Ordinanza cautelare 7 aprile 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 26/02/2026, n. 3595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3595 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03595/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2025, proposto da
BA MA RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Milazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a. della nota prot. 42314 del 21/10/2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, notificata in pari data, con la quale è stata rigettata l’istanza prot. 7379 del 07/04/2021 di riconoscimento del titolo per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato;
b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi dell’interesse del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. LU De EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna, proponendo avverso di esso plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili e concludendo, previa tutela cautelare, per l’accoglimento del ricorso;
Rilevata la costituzione del Ministero dell’Istruzione;
Considerato che l’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza del 7 aprile 2025.
Considerato che, pervenuto il ricorso alla udienza pubblica del 9 gennaio 2026, l’avvocato di parte ricorrente ha dichiarato con memoria del 7 gennaio 2026 la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione avendo lo stesso ricorrente concluso positivamente la partecipazione ai percorsi INDIRE;
Ritenuto dunque di dover dichiarare l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse con compensazione delle spese, considerato il contrasto giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI OR, Presidente
LU De EN, Consigliere, Estensore
Marco Arcuri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU De EN | PI OR |
IL SEGRETARIO