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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 07/01/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
NI SC, Relatore
AJELLO ROBERTA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2127/2024 depositato il 01/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SS - Roma - C/o Avv. Difensore_3 80055 Portici NA elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3154/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 06/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220166869851000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3619/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento appello
Appellati: rigetto appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello notificato all'Agenzia delle Entrate SS e all'Agenzia delle Entrate la società
Ricorrente_1 Srl ha chiesto di riformare integralmente la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, depositata il 06/03/2024, che ha respinto il suo ricorso attraverso il quale la società medesima ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720220166869851000 per complessivi euro 997,15 relativa a mancato versamento di IVA anno 2017.
L'appellante censura la sentenza, deducendo: - che il mandato ai difensori di ER è illegittimamente conferito in quanto si tratta di avvocati del libero Foro;
- che conseguentemente è invalida la costituzione in giudizio di ER e perciò deve ritenersi non raggiunta la prova della tempestiva iscrizione a ruolo e notificazione della cartella;
- che è invalida anche la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate, che non poteva validamente intervenire in modo autonomo e per altro verso è stata tardivamente e invalidamente chiamata in causa da ER (stante l'illegittima costituzione in giudizio di quest'ultima); - che la notifica di un atto tributario o qualsiasi altro atto a mezzo Pec deve avvenire solo e soltanto da indirizzo PEC quale domicilio digitale certificato e presente nei Pubblici Registri;
- che la sentenza impugnata ha erroneamente respinto anche il motivo di ricorso relativo alle spese di notifica;
- che non è stato specificato nella cartella come siano stati calcolati gli interessi;
- che sono stati calcolati interessi su interessi ed anche interessi su sanzioni.
Le due Agenzie appellate si sono entrambe costituite, opponendosi all'accoglimento dell'appello.
Con memoria per l'udienza l'appellante ha insistito per l'accoglimento del gravame.
In udienza sono intervenute tutte le parti, riportandosi ai rispettivi atti e alle relative conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i motivi di appello sono infondati.
La costituzione dell'Agenzia della riscossione mediante avvocati del libero foro innanzi alle corti di giustizia tributaria è pienamente legittima, senza oneri documentali in capo all'Agenzia, come chiaramente indicato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. fra le più recenti Cass. n. 28199/2024).
Del tutto legittimo è altresì l'intervento in giudizio dell'ente impositore (vale a dire nel caso di specie l'Agenzia delle entrate) pur in assenza di chiamata ad opera dell'agente della riscossione, come parimenti insegna la
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 14445/2025, n. 8718/2025), ai sensi della piana formulazione dell'art. 14, co.
3, del D.lgs. n. 546/1992.
Dalle suddette considerazioni consegue la totale validità ed efficacia delle difese dispiegate e delle prove prodotte da entrambe le Agenzie, contrariamente all'assunto della società appellante. Quest'ultima, peraltro, si è limitata a contestare la legittimità sul piano processuale della partecipazione al giudizio dei due enti e dell'adduzione di prove da parte delle stesse, implicitamente riconoscendo che le difese e le prove versate dalle Agenzie valgono in sé a confutare le doglianze del ricorso;
sicché, una volta invece accertata la legittimità della costituzione in giudizio dell'Agenzia della riscossione e dell'intervento autonomo dell'Agenzia delle entrate, non occorre aggiungere altro per riconoscere la valenza probatoria intrinseca di quanto dedotto e documentato dai due enti.
Completamente smentito dalla giurisprudenza di legittimità è anche l'assunto della società contribuente secondo il quale la notifica telematica di un atto tributario o di qualsiasi altro atto dovrebbe essere inviata esclusivamente da un indirizzo PEC che costituisca domicilio digitale certificato e presente nei Pubblici
Registri. Ha affermato la Suprema Corte che l'estraneità dell'indirizzo del mittente al registro INI-Pec non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, essendo invece onere della parte contribuente - non assolto nel caso qui in esame - evidenziare quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel pubblico registro
(cfr. Cass. n. 18684/2023).
Prive di pregio e di effettiva rilevanza sono altresì le doglianze relative agli interessi: quelli per il mancato tempestivo versamento dell'imposta sono normativamente stabiliti e i riferimenti temporali per la loro applicazione sono indicati nella cartella;
quelli per l'ulteriore ritardo rispetto alla cartella hanno un tasso che
è determinato annualmente con decreto del MEF e non possono essere calcolati nella cartella di pagamento poiché dipendono dall'eventuale protrazione dell'inadempimento del contribuente oltre il momento di notificazione della cartella. Nell'appello, peraltro, si lamenta altresì, infondatamente, che vi sarebbe stata un'applicazione di interessi su altri interessi e ciò smentisce la doglianza sull'indecifrabilità degli interessi poiché rivela implicitamente che la contribuente ha potuto determinare il loro ammontare. Né vi è stata applicazione di interessi su sanzioni, come precisato dall'Agenzia delle entrate.
Inconsistente in fatto e in diritto è, infine, la censura inerente alle spese di notifica, che sono previste da norme di legge.
L'insistenza della parte su motivi di doglianza completamente infondati e contrastanti con indirizzi ormai conclamati della giurisprudenza di legittimità delinea un'iniziativa giudiziaria gravemente imprudente, che giustifica la condanna della parte appellante al pagamento, oltre che, per la soccombenza, delle spese processuali delle controparti, anche di un ulteriore importo ex art. 96, co. III, c.p.c.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 500,00 oltre €. 500,00 per lite temeraria, in favore di ciascuna delle parti appellate costituite.
