CASS
Sentenza 2 maggio 2023
Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/05/2023, n. 18220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18220 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ES VA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18220 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 17/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 13 ottobre 2022 la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata nell'interesse di AT CE di riconoscimento della continuazione con riferimento ai reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) Corte di appello di Reggio Calabria del 30 aprile 2015, irrevocabile il 28 marzo 2017; 2) Corte di appello di Milano del 6 dicembre 2007, irrevocabile I'll febbraio 2009; 3) Corte di appello di Reggio Calabria del 5 maggio 1999, irrevocabile il 27 marzo 2000. Il giudice dell'esecuzione ha dato atto del contenuto di due richieste di accertamento del vincolo della continuazione basate sull'avvenuto riconoscimento del predetto vincolo (in relazione alle sentenze di cui ai nn. 1) e 2)) nei confronti del coimputato PP ER. Le richieste (riunite nel presente procedimento) si fondavano sulla omogeneità dei reati per i quali CE ha riportato condanna, sulla possibilità di ricondurre gli stessi al perseguimento degli obiettivi dell'organizzazione dedita al narcotraffico di cui alla sentenza indicata sub 3) e dell'associazione mafiosa di cui alla sentenza sub 2) la cui operatività risaliva agli anni '80/'90. In tale contesto si collocavano i reati di detenzione e cessione illecita di stupefacenti di cui alla sentenza sub 2). Il giudice dell'esecuzione ha segnalato l'avvenuta presentazione di altra istanza di identico contenuto in data 8 agosto 2017. Tale istanza era stata rigettata con ordinanza del 6 giugno 2019 avverso la quale era stato proposto ricorso per cassazione, a sua volta, rigettato con sentenza n. 5859 del 2020. Ha riportato ampi stralci del precedente provvedimento di rigetto (con riferimento alla questione riproposta nel presente procedimento) e della successiva decisione assunta in sede di legittimità. Ha, quindi, motivatamente esposto le ragioni per le quali ha condiviso quanto precedentemente deciso in ordine alla mancanza di indici rivelatori di una deliberazione unitaria dei reati di cui alle indicate sentenze dovendosi, piuttosto, affermare l'esistenza di un «generico e indeterminato programma criminale connaturato, invece, al delitto associativo». Con riferimento, inoltre, alle valutazioni precedentemente compiute, la Corte reggina ha evidenziato come l'elemento di novità prospettato dall'istante fosse 1 ascrivibile solo alla valutazione medio tempore intervenuta con riferimento al coimputato PP ER. Il provvedimento di accoglimento emesso nell'interesse di quest'ultimo costituiva, secondo la difesa, l'elemento di novità idoneo a superare la preclusione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Sul punto, è stato escluso che il predetto provvedimento potesse configurare un fatto nuovo rilevante;
ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità dell'istanza. 2. Avverso questa decisione AT CE ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Avv. Mario Santambrogio, articolando un unico motivo con il quale ha dedotto il vizio di violazione di legge e difetto motivazionale con riferimento all'art. 81, comma secondo, cod. pen. A fondamento dell'impugnazione è stato segnalato come la Corte di appello di Reggio Calabria abbia riconosciuto, con riguardo alle sentenze indicate ai punti 1) e 2), la continuazione al coimputato PP ER. A fronte dell'allegazione di tale riconoscimento quale fatto nuovo idoneo a superare la preclusione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la Corte di appello non si sarebbe attenuta al principio giurisprudenziale secondo cui la predetta norma non potrebbe ritenersi operante qualora vengano prospettati «nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche», dovendosi ritenere tali sia gli elementi sopravvenuti che quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto ai fini della precedente decisione. L'ordinanza, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbe risposto all'allegazione difensiva in termini puramente assertivi e senza considerare l'effettivo elemento di novità dedotto omettendo, così, di procedere ad una comparazione tra la posizione del coimputato e quella del ricorrente. In sostanza, nel caso specifico, l'effettiva valutazione dell'elemento di novità dedotto doveva necessariamente passare dall'analisi comparativa delle posizioni e delle ragioni che erano state poste a fondamento dell'accoglimento dell'istanza di Ferrraro. Proprio da tale comparazione poteva desumersi l'identità delle posizioni tenuto conto del fatto che le sentenze di condanna erano le medesime, che i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 erano stati commessi in concorso dai due imputati, che le considerazioni esposte per ER in punto di rapporto tra reato associativo e reati fine erano estensibili a CE il cui ruolo nel contesto associativo era pressoché identico a quello del correo. Ne sarebbe conseguito un trattamento sanzionatorio connotato da «intollerabile disparità». 