratoria ELla nullità /inefficacia ELle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi ELl'art. 2113 EL c.c.;
- previo annullamento EL Decreto di ricostruzione ELla carriera EL Dirigente Scolastico decreto Decreto Prot. n. 476 EL 22/01/2024, nella parte in cui tale provvedimento non applica, in favore EL ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale EL 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio alla data EL 1° settembre 2010 e non riconosce l'integralmente il servizio svolto in regime di precariato;
e nella parte in cui esclude il servizio svolto nel 2013 come servizio utile al fine ELla maturazione ELle successive posizioni stipendiali.
SI CHIEDE DI
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto alla progressione professionale retributiva, così come riconosciuta dal CCNL al personale assunto a tempo indeterminato, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il e CP_1 conseguentemente condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento ELle relative differenze retributive maturate e non corrisposte oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto ELla ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L EL 19 luglio 2011, CON CONSEGUENTE
CONDANNA EL a pagare al ricorrente il valore retributivo ELla COroparte_1 fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento ELla fascia retributiva “9 – 14 anni”.
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto ELla ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio svolto nel 2013 come annualità utile per la maturazione ELla progressione di carriera e pertanto di anticipare gli scatti di anzianità di 1 anno.
- CON CONSEGUENTE CONDANNA EL a pagare COroparte_1 al ricorrente le differenze retributive spettanti pari al valore retributivo ELla fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento ELla fascia retributiva “9 – 14 anni” che dovrà essere anticipata di un anno rispetto a quanto previsto in decreto.
Con vittoria di spese e competenze EL presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Il difensore di parte ricorrente, nell'udienza EL 18.9.2025, ha dichiarato di “rinunciare alla domanda riferita al riconoscimento EL servizio EL 2013 per la maturazione ELle progressioni stipendiali”.
CONVENUTO:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso perché infondato.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge”.
Motivi ELla decisione
1. Con ricorso depositato telematicamente il 1°.10.2024, la sig.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio il (nel seguito, per brevità, COroparte_1
CO
”), affinché il Tribunale:
1) accerti e dichiari “il proprio diritto alla progressione professionale retributiva, così come riconosciuta dal CCNL al personale assunto a tempo indeterminato, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il ”; CP_1
CO 2) conseguentemente condanni il “al pagamento ELle relative differenze retributive maturate e non corrisposte, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”; 3) accerti e dichiari il proprio diritto “a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L EL 19 luglio 2011”; CO
4) conseguentemente condanni il “a pagare… il valore retributivo ELla fascia stipendiale '3 – 8 anni' fino al conseguimento ELla fascia retributiva '9 – 14 anni'”;
5) accerti e dichiari il proprio diritto “a vedersi riconosciuto il servizio svolto nel
2013 come annualità utile per la maturazione ELla progressione di carriera e pertanto di anticipare gli scatti di anzianità di 1 anno”; CO 6) conseguentemente condanni il a pagarle le differenze retributive spettanti pari al valore retributivo ELla fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento ELla fascia retributiva “9 – 14 anni” che dovrà essere anticipata di un anno rispetto a quanto previsto nel decreto di ricostruzione ELla carriera.
Il difensore di parte ricorrente (privo di procura speciale), nell'udienza EL
18.9.2025, ha dichiarato di “rinunciare alla domanda riferita al riconoscimento EL servizio EL 2013 per la maturazione ELle progressioni stipendiali”.
Ne consegue che le domande di cui supra, sub 5 e 6, debbono essere respinte.
Quindi, dietro autorizzazione giudiziale, parte ricorrente ha depositato, il 4.11.2025, brevi note, nelle quali ha come di seguito chiarito la portata ELle domande residue:
“La domanda relativa al riconoscimento EL 2013, a cui si è rinunciato, era l'unica con cui si richiedeva un periodo di servizio ulteriore rispetto a quello riconosciuto in decreto.
Con le domande residue (Scatti di anzianità e clausola di salvaguardia) in sintesi si chiede la fascia 3-8 dal mese di ottobre 2019 al 30 aprile 2022 (ultimo giorno prima EL passaggio in fascia 9-14).
