CASS
Sentenza 8 agosto 2023
Sentenza 8 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/08/2023, n. 34557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34557 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST NE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, ii provvedimento impugnato e ii ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 34557 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 18/04/2023 • RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello Ci Torino ha confermato la decisione del 18/02/2019 del Tribunale di Torino, in composizione monocratica, che aveva ritenuto IO TA colpevole del reato di cui all'art. 76 d.lgs 6 settembre 2011, n. 159 e - riconosciute le circostanze attenuanti generiche - io aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro milleduecento di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Ricorre per cassazione IO TA, a mezzo del difensore i3VV. Annunziata Morabito, deducendo due motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 76 d.lgs 159 del 2011, per insussistenza dei presupposti applicativi dei reato contestato. La prova della responsabilità dei prevenuto è stata raggiunta sia in base alla documentazione versata nell'incarto processuale, sia in forza delle testimonianze rese dagli operanti, elementi grazie al quali è stata ritenuta provata la presenza dell'imputato in Torino, in spregio del provvedimento che gli inibiva il ritorno in tale città entro il termine di due anni, decorrenti dai momento della notifica dei provvedimento emesso dai Questore. In tale provvedimento era stato omesso, però, l'ordine di rientro nel luogo di residenza;
tale elemento è parte essenziale del provvedimento del Questore, così come l'ulteriore intimazione di non tornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento. Nei provvedimento impugnato, però, si trovano l'ordine di allontanarsi dalla città di Torino e il divieto di farvi ritorno per anni due;
non vi è l'ordine di rientrare nel luogo di residenza o domicilio abituale, nel caso di specie esistente e ubicato in Milano. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen, per mancata disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo e vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 1, 2 e 76 d.lgs 159 del 2011. Si lamenta l'erronea riconduzione del ricorrente nella categoria di pericolosità di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs 159 del 2011, non trattandosi di persona che abitualmente vive con i proventi di attività delittuosa. Risulta carente, comunque, la motivazione in ordine tanto alla verifica della legittimità del provvedimento, quanto alla sua conformità rispetto alle prescrizioni di legge. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2 2. La più recente giurisprudenza di legittimità ritiene che sia la prescrizione che si sostanzia neWordine di fare ritorno ai iuogo di residenza, sia quella che contiene ií monito a non rientrare in territorio appartenente al Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, rappresentino requisiti indefettibili, ai fini della legittimità dell'adozione del foglio di via obbligatorio. Deriva in via immediata, da tale struttura del provvedimento amministrativo, la conseguenza che la carenza di una deiie due prescrizioni, congiuntamente postuiate dail'atto stesso, non possa che riverberarsi - in modo profondamente rilevante - sul profilo della legittimità formale e sostanziale dell'atto. Discendono dalla mancanza di uno dei due requisiti dell'atto sopra evidenziati, quindi, due conseguenze, che sono rappresentate dalla piena sindacabiiità delitatto, ad opera dei giudice penaie e dalla insussistenza dei reato di cui &l'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (fra tante, si richiamano, Sez. 1 n. 13975 del 5/03/2020, Rv. 278821; Sez. 1 n. 11645 del 10/01/2020, Rv. 27E587; Sez. 1 n. 4374 del 20/12/2019, dep. 2020, Rv. 278158; Sez. 1 n. 36653 del 3/06/2019, Rv. 276866; Sez. 1 n. 30950 dei 16/04/2019, Rv. 276608; Sez. 1 n. 4074 dei 9/01/2019, Rv. 275159; da ultimo, ci si può rifare al principio di diritto espresso da Sez. 1, n. 14023 del 17/02/2022, Ciurar, Rv. 282851 - 01, a mente della quale: «In tema di misure di prevenzione, l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio si caratterizza per la duplice intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nei Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, sicché la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, id.lgs. 6 settembre 2011, n. 2.1. Questo Collegio è consapevole dell'esistenza di un difforme filone interpretativo, espresso dalla giurisprudenza di questa Corte. Tale orientamento reputa legittimo - ai fini della sussistenza del reato de quo - il provvedimento del questore che preveda, in via esclusiva, il divieto di fare ritorno in un determinato territorio comunale, non ritenendo indispensabiie anche la contemporanea presenza dell'ordine di rientro nel luogo di residenza (Sez. 1, n. 460 del 14/11/2018, Laslo, Rv. 276155; in questi termini si è espressa anche Sez. 1, n. 4702 del 12/12/2013, dep. 2014, Florian, Rv. 259018, che ha reputato sufficiente - in via alternativa - ia violazione dei divieto di aiiontanamento da un certo territorio, oppure quella dei divieto di farvi ritorno per un certo periodo). 