Ordinanza cautelare 9 maggio 2024
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 18/03/2026, n. 5160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5160 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05160/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03438/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3438 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PE FF, rappresentato e difeso dall'avvocata Veronica Saltalla', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OM PI, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Maria Sclafani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale protocollo CP/2279/2024 del 9.01.24 (n. repertorio CP/31/2024 del 9.01.24), in relazione alla determinazione dirigenziale n. 1029 prot. CP/78483 del 3.07.23 emessa da OM PI, Municipio XI, Direzione Tecnica, Servizio Urbanistica/SUET - Ufficio Disciplina Edilizia, con la quale si ingiungeva al ricorrente la demolizione di opere abusive;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4.6.2024:
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale rettificata, protocollo CP/44414/2024 del 16.04.24 (n. repertorio CP/599/2024 del 16.04.24).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OM PI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. PE HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con atto introduttivo del giudizio notificato e depositato il 27 marzo 2024, il sig. PE FF avversava la determinazione dirigenziale rep. n. 31/2024 recante demolizione d’ufficio delle opere abusive realizzate nell’immobile, di sua proprietà, sito in OM alla via Murisengo n. 36;
- in particolare, venivano dedotti due mezzi di gravame distinti.
Con il primo, egli lamentava l’indeterminatezza dell’oggetto della determinazione gravata, rilevando come, nelle premesse della stessa, fosse stato indicato, quale oggetto della demolizione, non l’immobile sito in via Murisengo n. 36 (effettivamente di sua proprietà) quanto, piuttosto, l’edificio sito in via di Malnome n. 2, del quale egli non è in alcun modo titolare.
Ciò avrebbe causato, sempre secondo il ricorrente, l’illegittimità dell’atto avversato per assoluta indeterminatezza del relativo oggetto.
Inoltre, parte ricorrente censurava il provvedimento impugnato in quanto, in relazione ad uno degli abusi di cui veniva disposta la rimozione (e, precisamente, l’adibizione ad uso abitativo del locale sottotetto), gli stessi sarebbero già stati rimossi attraverso lo smantellamento delle dotazioni igieniche di cui lo stesso risultava dotato mentre, in riferimento ad altro abuso (ossia, il mutamento in abitativo dell’uso del locale cantina), egli ne lamentava la propria estraneità, sostenendo che l’adibizione dello spazio ad uso difforme da quello originariamente previsto sarebbe avvenuta ad opera di un occupante abusivo l’immobile, già segnalato alle forze dell’ordine.
Infine, con un secondo mezzo di censura, veniva lamentata la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e l’omessa notifica della presupposta ingiunzione a demolire;
- si concludeva il gravame introduttivo con la domanda di sospensione cautelare del provvedimento avversato;
- si costituiva in giudizio OM PI eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto il gravame non sarebbe stato preceduto dall’impugnazione dell’atto presupposto (costituito dalla determinazione dirigenziale rep. n. 1029/2023 recante l’ingiunzione a demolire, entro 90 giorni, le medesime opere abusive di cui al provvedimento odiernamente avversato) e, comunque, l’infondatezza nel merito del ricorso;
- con ordinanza n. 1822 del 9 maggio 2024, il Collegio prendeva atto della volontà di parte ricorrente di proporre motivi aggiunti di ricorso contro la D.D. rep. n. 599/2024, nel frattempo sopravvenuta e, pertanto, dava atto dell’intervenuta rinuncia all’istanza cautelare, con compensazione delle spese della fase in questione;
- con ricorso per motivi aggiunti depositato in giudizio il 4 giugno 2024, parte ricorrente avversava anche la determinazione medio tempore emanata da OM PI (con la quale veniva rettificata la D.D. rep. n. 31/2024 indicando, quale oggetto della demolizione d’ufficio disposta, le opere abusive presenti nell’immobile sito in via Murisengo n. 36, OM), riproponendo anche nei confronti di tale atto le censure mosse con il gravame introduttivo;
- all’udienza pubblica del 10 febbraio 2026, previo avviso di improcedibilità del ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., l’affare veniva trattenuto in decisione.