Pertanto:
• Da ottobre 2019 al 30 giugno 2020 (come scatti di anzianità periodo di precariato)
• Da settembre 2020 al 30 aprile 2022 (come applicazione clausola di salvaguardia)”. CO Il si è ritualmente costituito in giudizio, proponendo eccezione di prescrizione dei crediti ELla ricorrente eventualmente maturati nei 5 anni precedenti la notificazione EL ricorso, avvenuta in data 28.10.2024. La causa è stata istruita documentalmente ed è stata discussa oralmente, infine, dal difensore di parte ricorrente, che ha insistito come in ricorso e nelle menzionate recenti note.
2. È pacifico, tra le parti, che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa alle CO dipendenze EL , quale docente di scuola ELl'infanzia e primaria, in forza di contratti a termine, nei periodi indicati nello schema a pag. 2 EL ricorso, compresi tra l'a.s. 2004/2005
e l'a.s. 2019/2020 (di cui, peraltro, al decreto di ricostruzione di carriera, doc.3 ric.).
È altresì pacifico che sia stata successivamente assunta in ruolo, con decorrenza
1.9.2020.
È anche pacifico che alla ricorrente, nei periodi di lavoro pre-ruolo, non sia stata riconosciuta alcuna progressione stipendiale e che, dopo l'immissione in ruolo, sia stata collocata nella fascia stipendiale iniziale, 0-8, in applicazione EL CCNL Comparto scuola sottoscritto il 19.7.2011 (prevedente la soppressione ELle fasce stipendiali 0-2 e 3-8, assorbite nell'unica fascia 0-8) e successivi. Tale ultima circostanza, inoltre, trova conferma nel decreto di ricostruzione di carriera ELla lavoratrice (doc. 3 ric.).
Del resto, ai sensi ELl'art. 526 d.lgs. n. 297/94, “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”.
Analoga disposizione è contenuta nell'art. 47 EL C.C.N.L. scuola EL 4 agosto
1995.
Mentre <la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona… la progressione stipendiale…>> (Cass. n.
31150/2019).
È documentalmente provato, infine, che la ricorrente abbia conseguito la progressione economica corrispondente alla fascia di anzianità 9-14 in data 1.5.2022 (v. ancora decreto di ricostruzione carriera, doc. 3 ric.), essendo stata mantenuta, fino ad allora, nella fascia iniziale, 0-8 (v. ancora decreto sub doc. 3 ric.).
3. I giudici di legittimità hanno posto ripetutamente in evidenza il contrasto tra la clausola 4 ELl'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE e le previsioni normative e contrattuali collettive che penalizzano i lavoratori a termine, chiarendo come la predetta clausola sia applicabile anche nei casi in cui i rapporti dedotti in giudizio abbiano ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, <perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini ELl'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS TA punto 43;
Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)>> (Cass. n. 31150/2019, cit.).
Secondo le indicazioni ELla Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto ELl'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione EL diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-
307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 OS TA). Persona_1
Ancora, secondo i giudici di legittimità, la disparità di trattamento (economico) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli ELl'amministrazione e/o in ragioni obiettive che
(sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento.
In particolare, secondo la Suprema Corte, alla luce di una lettura complessiva ELla sentenza ELla CGUE 20.9.2018, in causa C- 466/17, “… non possono essere Per_2 svalutate… le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività ELla diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito ELla cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi ELla clausola 4 ELl'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto ELle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto
6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti.
In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo EL rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento EL personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi ELl'art. 4, comma 3, ELla legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità ELl'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa ELla prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto ELla funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di
Giustizia ha rimarcato, «con la scelta EL legislatore nazionale di riconoscere integralmente [in sede di ricostruzione ELla carriera] l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio ELl'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 ELla citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità EL sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione EL servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine ELle attività didattiche.
E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 EL d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità ELle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono”
(Cass. n. 31149/2019).
