CASS
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2025, n. 38547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38547 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da FE TI, nato 1'8/07/1989 in Albania avverso l'ordinanza del 01/07/2025 del Tribunale di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Perugia, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha applicato ad a TI FE la misura cautelare della custodia in carcere accogliendo l'appello del Pubblico ministero avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto di Penale Sent. Sez. 6 Num. 38547 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 23/10/2025 applicazione degli arresti donniciliari, a seguito della convalida dell'arresto, per il delitto di trasporto e detenzione di cocaina con l'aggravante dell'ingente quantità. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando un unico motivo di ricorso, relativo alle esigenze cautelari. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il Tribunale ha desunto il rischio di recidiva in base alla sola gravità dei fatti i senza tenere in alcun conto né della personalità dell'indagato (incensurato, occupato, regolarmente in Italia da anni con la propria famiglia), che ha immediatamente ammesso gli addebiti, nè della mancanza di elementi concreti per considerare altamente probabile che l'imputato torni a delinquere. Inoltre, il ricorrente censura l'assenza di proporzione della misura massimamente afflittiva, anziché degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso la sua famiglia, anche alla luce del rispetto dell'originaria misura cautelare e comunque del non essere consentita un'indebita anticipazione degli effetti della pena. 3. In data 13 ottobre 2025 è pervenuta memoria difensiva dell'Avvocata AN CO, nell'interesse del ricorrente, in cui ha contestato dettagliatamente gli argomenti contenuti nella requisitoria del Procuratore generale, sottolineando l'assenza di riscontri alle tesi dell'attuale pericolosità del ricorrente, mero custode incensurato, e del suo collegamento con reti criminali, anche sotto il profilo della proporzionalità e dell'adeguatezza della misura applicata. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché generico e comunque presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. 2. Premesso che, in caso di ricorso in materia di misure cautelari, la Corte di cassazione è tenuta a verificare esclusivamente se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura e che nella specie non è contestata la gravità indiziaria, l'ordinanza impugnata ha correttamente desunto la pericolosità sociale di tu TI FE dall'apprezzamento prognostico di fatti oggettivi quali le specifiche modalità e t circostanze del fatto e la sua personalità. 2 Il giudizio cautelare, con motivazione congrua e completa, ha dato atto che, a seguito di un intervento della Guardia di Finanza, TI FE era stato trovato in possesso di dieci panetti di cocaina occultati in due distinti vani sottofondo appositamente predisposti nella sua auto. Una volta estesa la perquisizione al garage dell'abitazione a Spello erano stati trovati altri dieci panetti di cocaina, quattro telefoni cellulari e la somma di 10.400 euro in contanti;
mentre nell'abitazione dei genitori, a Foligno, erano stati sequestrati un altro panetto di cocaina e 12 grammi della medesima sostanza, nonché una pistola marca Beretta con caricatore risultata oggetto di furto, altri tre telefoni cellulari, sei schede telefoniche e 35.000 euro in contanti. Complessivamente, l'indagato deteneva oltre 24 chilogrammi di cocaina, 50.500 euro in contanti, un'arma da fuoco con caricatore e nove telefoni cellulari. Tali elementi di fatto, non oggetto di contestazione, hanno determinato il Collegio a ritenere la sussistenza delle esigenze cautelari nel loro massimo grado, apprezzando l'evidente inserimento dell'indagato in un più ampio contesto criminale;
la non occasionalità delle sue condotte e comunque la sussistenza di una sua vera e propria attività organizzata, elementi tali da escludere l'adeguatezza degli arresti domiciliari, seppure con braccialetto elettronico, che comunque non impedirebbero contatti, anche mediati, con eventuali complici pur nella prospettiva di evitare il pericolo di inquinamento probatorio. In tal modo, il provvedimento, con argomenti del tutto coerenti rispetto agli elementi investigativi raccolti e valorizzando non solo i rilevantissimi quantitativi di droga e la modifica dell'autovettura per nascondere le partite di droga da trasportare, ma anche la quantità di denaro e soprattutto la detenzione di un'arma rubata, ha dato conto della pericolosità dell'indagato, tale da neutralizzare la sua incensuratezza e la sua personalità, e ha aderito ai principi affermati al riguardo da questa Corte di legittimità, in ordine all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., secondo cui non è richiesta la prova dell'imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma deve permanere la situazione di fatto che ha reso possibile, o comunque ha agevolato, la commissione del delitto per cui si procede in ragione delle peculiarità del caso di specie (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv.282891). Nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che nel corso dell'esecuzione degli arresti domiciliari la misura sia stata rispettata, costituendo un obbligo di legge alla cui violazione consegue l'aggravamento, oppure l'ammissione dei fatti conseguente alla flagranza del reato. