Sentenza 17 maggio 2006
Massime • 1
In tema di notificazioni, nel caso di imputato detenuto per altra causa, la notificazione di un atto all'imputato stesso, in forza della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 156 cod. proc. pen., deve essere eseguita nel luogo di detenzione solo ove tale stato risulti degli atti del procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione medesima. (Nella fattispecie il decreto di citazione era stato notificato nelle mani della persona convivente, portatrice di un dovere di comunicazione al destinatario e fondamento di una presunzione di conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario medesimo, dovere che non viene meno per effetto della sopravvenuta detenzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2006, n. 19590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19590 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 17/05/2006
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - est. Consigliere - N. 589
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 003122/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ME NO PA N. IL 06/04/1969;
avverso SENTENZA del 23/06/2005 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONZATTI ALESSANDRO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del S.P.G. Dott. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Rana Domenico del foro di Taranto, che ha concluso insistendo sui motivi dedotti.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
EL DA LE ricorre per l'annullamento della sentenza 23.06.05 della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermativa della sentenza 24.02.04 del Tribunale di Tarante, Giudice monocratico, che lo condannava, per i delitti di ricettazione e di falso (artt. 648, 477, 482, 471 c.p., in Lizzano, accertati il 10.12.98, con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale), unificati i reati per continuazione, alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed Euro 800,00 di multa, dichiarata la falsità del documento e ordinata la sua confisca, deducendo, tramite il difensore:
1 - la violazione degli artt. 156.157, 161, 178 e 179 c.p.p., per la nullità della notifica del decreto di citazione all'imputato, detenuto per altra causa;
2 - la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai reati di ricettazione e di uso abusivo di sigilli e strumenti veri, in mancanza di ogni prova del reato presupposto e del dolo, nonché, per il reato di cui all'art. 471 c.p., della prova dell'uso, del danno cagionato ad altri o del profitto conseguito dal EL (art. 606 c.p.p., lett. c), e)). Il primo motivo è infondato.
Nell'atto di appello il EL eccepiva la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio emesso in primo grado perché non effettuata ai sensi dell'art. 156 c.p., essendo avvenuta durante il periodo in cui era detenuto per altra causa.
La Corte di Appello riteneva la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 7, 8, a mani del cognato convivente, per cui l'imputato, che del resto aveva già ricevuto a proprie mani e in stato di libertà la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415 bis c.p.p., ed aveva nominato in data 19.06.00 il proprio difensore di fiducia, depositando l'atto in cancelleria, era al corrente del processo a suo carico ed era tenuto a informare l'autorità procedente del sopravvenuto stato di detenzione, se voleva esercitare il diritto a partecipare al dibattimento. Siccome lo stato di detenzione non era stato comunicato all'autorità giudiziaria e non risultava dagli atti del processo, non vi era obbligo di procedere alla notifica della citazione in giudizio ai sensi dell'art. 156 c.p.p., ne' vi era obbligo di disporre la traduzione dell'imputato per consentirne la partecipazione all'udienza dibattimentale. Secondo il ricorrente l'onere della prova del sopravvenuto stato di detenzione dell'imputato spetta alla pubblica accusa, ne' può dedursi la conoscenza del processo dalla consegna dell'atto a un congiunto convivente nell'abitazione dell'imputato, in alternativa alla consegna della copia alla persona del destinatario presso l'istituto penitenziario dove si trova in vinculis, come dispone l'art. 156 c.p.p.. Osserva il Collegio che la tesi difensiva trova conforto in un orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'imputato non è tenuto a comunicare all'autorità procedente lo stato sopravvenuto di detenzione, anche se per altra causa, (Cass. 7978/95 rv. 202593;
