Articolo 3 della Legge 8 maggio 1971, n. 258
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 giugno 1971
Art. 3.
L' articolo 63 della legge 24 dicembre 1969, n. 986 , che stabilisce per l'anno finanziario 1970 limiti di impegno per pagamenti differiti e' integrato come segue:
"4) contributi a favore dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, di cui all' articolo 12 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , ed all' articolo 6 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358 , lire 100.000.000".
Entrata in vigore il 1 giugno 1971