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle 3 spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. Cod. proc. pen. Così deciso il 23 ottobre 2025 La Consigliera estensora Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Perugia, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha applicato ad a TI FE la misura cautelare della custodia in carcere accogliendo l'appello del Pubblico ministero avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto di Penale Sent. Sez. 6 Num. 38547 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 23/10/2025 applicazione degli arresti donniciliari, a seguito della convalida dell'arresto, per il delitto di trasporto e detenzione di cocaina con l'aggravante dell'ingente quantità. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando un unico motivo di ricorso, relativo alle esigenze cautelari. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il Tribunale ha desunto il rischio di recidiva in base alla sola gravità dei fatti i senza tenere in alcun conto né della personalità dell'indagato (incensurato, occupato, regolarmente in Italia da anni con la propria famiglia), che ha immediatamente ammesso gli addebiti, nè della mancanza di elementi concreti per considerare altamente probabile che l'imputato torni a delinquere. Inoltre, il ricorrente censura l'assenza di proporzione della misura massimamente afflittiva, anziché degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso la sua famiglia, anche alla luce del rispetto dell'originaria misura cautelare e comunque del non essere consentita un'indebita anticipazione degli effetti della pena. 3. In data 13 ottobre 2025 è pervenuta memoria difensiva dell'Avvocata AN CO, nell'interesse del ricorrente, in cui ha contestato dettagliatamente gli argomenti contenuti nella requisitoria del Procuratore generale, sottolineando l'assenza di riscontri alle tesi dell'attuale pericolosità del ricorrente, mero custode incensurato, e del suo collegamento con reti criminali, anche sotto il profilo della proporzionalità e dell'adeguatezza della misura applicata. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché generico e comunque presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. 2. Premesso che, in caso di ricorso in materia di misure cautelari, la Corte di cassazione è tenuta a verificare esclusivamente se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura e che nella specie non è contestata la gravità indiziaria, l'ordinanza impugnata ha correttamente desunto la pericolosità sociale di tu TI FE dall'apprezzamento prognostico di fatti oggettivi quali le specifiche modalità e t circostanze del fatto e la sua personalità. 2 Il giudizio cautelare, con motivazione congrua e completa, ha dato atto che, a seguito di un intervento della Guardia di Finanza, TI FE era stato trovato in possesso di dieci panetti di cocaina occultati in due distinti vani sottofondo appositamente predisposti nella sua auto. Una volta estesa la perquisizione al garage dell'abitazione a Spello erano stati trovati altri dieci panetti di cocaina, quattro telefoni cellulari e la somma di 10.400 euro in contanti;
mentre nell'abitazione dei genitori, a Foligno, erano stati sequestrati un altro panetto di cocaina e 12 grammi della medesima sostanza, nonché una pistola marca Beretta con caricatore risultata oggetto di furto, altri tre telefoni cellulari, sei schede telefoniche e 35.000 euro in contanti. Complessivamente, l'indagato deteneva oltre 24 chilogrammi di cocaina, 50.500 euro in contanti, un'arma da fuoco con caricatore e nove telefoni cellulari. Tali elementi di fatto, non oggetto di contestazione, hanno determinato il Collegio a ritenere la sussistenza delle esigenze cautelari nel loro massimo grado, apprezzando l'evidente inserimento dell'indagato in un più ampio contesto criminale;
la non occasionalità delle sue condotte e comunque la sussistenza di una sua vera e propria attività organizzata, elementi tali da escludere l'adeguatezza degli arresti domiciliari, seppure con braccialetto elettronico, che comunque non impedirebbero contatti, anche mediati, con eventuali complici pur nella prospettiva di evitare il pericolo di inquinamento probatorio. In tal modo, il provvedimento, con argomenti del tutto coerenti rispetto agli elementi investigativi raccolti e valorizzando non solo i rilevantissimi quantitativi di droga e la modifica dell'autovettura per nascondere le partite di droga da trasportare, ma anche la quantità di denaro e soprattutto la detenzione di un'arma rubata, ha dato conto della pericolosità dell'indagato, tale da neutralizzare la sua incensuratezza e la sua personalità, e ha aderito ai principi affermati al riguardo da questa Corte di legittimità, in ordine all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., secondo cui non è richiesta la prova dell'imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma deve permanere la situazione di fatto che ha reso possibile, o comunque ha agevolato, la commissione del delitto per cui si procede in ragione delle peculiarità del caso di specie (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv.282891). Nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che nel corso dell'esecuzione degli arresti domiciliari la misura sia stata rispettata, costituendo un obbligo di legge alla cui violazione consegue l'aggravamento, oppure l'ammissione dei fatti conseguente alla flagranza del reato. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle 3 spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. Cod. proc. pen. Così deciso il 23 ottobre 2025 La Consigliera estensora Il Presidente