Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 07/01/2026, n. 91
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità mandato difensori Agenzia delle Entrate Riscossione

    La costituzione dell'Agenzia della riscossione mediante avvocati del libero foro innanzi alle corti di giustizia tributaria è pienamente legittima, senza oneri documentali in capo all'Agenzia, come chiaramente indicato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • Rigettato
    Invalidità costituzione in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione

    La Corte ha ritenuto pienamente legittima la costituzione dell'Agenzia della riscossione.

  • Rigettato
    Invalidità costituzione in giudizio Agenzia delle Entrate

    L'intervento in giudizio dell'ente impositore (Agenzia delle entrate) è legittimo anche in assenza di chiamata ad opera dell'agente della riscossione.

  • Rigettato
    Invalidità notifica a mezzo PEC da indirizzo non certificato

    L'estraneità dell'indirizzo del mittente al registro INI-Pec non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, essendo onere della parte contribuente evidenziare quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel pubblico registro.

  • Rigettato
    Errori nel calcolo degli interessi

    Gli interessi per il mancato tempestivo versamento dell'imposta sono normativamente stabiliti e i riferimenti temporali per la loro applicazione sono indicati nella cartella. Gli interessi per l'ulteriore ritardo rispetto alla cartella hanno un tasso determinato annualmente con decreto del MEF e non possono essere calcolati nella cartella di pagamento. La doglianza sull'indecifrabilità degli interessi è smentita dalla capacità della contribuente di determinarne l'ammontare. Non vi è stata applicazione di interessi su sanzioni.

  • Rigettato
    Censura inerente alle spese di notifica

    La censura inerente alle spese di notifica è inconsistente in fatto e in diritto, essendo tali spese previste da norme di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 07/01/2026, n. 91
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 91
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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