Parte convenuta, inoltre, non ha allegato alcuna concreta e specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità - comprovata dalla stessa disciplina di settore - ELle mansioni espletate dalla ricorrente, allorché assunta con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeterminato.
La disparità di trattamento di cui è stata destinataria la ricorrente, comporta pertanto la violazione dei principi EL diritto europeo sopra richiamato.
E deve essere disapplicato il già citato art. 526 d.lgs. n. 297/94 (ai sensi EL quale
“al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”) e così pure debbono esserlo le corrispondenti previsioni di cui alla contrattazione collettiva.
4. Occorre, a questo punto, affrontare il tema ELla rilevanza e ELl'applicabilità ELl'accordo collettivo EL 4 agosto 2011 che, modificando gli scaglioni stipendiali, ha previsto la maturazione EL primo scatto al termine (non più EL 2°, bensì) ELl'8° anno di servizio.
Come osservato dalla Suprema Corte, occorre tenere conto ELl'art. 2 EL CCNL
4.8.2011, <<… norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 EL medesimo c.c.n.l., riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, EL c.c.n.l. quadro sottoscritto l'11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, ELlo stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale ELla Scuola.
Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia ELle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data ELl'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente c.c.n.l.
Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data EL 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento ELla fascia retributiva 9-
14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data EL 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento EL periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo ELla preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento ELla fascia retributiva 9-14 anni".
Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà ELle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato…
Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli ELl'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli ELl'amministrazione, ELl'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento EL maggior valore stipendiale in godimento “ad personam”, fino al conseguimento ELla nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato.
Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 ELl'Accordo Quadro
CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale>> (Cass. n.
2924/2020).
Più di recente, la Corte di Cassazione, sulla base dei principi enunciati nell'appena menzionato precedente, ha ritenuto corretta la decisione EL giudice di primo grado, che aveva dichiarato la nullità ELl'art. 2 EL CCNL. cit., “nella parte in cui è previsto che il meccanismo di salvaguardia sia applicato ai soli docenti 'a tempo indeterminato'” (Cass. ord. n. 8157/2021).
5. Per le argomentazioni che precedono, la clausola di salvaguardia deve trovare applicazione, dunque, anche ai dipendenti che, avendo iniziato a lavorare alle dipendenze CO EL , in forza di contratti a tempo determinato, prima EL 1° settembre 2010, alla data di stipula ELl'accordo collettivo EL 4 agosto 2011 avessero già prestato un anno di lavoro.
Ebbene, la ricorrente, alla data di stipula EL CCNL EL 4 agosto 2011 aveva già CO svolto diversi periodi di lavoro alle dipendenze EL (negli a.ss. tra il 2004/2005 e il
2010/2011), pari a circa 19 mesi ed era titolare, dunque (in quanto “inserita” nella fascia 0- 2), ai sensi ELla clausola di salvaguardia, EL diritto al maggior valore stipendiale (proprio ELla fascia 3-8) a decorrere dal compimento dei 3 anni di servizio.
6. La ricorrente ha diritto, dunque, alla progressione professionale economica e alle conseguenti differenze stipendiali maturate in ragione ELl'anzianità di servizio, quale CO riconosciuta dal in sede di ricostruzione di carriera, posto che - come chiarito nelle recenti note scritte - l'unica domanda che implicava il riconoscimento di “un periodo di servizio ulteriore rispetto a quello riconosciuto in decreto” è stata abbandonata.
Dette differenze sono maturate, in particolare, tenuto conto che la ricorrente ha conseguito la fascia 9-14 in data 1.5.2022 (v. doc. 3 ric.), nei 6 anni precedenti di (effettivo) servizio (cioè, dopo il raggiungimento ELla fascia 3-8).
7. Come anticipato, la richiesta è stata limitata (tenendo conto EL limite ELla prescrizione) a quanto maturato tra ottobre 2019 e il 30 aprile 2022 (ultimo giorno prima EL passaggio in fascia 9-14), che si articola a propria volta nei (sotto)periodi da ottobre
2019 al 30 giugno 2020 (pre-ruolo) e dal 1° settembre 2020 al 30 aprile 2022 (ruolo).
