Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
Ordinanza presidenziale 15 marzo 2025
Ordinanza presidenziale 19 maggio 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00445/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00599/2020 REG.RIC.
N. 00193/2021 REG.RIC.
N. 00083/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 599 del 2020, proposto da
NA MA, NA AL, IR AL, rappresentati e difesi dall'avvocato Osvaldo Lucciarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Benedetti in Ancona, viale della Vittoria, 32;
contro
Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Clini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Vallefoglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Gattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Rivacold S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Pardi, Isabella Maria Stoppani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Isabella Maria Stoppani in Roma, via Brenta, 2/A;
Credeamleasing Spa, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e del Paesaggio, Regione Marche, non costituiti in giudizio;
Provincia di Pesaro e Urbino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Beatrice Riminucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marisa Barattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 193 del 2021, proposto da
NA MA, NA AL, IR AL, rappresentati e difesi dall'avvocato Osvaldo Lucciarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Benedetti in Ancona, viale della Vittoria, 32;
contro
Comune di Vallefoglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Gattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Clini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia di Pesaro e Urbino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Beatrice Riminucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Rivacold S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Pardi, Isabella Maria Stoppani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Isabella Maria Stoppani in Roma, via Brenta, 2/A;
Credemleasing S.r.l., Regione Marche, Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche, non costituiti in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
sul ricorso numero di registro generale 83 del 2023, proposto da
NA MA, NA AL, IR AL, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Buonassisi, Osvaldo Lucciarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vallefoglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Gattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Clini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Rivacold S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Pardi, Isabella Maria Stoppani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Isabella Maria Stoppani in Roma, via Brenta, 2/A;
Credemleasing S.r.l, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 599 del 2020:
a) del Verbale Conferenza di Servizi del 30.9.2020, con cui si dà atto che l’istanza di cui alla pratica SUAP 000031/2020 ha riportato l’assenso delle Amministrazioni/Servizi partecipanti alla Conferenza, con la conseguente attivazione dei provvedimenti necessari per l’approvazione della Variante al PRG del Comune di Vallefoglia;
b) di ogni atto, parere, documento, acquisito al procedimento della Conferenza di Servizi, anche se non conosciuto;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente;
quanto al ricorso n. 193 del 2021:
per l’annullamento
a) della deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 25.02.2021 del Comune di Vallefoglia di approvazione variante al PRG vigente per il comparto produttivo MP4. Pratica edilizia PP10-2020;
b) della determinazione n.1 del 12.01.2021 del Responsabile Ufficio S.U.A.P. con cui è stato approvato il verbale della Conferenza di Servizi del 30.09.2020 relativo al progetto per Piano Particolareggiato e Laboratorio Comparto MP4, Variante al PRG vigente, ubicazione via Mazzini n.75 Comune di Vallefoglia. Ditta Rivacold srl;
c) del decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 364/2020 con cui è stato espresso parer favorevole di conformità condizionatamente all’adeguamento dei rilievi contenuti nel parere prot. n. 38197 del 28.12.2020, Settore 6, Pianificazione territoriale, della Provincia di Pesaro e Urbino;
d) della nota comunale del 24.11.2020 di integrazione del Verbale conferenza dei servizi del 30.09.2020;
e) del parere prot. n. 38197 del 28.12.2020, settore 6, della Provincia di Pesaro e Urbino;
f) del verbale Conferenza di servizi del 30.09.2010, con cui si dà atto che l’istanza di cui alla pratica SUAP 000031/2020 ha riportato l’assenso delle Amministrazioni/Servizi partecipanti alla Conferenza di servizi, con la conseguente attivazione dei provvedimenti necessari per l’approvazione della Variante al PRG del Comune di Vallefoglia;
g) di ogni atto, parere, documento, acquisito al procedimento della Conferenza di servizi, anche se non conosciuto;
- ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente;
quanto al ricorso n. 83 del 2023:
per l’annullamento
- della delibera Consiglio Comunale n.46 del 28.11.2022 di presa d''atto della Convenzione integrativa al piano particolareggiato e laboratorio comparto MP4 variante al PRG vigente; determina Settore 4 Urbanistica e Lavori Pubblici n.298 del 10.11.2022 avente a oggetto annullamento del permesso di costruire n.1 del 03.01.2022 (P.E. PP10/2020) e del permesso di costruire n.2 del 03.01.2022 (P.E. PP10/A/2020) ai sensi dell''art.21 -nonies L.241/1990; nota comunale del 30.11.2022 in risposta a diffida prot 25084 del 25.11.2022; e ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e collegato.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo, del Comune di Vallefoglia, di Rivacold S.r.l., della Provincia di Pesaro e Urbino, dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. CO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con procedimento SUAP n. 12052/2006/U il sig. RI ST, quale legale rappresentante della Vim S.r.l., e i sigg. RL OS, OM e CO presentavano domanda unica per la “Realizzazione edificio industriale facente parte del Piano Particolareggiato MP4 sito in via Mazzini s.c. – Sant’Angelo in Lizzola”.
