Sentenza 5 luglio 2003
Massime • 1
L'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale erogata dall'INPS in sostituzione della pensione d'inabilità erogata dal Ministero dell'interno ha, in applicazione dell'art. 18, della legge n. 118 del 1971, carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità della pensione di invalidità sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale, alle condizioni di maggior favore già accertate, anche per quanto riguarda l'esclusione della rendita INAIL dall'ammontare del reddito massimo compatibile; tuttavia, ai sensi dell'art. 12, penultimo comma della legge n. 118 del 1971, la pensione sociale sostitutiva - al pari di quanto previsto per la pensione di inabilità precedentemente in godimento - deve essere ridotta in misura pari all'ammontare della rendita INAIL percepita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2003, n. 10633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10633 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU RO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, P. MARCHINI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 44/00 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 07/12/00 - R.G.N. 66/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/03 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7 dicembre 2000 la Corte d'appello di Perugia, riformando la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro, rigettava la domanda proposta da BI AN, per ottenere dall'Inps, al compimento del sessantacinquesimo anno, la pensione sociale sostitutiva della pensione di inabilità.
Affermava la Corte che la pensione sociale sostitutiva è soggetta alle medesime condizioni economiche della prestazione che viene solo formalmente a sostituire, per cui si doveva accertare se la rendita Inail andasse o meno calcolata ai fini del tetto reddituale prescritto dalla legge per la concessione (o la permanenza) della prestazione sociale originaria;
in relazione alla pensione di inabilità, l'art. 12 della legge 118/71 rinvia, quanto ai limiti reddituali, all'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153 concernente la pensione sociale ordinaria, disposizione che include tra i redditi da considerare anche le rendite Inail, per cui la non assoggettabilità ad Irpef della rendita medesima, non ne esclude il computo ai fini della soglia di legge, di cui tenere conto anche al momento della "trasformazione" della pensione di inabilità civile in pensione (ora assegno) sociale. Essendo poi incontestato che con l'inclusione della rendita Inail il BI, alla data del compimento dei 65 anni ossia il 25 novembre 1997, veniva a superare il limite reddituale previsto per la pensione di inabilità civile, la Corte escludeva il diritto alla pensione sociale sostitutiva. Avverso detta sentenza il BI propone ricorso affidato a due motivi.
L'Inps ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 19 della legge 118/71, dell'art. 26 della legge 153/69, dell'art. 14 septies della legge 33/80, con riferimento all'art. 6 del DPR 22.12.1986 n. 917, perché la statuizione si porrebbe in conflitto con l'art. 6 del citato DPR del 1986, che esclude dalla equiparazione ai redditi da lavoro dipendente le indennità che vengono riconosciute per invalidità permanente e per morte.
Con il(secondo motivo censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e difetto di motivazione, perché, contrariamente da quanto affermato dal Tribunale, egli aveva assolto all'onere della prova sui redditi in godimento.
Il ricorso merita accoglimento.
Va invero preliminarmente condiviso il rilievo del Tribunale secondo cui la pensione sociale sostitutiva della pensione di inabilità di cui all'art. 12 legge 118/71, che matura dopo il compimento da parte dell'interessato dei sessantacinque anni, deve ritenersi soggetta alle medesime condizioni economiche previste per la prestazione che viene solo formalmente a sostituire, perché con ciò si è conformato alla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 10972 del 9 agosto 2001 che, nel dirimere un contrasto di giurisprudenza insorto all'interno della sezione lavoro, ha affermato che "L'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale erogata dall'INPS in sostituzione della pensione di inabilità corrisposta dal Ministero dell'interno ha, in applicazione dell'art. 19 della legge, 30 marzo 1971, n. 118, carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità della pensione di inabilità sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale alle condizioni di maggior favore già accertate, anche per quanto riguarda l'esclusione della rendita INAIL dall'ammontare del reddito massimo compatibile".
