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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/10/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2634/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2634/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 6 giugno 2025 da
(c.f. Parte_1 C.F._1 con gli Avv.ti Monica Berlanda e Ilaria Marchi e BE CO (c.f. C.F._2 con l'Avv. Verena Gadotti ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 6 giugno 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 18 luglio
2015, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte
II, Serie A, N. 63, Anno 2015, e che dalla loro unione sono nati a Trento i figli
(il 25 novembre 2013) e i gemelli e (il 22 dicembre 2016). Per_1 Per_2 Per_3
1 I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di questo Tribunale n. 2890/21 di data 21 giugno 2021, pubblicato il 26 agosto 2021, con udienza innanzi al Presidente in data 3 giugno 2021, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti hanno dato atto che la sig.ra è attualmente priva di Parte_1 occupazione stabile e presta lavori saltuari oltre ad occuparsi dei figli, mentre il sig.
UB lavora come impiegato presso la Cassa Centrale Banca con reddito mensile di circa € 1.800,00 mensili.
I coniugi hanno rappresentato che la casa coniugale (sita a Trento in via A. Frank n.
3/A e tavolarmente identificata in C.C. Trento, p.ed. 5041, p.m. 4) è di proprietà della sig.ra che vi risiede assieme ai figli, mentre il sig. UB è Parte_1 proprietario dell'immobile ove risiede (sito a Trento in via G. Gerola n. 13 e tavolarmente identificato in C.C. Trento, p.ed. 3197, p.m. 80), acquistato nel 2021
e per il quale ha contratto mutuo ipotecario con rata mensile di circa € 680,00; il sig.
UB, inoltre, è proprietario di un'autovettura ed entrambi coniugi sono titolari di un conto corrente personale.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “1. I ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti, quindi nessun assegno divorzile viene richiesto.
2. L'affidamento dei figli resta condiviso tra entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, nella casa famigliare in Trento, Via A. Frank n. 3/A.
3. Il padre LA UB avrà diritto di visita secondo le seguenti modalità:
- i figli trascorreranno con il padre due fine settimana al mese, alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 18:00 al lunedì mattina. Il padre preleverà i figli presso la madre e si occuperà il lunedì mattina di accompagnarli a scuola;
- nelle settimane in cui i figli non trascorreranno i fine settimana con il padre, quest'ultimo li avrà con sé martedì e giovedì con pernotto dal termine del lavoro del padre;
2 - nelle settimane in cui i figli trascorreranno i fine settimana con il padre, quest'ultimo li avrà con sé martedì dal termine del lavoro del padre fino al mercoledì mattina;
- i figli trascorreranno metà delle vacanze natalizie e pasquali con ciascun genitore, e dunque con Vigilia e Natale alternati di anno in anno tra i genitori e con la previsione che i ricorrenti alterneranno di anno in anno il periodo 26 dicembre - 31 dicembre e 1 gennaio – 6 gennaio, e con Pasqua e Pasquetta alternati di anno in anno tra i genitori e egualmente con alternanza tra i genitori anche delle altre e le altre festività religiose e nazionali;
- per quel che attiene alle vacanze estive, la prole trascorrerà 15 giorni con il padre e 15 con la madre (con almeno 7 giorni continuativi), con impegno all'individuazione e comunicazione di tali periodi entro il mese di aprile di ogni anno;
4. Tenuto conto del fatto che il sig. UB è gravato dal pagamento mensile delle rate del mutuo da egli contratto per l'acquisto dell'abitazione ove attualmente risiede, viene disposto a carico di quest'ultimo a decorrere dalla mensilità di giugno 2025 di contribuire al mantenimento ordinario dei figli nella misura di € Euro 200,00 ciascuno e quindi complessivamente € 600,00, da versarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra IBAN [...], Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese. L'assegno di mantenimento sarà soggetto alla rivalutazione ISTAT annuale.
5. Le parti concordano che le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli siano sostenute dai coniugi per la quota del 50 % ciascuno, secondo quanto previsto dal vigente protocollo del Consiglio Nazionale Forense, di cui entrambi hanno ricevuto copia, con le seguenti modifiche/precisazioni:
- le spese per il trasporto pubblico, per il materiale scolastico di inizio anno scolastico, per tutti i medicinali prescritti dal medico e per le gite scolastiche/didattiche in giornata sono considerate quali spese straordinarie obbligatorie e ne seguono la relativa disciplina, potendo i genitori sostenerle senza necessità di previo accordo;
- le spese per l'acquisto di libri indicati dalle insegnanti durante l'anno scolastico e durante le vacanze estive sono considerate quali spese
3 straordinarie obbligatorie e ne seguono la relativa disciplina, potendo i genitori sostenerle senza necessità di previo accordo;
- tra le spese straordinarie extra assegno di natura sportiva richiedenti il previo accordo tra i genitori sono ricomprese non solo le spese per l'iscrizione a corsi/attività sportive, ma anche quelle per l'acquisto dell'abbigliamento sportivo necessario per lo svolgimento di detti corsi/attività, che si considera al pari dell'ulteriore eventuale attrezzatura indispensabile a a tal fine.
