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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/11/2025, n. 4488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4488 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NA PI RP, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3138/25 del Ruolo Gen.
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Pier Paolo Zambardino e dall'avv.to Florida Iervolino
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 5.03.2025 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 3.10.2023 la domanda per CP_1 il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'assegno mensile di assistenza e di non aver ottenuto esito positivo;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione reclamata;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per Per_1 ottenere l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento della prestazione oltre accessori, con CP_1 vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp,
l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta invalida nella misura del 67%, quindi priva del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui non ha valutato in modo adeguato le patologie di cui è affetta mancando in particolare, nella perizia agli atti, una debita valutazione dell'aspetto psicologico;
ella, infatti, non è affetta da mera "depressione" ma da "stati di agitazione ed angoscia" e
"depressione ricorrente in distimia" tali da richiedere una prescrizione farmacologica potenziata.
Invero il dott. risulta avere condotto con un condivisibile Per_1 metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie che affliggono la sig.ra
, anche in relazione alla documentazione medica allegata agli Pt_1 atti ed all'esame clinico svolto, valutando non solo le singole infermità ma anche la loro incidenza sull'attitudine lavorativa della perizianda. In particolare, il ctu ha evidenziato che “La depressione non essendo tabellata si procede per analogia e con criterio proporzionale all'attuale quadro clinico ed alla terapia farmacologica effettuata ad utilizzare il codice 2204 (che identifica sindrome depressiva endoreattiva lieve), valutandola nella misura tabellare fissa del 10%”.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
D'altronde non sono stati offerti in sede di opposizione elementi significativi per ritenere erronee le conclusioni cui è giunto il consulente all'esito delle operazioni peritali.
La documentazione medica prodotta in questa sede dall'opponente non attesta un effettivo aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente e non è quindi idonea ad incidere sulle valutazioni già espresse dal consulente nella fase di atp.
Inoltre, pur attribuendo i codici indicati in ricorso (il 2205
(sindrome depressiva endoreattiva media) o il 2207 (nevrosi ansiosa), non si raggiungerebbe la soglia invalidante del 74%.
Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp. att.
c.p.c. la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
Le spese di ctu relative alla fase atp devono invece porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Pone a carico dell' le spese di ctu che si liquidano come da CP_1 separato decreto.
Aversa, 14.11.2025
Il Giudice del Lavoro
NA PI RP