2 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il ricorrente ha proposto le istanze di riconoscimento del vincolo della continuazione successivamente al rigetto di altra precedente istanza di analogo contenuto adducendo, quale elemento idoneo a superare la preclusione in sede esecutiva, l'elemento di novità costituito dal riconoscimento, medio tempore intervenuto, dello stesso vincolo nei confronti di altro originario coimputato. Nel caso di «mera riproposizione» di una richiesta già oggetto di un precedente provvedimento di rigetto, infatti, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., qualora l'istanza sia basata sui «medesimi elementi», consente la declaratoria di inammissibilità da parte del giudice o del presidente del collegio con decreto motivato. La norma è espressione del generale principio del ne bis in idem che «permea l'intero ordinamento giuridico e fonda il preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull'identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema» (Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022, dep. 2023, in motivazione). 2.1. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto l'elemento addotto non idoneo a supportare la nuova richiesta sulla scorta di un'interpretazione esente da vizi della disposizione contenuta nell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. In tal senso va condiviso il rilievo preliminare relativo alla circostanza che il riconoscimento della continuazione nei confronti di ER è avvenuto con riguardo a due delle tre sentenze per le quali anche CE ha riportato condanna. Nel diverso procedimento, infatti, il coimputato ha ottenuto il provvedimento di accoglimento con riguardo alle sentenze di cui ai punti 1) e 2). Su tale aspetto, correttamente, la Corte reggina si è preliminarmente soffermata segnalando la diversità della posizione di ER rispetto a quella di CE, per come complessivamente considerata in sede esecutiva. Dal segmento dell'accertamento operato successivamente al passaggio in giudicato delle sentenze, infatti, manca, con riguardo alla posizione diversa da quella del ricorrente, quella relativa alle condotte più risalenti oggetto dell'accertamento compiuto dalla Corte di appello di Reggio Calabria con la sentenza del 5 maggio 1999, in riforma di quella del 9 maggio 1998 del Tribunale 3 di Palmi, definitiva il 27 marzo 2000, in relazione a reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 640 cod. pen., commessi, rispettivamente, fino al febbraio 1995, il 27 settembre 1994 e fino a marzo 1995. Si tratta dei primi reati commessi in esecuzione del medesimo proposito criminoso manifestato dal ricorrente e la mancanza di elementi di novità (neppure prospettati, non avendo tali reati formato oggetto di rivalutazione in sede esecutiva per il coimputato ER) con riferimento agli stessi, integra una prima carenza nella (anche solo astratta) individuazione di un profilo potenzialmente idoneo a superare la preclusione costituita dal precedente provvedimento di rigetto. Né nel ricorso è stato preso in considerazione tale profilo (pure evidenziato nel provvedimento impugnato) allo scopo di sminuirne la rilevanza in senso negativo alla tesi del condannato. 2.2. Il nucleo del ricorso riguarda la possibilità di qualificare l'elemento posto a supporto delle nuove istanze di riconoscimento della continuazione quale prospettazione in grado di superare la, più volte citata, preclusione. Sul punto, l'elaborazione della giurisprudenza di questa Corte afferma principi piuttosto costanti e qui condivisi. E' stato affermato che «in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione» ( Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841). Si tratta di principio sostanzialmente conforme all'altro secondo cui, il perimetro entro il quale deve essere compiuta la valutazione del giudice dell'esecuzione, è individuato tenendo conto che «il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione. ed altre precedenti conformi» (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394). A precisazione dell'orientamento esposto e qui ribadito, deve essere affermato che la novità dell'elemento di fatto e delle questioni giuridiche che giustificano la riproposizione dell'istanza al giudice dell'esecuzione devono essere 4 riferiti specificamente alla posizione e ai temi che hanno formato oggetto del precedente provvedimento e non anche a profili ad essi estranei. In particolare, il dato nuovo deve riferirsi al soggetto che propone l'istanza e tale non può ritenersi l'eventuale diverso trattamento riservato ad altri in un diverso procedimento esecutivo, non afferendo la questione alla posizione dell'interessato. Si tratta di una circostanza inidonea a scardinare la citata preclusione sostanziandosi nella difforme valutazione compiuta da un altro giudice di merito in riferimento ad un altro soggetto. Né esiste, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, un generico dovere del giudice dell'esecuzione di confrontarsi specificamente con la motivazione adottata da altro giudice in relazione ad una posizione diversa da quella del richiedente l'applicazione della continuazione, non integrando tale motivazione né un nuovo elemento di fatto o una nuova questione giuridica riferita al condannato. Si tratta, infatti, di una «novità» che afferisce, più propriamente, all'interpretazione delle acquisizioni utili ai fini della decisione sull'istanza di riconoscimento della continuazione e che è non suscettibile di essere inquadrata tra i «fatti» nuovi o le «questioni giuridiche» parimenti nuove fra le quali, certamente, non è compreso il profilo che riguarda la parità di trattamento tra i coimputati che attiene, anch'essa, a profili valutativi di merito insuscettibili di essere fatti valere in sede esecutiva. 4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/03/2023