In relazione a tale progetto, con nota prot. n. 17298 del 27/10/2009, veniva inoltrata alla Soprintendenza di Ancona la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 177 del 16.10.2009 recante "Autorizzazione paesaggistica relativa al piano di lottizzazione comparto produttivo MP4”, a cui non seguivano osservazioni.
Nonostante la conclusione positiva della Conferenza di Servizi in data 01/07/2010, il Consiglio comunale con delibera n. 19/2011 respingeva la pratica, dando atto del ritiro della domanda da parte dei richiedenti.
2. Su successiva istanza dei medesimi prot. n. 9599 del 09/06/2013, il Comune si attivava al fine di predisporre per lo stesso Piano Particolareggiato una variante al Piano Regolatore Generale vigente ai sensi della Legge Regionale n. 34/1992, tenendo conto dei pareri favorevoli già ottenuti.
2.1. La variante veniva adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 28/10/2013 (doc. 17) e definitivamente approvata con successiva Delibera n. 83 del 28/07/2014.
2.2. In data 25/11/2014, presso il notaio Turchetti di Pesaro, veniva stipulata la Convenzione Urbanistica Rep. n. 19.070 Racc. n. 11.235 relativa al comparto MP4.
2.3. Quindi, il 16/03/2015 venivano rilasciati il Permesso di Costruire n. 11/2015 relativo alle opere di urbanizzazione e il Permesso di Costruire n. 12/2015 relativo alla realizzazione dell’opificio industriale.
2.4. Con nota del 23/03/2018, a seguito di loro istanza, venivano trasmessi ai ricorrenti la Delibera di approvazione della variante, i permessi di costruire n. 11 e n. 12 nonché la relazione tecnica illustrativa e gli elaborati grafici.
Nessuno di tali atti relativi all’approvazione della variante per la realizzazione dell’opificio industriale e delle opere di urbanizzazione veniva impugnato.
2.5. Con nota prot. n. 9594 del 27/01/2020 - pratica SUAP 31/2020 - il Sig. RI ST, titolare della Ditta Rivacold S.r.l., inoltrava allo Sportello Unico per le Attività Produttive domanda volta ad ottenere Titolo Unico per: “Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici, ai sensi dell’art 8 del D.P.R. n. 160/10. Ditta: Rivacold Srl - Tipo di intervento: piano particolareggiato e laboratorio comparto MP4 variante al P.R.G. vigente (D.P.R. 160/2010 ART. 8) ubicazione: Mazzini - Comune di VALLEFOGLIA”; il progetto di variante è rappresentato nella relazione tecnico illustrativa redatta sull’istanza dal Settore 5 – Servizio Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata Urbanizzazioni in data 28/02/2020 e dalle relative tavole.
