Sentenza 13 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/01/2003, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
1 0030 7 03 UD. 02.10.2002Reg. Gen. N. 290/00 + 1974/00 INⱭIE DEL POPOLO ITALIANO CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI LA 4ion 643 SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. 122 Dott. Mario SPADONE Presidente Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Dott. OV SETTIMJ Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi iscritti al n. 290/00+ 1974/00 Ricorso n. 290/00 proposto Oggetto: Accertamento da proprietà. DO AD, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Bafile n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Valletta, di- fesa dall'Avv. Luigi Arena come da procura a margine del ri- corso. RICORRENTE
contro
EDILE IMMOBILIARE s.r.l., in persona del legale rappre- sentante Franceschetto DA, elettivamente domiciliata in 1266/02 1 Roma, Via G. Pisanelli n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Gigli che unitamente all'Avv. Armando Massignani la difende come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE e
contro
BB GI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pacuvio n. 34, presso lo studio dell'Avv. Guido Romanelli che unitamente all'Avv. Gaetano Berto la difende come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE A INTEGRAZIONE CONTRADDITTORIO Ricorso n. 1974/00 proposto da EDILE IMMOBILIARE s.r.l., in persona del legale rappre- sentante Franceschetto DA, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Pisanelli n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Gigli che unitamente all'Avv. Armando Massignani la difende come da procura a margine del controricorso. RICORRENTE INCIDENTALE
contro
DO AD. INTIMATA e
contro
BB GI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pacuvio n. 34, presso lo studio dell'Avv. Guido Romanelli che 2 unitamente all'Avv. Gaetano Berto la difende come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE A INTEGRAZIONE CONTRADDITTORIO e
contro
TA MI RE INTIMATO A INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO per la cassazione della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 568/99 del 27.05.1999 / 28.08.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02.10.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentiti gli Avv.ti Guido Romanelli, Giuseppe Gigli e Favero Fiorenza, quest'ultimo per delega dell'Avv. Armando Massi- gnani. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Stefano Schirò che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 24.10.1995, RI DO conveniva in giudizio, avanti il Pretore di Vicenza, la Edile Immobiliare s.r.l. e AN EB esponendo che con atto di compra- vendita stipulato il 18.12.1991, per rogito notaio Aurelio Mi- nazzi, la EB aveva venduto alla Edile Immobiliare alcuni beni, tra i quali la quota di 5/16 dei terreni siti nel comune di Venezia, distinti in catasto al F. 8, mapp. n 304 di are 74.01, mapp. 2042 di are 3,15, mapp. 1619 di are 11,40 e mapp. 3 2041 di are 4,44. Tutti tali mappali derivavano dal fraziona- mento dei mapp. nn. 189-304, che originariamente appartene- vano per 11/16 a OV TA EB e per 5/16 alla mo- glie EN RD, come da relative denuncie di suc- cessione essendo deceduti rispettivamente il 5.9.1951 e il 28.10.1950. A seguito della morte di EN RD, de- ceduta senza testamento, divenivano eredi per la metà, e quindi in ragione di 5/32, la faglia TI EB e la nipote AN EB, succeduta per rappresentazione al padre pre-morto NO EB. Mentre a seguito della morte di OV TA EB diveniva erede per la totalità della quota di 11/16 la figlia TI EB, come da testamento olografo del de cuius pubblicato il 14.9.1951 per notaio Feria- ni. Alla morte di TI EB, deceduta senza testamento, la sua quota complessivamente eredita dai genitori pari a 27/32 veniva devoluta per legge alla figlia unica RI DO. Per- tanto AN EB con l'atto di vendita del 18.12.1991 aveva potuto trasferire alla società acquirente solo la quota di 5/32, e non 5/16, di quei terreni, che per la restante porzione indivisa spettavano ad RI DO. Quest'ultima, pertanto, chiedeva che venisse accertato dal Pretore che AN B- с ba era proprietaria della quota di soli 5/32 di quegli immobili e che la Edile Immobiliare aveva acquistato solo tale quota, essendo essa DO proprietaria della residua quota di 27/32. 