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18220 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 17/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 13 ottobre 2022 la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata nell'interesse di AT CE di riconoscimento della continuazione con riferimento ai reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) Corte di appello di Reggio Calabria del 30 aprile 2015, irrevocabile il 28 marzo 2017; 2) Corte di appello di Milano del 6 dicembre 2007, irrevocabile I'll febbraio 2009; 3) Corte di appello di Reggio Calabria del 5 maggio 1999, irrevocabile il 27 marzo 2000. Il giudice dell'esecuzione ha dato atto del contenuto di due richieste di accertamento del vincolo della continuazione basate sull'avvenuto riconoscimento del predetto vincolo (in relazione alle sentenze di cui ai nn. 1) e 2)) nei confronti del coimputato PP ER. Le richieste (riunite nel presente procedimento) si fondavano sulla omogeneità dei reati per i quali CE ha riportato condanna, sulla possibilità di ricondurre gli stessi al perseguimento degli obiettivi dell'organizzazione dedita al narcotraffico di cui alla sentenza indicata sub 3) e dell'associazione mafiosa di cui alla sentenza sub 2) la cui operatività risaliva agli anni '80/'90. In tale contesto si collocavano i reati di detenzione e cessione illecita di stupefacenti di cui alla sentenza sub 2). Il giudice dell'esecuzione ha segnalato l'avvenuta presentazione di altra istanza di identico contenuto in data 8 agosto 2017. Tale istanza era stata rigettata con ordinanza del 6 giugno 2019 avverso la quale era stato proposto ricorso per cassazione, a sua volta, rigettato con sentenza n. 5859 del 2020. Ha riportato ampi stralci del precedente provvedimento di rigetto (con riferimento alla questione riproposta nel presente procedimento) e della successiva decisione assunta in sede di legittimità. Ha, quindi, motivatamente esposto le ragioni per le quali ha condiviso quanto precedentemente deciso in ordine alla mancanza di indici rivelatori di una deliberazione unitaria dei reati di cui alle indicate sentenze dovendosi, piuttosto, affermare l'esistenza di un «generico e indeterminato programma criminale connaturato, invece, al delitto associativo». Con riferimento, inoltre, alle valutazioni precedentemente compiute, la Corte reggina ha evidenziato come l'elemento di novità prospettato dall'istante fosse 1 ascrivibile solo alla valutazione medio tempore intervenuta con riferimento al coimputato PP ER. Il provvedimento di accoglimento emesso nell'interesse di quest'ultimo costituiva, secondo la difesa, l'elemento di novità idoneo a superare la preclusione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Sul punto, è stato escluso che il predetto provvedimento potesse configurare un fatto nuovo rilevante;
ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità dell'istanza. 2. Avverso questa decisione AT CE ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Avv. Mario Santambrogio, articolando un unico motivo con il quale ha dedotto il vizio di violazione di legge e difetto motivazionale con riferimento all'art. 81, comma secondo, cod. pen. A fondamento dell'impugnazione è stato segnalato come la Corte di appello di Reggio Calabria abbia riconosciuto, con riguardo alle sentenze indicate ai punti 1) e 2), la continuazione al coimputato PP ER. A fronte dell'allegazione di tale riconoscimento quale fatto nuovo idoneo a superare la preclusione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la Corte di appello non si sarebbe attenuta al principio giurisprudenziale secondo cui la predetta norma non potrebbe ritenersi operante qualora vengano prospettati «nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche», dovendosi ritenere tali sia gli elementi sopravvenuti che quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto ai fini della precedente decisione. L'ordinanza, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbe risposto all'allegazione difensiva in termini puramente assertivi e senza considerare l'effettivo elemento di novità dedotto omettendo, così, di procedere ad una comparazione tra la posizione del coimputato e quella del ricorrente. In sostanza, nel caso specifico, l'effettiva valutazione dell'elemento di novità dedotto doveva necessariamente passare dall'analisi comparativa delle posizioni e delle ragioni che erano state poste a fondamento dell'accoglimento dell'istanza di Ferrraro. Proprio da tale comparazione poteva desumersi l'identità delle posizioni tenuto conto del fatto che le sentenze di condanna erano le medesime, che i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 erano stati commessi in concorso dai due imputati, che le considerazioni esposte per ER in punto di rapporto tra reato associativo e reati fine erano estensibili a CE il cui ruolo nel contesto associativo era pressoché identico a quello del correo. Ne sarebbe conseguito un trattamento sanzionatorio connotato da «intollerabile disparità». 