37153/03 rv. 226664), interpretazione che si basa sul dovere dell'autorità procedente, prima di effettuare la prima notificazione, di svolgere le opportune ricerche in ordine allo status libertatis del destinatario, alla data della notifica del decreto. Vero è che la legge distingue, ai fini della prima notificazione, l'imputato "detenuto" dall'imputato "non detenuto" (così la rubrica degli artt. 156, 157 c.p.p.), differenziando la prima situazione dalla seconda sotto l'aspetto di una notifica alternativa a quella personale, basata sulla condizione di convivenza e quindi sulla presunta possibilità di una immediata comunicazione tra le persone;
che hanno ricevuto la notifica in sua vece, e il destinatario, occasionalmente assente dalla sua abitazione. In caso di detenzione in carcere, le veci del destinatario, che rifiuti la copia o che sia "legittimamente assente", sono svolte dal direttore dell'istituto penitenziario, il quale "informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere". Conseguentemente, in caso di detenzione in luogo diverso dagli istituti penitenziari rivivono le norme di cui all'art. 157 c.p.p.. Tuttavia l'interpretazione proposta dal ricorrente non può essere condivisa nel caso in esame, perché la stessa norma che disciplina la notificazione all'imputato detenuto distingue l'ipotesi di detenzione per causa diversa dal procedimento nel quale deve eseguirsi la notificazione, disponendo che le norme proprie dell'imputato detenuto si applicano anche in questo caso, ma solo allorché la detenzione per altra causa risulta dagli atti, dovendosi intendere logicamente tali gli atti del procedimento all'interno del quale si effettua la notificazione (Cass. 11151/96 rv 206426;
27685/03 rv 225171). Deve ricordarsi, a conferma dell'orientamento condiviso, che è stato anche deciso che il dovere di comunicazione discendente dalla condizione di convivenza nel momento delia notificazione, che costituisce la ratio della conoscenza "legale" dell'atto da parte del destinatario assente dalla casa di abitazione, non viene meno per lo stato di detenzione in carcere del destinatario, e che, quindi, la detenzione non è causa sopravvenuta di inidoneità della notificazione eseguita a mani di persona abilitata a riceverla in vece dell'"imputato non detenuto", ai sensi dell'art. 157 c.p.p. (Cass. 11543/05 rv 231496). Il secondo motivo non è specifico (art. 581 c.p.p.) circa l'art. 748 c.p., ed è infondato circa l'art. 471 c.p..
Per il primo, il convincimento del Giudice è basato sulle prove consistenti negli esiti della perquisizione domiciliare eseguita in data 10.12.98, che ha portato al sequestro della carta di identità falsa di cui all'imputazione, in possessori ricorrente, dei risultati delle indagini di polizia giudiziaria e delle testimonianza acquisite al processo (si tratta di un modulo in bianco proveniente da furto ai danni del comune di Napoli, compilato con l'intestazione a un terzo e la fotografia del EL, recante la falsa sottoscrizione del sindaco di Monteparano e l'impronta vera del sigillo di quel comune). Elementi di prova da cui la Corte di merito ha desunto il dolo della ricettazione ed ha escluso l'ipotesi lieve di cui al capoverso dell'art. 648 c.p., sia per la gravità del fatto, conseguente alla destinazione del documento contraffatto alla commissione di altri reati, sia per i numerosi e specifici precedenti penali dell'imputato, già sottoposto anche alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Nè la censura indica un'illogicità manifesta di tali argomenti.
In ordine al reato di cui all'art. 471 c.p., i Giudici del merito hanno accertato che il timbro apposto sul documento de quo era autentico e hanno ritenuto, in base a massime di esperienza, che il EL ne fosse l'autore. L'elemento del profitto "per se" dell'autore (alternativo al danno "altrui"), che qualifica la specificità dell'elemento soggettivo del reato, risulta dal complesso della motivazione e consiste nella utilità, illecita, derivante dalla destinazione del documento alla commissione di nuovi reati. Il motivo è pertanto, per tale parte, infondato.
Ritenuta la prevalenza delle ragioni di infondatezza su quelle di inammissibilità, il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2006