Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2003, n. 10633
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Sentenza 5 luglio 2003

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L'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale erogata dall'INPS in sostituzione della pensione d'inabilità erogata dal Ministero dell'interno ha, in applicazione dell'art. 18, della legge n. 118 del 1971, carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità della pensione di invalidità sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale, alle condizioni di maggior favore già accertate, anche per quanto riguarda l'esclusione della rendita INAIL dall'ammontare del reddito massimo compatibile; tuttavia, ai sensi dell'art. 12, penultimo comma della legge n. 118 del 1971, la pensione sociale sostitutiva - al pari di quanto previsto per la pensione di inabilità precedentemente in godimento - deve essere ridotta in misura pari all'ammontare della rendita INAIL percepita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2003, n. 10633
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10633
    Data del deposito : 5 luglio 2003

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