2.2. Nondimeno, si intende qui dare continuità al primo orientamento sopra riassunto, che appare frutto di una condivisibile esegesi, letterale e sistematica, della norma di riferimento, rivelandosi inoitre iogicamente sostenibiie e, infine, coerente con una interpretazione costituzionalmente orientata della fattispecie tipica. La condotta tipizzata dall'art. 76 comma 3 D.Lgs. n. 159 del 2011 consiste, infatti, nella violazione delle disposizioni contenute nel testo dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo, laddove è testualmente sancito che "qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per ia sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con 3 provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nei comune dai quale sono allontanate". La mera lettura del dettato normativo - laddove si trovano enunciati i presupposti e il contenuto del provvedimento amministrativo, la cui inosservanza integra la materialità del reato e ne costituisce l'immancabile antecedente logico-giuridico - porta a ritenere che la legittimità dell'adozione dei provvedimento, ad opera dei questore, presupponga la simultanea sussistenza di una duplicità di condizioni, le quali devono essere congiuntamente presenti (così come desumibile dall'utilizzo della congiunzione "e"); tali condizioni sono costituite dalla sussistenza del giudizio di pericolosità, rivolto ad uno dei soggetti riconducibiii ad una deiie categorie delineate dail'art. 1 d.Lgs. n. 159 dei 2011 e dai ricorrere del dato oggettivo, che tale soggetto si trovi in territorio diverso, rispetto a quello di residenza. 2.3. Per ciò che inerisce all'ampiezza del sindacato riservato al giudice penale, in ordine aiia legittimità dei provvedimento amministrativo, deve ritenersi certo che vi rientri ii potere- dovere di controllarne la corrispondenza rispetto allo schema tipico, che rappresenta requisito immanente di validità dell'atto integrante il presupposto del fatto-reato. Il principio di diritto è stato ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in particolar modo per quanto attiene ai provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, sui versante dell'insussistenza di vizi idonei a cagionare l'annullabilità dell'atto (da accertarsi alla luce dei noti parametri, indicati nell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, dell'incompetenza, della violazione di legge e dell'eccesso di potere). Utile è anche precisare, con riferimento al vizio di eccesso di potere, che il vizio è oggetto di delibazione da parte dei giudice ordinario non solo nella classica declinazione dello sviamento di potere, ma anche nelle svariate configurazioni sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa (Sez. 1 n. 28549 del 18/06/2008, Rv. 241084). Non vi è, perciò, ragione di limitare o circoscrivere l'ambito e la portata del sindacato di iegittimità riservato ai giudice penale, quando esso invoíga addirittura l'accertamento in ordine alla presenza degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, la cui carenza sia atta a dare luogo alla forma più grave - e tendenzialmente insanabile - di patologia, costituita dalla nullità e non dalla mera annullabilità (si veda l'indirizzo giurisprudenziale risaiente a Sez. 3 n. 6537 dei 30/03/1992, Rv. 190458). 2.4. Per concludere, ritiene il Collegio che la mancanza - nel provvedimento amministrativo - del necessario ordine cd. di "rimpatrio", determini la difformità dell'atto amministrativo, rispetto al paradigma legale, con conseguente nullità strutturale del provvedimento, riconducibile alla previsione deii'art. 21-septies deiia legge n. 241 dei 1990 sui procedimento amministrativo. Una volta accertata la mancanza di una delle condizioni legittimanti il provvedimento, il giudice penale non può che procedere alla disapplicazione dello stesso, elidendo il presupposto giuridico e fattuale del sopra richiamato modello legale (Sez. F n. 54155 dei 27/07/2018, Rv. 274649, Sez. 1, n. 24163 dei 11/03/2022, N ccabiani, Rv 283403-01). 4 3. La fondatezza del primo motivo di ricorso esime questa Corte dallo specifico esame dei secondo motivo, trattandosi di dogiianza da ritenersi assorbita neir suddetto accogiimento. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, stante la ritenuta insussistenza del fatto contestato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 34557 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 18/04/2023 • RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello Ci Torino ha confermato la decisione del 18/02/2019 del Tribunale di Torino, in composizione monocratica, che aveva ritenuto IO TA colpevole del reato di cui all'art. 76 d.lgs 6 settembre 2011, n. 159 e - riconosciute le circostanze attenuanti generiche - io aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro milleduecento di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Ricorre per cassazione IO TA, a mezzo del difensore i3VV. Annunziata Morabito, deducendo due motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 76 d.lgs 159 del 2011, per insussistenza dei presupposti applicativi dei reato contestato. La prova della responsabilità dei prevenuto è stata raggiunta sia in base alla documentazione versata nell'incarto processuale, sia in forza delle testimonianze rese dagli operanti, elementi grazie al quali è stata ritenuta provata la presenza dell'imputato in Torino, in spregio del provvedimento che gli inibiva il ritorno in tale città entro il termine di due anni, decorrenti dai momento della notifica dei provvedimento emesso dai Questore. In tale provvedimento era stato omesso, però, l'ordine di rientro nel luogo di residenza;
tale elemento è parte essenziale del provvedimento del Questore, così come l'ulteriore intimazione di non tornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento. Nei provvedimento impugnato, però, si trovano l'ordine di allontanarsi dalla città di Torino e il divieto di farvi ritorno per anni due;
non vi è l'ordine di rientrare nel luogo di residenza o domicilio abituale, nel caso di specie esistente e ubicato in Milano. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen, per mancata disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo e vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 1, 2 e 76 d.lgs 159 del 2011. Si lamenta l'erronea riconduzione del ricorrente nella categoria di pericolosità di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs 159 del 2011, non trattandosi di persona che abitualmente vive con i proventi di attività delittuosa. Risulta carente, comunque, la motivazione in ordine tanto alla verifica della legittimità del provvedimento, quanto alla sua conformità rispetto alle prescrizioni di legge. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2 2. La più recente giurisprudenza di legittimità ritiene che sia la prescrizione che si sostanzia neWordine di fare ritorno ai iuogo di residenza, sia quella che contiene ií monito a non rientrare in territorio appartenente al Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, rappresentino requisiti indefettibili, ai fini della legittimità dell'adozione del foglio di via obbligatorio. Deriva in via immediata, da tale struttura del provvedimento amministrativo, la conseguenza che la carenza di una deiie due prescrizioni, congiuntamente postuiate dail'atto stesso, non possa che riverberarsi - in modo profondamente rilevante - sul profilo della legittimità formale e sostanziale dell'atto. Discendono dalla mancanza di uno dei due requisiti dell'atto sopra evidenziati, quindi, due conseguenze, che sono rappresentate dalla piena sindacabiiità delitatto, ad opera dei giudice penaie e dalla insussistenza dei reato di cui &l'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (fra tante, si richiamano, Sez. 1 n. 13975 del 5/03/2020, Rv. 278821; Sez. 1 n. 11645 del 10/01/2020, Rv. 27E587; Sez. 1 n. 4374 del 20/12/2019, dep. 2020, Rv. 278158; Sez. 1 n. 36653 del 3/06/2019, Rv. 276866; Sez. 1 n. 30950 dei 16/04/2019, Rv. 276608; Sez. 1 n. 4074 dei 9/01/2019, Rv. 275159; da ultimo, ci si può rifare al principio di diritto espresso da Sez. 1, n. 14023 del 17/02/2022, Ciurar, Rv. 282851 - 01, a mente della quale: «In tema di misure di prevenzione, l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio si caratterizza per la duplice intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nei Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, sicché la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, id.lgs. 6 settembre 2011, n. 2.1. Questo Collegio è consapevole dell'esistenza di un difforme filone interpretativo, espresso dalla giurisprudenza di questa Corte. Tale orientamento reputa legittimo - ai fini della sussistenza del reato de quo - il provvedimento del questore che preveda, in via esclusiva, il divieto di fare ritorno in un determinato territorio comunale, non ritenendo indispensabiie anche la contemporanea presenza dell'ordine di rientro nel luogo di residenza (Sez. 1, n. 460 del 14/11/2018, Laslo, Rv. 276155; in questi termini si è espressa anche Sez. 1, n. 4702 del 12/12/2013, dep. 2014, Florian, Rv. 259018, che ha reputato sufficiente - in via alternativa - ia violazione dei divieto di aiiontanamento da un certo territorio, oppure quella dei divieto di farvi ritorno per un certo periodo). 