4 La EB non si costituiva, mentre la Edile Immobiliare de- duceva l'infondatezza della domanda e chiedeva la chiamata in causa del notaio Aurelio Minazzi al fine di essere da quest' ul- timo garantita in caso di accoglimento della richiesta dell' at- trice, per non aver il notaio adempiuto all'obbligo di visura sulla provenienza degli immobili. Costituitosi il notaio Minazzi contestava tutto quanto dedotto a suo carico chiedendo il ri- getto della domanda dell'attrice e di quella dell' Edile Immobi- liare. Il Pretore di Vicenza rigettava la domanda dell'attrice Adria- na DO sul rilievo che, per effetto dell'atto di divisione par- ziale dei beni stipulato il 7.2.1963 (prodotto dal notaio Minaz- zi) fra TI EB e AN EB, risultava che costei era diventata proprietaria per 5/16 dei mappali 304/a e 189/a, che corrispondevano ai mapp. 304, 2042, 1619 e 2041, oggetto dell'impugnato atto di compravendita e, quindi, legit- timamente trasferiti da AN EB alla Edile Immobiliare per la quota appunto di 5/16. Il Pretore disponeva la compen- sazione delle spese tra l'attrice e la Edile Immobiliare, condan- nando quest'ultima a rimborsare le spese al notaio Minazzi. RI DO proponeva appello ribadendo che, in base alla documentazione da lei prodotta ed ai titoli di provenienza per successione dagli originari proprietari OV TA EB e EN RD, risultava che AN EB 5 al momento di stipulare l'atto di vendita era titolare della quota di soli 5/32 dei terreni contraddistinti con i mapp. 304, 2042, 1619 e 2041, affermando che la dichiarazione contenuta nell'atto di divisione parziale del 7.2.1963, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non era idonea a trasferire alla EB l'ulteriore quota di 5/32 di quei beni. L'appellante, pertanto, chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, venisse dichiarato che AN EB era proprietaria della quota di soli 5/32 di quegli immobili e che la Edile Immobilia- re aveva acquistato solo tale quota. La Edile Immobiliare contestava la fondatezza dell'appello, osservando che in base all'atto di divisione 7.2.1963 risultava che TI EB e AN EB avevano diviso fra loro una parte dei beni in comproprietà, lasciandone indivisi altri, tra cui quelli oggetto di causa, nelle quote espressamente indi- cate di 11/16 per CL EB e di 5/16 per AN B- ba. Chiedeva, pertanto, il rigetto del gravame e, a titolo di ap- pello incidentale, si doleva del regolamento delle spese dispo- sto dal primo giudice, ritenendo ingiusta la compensazione nei confronti della DO e la condanna nei confronti del notaio Minazzi. Con sentenza n. 568/99 del 27.05.1999 / 28.08.1999, il Tribunale di Vicenza rigettava l'appello proposto da RI DO e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale con 6 conseguente parziale riforma sul punto della decisione del Pretore, condannava la DO a rifondere alla Edile Immobilia- re le spese del primo grado di giudizio, nonché quelle dell' ap- pello. Confermava nel resto l'impugnata decisione, rigettando la domanda di restituzione delle spese liquidate a carico della Edile Immobiliare, che condannava a rifondere al notaio Mi- nazzi le ulteriori spese del secondo grado di giudizio. Per quel che ancora interessa, osservava il Tribunale che l'assunto della DO, secondo la quale erroneamente con l' atto di divisione del 7.2.1963 era stata riconosciuta a Giovan- na EB la quota di 5/16 dei terreni ad essa pervenuti dalla successione di EN RD anziché quella di 5/32, non poteva essere condiviso poiché, sulla scorta dei documenti prodotti, non era direttamente e chiaramente verificabile, giac- ché non vi era corrispondenza tra l'estensione e l'identifica- zione catastale dei terreni compresi nell'eredità della RD e di OV TA EB (mapp. 304-559-189 di comples- sivi Ha 2,45.41) e di quelli che con l'atto di divisione 7.2.1963 le due condividenti avevano parzialmente ripartito tra di loro (mapp. 189/a di Ha 1.09.97, mapp. 304/a di Ha 0.87.96), non essendo da escludere che dopo l'acquisto per successione dei terreni fossero stati compiuti atti di alienazione o anche di parziale divisione dei beni posseduti in comunione, determi- nando le condividenti l'esatta attribuzione delle quote a cia- 7 scuna come indicato nell'atto stipulato il 7.2.1963. Spettava, pertanto, all'appellante DO fornire la prova della erroneità delle assegnazioni risultanti dal suddetto atto del 7.2.1963, producendo la documentazione di tutti i trasferimenti di pro- prietà di quei beni intervenuti successivamente all'acquisto dei medesimi da parte della propria dante causa, almeno fino alla divisione da costei effettuata con la nipote AN EB, in modo da dimostrare mediante la necessaria prova scritta che a quest'ultima, a seguito del detto atto di divisione del 7.2.1963, era rimasta la proprietà di una quota inferiore ai 5/16 dei ter- reni. Ma tale documentazione non era stata prodotta, né la DO, in ogni caso, aveva chiesto l'annullamento per errore dell'atto di divisione 7.2.1963 che, pertanto, conservava piena validità ed efficacia anche ai fini di attribuire a AN B- ba la titolarità della quota di 5/16 degli immobili. Avverso tale sentenza del Tribunale, RI DO ha pro- posto ricorso per cassazione in base a tre motivi, allegando documentazione. Ha resistito con controricorso la Edile Immobiliare che ha proposto a sua volta ricorso incidentale, in base a un solo motivo. Questa Corte all'udienza del 9.4.2002 ha disposto l'integra- zione del contraddittorio nei confronti di AN EB, che ha replicato con controricorso, esibendo documentazione. 