Sentenza 19 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di gioco d'azzardo, il fine di lucro non può essere ritenuto esistente solo perchè l'apparecchio automatico riproduca un gioco vietato, ma deve essere valutato considerando anche l'entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste ed il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura. (Fattispecie relativa a videogiochi riproducenti il gioco del "poker", cosiddetti videopoker).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/2008, n. 9988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9988 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 19/02/2008
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 422
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 30393/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA GO, nato a [...] il [...];
ET MA nata a [...] il [...];
GA IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona in data 11/5/'07;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Pres. Dott. Grassi;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Salzano F., il quale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della decisione impugnata.
La Corte Suprema di Cassazione osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Urbino datata 1/4/'05, EG CC, MA HE e EL VI venivano assolti, per ritenuta insussistenza dei fatti, dai reati previsti dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 e artt. 718, 719 c.p., dei quali erano chiamati a rispondere per avere, in concorso fra loro, i primi due quali gestori dell'esercizio pubblico "Snack Bar di HE MA & C. s.n.c." ed il terzo quale proprietario-noleggiatore degli apparecchi elettronici, installato all'interno del detto locale quattro videogiochi, denominati "Top Triple Casti" e "Golden Sicily 2003", riproducenti il gioco del "Poker", consentendo così il gioco d'azzardo in un locale pubblico, come accertato il 27/8/'03.
Affermava, il Giudice di primo grado, che le apparecchiature elettroniche di che trattasi non erano annoverabili fra quelle idonee al gioco d'azzardo in quanto il verbalizzante aveva accertato e riferito che esse erano attivabili con monete da Euro 0,50 e consentivano vincite costituite non da denaro, ma solo dall'accumulo di punti utilizzabili per il prolungamento della partita, il che induceva ad escludere anche il fine di lucro necessario per l'esistenza della contravvenzione di cui agli artt. 718 e 719 c.p.. Contro tale decisione il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale proponeva impugnazione per chiedere che venisse affermata la responsabilità penale degli imputati, in ordine ai reati loro ascritti, in quanto - alla luce delle modifiche apportate al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, i videogiochi riproducenti il gioco del "Poker" sono da ritenersi sempre vietati in quanto assolutamente aleatori ed il fine di lucro sarebbe insito nel sistema di gioco con essi attuabile. La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza dell'11/5/'07, in riforma della decisione impugnata, riteneva gli imputati colpevoli del reato di cui agli artt. 718 e 719 c.p. e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti genetiche, li condannava, ciascuno, alla pena - sospesa - di 2 mesi d'arresto ed Euro 200,00 di ammenda, mentre dichiarava non doversi procedere, a carico degli stessi, in ordine alla contravvenzione prevista dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art.110, perché estinta per prescrizione.
In particolare, la Corte di merito ha affermato:
a) che attraverso gli accertamenti esperiti dal verbalizzante e le dichiarazioni dal medesimo rese in giudizio, era da ritenersi provato che tutti e quattro gli apparecchi elettronici in sequestro riproducevano il gioco del "Poker", erano attivabili con la introduzione di monete da Euro 0,50 e consentivano vincite, non in denaro, costituite dalla possibile ripetizione della partita fino a dieci volte e dal raddoppio della vincita;
b) che la consulenza tecnica di parte redatta, su richiesta della difesa degli appellanti, dal prof. Santini, il quale aveva concluso che i videogiochi in sequestro avrebbero dovuto essere considerati come apparecchi da abilità ed intrattenimento, andava disattesa, sia perché prescindeva dall'esame e dal controllo di funzionamento di essi, sia perché le apparecchiature riproducenti il gioco del "Poker" sono, per definizione normativa, aleatorie e vietate;
c) che la contravvenzione di cui agli artt. 718 e 719 c.p. era pure sussistente in quanto la destinazione dei videogiochi in questione al gioco d'azzardo costituirebbe una caratteristica strutturale loro propria a prescindere dalla mancata predisposizione delle macchine alla vincita di somme di denaro.
Avverso il capo di tale decisione relativo alla contravvenzione i cui agli artt. 718 e 719 c.p. gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione e ne chiedono l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione deducendo che la loro responsabilità penale, in ordine a tale reato, sarebbe stata affermata illegittimamente in mancanza di prova in ordine al requisito essenziale di esso costituito dal fine di lucro.
I ricorrenti evidenziano che il reato di gioco d'azzardo non può essere ritenuto esistente solo perché gli apparecchi elettronici in uso riproducono il gioco del "Poker", essendo altresì necessario che, per le modalità di funzionamento di essi, per la durata delle partite, per il numero di loro possibile ripetizione e per le vincite conseguibili, il giocatore si proponga di perseguire un fine di lucro che, nel caso in esame, non sarebbe provato, essendo stato solo accertato che i videogiochi in sequestro erano attivabili con l'introduzione di monete da Euro 0,50 e consentivano vincite costituite solo dalla possibile ripetizione della partita fino a dieci volte e dal raddoppio della vincita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, perché fondato.
Il fine di lucro, elemento essenziale del reato previsto dagli artt.718 e 719 c.p., non può essere desunto solo dal fatto che i videogiochi in questione riproducessero il gioco del "Poker", in quanto esso deve essere valutato considerando anche l'entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste ed il tipo dei premi erogabili, in denaro o in natura.
Nella fattispecie in esame gli unici elementi accertati in sede di merito sono che le apparecchiature in sequestro riproducevano il gioco del "Poker", erano attivabili con l'introduzione di monete da Euro 0,50 e consentivano vincite, non in denaro, costituite dalla possibile ripetizione della partita fino a dieci volte e dal raddoppio della vincita.
Siffatti elementi non sono sufficienti per ritenere provato il fine di lucro e, dunque, la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio, nel capo relativo al reato di che trattasi, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza emessa l'11/5/'07 dalla Corte d'Appello di Ancona
nei confronti di EG CC, MA HE e EL VI, nel capo relativo al reato di cui agli artt. 718 e 719 c.p. e rinvia alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio su di esso. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2008