2.5.1. L’avviso di variante veniva pubblicato sul quotidiano “Il Resto del Carlino” del giorno 11/05/2020 ai sensi dell’art. 26 L.R. 34/1992 e, contestualmente, all’Albo Pretorio online del Comune di Vallefoglia, nella Sezione Trasparenza e nel sito istituzionale dell’Ente.
Non pervenivano osservazioni.
2.5.2. La Conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 30/09/2020 concludeva il procedimento con il rilascio del parere favorevole da parte di tutti gli enti partecipanti (Soprintendenza, Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Vallefoglia).
2.6. Con ricorso ex art. 117 c.p.a. notificato in data 20/11/2020, i sigg. MA e AL richiedevano a questo Tribunale di accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Vallefoglia, in relazione ad atto di diffida da loro trasmesso a mezzo pec in data 09/01/2020.
2.6.1. Il ricorso, rubricato al n. 559/2020 di R.G., veniva dichiarato inammissibile con sentenza n. 123 emessa in data 12/02/2021, poi confermata in appello con sentenza n. 7838 emessa dal Consiglio di Stato l’8/09/2022.
3. In data 24/11/2020 i medesimi ricorrenti proponevano ricorso (che veniva iscritto al n. 599/2020 di R.G.) avverso il verbale della Conferenza di Servizi, deducendone l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi:
“1. Nullità del verbale della conferenza di servizi per mancata presenza del soggetto incaricato alla verbalizzazione della seduta”;
“2. Violazione canoni fondamentali dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 della L. n. 241/1990 e altresì del principio del buon andamento ex art. 97 cost. – Eccesso di potere per sviamento, nonché per violazione del principio del clare loqui, dei canoni della trasparenza e della coerenza dell’attività amministrativa”.
4. Nelle more del giudizio, con Determina n. 1 del 12/01/2021 veniva approvato dal SUAP il verbale della Conferenza di Servizi e con successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 25/02/2021 veniva approvata dal Comune la Variante urbanistica dell’area produttiva denominata MP4.
4.1. Entrambi i provvedimenti venivano impugnati con ricorso, notificato in data 22/03/2021 e iscritto al n. 193/2021 di R.G, sulla base dei seguenti motivi:
“I) Violazione canoni fondamentali dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 della L. n. 241/1990 e altresì del principio del buon andamento ex art. 97 cost. – Eccesso di Potere per sviamento, nonché per violazione del principio del clare loqui, dei canoni della trasparenza e della coerenza dell’attività amministrativa – Eccesso di potere per sviamento dei fatti”;
“II) Inammissibilità del procedimento urbanistico di variante in carenza del presupposto di modificabilità delle opere – Manifesta illogicità e contraddittorietà – Violazione artt. 1 e 3 L. n. 241/1990”;
“III) Inammissibilità del procedimento di variante per carenza di un titolo edilizio ancora efficace”;
“IV) Nullità del verbale della conferenza di servizi per mancata presenza del soggetto incaricato alla verbalizzazione della seduta”;
V) Violazione principio del contraddittorio – Violazione principio buon andamento della P.A. – Violazione principi di buona amministrazione indicati all’art. 1 L. n. 241/90”;
“VI) Carenza di legittimazione attiva al procedimento di variante”.
5. Con un primo ricorso per motivi aggiunti al ricorso R.G. n.193/2021, notificato in data 29/06/2021, venivano altresì impugnati l’autorizzazione paesaggistica del 09/04/2021 e il parere reso dalla Soprintendenza in data 28/09/2020.
L’impugnativa era affidata ad un’unica censura:
“ I) Violazione principio buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. – Violazione dei principi fondamentali dell’azione amministrativa enucleati all’art. 1 L. n. 241/90 – Eccesso di potere per erronei presupposti – Travisamento dei fatti – Sviamento di potere ”.