8 L'intimato notaio Aurelio Minazzi non ha svolto attività di- fensiva. La Edile Immobiliare ha depositato una prima e seconda memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei ricorsi (principale e incidentale) in quanto pro- posti contro la stessa sentenza. Si deve poi, sempre in via preliminare, negare ingresso alla documentazione oggi prodotta sia dalla ricorrente RI DO sia dalla controricorrente AN EB, perché tale documentazione non riguarda l'ammissibilità originaria del ri- corso o del controricorso, ma attiene al merito della pronuncia del Tribunale e non rientra, pertanto, tra gli atti e i documenti di cui è consentita la produzione in questa sede di legittimità ai sensi dell'art. 372 c.p.c.. 1) Col primo motivo la ricorrente principale RI DO, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. con particolare riguardo alla valutazione degli elementi probatori, ribadisce che erronea- mente per i beni ereditari in questione l'atto di divisione del 7.2.1963 afferma che essi spettano per la quota di 11/16 a TI EB e per la quota di 5/16 a AN EB. So- stiene la ricorrente che i documenti prodotti in questo grado di 9 giudizio, oltre che nei precedenti, dimostrerebbero che i beni di cui è causa sarebbero stati acquistati da AN EB, in forza di successioni risalenti ancora agli anni '50, in ragione di 5/32 e non di 5/16; che pertanto il suddetto atto di divisione del 7.2.1963, attestante che la quota di proprietà di AN EB è di 5/16, conterrebbe un errore e che anche gli altri atti, dai quali risulta la medesima quota di 5/16 a favore di AN EB, sarebbero sbagliati in quanto conseguenti ad una serie di errori e correzioni fatte inesattamente dal Catasto Terreni e Fabbricati nell'individuazione delle quote di spettan- za ai vari condividenti.
2. Con il secondo motivo la ricorrente principale, denun- ciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. con particolare riguardo all' omesso esame di documenti, assume che il Tribunale se aves- se adeguatamente esaminato i documenti prodotti in giudizio dalla DO sarebbe pervenuto ad una decisione senz'altro di- versa. Sollecita, pertanto, un riesame e una corretta interpre- tazione di tali documenti, alla luce anche di quelli prodotti in questa sede. क 3. Col terzo motivo, la ricorrente principale, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su alcuni punti decisivi della controversia prospettati dalle parti in rela- zione all'art. 360 n. 5 c.p.c. con particolare riguardo alle nor- 10 me applicate, sostiene che il Tribunale avrebbe errato laddove ha affermato che non sono stati prodotti in giudizio gli atti di divisione dal 1957 al 1963 comprovanti quote diverse di attri- buzione dei beni, perché sarebbero stati prodotti ben 6 atti nei quali, ad eccezione di uno, sarebbe stato espressamente detto che i beni erano venduti nel rispetto delle quote di 27/32 e 5/32. A) I primi due motivi da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi sono inammissibili. Trattasi, invero, di censure di merito con le quali si sollecita un terzo grado di giudizio attraverso non solo una nuova va- lutazione del materiale probatorio già acquisito, ma addirittu- ra attraverso l'introduzione di nuove questioni e l'esame di nuovi documenti, affatto irricevibili, prodotti per la prima volta in questa sede di legittimità. Come è noto, nel giudizio di legittimità non sono consentite - a parte le questioni rilevabili d'ufficio - le censure che modifi- cano la precedente impostazione difensiva, pongano a fonda- mento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nelle fasi di merito o prospettino comunque que- 洲 stioni fondate su elementi di fatto o documenti nuovi e diversi da quelli dedotti in precedenza (v. ex plurimis: Cass. 16.11. 