In relazione alla spesa straordinaria da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare il proprio dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro la fine del mese successivo a decorrere dalla richiesta. Con riferimento ai centri estivi, le parti concordano che fino a che la madre non avrà reperito attività lavorativa la stessa si occuperà dei figli senza ricorrere a centri estivi, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora invece la madre reperirà attività lavorativa che non le permetta di occuparsi dei minori in estate, i genitori proporranno soluzioni di accudimento, anche ricorrendo all'aiuto di parenti o di altre persone di fiducia;
in mancanza di soluzioni di accudimento i genitori acconsentono fin d'ora alla partecipazione dei minori a centri estivi, che individueranno di comune accordo.
6. I ricorrenti concordano che entrambi usufruiranno delle detrazioni per i figli a carico nella misura del 50%.
7. La sig.ra usufruirà anche in futuro in via esclusiva degli assegni al Parte_1 nucleo famigliare che già sta percependo (INPS + APAPI); eventuali ulteriori sussidi erogati dallo Stato o altro Ente Pubblico in ragione della prole connessi al pagamento di spese straordinarie (buoni di servizio, borse di studio per studenti ecc.) verranno imputati alla spesa con seguente ripartizione tra i genitori al 50% del residuo dovuto. Nel caso in cui i genitori dovessero fare nuove richieste al fine di ricevere somme di denaro non collegate al sostenimento di spese fisse per i figli
4 le stesse verranno usufruite da chi di diritto come previsto per legge, eventualmente previa verifica sul punto con i rispettivi difensori.
8. Le parti esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo sia del proprio rispettivo passaporto, sia di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, sia di quello che dovesse essere richiesto in nome e per conto dei figli;
i medesimi saranno conservati dalla madre e dovranno essere consegnati al padre, nell'ipotesi in cui dovesse recarsi all'estero per scopi turistici con i figli.
9. Le parti dichiarano che nulla avranno più a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, fatto salvo quanto stabilito dal presente atto, avendo già definito le reciproche passate pretese.
10. Le competenze e le spese della presente procedura sono interamente compensate fra le parti e pertanto ognuna di loro si farà carico di onorare in via esclusiva i compensi del proprio legale”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (in data 3 giugno 2021) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto n. 2890/21 di data 21 giugno 2021, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale Per_1 Per_2 Per_3
e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle
5 prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i minori ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate in atti ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e BE CO a Trento in data 18 luglio 2015, trascritto Parte_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie A, N.
63, Anno 2015, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2634/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 6 giugno 2025 da
(c.f. Parte_1 C.F._1 con gli Avv.ti Monica Berlanda e Ilaria Marchi e BE CO (c.f. C.F._2 con l'Avv. Verena Gadotti ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 6 giugno 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 18 luglio
2015, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte
II, Serie A, N. 63, Anno 2015, e che dalla loro unione sono nati a Trento i figli
(il 25 novembre 2013) e i gemelli e (il 22 dicembre 2016). Per_1 Per_2 Per_3
1 I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di questo Tribunale n. 2890/21 di data 21 giugno 2021, pubblicato il 26 agosto 2021, con udienza innanzi al Presidente in data 3 giugno 2021, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti hanno dato atto che la sig.ra è attualmente priva di Parte_1 occupazione stabile e presta lavori saltuari oltre ad occuparsi dei figli, mentre il sig.
UB lavora come impiegato presso la Cassa Centrale Banca con reddito mensile di circa € 1.800,00 mensili.
I coniugi hanno rappresentato che la casa coniugale (sita a Trento in via A. Frank n.
3/A e tavolarmente identificata in C.C. Trento, p.ed. 5041, p.m. 4) è di proprietà della sig.ra che vi risiede assieme ai figli, mentre il sig. UB è Parte_1 proprietario dell'immobile ove risiede (sito a Trento in via G. Gerola n. 13 e tavolarmente identificato in C.C. Trento, p.ed. 3197, p.m. 80), acquistato nel 2021
e per il quale ha contratto mutuo ipotecario con rata mensile di circa € 680,00; il sig.
UB, inoltre, è proprietario di un'autovettura ed entrambi coniugi sono titolari di un conto corrente personale.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “1. I ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti, quindi nessun assegno divorzile viene richiesto.
2. L'affidamento dei figli resta condiviso tra entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, nella casa famigliare in Trento, Via A. Frank n. 3/A.