6. Con atto a rogito notaio Stefania Turchetti del 03/12/2021, veniva sottoscritta la Convenzione integrativa “... per l’attuazione del Piano Particolareggiato e laboratorio Comparto MP4 Montecchio – Variante al PRG vigente (D.P.R. 160/2010 art. 8)”.
Venivano quindi rilasciati il Permesso di Costruire Convenzionato n. 1 del 03.01.2022 per le opere di urbanizzazione e il Permesso di Costruire n. 2 del 03.01.2022 riguardante la realizzazione di nuovi uffici all’interno del fabbricato già costruito.
7. Con un secondo atto di motivi aggiunti al ricorso R.G. n.193/2021, notificato in data 27/04/2022, i ricorrenti impugnavano i suddetti titoli nonché la Convenzione integrativa sostenendo che la medesima difettasse della necessaria approvazione da parte del Consiglio Comunale.
7.1. In accoglimento di tale gravame, con Determina n. 298 del 10/11/2022 entrambi i permessi di costruire venivano annullati e la Convenzione integrativa veniva “formalmente” inserita tra gli atti della variante approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 28/11/2022.
8. In data 30/12/2022 venivano quindi rilasciati i Permessi di Costruire n. 40 relativamente alle opere di urbanizzazione e n. 41 per i lavori interni.
9. Con ricorso notificato in data 17/02/2023 – iscritto al R.G. n. 83/2023 – i ricorrenti impugnavano quindi la Determina n. 298/2022 e la Delibera n. 46/2022, deducendone l’illegittimità per i seguenti vizi-motivi:
“ I) Violazione artt. 1 e 3 L. n. 241/1990 – Violazione art. 42 D.Lgs. n. 267 del 2000 – Violazione dei principi fondamentali dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. – Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e erroneità dei presupposti”;
“II) Violazione art. 1 e 3 L. n. 241/90 – Carenza del requisito di convenzione integrativa valida ed efficace – Eccesso di potere per carenza di motivazione ”.
10. Con successivi motivi aggiunti, notificati il 28/02/2023, i ricorrenti impugnavano il P.d.C. n. 40, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:
“ I) Illegittimità in via derivata ”
“ II) Violazione artt. 1 e 3 L. n. 241/90 – Eccesso di potere per falsità del presupposto –
Carenza di motivazione ”.
11. Si sono costituiti in giudizio l’Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo, il Comune di Vallefoglia, Rivacold S.r.l., la Provincia di Pesaro e Urbino, l’Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, chiedendo dichiararsi i ricorsi inammissibili o comunque infondati.
12. All’udienza pubblica straordinaria in epigrafe indicata le cause sono passate in decisione.
DIRITTO
1. Il Tribunale dispone preliminarmente, ex art 70 c.p.a, la riunione dei giudizi in epigrafe indicati, attesa l’esistenza di ragioni di connessione, soggettiva e oggettiva.
2. Ciò posto, secondo l’ordine logico delle questioni di cui agli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c. occorre esaminare prioritariamente l’eccezione con cui il Comune resistente e la controinteressata deducono l’inammissibilità dei ricorsi ex adverso proposti per originaria carenza d’interesse.
L’eccezione è fondata.
2.1. Com’è noto, nel nostro sistema di giurisdizione soggettiva, la verifica della legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati non va compiuta nell’astratto interesse generale, ma presuppone il previo e positivo accertamento della sussistenza delle condizioni dell’azione.
Affinché il processo amministrativo volto all'impugnazione di provvedimenti illegittimi possa pervenire ad una decisione di merito è necessario che il ricorrente risulti titolare sia della legittimazione al ricorso, sia dell'interesse al ricorso.
Le condizioni dell’azione (legittimazione e interesse a ricorrere) assolvono una funzione di filtro in chiave deflattiva delle domande proposte al giudice, sino a costituire un controllo di meritevolezza dell’interesse sostanziale in gioco volto a impedire che l’esercizio dell’azione divenga strumento per tutelare interessi emulativi, di mero fatto, pretese impossibili o contra ius (Cons. St., Ad Plen., n. 5 del 2015).