2.2. Nondimeno, si intende qui dare continuità al primo orientamento sopra riassunto, che appare frutto di una condivisibile esegesi, letterale e sistematica, della norma di riferimento, rivelandosi inoitre iogicamente sostenibiie e, infine, coerente con una interpretazione costituzionalmente orientata della fattispecie tipica. La condotta tipizzata dall'art. 76 comma 3 D.Lgs. n. 159 del 2011 consiste, infatti, nella violazione delle disposizioni contenute nel testo dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo, laddove è testualmente sancito che "qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per ia sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con 3 provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nei comune dai quale sono allontanate". La mera lettura del dettato normativo - laddove si trovano enunciati i presupposti e il contenuto del provvedimento amministrativo, la cui inosservanza integra la materialità del reato e ne costituisce l'immancabile antecedente logico-giuridico - porta a ritenere che la legittimità dell'adozione dei provvedimento, ad opera dei questore, presupponga la simultanea sussistenza di una duplicità di condizioni, le quali devono essere congiuntamente presenti (così come desumibile dall'utilizzo della congiunzione "e"); tali condizioni sono costituite dalla sussistenza del giudizio di pericolosità, rivolto ad uno dei soggetti riconducibiii ad una deiie categorie delineate dail'art. 1 d.Lgs. n. 159 dei 2011 e dai ricorrere del dato oggettivo, che tale soggetto si trovi in territorio diverso, rispetto a quello di residenza. 2.3. Per ciò che inerisce all'ampiezza del sindacato riservato al giudice penale, in ordine aiia legittimità dei provvedimento amministrativo, deve ritenersi certo che vi rientri ii potere- dovere di controllarne la corrispondenza rispetto allo schema tipico, che rappresenta requisito immanente di validità dell'atto integrante il presupposto del fatto-reato. Il principio di diritto è stato ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in particolar modo per quanto attiene ai provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, sui versante dell'insussistenza di vizi idonei a cagionare l'annullabilità dell'atto (da accertarsi alla luce dei noti parametri, indicati nell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, dell'incompetenza, della violazione di legge e dell'eccesso di potere). Utile è anche precisare, con riferimento al vizio di eccesso di potere, che il vizio è oggetto di delibazione da parte dei giudice ordinario non solo nella classica declinazione dello sviamento di potere, ma anche nelle svariate configurazioni sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa (Sez. 1 n. 28549 del 18/06/2008, Rv. 241084). Non vi è, perciò, ragione di limitare o circoscrivere l'ambito e la portata del sindacato di iegittimità riservato ai giudice penale, quando esso invoíga addirittura l'accertamento in ordine alla presenza degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, la cui carenza sia atta a dare luogo alla forma più grave - e tendenzialmente insanabile - di patologia, costituita dalla nullità e non dalla mera annullabilità (si veda l'indirizzo giurisprudenziale risaiente a Sez. 3 n. 6537 dei 30/03/1992, Rv. 190458). 2.4. Per concludere, ritiene il Collegio che la mancanza - nel provvedimento amministrativo - del necessario ordine cd. di "rimpatrio", determini la difformità dell'atto amministrativo, rispetto al paradigma legale, con conseguente nullità strutturale del provvedimento, riconducibile alla previsione deii'art. 21-septies deiia legge n. 241 dei 1990 sui procedimento amministrativo. Una volta accertata la mancanza di una delle condizioni legittimanti il provvedimento, il giudice penale non può che procedere alla disapplicazione dello stesso, elidendo il presupposto giuridico e fattuale del sopra richiamato modello legale (Sez. F n. 54155 dei 27/07/2018, Rv. 274649, Sez. 1, n. 24163 dei 11/03/2022, N ccabiani, Rv 283403-01). 4 3. La fondatezza del primo motivo di ricorso esime questa Corte dallo specifico esame dei secondo motivo, trattandosi di dogiianza da ritenersi assorbita neir suddetto accogiimento. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, stante la ritenuta insussistenza del fatto contestato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2023.