1999, n. 12669; 15.5.1998, n. 4910; 15.1.1996, n. 270). In realtà le doglianze non attengono a vizi di legittimità né 11 censurano l'iter logico della sentenza impugnata, ma, lamen- tando l'omesso esame da parte del giudice di secondo grado di documenti non prodotti e dai quali dovrebbe risultare che la quota di 5/16 attribuita a AN EB con l'atto di divi- sione del 7.2.63 sarebbe errata, inammissibilmente sollecitano un nuovo giudizio di merito alla luce di documenti soltanto ora prodotti. La ricorrente non spiega in che modo un più attento esame da parte del Tribunale dei documenti da essa prodotti nel cor- so del giudizio ovvero una più corretta loro interpretazione avrebbe consentito di pervenire ad una decisione diversa, atte- so il principio costantemente ribadito da questa Corte che la parte la quale, con il ricorso per cassazione, sostenga che il giudice di merito abbia omesso l'esame di qualche documento ovvero sia incorso in un errore di diritto o in un vizio logico nella ricostruzione e valutazione della volontà negoziale dei contraenti, deve specificamente indicare il documento non esaminato e le ragioni del denunciato errore di diritto o vizio logico commesso dal giudice, perché altrimenti la critica è ste- rile e la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di me- rito siano, secondo l'opinione di parte ricorrente, tali da con- sentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da essa so- 12 stenuta (v. fra le tante: Cass. 11.6.2001, n. 7852; 23.3.2001, n. 4085; 10.4.1999, n. 3507; 8.7.1994, n. 6456). A. 1) Il terzo motivo è infondato, perché il Tribunale con ampia ed esauriente motivazione, in base a tutti i documenti prodotti, in particolare l'atto di divisione del 7.2.1963, ha af- fermato che risultava documentalmente provato che AN EB era titolare della quota di 5/16 dei terreni in questione poi venduti alla soc. Immobiliare Edile. La ricorrente non ha censurato tale argomentazione, né ha criticato le successive affermazioni del Tribunale, il quale ha asserito che la DO non ha chiesto l'annullamento per errore dell'atto di divisione del 7.2.1963, che pertanto conserva piena validità ed efficacia anche ai fini di attribuire a AN B- ba la titolarità della quota di 5/16 degli immobili;
non ha pro- dotto la denuncia di successione a TI EB;
né ha di- mostrato, mediante la nota di trascrizione del relativo acqui- sto, di aver ereditato da costei la quota di 27/32 dei beni sud- detti. Correttamente, pertanto, il Tribunale, per effetto della regola della continuità delle trascrizioni, ha conclusivamente affer- mato che la DO nei confronti della Edile Immobiliare, che aveva acquistato da AN EB, non poteva vantare la titolarità di quote superiori a quelle risultanti dall'atto di divi- sione del 7.2.1963. 13 B) Con unico motivo la ricorrente incidentale Edile Immobi- liare, denunciando omessa motivazione su un punto deciso in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., si duole che la sentenza im- pugnata abbia, per implicito, rigettato la sua domanda diretta ad ottenere la condanna della DO a rimborsarle le spese del giudizio poste a suo carico a favore del notaio Minazzi, a titolo di risarcimento danni anche ex art. 96 c.p.c.. Il motivo è destituito di fondamento avendo l'impugnata sentenza giustificato la propria decisione in ordine alla do- manda di risarcimento danni e spese di giudizio, osservando che il rigetto della domanda della DO aveva reso priva di fondamento la chiamata in garanzia del notaio Minazzi, nei cui confronti pertanto la Edile Immobiliare era tenuta al pa- gamento delle spese processuali. Alla stregua delle considerazioni svolte i ricorsi vanno ri- gettati. In ordine al regolamento delle spese, in base al principio della soccombenza la ricorrente principale DO va condan- nata a [...] alla Edile Immobiliare le spese del giudizio di R cassazione, liquidate come in dispositivo. Sussistono giusti motivi per compensare tali spese tra la DO e la EB. Non si deve provvedere sulle spese tra la Edile Immobiliare e il notaio Minazzi, poiché quest'ultimo non si è costituito. 14
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
condanna la ricorrente principale RI DO al pagamento in favore della Edile Immobiliare delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 115,44, oltre Euro 2.000,00 per onorario. Compensa tali spese tra RI DO e AN EB. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 2 ottobre 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antonino Glifunth Spadom DEPOSITATA GANGEN 2003 IL CANCELLIERË ERIA María Di Nuzzo Oggl, Marie A IL CANCELLIERE- Maria Di NuzzoMaris 15 ф о CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 27-2-2003 serle 4 al n. 8642 versate € 170,43 apposta in caice alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 15