Roma, 26 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
FR TT RA LU
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
NI SC, Relatore
AJELLO ROBERTA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2127/2024 depositato il 01/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SS - Roma - C/o Avv. Difensore_3 80055 Portici NA elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3154/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 06/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220166869851000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3619/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento appello
Appellati: rigetto appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello notificato all'Agenzia delle Entrate SS e all'Agenzia delle Entrate la società
Ricorrente_1 Srl ha chiesto di riformare integralmente la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, depositata il 06/03/2024, che ha respinto il suo ricorso attraverso il quale la società medesima ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720220166869851000 per complessivi euro 997,15 relativa a mancato versamento di IVA anno 2017.
L'appellante censura la sentenza, deducendo: - che il mandato ai difensori di ER è illegittimamente conferito in quanto si tratta di avvocati del libero Foro;
- che conseguentemente è invalida la costituzione in giudizio di ER e perciò deve ritenersi non raggiunta la prova della tempestiva iscrizione a ruolo e notificazione della cartella;
- che è invalida anche la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate, che non poteva validamente intervenire in modo autonomo e per altro verso è stata tardivamente e invalidamente chiamata in causa da ER (stante l'illegittima costituzione in giudizio di quest'ultima); - che la notifica di un atto tributario o qualsiasi altro atto a mezzo Pec deve avvenire solo e soltanto da indirizzo PEC quale domicilio digitale certificato e presente nei Pubblici Registri;
- che la sentenza impugnata ha erroneamente respinto anche il motivo di ricorso relativo alle spese di notifica;
- che non è stato specificato nella cartella come siano stati calcolati gli interessi;
- che sono stati calcolati interessi su interessi ed anche interessi su sanzioni.
Le due Agenzie appellate si sono entrambe costituite, opponendosi all'accoglimento dell'appello.
Con memoria per l'udienza l'appellante ha insistito per l'accoglimento del gravame.
In udienza sono intervenute tutte le parti, riportandosi ai rispettivi atti e alle relative conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i motivi di appello sono infondati.
La costituzione dell'Agenzia della riscossione mediante avvocati del libero foro innanzi alle corti di giustizia tributaria è pienamente legittima, senza oneri documentali in capo all'Agenzia, come chiaramente indicato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. fra le più recenti Cass. n. 28199/2024).
Del tutto legittimo è altresì l'intervento in giudizio dell'ente impositore (vale a dire nel caso di specie l'Agenzia delle entrate) pur in assenza di chiamata ad opera dell'agente della riscossione, come parimenti insegna la
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 14445/2025, n. 8718/2025), ai sensi della piana formulazione dell'art. 14, co.
3, del D.lgs. n. 546/1992.
Dalle suddette considerazioni consegue la totale validità ed efficacia delle difese dispiegate e delle prove prodotte da entrambe le Agenzie, contrariamente all'assunto della società appellante. Quest'ultima, peraltro, si è limitata a contestare la legittimità sul piano processuale della partecipazione al giudizio dei due enti e dell'adduzione di prove da parte delle stesse, implicitamente riconoscendo che le difese e le prove versate dalle Agenzie valgono in sé a confutare le doglianze del ricorso;
sicché, una volta invece accertata la legittimità della costituzione in giudizio dell'Agenzia della riscossione e dell'intervento autonomo dell'Agenzia delle entrate, non occorre aggiungere altro per riconoscere la valenza probatoria intrinseca di quanto dedotto e documentato dai due enti.
Completamente smentito dalla giurisprudenza di legittimità è anche l'assunto della società contribuente secondo il quale la notifica telematica di un atto tributario o di qualsiasi altro atto dovrebbe essere inviata esclusivamente da un indirizzo PEC che costituisca domicilio digitale certificato e presente nei Pubblici
Registri. Ha affermato la Suprema Corte che l'estraneità dell'indirizzo del mittente al registro INI-Pec non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, essendo invece onere della parte contribuente - non assolto nel caso qui in esame - evidenziare quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel pubblico registro
(cfr. Cass. n. 18684/2023).
Prive di pregio e di effettiva rilevanza sono altresì le doglianze relative agli interessi: quelli per il mancato tempestivo versamento dell'imposta sono normativamente stabiliti e i riferimenti temporali per la loro applicazione sono indicati nella cartella;
quelli per l'ulteriore ritardo rispetto alla cartella hanno un tasso che
è determinato annualmente con decreto del MEF e non possono essere calcolati nella cartella di pagamento poiché dipendono dall'eventuale protrazione dell'inadempimento del contribuente oltre il momento di notificazione della cartella. Nell'appello, peraltro, si lamenta altresì, infondatamente, che vi sarebbe stata un'applicazione di interessi su altri interessi e ciò smentisce la doglianza sull'indecifrabilità degli interessi poiché rivela implicitamente che la contribuente ha potuto determinare il loro ammontare. Né vi è stata applicazione di interessi su sanzioni, come precisato dall'Agenzia delle entrate.
Inconsistente in fatto e in diritto è, infine, la censura inerente alle spese di notifica, che sono previste da norme di legge.
L'insistenza della parte su motivi di doglianza completamente infondati e contrastanti con indirizzi ormai conclamati della giurisprudenza di legittimità delinea un'iniziativa giudiziaria gravemente imprudente, che giustifica la condanna della parte appellante al pagamento, oltre che, per la soccombenza, delle spese processuali delle controparti, anche di un ulteriore importo ex art. 96, co. III, c.p.c.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 500,00 oltre €. 500,00 per lite temeraria, in favore di ciascuna delle parti appellate costituite.
Roma, 26 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
FR TT RA LU