Ritenuto che :
- il gravame introduttivo si appalesa ormai improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’emanazione della successiva D.D. rep. n. 599/2024 con cui l’amministrazione, avvedutasi dell’errore materiale che affliggeva la precedente D.D. rep. n. 31/2024, ha provveduto a correggere la parte motiva della medesima sostituendo il riferimento all’immobile sito in via di Malnome n. 2 con la corretta indicazione dell’indirizzo ove le opere abusive sono ubicate, vale a dire l’edificio di via Murisengo n. 36 del quale il ricorrente ha la proprietà e la piena disponibilità;
- del resto, parte ricorrente ha comunque provveduto a trasferire sull’atto oggetto di motivi aggiunti di ricorso le doglianze già mosse con il gravame introduttivo che va, ormai, dichiarato improcedibile;
- il ricorso accessorio, invece, è inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b ), c.p.a., oltre che infondato;
- con esso, infatti, il ricorrente si duole dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento, del difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento impugnato e, nella sostanza, del venir meno del carattere di abusività di un’opera che egli avrebbe nel frattempo provveduto a rimuovere (nel locale sottotetto) e della sua estraneità dell’adibizione ad uso residenziale del locale cantina;
- tuttavia, la premessa delle doglianze mosse è priva di fondamento;
- egli infatti, come attestato in giudizio da OM PI, ha ritualmente avuto contezza sia della D.D. rep. n. 668/2023 (recante l’avvio del procedimento sanzionatorio edilizio) sia della D.D. rep. n. 1029/2023 (contenente l’ingiunzione a rimuovere gli abusi contestati entro 90 giorni, con l’avvertimento che, in difetto, si sarebbe provveduto alla rimozione ufficiosa ai sensi degli artt. 33 del d.P.R. n. 380/2001 e 16 della L.R. n. 15/2008), la prima notificata personalmente al ricorrente il 28 aprile 2023 e la seconda notificata ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c., il 24 luglio 2023 alla propria coniuge;
- pertanto, dopo aver ricevuto ritualmente notizia dell’avvio del procedimento sanzionatorio edilizio e dell’irrogazione della sanzione ripristinatoria, non è consentito adesso al ricorrente lamentare violazioni tanto procedimentali quanto sostanziali inerenti all’esercizio del potere di vigilanza edilizio-urbanistica posto in essere dall’amministrazione resistente;
- in proposito, infatti, costituisce principio consolidato che “ In materia di abusivismo edilizio, la mancata impugnazione tempestiva dell'ordine di demolizione rende inammissibile il ricorso contro il provvedimento successivo di demolizione d'ufficio. La natura abusiva delle opere non può essere contestata se l'ordinanza presupposta è divenuta inoppugnabile. ” (Cons. St., sez.III, n. 1267/2026);
- nel caso di specie, nessuna censura autonoma risulta mossa nei confronti dell’atto con cui il Municipio XI ha disposto la rimozione d’ufficio di opere la cui abusività risulta acclarata con provvedimento rimasto inoppugnato, pertanto il gravame accessorio va dichiarato inammissibile per mancata impugnazione tempestiva dell’atto presupposto mentre, con riferimento alla censura concernente la spontanea ottemperanza all’ordine di rimuovere il mutamento in destinazione abitativa dell’uso del locale sottotetto, esso è infondato giacché, come correttamente rilevato da OM PI, la predisposizione di impianti idrici ed elettrici al servizio del medesimo (non venuta meno a seguito della rimozione, che ha interessato solamente i sanitari ed il mobilio), appare indice più che significativo della persistente adibizione del medesimo ad un uso incompatibile rispetto a quello previsto, piuttosto apparendo difficilmente giustificabile che le dotazioni tecnologiche in questione siano poste al servizio di altro locale verosimilmente dotato di propri impianti tecnici.
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di OM PI, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ), il gravame introduttivo;
- dichiara inammissibile, e comunque infondato, il ricorso per motivi aggiunti;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di OM PI, che liquida in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH VI, Presidente
PE HE, Primo Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE HE | CH VI |
IL SEGRETARIO