La legittimazione al ricorso consiste nella titolarità in capo a colui che propone il ricorso di una situazione differenziata e giuridicamente rilevante, che valga a differenziare la sua pretesa da quella del quisque de populo .
L'interesse al ricorso consiste nell'utilità pratica che il soggetto trae dall'annullamento del provvedimento impugnato: esso deve essere personale, attuale e concreto, sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere al momento della decisione.
Affinchè sussista l'interesse a ricorrere relativamente alle deliberazioni di adozione e approvazione di una variante al p.r.g. è necessario che i ricorrenti, lungi dal dedurre la mera vicinitas , alleghino le concrete e lesive ricadute degli effetti della variante sulla fruizione della loro proprietà (“ Nel caso di impugnazione di strumenti urbanistici, anche particolareggiati, o di loro varianti, il semplice rapporto di vicinitas vale - al più - a dimostrare la sussistenza di una generica legittimazione, ma non è viceversa sufficiente a fondare anche l'interesse a ricorrere, occorrendo l'allegazione e la prova dell'insorgenza di uno specifico e concreto pregiudizio a carico dei suoli in proprietà della parte ricorrente per effetto degli atti di pianificazione impugnati, dai quali, per definizione, quei suoli non sono incisi direttamente”: così T.A.R. Salerno sez. II, 02/11/2020, che richiama Cons. Stato, Sez. II, 22 aprile 2020, n. 2242; Cons. Stato, Sez. IV. 26 luglio 2018, n. 4583 e 4 dicembre 2017, n. 5674).
In tema d’impugnazione di titoli autorizzatori edilizi è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambe le condizioni dell’azione e non può affermarsi che il criterio della vicinitas , quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato (Cons. St., A.P., 9 dicembre 2021, n. 22, secondo cui “ Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato”; in termini Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2025, n. 6487, ove si ribadisce che: “ secondo giurisprudenza consolidata il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, non vale da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato…Il vaglio sulla vicinitas - in generale - deve essere quindi strumentale ad evitare che dietro l’azione giurisdizionale si celi una attività emulativa; e comunque il ricorrente ha l’onere di dimostrare l’effettività del pregiudizio derivante dalla realizzazione della costruzione di cui si controverte; ciò anche al fine di consentire al giudice una effettiva comparazione degli interessi in gioco, che nello specifico riguarda una attività imprenditoriale”).
L’interesse ad agire, anche inteso come bisogno di tutela giurisdizionale, esprime, infatti, l'esigenza che il ricorso alla giustizia rappresenti l’ extrema ratio , dovendo il ricorso al giudice presentarsi come indispensabile per porre rimedio a uno stato di fatto lesivo; da qui i suoi caratteri essenziali, costituiti dalla personalità, concretezza ed attualità della lesione lamentata dal ricorrente.
2.2. Nel caso di specie, i ricorrenti - proprietari dell’immobile adiacente all’area oggetto di intervento - non hanno dimostrato alcun pregiudizio specifico, attuale e concreto, che possa loro derivare dalle varianti urbanistiche impugnate e dalla realizzazione dell’intervento edilizio assentito con i contestati titoli abilitativi, paesaggistici ed edilizi.
I ricorsi proposti risultano del tutto carenti di allegazioni idonee a comprovare l'interesse ad agire dei ricorrenti. Si consideri, inoltre, che, come espressamente riconosciuto nel ricorso introduttivo, “Il progetto presentato” ed oggetto del procedimento SUAP “conserva l’edificio industriale così come è stato costruito” prevedendo “l’ampliamento di uffici al Piano Primo senza modifiche volumetriche ma all’interno della sagoma preesistente” senza aumento di cubatura né modifiche prospettiche o di altezza dell’edificio e “... modifiche esterne al fabbricato, quali modifica del verde pubblico in posizione esterna al comparto come già precedentemente autorizzato, modifica delle pavimentazioni esterne ubicate in area di tutela integrale (dove prima era previsto verde pubblico ora il progetto prevede una superficie fondiaria privata permeabile) e modifica del parcheggio pubblico” (cfr. pag. 7 del ric. R.G. n. 599/20).