La sentenza è invece errata nel punto in cui ha ritenuto che le rendite Inail siano computabili nel tetto reddituale prescritto dalla legge per la pensione di inabilità, di cui il ricorrente godeva prima del compimento dei sessantacinque anni, ossia dall'art. 12 della legge n. 118 del 1971. È ben vero infatti che detto art. 12 rinvia, per i limiti di reddito agli stessi limiti previsti per la pensione sociale dall'art. 26 della legge 153/69, tuttavia proprio ai sensi di quest'ultima disposizione, sono esclusi dal computo i redditi non assoggettati ad Irpef, tra i quali rientra la rendita Inail. Si è infatti affermato dalla predetta sentenza delle Sezioni unite che "Invero, l'art. 26 legge n. 153 del 1969 citato stabilisce che la pensione sociale può essere concessa se gli aspiranti ad essa posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore ad un certo 'tetto', e l'art. 14 septies DL n. 663 del 1979 citato fa del pari riferimento, per la pensione agli invalidi civili, al reddito calcolato 'agli effetti dell'IRPEF. Puo' quindi affermarsi che, poiché le rendite vitalizie erogate dall'INAIL, per il carattere non reddituale ad esse riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale così come alle pensioni di guerra (v. sent il luglio 1989 n. 387), non sono assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per entrambe le pensioni in questione dette rendite non rilevano ai fini del predetto 'tetto'". Hanno quindi aggiunto le Sezioni Unite che non è applicabile alla pensione sociale sostitutiva la ulteriore limitazione vigente per la pensione sociale diretta contenuta nel terzo comma del medesimo articolo (così come nel terzo comma del successivo art. 3 DL 2 marzo 1974 n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974 n. 114, mentre nell'art. 6 legge 8 agosto 1995 n. 335, istitutiva dell'assegno sociale in luogo della pensione sociale, è disposto che "alla formazione del reddito concorrono i redditi...ivi compresi quelli esenti da imposta...",) secondo cui "non hanno diritto alla pensione sociale coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali... erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici...".
Resta così confermata la disparità dei presupposti per l'ammissione alla pensione sociale diretta e, in particolare, la condizione di minore favore per gli aspiranti a quest'ultima (ed ancora più evidente ora per gli aspiranti all'assegno sociale "ex" legge n. 335 del 1995 da ultimo citata), aventi titolo a rendita INAIL, rispetto agli aspiranti alla pensione d'inabilità civile aventi titolo alla medesima rendita. Ma tale disparità e tale condizione non possono avere alcun riflesso, stante l'automatismo della trasformazione della pensione di inabilità nella pensione sociale sostitutiva.
Si deve quindi concludere che la rendita Inail, in quanto non facente parte dei redditi sottoposti ad Irpef, come non ostava alla concessione della pensione di inabilità, così non osta alla concessione della pensione sociale sostitutiva.
La sentenza impugnata che è andata di contrario avviso va dunque cassata.
Resta tuttavia da considerare, come ancora osservato dalla citata pronunzia delle Sezioni unite, che, ai sensi dell'art. 12 della legge 118/71 penultimo comma, la pensione di inabilità può essere ridotta in misura corrispondente all'importo delle "pensioni o rendite di qualsiasi natura" e quindi anche in misura corrispondente alla rendita Inail in godimento, sicché, nel caso, la riduzione può tradursi nel venir meno dell'obbligo di erogazione, ove l'importo sia superiore all'ammontare della prestazione assistenziale dovuta, e così il godimento della rendita INAIL può assumere giuridica rilevanza come condizione di erogabilità della pensione stessa (v. sent. sez. lav. n. 1082 del 3 febbraio 1998). Spetterà quindi al Giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Ancona, di accertare la misura della rendita Inail in godimento e determinare così la corrispondente riduzione, ovvero anche l'azzeramento della pensione sociale sostitutiva, In conclusione, deve affermarsi che l'ammissione degli invalidi civili alla pensione sociale erogata dall'INPS in sostituzione della pensione d'inabilità erogata dal Ministero dell'interno ha carattere automatico, e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità della seconda di dette pensioni sufficiente presupposto per il conseguimento della prima di esse, alle condizioni di maggior favore già accertate, anche per quanto riguarda l'esclusione della rendita INAIL dall'ammontare del reddito massimo compatibile;
tuttavia, ai sensi dell'art. 12 penultimo comma della legge 118/71 la pensione sociale sostitutiva al pari di quanto era previsto per la pensione di inabilità precedentemente in godimento, deve essere ridotta in misura pari all'ammontare della rendita Inail percepita. Alla Corte di Appello di Ancona si rimette altresì la pronuncia sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Ancona anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2003