In effetti, da stato matricolare (doc. 1 ric.), la ricorrente ha lavorato quale supplente, per 10 mesi, nell'a.s. 2019/2020, a decorrere dall'1.9.2019 (fino al 30.6.2020). Ed è stata poi assunta a tempo indeterminato, con decorrenza 1.9.2020. Tali circostanze, peraltro, debbono ritenersi pacifiche e comunque non contestate.
8. L'anzianità di servizio non è soggetta a prescrizione, mentre le differenze retributive conseguenti all'inquadramento nella corretta fascia stipendiale si prescrivono nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. CO A fronte ELl'eccezione di prescrizione sollevata dal , quest'ultimo deve essere condannato, pertanto, a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive conseguenti all'applicazione ELla progressione professionale retributiva (fascia 3-8 anni), maturate entro il limite dei cinque anni anteriori alla notificazione EL ricorso, che è avvenuta il
28.10.2024.
Pertanto, essendo il giorno di paga il 23 EL mese, debbono ritenersi prescritte, tra quelle che formano tuttora oggetto ELla domanda, le sole differenze retributive riferite al mese di ottobre 2019. 9. Spetta alla ricorrente, altresì, la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi ELl'art. 16, comma 6, ELla legge
30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; anche in assenza di domanda in tal senso, ai sensi ELl'art. 429 co. 3 c.p.c. (v. Cass. Sez. Un. n. 16036/2010).
10. Si è già detto che le domande di cui supra, sub 5 e 6, debbono essere respinte.
11. Quanto alle spese di lite, tenuto conto ELla parziale soccombenza di parte ricorrente, appare equo compensarle per un terzo, tra le parti. Per la parte residua seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione ELl'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione ELle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), a carico EL CO on distrazione in solido in favore dei procuratori ELla ricorrente, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, dichiara il diritto ELla ricorrente alla progressione professionale retributiva prevista dalla contrattazione collettiva per il personale dipendente di ruolo EL
[...]
e EL merito, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo COroparte_1 determinato stipulati con il stesso;
CP_1 dichiara, altresì, il diritto ELla ricorrente all'applicazione ELla clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2 EL C.C.N.L. EL 4.8.2011; conseguentemente condanna il a COroparte_1 corrispondere alla ricorrente le differenze retributive derivanti dall'applicazione ELla fascia stipendiale 3-8 anni, in luogo ELla fascia stipendiale 0-8 anni, riferite ai periodi di lavoro, dapprima in forza di contratto a termine, quindi a tempo indeterminato, dal 1.11.2019 al
30.6.2020 e dal 1.9.2020 al 30.4.2022; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
-dichiara prescritte le differenze retributive riferite al mese di ottobre 2019;
-respinge, nel resto, il ricorso;
-compensa per un terzo, tra le parti, le spese di lite;
-condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente la frazione residua ELle CP_1 spese di lite, frazione che liquida in complessivi euro 3.086,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura EL 15% ed accessori di legge;
con distrazione, in solido, a favore degli avv.ti Walter Miceli, AB CI, OL IE e VA
RI.
Genova, il 6 novembre 2025.
IL GIUDICE Stefano Grillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona EL Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 4215/2024 promossa dalla sig.ra:
nata a [...], il [...], residente a [...]
Vittorio Veneto n. 175C/1, C.F. , rappresentata e difesa, in forza di C.F._1 procura allegata alla busta telematica di invio EL ricorso, dagli avv.ti Walter Miceli (PEC
, AB CI (PEC , OL IE Email_1 Email_2
(PEC e VA RI (PEC Email_3
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_4 quest'ultimo sito in Biella, nella Via G. De Marchi, n. 4/A
-ricorrente-
CONTRO il , in persona EL pro COroparte_1 CP_2 tempore, ELl' , rappresentati e difesi ex art. 417 COroparte_3 bis c.p.c. dal funzionario ELegato dott. dal dirigente ELl CP_4 [...]