2 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il ricorrente ha proposto le istanze di riconoscimento del vincolo della continuazione successivamente al rigetto di altra precedente istanza di analogo contenuto adducendo, quale elemento idoneo a superare la preclusione in sede esecutiva, l'elemento di novità costituito dal riconoscimento, medio tempore intervenuto, dello stesso vincolo nei confronti di altro originario coimputato. Nel caso di «mera riproposizione» di una richiesta già oggetto di un precedente provvedimento di rigetto, infatti, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., qualora l'istanza sia basata sui «medesimi elementi», consente la declaratoria di inammissibilità da parte del giudice o del presidente del collegio con decreto motivato. La norma è espressione del generale principio del ne bis in idem che «permea l'intero ordinamento giuridico e fonda il preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull'identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema» (Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022, dep. 2023, in motivazione). 2.1. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto l'elemento addotto non idoneo a supportare la nuova richiesta sulla scorta di un'interpretazione esente da vizi della disposizione contenuta nell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. In tal senso va condiviso il rilievo preliminare relativo alla circostanza che il riconoscimento della continuazione nei confronti di ER è avvenuto con riguardo a due delle tre sentenze per le quali anche CE ha riportato condanna. Nel diverso procedimento, infatti, il coimputato ha ottenuto il provvedimento di accoglimento con riguardo alle sentenze di cui ai punti 1) e 2). Su tale aspetto, correttamente, la Corte reggina si è preliminarmente soffermata segnalando la diversità della posizione di ER rispetto a quella di CE, per come complessivamente considerata in sede esecutiva. Dal segmento dell'accertamento operato successivamente al passaggio in giudicato delle sentenze, infatti, manca, con riguardo alla posizione diversa da quella del ricorrente, quella relativa alle condotte più risalenti oggetto dell'accertamento compiuto dalla Corte di appello di Reggio Calabria con la sentenza del 5 maggio 1999, in riforma di quella del 9 maggio 1998 del Tribunale 3 di Palmi, definitiva il 27 marzo 2000, in relazione a reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 640 cod. pen., commessi, rispettivamente, fino al febbraio 1995, il 27 settembre 1994 e fino a marzo 1995. Si tratta dei primi reati commessi in esecuzione del medesimo proposito criminoso manifestato dal ricorrente e la mancanza di elementi di novità (neppure prospettati, non avendo tali reati formato oggetto di rivalutazione in sede esecutiva per il coimputato ER) con riferimento agli stessi, integra una prima carenza nella (anche solo astratta) individuazione di un profilo potenzialmente idoneo a superare la preclusione costituita dal precedente provvedimento di rigetto. Né nel ricorso è stato preso in considerazione tale profilo (pure evidenziato nel provvedimento impugnato) allo scopo di sminuirne la rilevanza in senso negativo alla tesi del condannato. 2.2. Il nucleo del ricorso riguarda la possibilità di qualificare l'elemento posto a supporto delle nuove istanze di riconoscimento della continuazione quale prospettazione in grado di superare la, più volte citata, preclusione. Sul punto, l'elaborazione della giurisprudenza di questa Corte afferma principi piuttosto costanti e qui condivisi. E' stato affermato che «in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione» ( Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841). Si tratta di principio sostanzialmente conforme all'altro secondo cui, il perimetro entro il quale deve essere compiuta la valutazione del giudice dell'esecuzione, è individuato tenendo conto che «il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione. ed altre precedenti conformi» (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394). A precisazione dell'orientamento esposto e qui ribadito, deve essere affermato che la novità dell'elemento di fatto e delle questioni giuridiche che giustificano la riproposizione dell'istanza al giudice dell'esecuzione devono essere 4 riferiti specificamente alla posizione e ai temi che hanno formato oggetto del precedente provvedimento e non anche a profili ad essi estranei. In particolare, il dato nuovo deve riferirsi al soggetto che propone l'istanza e tale non può ritenersi l'eventuale diverso trattamento riservato ad altri in un diverso procedimento esecutivo, non afferendo la questione alla posizione dell'interessato. Si tratta di una circostanza inidonea a scardinare la citata preclusione sostanziandosi nella difforme valutazione compiuta da un altro giudice di merito in riferimento ad un altro soggetto. Né esiste, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, un generico dovere del giudice dell'esecuzione di confrontarsi specificamente con la motivazione adottata da altro giudice in relazione ad una posizione diversa da quella del richiedente l'applicazione della continuazione, non integrando tale motivazione né un nuovo elemento di fatto o una nuova questione giuridica riferita al condannato. Si tratta, infatti, di una «novità» che afferisce, più propriamente, all'interpretazione delle acquisizioni utili ai fini della decisione sull'istanza di riconoscimento della continuazione e che è non suscettibile di essere inquadrata tra i «fatti» nuovi o le «questioni giuridiche» parimenti nuove fra le quali, certamente, non è compreso il profilo che riguarda la parità di trattamento tra i coimputati che attiene, anch'essa, a profili valutativi di merito insuscettibili di essere fatti valere in sede esecutiva. 4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/03/2023