Non si vede, pertanto, anche alla luce dell’ id quod plerumque accidit , come siffatte modifiche (ampliamento di uffici, senza modifiche volumetriche e senza aumento di cubatura né modifiche prospettiche o di altezza; modifica del verde pubblico in posizione esterna al comparto, modifica delle pavimentazioni esterne, modifica del parcheggio pubblico) possano aver arrecato un serio ed effettivo pregiudizio alla sfera giuridica dei ricorrenti.
2.3. Le circostanze evidenziate dai ricorrenti nella memoria di replica, per confutare le eccezioni di inammissibilità dei gravami sollevate dalle controparti, sono insufficienti a comprovare la sussistenza dell’interesse a ricorrere in quanto:
- l’implicito riconoscimento della sussistenza dell’interesse ad agire operato da questo T.A.R. in relazione al ricorso R.G. 559/2020 (pur dichiarato inammissibile per altre ragioni dalla sentenza n. 123/2021, confermata in appello) non può riverberare i suoi effetti nel presente giudizio in quanto in quella sede gli odierni istanti avevano agito in giudizio per ottenere la declaratoria dell’obbligo del Comune di Vallefoglia di provvedere in ordine all’istanza di repressione di abusi edilizi; situazione profondamente diversa da quella in questa sede scrutinata, in cui i ricorrenti chiedono l’annullamento dei titoli autorizzatori in epigrafe indicati, limitandosi a far valere la propria qualità di confinanti e senza dedurre uno specifico pregiudizio derivante loro dagli interventi assentiti in favore della controinteressata;
- la partecipazione procedimentale è cosa diversa dalla legittimazione a ricorrere (cfr. T.A.R. Liguria sez. I, 20/02/2023, n. 225; T.A.R. Trento Trentino-Alto Adige sez. I, 4/10/2021, n. 152) e, a fortiori , non può giammai comportare come effetto diretto e automatico la dimostrazione dell’interesse ad agire, che va sempre autonomamente comprovato nel nostro sistema di giurisdizione soggettiva in cui la verifica della legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati risponde ad interessi di parte e non va compiuta nell’astratto interesse generale;
- l’interesse all’ostensione degli atti non coincide in alcun modo con l’interesse a ricorrere avverso i titoli edilizi rilasciati al controinteressato, avendo la giurisprudenza chiarito che il requisito della " vicinitas " attribuisce un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti e i documenti del procedimento abilitativo relativo alle attività edilizie del vicino, al fine di verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere al medesimo ( ex multis . T.A.R. Potenza, sez. I, 22/11/2021, n.76); T.A.R. Salerno Campania sez. II, 13/11/2025, n. 1864), mentre, come visto, non è sufficiente a fondare l’impugnativa di un titolo edilizio, in assenza della contestuale dimostrazione della titolarità dell’interesse a ricorrere (Ad. Pl. n. 22/2021), da ritenersi sussistente solo ove la costruzione realizzata dal vicino sul proprio fondo arrechi un effettivo pregiudizio alla sfera giuridica del confinante, pregiudizio nella specie da ritenersi insussistente o comunque indimostrato.
Per tutto quanto sin qui esposto, i ricorsi e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili poiché proposti da soggetti (confinanti) che, pur muniti di legittimazione a ricorrere, non hanno dimostrato di subire uno specifico e concreto pregiudizio dalle contestate varianti urbanistiche e dagli interventi edilizi assentiti in favore del vicino.
3. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, come integrati da motivi aggiunti, previa riunione dei medesimi, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SO PI, Presidente
CO NA, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO NA | SO PI |
IL SEGRETARIO