, dott.ssa , legalmente domiciliato nella propria sede COroparte_3 CP_5 in Genova, Via Assarotti n. 38 (PEC: Email_5
-convenuto- dando lettura ELla motivazione e EL dispositivo ai sensi ELl'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni ELle parti
RICORRENTE:
“- previa declaratoria ELla parziale nullità ELl'accordo EL 4 agosto 2011 e dei contratti individuali di lavoro, stipulati dalla parte ricorrente, per violazione EL principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 ELl'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 1999/70 EL Consiglio ELl'Unione Europea e dall'art. 6 EL D. Lgs. n.
368/2001;
- previo annullamento e/o declaratoria ELla nullità /inefficacia ELle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi ELl'art. 2113 EL c.c.;
- previo annullamento EL Decreto di ricostruzione ELla carriera EL Dirigente Scolastico decreto Decreto Prot. n. 476 EL 22/01/2024, nella parte in cui tale provvedimento non applica, in favore EL ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale EL 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio alla data EL 1° settembre 2010 e non riconosce l'integralmente il servizio svolto in regime di precariato;
e nella parte in cui esclude il servizio svolto nel 2013 come servizio utile al fine ELla maturazione ELle successive posizioni stipendiali.
SI CHIEDE DI
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto alla progressione professionale retributiva, così come riconosciuta dal CCNL al personale assunto a tempo indeterminato, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il e CP_1 conseguentemente condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento ELle relative differenze retributive maturate e non corrisposte oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto ELla ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L EL 19 luglio 2011, CON CONSEGUENTE
CONDANNA EL a pagare al ricorrente il valore retributivo ELla COroparte_1 fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento ELla fascia retributiva “9 – 14 anni”.
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto ELla ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio svolto nel 2013 come annualità utile per la maturazione ELla progressione di carriera e pertanto di anticipare gli scatti di anzianità di 1 anno.
- CON CONSEGUENTE CONDANNA EL a pagare COroparte_1 al ricorrente le differenze retributive spettanti pari al valore retributivo ELla fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento ELla fascia retributiva “9 – 14 anni” che dovrà essere anticipata di un anno rispetto a quanto previsto in decreto.
Con vittoria di spese e competenze EL presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Il difensore di parte ricorrente, nell'udienza EL 18.9.2025, ha dichiarato di “rinunciare alla domanda riferita al riconoscimento EL servizio EL 2013 per la maturazione ELle progressioni stipendiali”.
CONVENUTO:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso perché infondato.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge”.
Motivi ELla decisione
1. Con ricorso depositato telematicamente il 1°.10.2024, la sig.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio il (nel seguito, per brevità, COroparte_1
CO
”), affinché il Tribunale:
1) accerti e dichiari “il proprio diritto alla progressione professionale retributiva, così come riconosciuta dal CCNL al personale assunto a tempo indeterminato, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il ”; CP_1
CO 2) conseguentemente condanni il “al pagamento ELle relative differenze retributive maturate e non corrisposte, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”; 3) accerti e dichiari il proprio diritto “a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L EL 19 luglio 2011”; CO
4) conseguentemente condanni il “a pagare… il valore retributivo ELla fascia stipendiale '3 – 8 anni' fino al conseguimento ELla fascia retributiva '9 – 14 anni'”;
5) accerti e dichiari il proprio diritto “a vedersi riconosciuto il servizio svolto nel
2013 come annualità utile per la maturazione ELla progressione di carriera e pertanto di anticipare gli scatti di anzianità di 1 anno”; CO 6) conseguentemente condanni il a pagarle le differenze retributive spettanti pari al valore retributivo ELla fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento ELla fascia retributiva “9 – 14 anni” che dovrà essere anticipata di un anno rispetto a quanto previsto nel decreto di ricostruzione ELla carriera.
Il difensore di parte ricorrente (privo di procura speciale), nell'udienza EL
18.9.2025, ha dichiarato di “rinunciare alla domanda riferita al riconoscimento EL servizio EL 2013 per la maturazione ELle progressioni stipendiali”.