3. Il padre LA UB avrà diritto di visita secondo le seguenti modalità:
- i figli trascorreranno con il padre due fine settimana al mese, alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 18:00 al lunedì mattina. Il padre preleverà i figli presso la madre e si occuperà il lunedì mattina di accompagnarli a scuola;
- nelle settimane in cui i figli non trascorreranno i fine settimana con il padre, quest'ultimo li avrà con sé martedì e giovedì con pernotto dal termine del lavoro del padre;
2 - nelle settimane in cui i figli trascorreranno i fine settimana con il padre, quest'ultimo li avrà con sé martedì dal termine del lavoro del padre fino al mercoledì mattina;
- i figli trascorreranno metà delle vacanze natalizie e pasquali con ciascun genitore, e dunque con Vigilia e Natale alternati di anno in anno tra i genitori e con la previsione che i ricorrenti alterneranno di anno in anno il periodo 26 dicembre - 31 dicembre e 1 gennaio – 6 gennaio, e con Pasqua e Pasquetta alternati di anno in anno tra i genitori e egualmente con alternanza tra i genitori anche delle altre e le altre festività religiose e nazionali;
- per quel che attiene alle vacanze estive, la prole trascorrerà 15 giorni con il padre e 15 con la madre (con almeno 7 giorni continuativi), con impegno all'individuazione e comunicazione di tali periodi entro il mese di aprile di ogni anno;
4. Tenuto conto del fatto che il sig. UB è gravato dal pagamento mensile delle rate del mutuo da egli contratto per l'acquisto dell'abitazione ove attualmente risiede, viene disposto a carico di quest'ultimo a decorrere dalla mensilità di giugno 2025 di contribuire al mantenimento ordinario dei figli nella misura di € Euro 200,00 ciascuno e quindi complessivamente € 600,00, da versarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra IBAN [...], Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese. L'assegno di mantenimento sarà soggetto alla rivalutazione ISTAT annuale.
5. Le parti concordano che le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli siano sostenute dai coniugi per la quota del 50 % ciascuno, secondo quanto previsto dal vigente protocollo del Consiglio Nazionale Forense, di cui entrambi hanno ricevuto copia, con le seguenti modifiche/precisazioni:
- le spese per il trasporto pubblico, per il materiale scolastico di inizio anno scolastico, per tutti i medicinali prescritti dal medico e per le gite scolastiche/didattiche in giornata sono considerate quali spese straordinarie obbligatorie e ne seguono la relativa disciplina, potendo i genitori sostenerle senza necessità di previo accordo;
- le spese per l'acquisto di libri indicati dalle insegnanti durante l'anno scolastico e durante le vacanze estive sono considerate quali spese
3 straordinarie obbligatorie e ne seguono la relativa disciplina, potendo i genitori sostenerle senza necessità di previo accordo;
- tra le spese straordinarie extra assegno di natura sportiva richiedenti il previo accordo tra i genitori sono ricomprese non solo le spese per l'iscrizione a corsi/attività sportive, ma anche quelle per l'acquisto dell'abbigliamento sportivo necessario per lo svolgimento di detti corsi/attività, che si considera al pari dell'ulteriore eventuale attrezzatura indispensabile a a tal fine.
In relazione alla spesa straordinaria da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare il proprio dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro la fine del mese successivo a decorrere dalla richiesta. Con riferimento ai centri estivi, le parti concordano che fino a che la madre non avrà reperito attività lavorativa la stessa si occuperà dei figli senza ricorrere a centri estivi, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora invece la madre reperirà attività lavorativa che non le permetta di occuparsi dei minori in estate, i genitori proporranno soluzioni di accudimento, anche ricorrendo all'aiuto di parenti o di altre persone di fiducia;
in mancanza di soluzioni di accudimento i genitori acconsentono fin d'ora alla partecipazione dei minori a centri estivi, che individueranno di comune accordo.
6. I ricorrenti concordano che entrambi usufruiranno delle detrazioni per i figli a carico nella misura del 50%.
7. La sig.ra usufruirà anche in futuro in via esclusiva degli assegni al Parte_1 nucleo famigliare che già sta percependo (INPS + APAPI); eventuali ulteriori sussidi erogati dallo Stato o altro Ente Pubblico in ragione della prole connessi al pagamento di spese straordinarie (buoni di servizio, borse di studio per studenti ecc.) verranno imputati alla spesa con seguente ripartizione tra i genitori al 50% del residuo dovuto. Nel caso in cui i genitori dovessero fare nuove richieste al fine di ricevere somme di denaro non collegate al sostenimento di spese fisse per i figli
4 le stesse verranno usufruite da chi di diritto come previsto per legge, eventualmente previa verifica sul punto con i rispettivi difensori.
8. Le parti esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo sia del proprio rispettivo passaporto, sia di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, sia di quello che dovesse essere richiesto in nome e per conto dei figli;
i medesimi saranno conservati dalla madre e dovranno essere consegnati al padre, nell'ipotesi in cui dovesse recarsi all'estero per scopi turistici con i figli.
9. Le parti dichiarano che nulla avranno più a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, fatto salvo quanto stabilito dal presente atto, avendo già definito le reciproche passate pretese.
10. Le competenze e le spese della presente procedura sono interamente compensate fra le parti e pertanto ognuna di loro si farà carico di onorare in via esclusiva i compensi del proprio legale”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (in data 3 giugno 2021) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto n. 2890/21 di data 21 giugno 2021, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale Per_1 Per_2 Per_3
e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle
5 prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i minori ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate in atti ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e BE CO a Trento in data 18 luglio 2015, trascritto Parte_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie A, N.
63, Anno 2015, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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