Ne consegue che le domande di cui supra, sub 5 e 6, debbono essere respinte.
Quindi, dietro autorizzazione giudiziale, parte ricorrente ha depositato, il 4.11.2025, brevi note, nelle quali ha come di seguito chiarito la portata ELle domande residue:
“La domanda relativa al riconoscimento EL 2013, a cui si è rinunciato, era l'unica con cui si richiedeva un periodo di servizio ulteriore rispetto a quello riconosciuto in decreto.
Con le domande residue (Scatti di anzianità e clausola di salvaguardia) in sintesi si chiede la fascia 3-8 dal mese di ottobre 2019 al 30 aprile 2022 (ultimo giorno prima EL passaggio in fascia 9-14).
Pertanto:
• Da ottobre 2019 al 30 giugno 2020 (come scatti di anzianità periodo di precariato)
• Da settembre 2020 al 30 aprile 2022 (come applicazione clausola di salvaguardia)”. CO Il si è ritualmente costituito in giudizio, proponendo eccezione di prescrizione dei crediti ELla ricorrente eventualmente maturati nei 5 anni precedenti la notificazione EL ricorso, avvenuta in data 28.10.2024. La causa è stata istruita documentalmente ed è stata discussa oralmente, infine, dal difensore di parte ricorrente, che ha insistito come in ricorso e nelle menzionate recenti note.
2. È pacifico, tra le parti, che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa alle CO dipendenze EL , quale docente di scuola ELl'infanzia e primaria, in forza di contratti a termine, nei periodi indicati nello schema a pag. 2 EL ricorso, compresi tra l'a.s. 2004/2005
e l'a.s. 2019/2020 (di cui, peraltro, al decreto di ricostruzione di carriera, doc.3 ric.).
È altresì pacifico che sia stata successivamente assunta in ruolo, con decorrenza
1.9.2020.
È anche pacifico che alla ricorrente, nei periodi di lavoro pre-ruolo, non sia stata riconosciuta alcuna progressione stipendiale e che, dopo l'immissione in ruolo, sia stata collocata nella fascia stipendiale iniziale, 0-8, in applicazione EL CCNL Comparto scuola sottoscritto il 19.7.2011 (prevedente la soppressione ELle fasce stipendiali 0-2 e 3-8, assorbite nell'unica fascia 0-8) e successivi. Tale ultima circostanza, inoltre, trova conferma nel decreto di ricostruzione di carriera ELla lavoratrice (doc. 3 ric.).
Del resto, ai sensi ELl'art. 526 d.lgs. n. 297/94, “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”.
Analoga disposizione è contenuta nell'art. 47 EL C.C.N.L. scuola EL 4 agosto
1995.
Mentre <la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona… la progressione stipendiale…>> (Cass. n.
31150/2019).
È documentalmente provato, infine, che la ricorrente abbia conseguito la progressione economica corrispondente alla fascia di anzianità 9-14 in data 1.5.2022 (v. ancora decreto di ricostruzione carriera, doc. 3 ric.), essendo stata mantenuta, fino ad allora, nella fascia iniziale, 0-8 (v. ancora decreto sub doc. 3 ric.).
3. I giudici di legittimità hanno posto ripetutamente in evidenza il contrasto tra la clausola 4 ELl'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE e le previsioni normative e contrattuali collettive che penalizzano i lavoratori a termine, chiarendo come la predetta clausola sia applicabile anche nei casi in cui i rapporti dedotti in giudizio abbiano ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, <perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini ELl'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS TA punto 43;
Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)>> (Cass. n. 31150/2019, cit.).
Secondo le indicazioni ELla Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto ELl'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione EL diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-
307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 OS TA). Persona_1
Ancora, secondo i giudici di legittimità, la disparità di trattamento (economico) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli ELl'amministrazione e/o in ragioni obiettive che
(sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento.
In particolare, secondo la Suprema Corte, alla luce di una lettura complessiva ELla sentenza ELla CGUE 20.9.2018, in causa C- 466/17, “… non possono essere Per_2 svalutate… le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività ELla diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito ELla cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi ELla clausola 4 ELl'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto ELle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto
6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti.
In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo EL rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento EL personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi ELl'art. 4, comma 3, ELla legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità ELl'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa ELla prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto ELla funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di
Giustizia ha rimarcato, «con la scelta EL legislatore nazionale di riconoscere integralmente [in sede di ricostruzione ELla carriera] l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio ELl'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 ELla citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità EL sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione EL servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine ELle attività didattiche.
E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 EL d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità ELle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono”
(Cass. n. 31149/2019).
Parte convenuta, inoltre, non ha allegato alcuna concreta e specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità - comprovata dalla stessa disciplina di settore - ELle mansioni espletate dalla ricorrente, allorché assunta con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeterminato.
La disparità di trattamento di cui è stata destinataria la ricorrente, comporta pertanto la violazione dei principi EL diritto europeo sopra richiamato.
E deve essere disapplicato il già citato art. 526 d.lgs. n. 297/94 (ai sensi EL quale
“al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”) e così pure debbono esserlo le corrispondenti previsioni di cui alla contrattazione collettiva.
4. Occorre, a questo punto, affrontare il tema ELla rilevanza e ELl'applicabilità ELl'accordo collettivo EL 4 agosto 2011 che, modificando gli scaglioni stipendiali, ha previsto la maturazione EL primo scatto al termine (non più EL 2°, bensì) ELl'8° anno di servizio.
Come osservato dalla Suprema Corte, occorre tenere conto ELl'art. 2 EL CCNL
4.8.2011, <<… norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 EL medesimo c.c.n.l., riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, EL c.c.n.l. quadro sottoscritto l'11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, ELlo stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale ELla Scuola.
Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia ELle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data ELl'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente c.c.n.l.
Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data EL 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento ELla fascia retributiva 9-
14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data EL 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento EL periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo ELla preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento ELla fascia retributiva 9-14 anni".
Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà ELle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato…
Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli ELl'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli ELl'amministrazione, ELl'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento EL maggior valore stipendiale in godimento “ad personam”, fino al conseguimento ELla nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato.
Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 ELl'Accordo Quadro
CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale>> (Cass. n.
2924/2020).
Più di recente, la Corte di Cassazione, sulla base dei principi enunciati nell'appena menzionato precedente, ha ritenuto corretta la decisione EL giudice di primo grado, che aveva dichiarato la nullità ELl'art. 2 EL CCNL. cit., “nella parte in cui è previsto che il meccanismo di salvaguardia sia applicato ai soli docenti 'a tempo indeterminato'” (Cass. ord. n. 8157/2021).
5. Per le argomentazioni che precedono, la clausola di salvaguardia deve trovare applicazione, dunque, anche ai dipendenti che, avendo iniziato a lavorare alle dipendenze CO EL , in forza di contratti a tempo determinato, prima EL 1° settembre 2010, alla data di stipula ELl'accordo collettivo EL 4 agosto 2011 avessero già prestato un anno di lavoro.
Ebbene, la ricorrente, alla data di stipula EL CCNL EL 4 agosto 2011 aveva già CO svolto diversi periodi di lavoro alle dipendenze EL (negli a.ss. tra il 2004/2005 e il
2010/2011), pari a circa 19 mesi ed era titolare, dunque (in quanto “inserita” nella fascia 0- 2), ai sensi ELla clausola di salvaguardia, EL diritto al maggior valore stipendiale (proprio ELla fascia 3-8) a decorrere dal compimento dei 3 anni di servizio.
6. La ricorrente ha diritto, dunque, alla progressione professionale economica e alle conseguenti differenze stipendiali maturate in ragione ELl'anzianità di servizio, quale CO riconosciuta dal in sede di ricostruzione di carriera, posto che - come chiarito nelle recenti note scritte - l'unica domanda che implicava il riconoscimento di “un periodo di servizio ulteriore rispetto a quello riconosciuto in decreto” è stata abbandonata.
Dette differenze sono maturate, in particolare, tenuto conto che la ricorrente ha conseguito la fascia 9-14 in data 1.5.2022 (v. doc. 3 ric.), nei 6 anni precedenti di (effettivo) servizio (cioè, dopo il raggiungimento ELla fascia 3-8).
7. Come anticipato, la richiesta è stata limitata (tenendo conto EL limite ELla prescrizione) a quanto maturato tra ottobre 2019 e il 30 aprile 2022 (ultimo giorno prima EL passaggio in fascia 9-14), che si articola a propria volta nei (sotto)periodi da ottobre
2019 al 30 giugno 2020 (pre-ruolo) e dal 1° settembre 2020 al 30 aprile 2022 (ruolo).
In effetti, da stato matricolare (doc. 1 ric.), la ricorrente ha lavorato quale supplente, per 10 mesi, nell'a.s. 2019/2020, a decorrere dall'1.9.2019 (fino al 30.6.2020). Ed è stata poi assunta a tempo indeterminato, con decorrenza 1.9.2020. Tali circostanze, peraltro, debbono ritenersi pacifiche e comunque non contestate.
8. L'anzianità di servizio non è soggetta a prescrizione, mentre le differenze retributive conseguenti all'inquadramento nella corretta fascia stipendiale si prescrivono nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. CO A fronte ELl'eccezione di prescrizione sollevata dal , quest'ultimo deve essere condannato, pertanto, a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive conseguenti all'applicazione ELla progressione professionale retributiva (fascia 3-8 anni), maturate entro il limite dei cinque anni anteriori alla notificazione EL ricorso, che è avvenuta il
28.10.2024.
Pertanto, essendo il giorno di paga il 23 EL mese, debbono ritenersi prescritte, tra quelle che formano tuttora oggetto ELla domanda, le sole differenze retributive riferite al mese di ottobre 2019. 9. Spetta alla ricorrente, altresì, la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi ELl'art. 16, comma 6, ELla legge
30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; anche in assenza di domanda in tal senso, ai sensi ELl'art. 429 co. 3 c.p.c. (v. Cass. Sez. Un. n. 16036/2010).
10. Si è già detto che le domande di cui supra, sub 5 e 6, debbono essere respinte.
11. Quanto alle spese di lite, tenuto conto ELla parziale soccombenza di parte ricorrente, appare equo compensarle per un terzo, tra le parti. Per la parte residua seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione ELl'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione ELle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), a carico EL CO on distrazione in solido in favore dei procuratori ELla ricorrente, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, dichiara il diritto ELla ricorrente alla progressione professionale retributiva prevista dalla contrattazione collettiva per il personale dipendente di ruolo EL
[...]
e EL merito, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo COroparte_1 determinato stipulati con il stesso;
CP_1 dichiara, altresì, il diritto ELla ricorrente all'applicazione ELla clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2 EL C.C.N.L. EL 4.8.2011; conseguentemente condanna il a COroparte_1 corrispondere alla ricorrente le differenze retributive derivanti dall'applicazione ELla fascia stipendiale 3-8 anni, in luogo ELla fascia stipendiale 0-8 anni, riferite ai periodi di lavoro, dapprima in forza di contratto a termine, quindi a tempo indeterminato, dal 1.11.2019 al
30.6.2020 e dal 1.9.2020 al 30.4.2022; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
-dichiara prescritte le differenze retributive riferite al mese di ottobre 2019;
-respinge, nel resto, il ricorso;
-compensa per un terzo, tra le parti, le spese di lite;
-condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente la frazione residua ELle CP_1 spese di lite, frazione che liquida in complessivi euro 3.086,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura EL 15% ed accessori di legge;
con distrazione, in solido, a favore degli avv.ti Walter Miceli, AB CI, OL IE e VA
RI.
Genova, il 6 novembre 2025.
IL GIUDICE Stefano Grillo