Sentenza 27 giugno 2003
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la qualificazione come "immediato" del termine entro cui, se l'istanza di ammissione ad esso è presentata in udienza, il magistrato dinanzi al quale pende il procedimento deve decidere a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 2, cod. proc. pen., va correlata allo scopo perseguito dal legislatore, che è quello della tempestiva nomina al non abbiente di un difensore tecnico al fine di consentirgli l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che il termine "immediatamente" figurante nell'art. 96, comma 1, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) deve essere inteso nel senso che l'istanza va delibata con la massima tempestività e prima che si configuri, anche in astratto, la necessità dell'esercizio di interventi defensionali di qualsivoglia genere, ma pur sempre suscettibili di incidenza processuale, e non già nel senso che alla presentazione dell'istanza debba, con immediatezza e senza alcuna soluzione di continuità temporale, seguire la relativa decisione che, per poter essere emessa con cognizione di causa, comporta necessariamente un'apprezzabile distanza di tempo tra il momento della sua proposizione e quello del provvedimento giurisdizionale. (Fattispecie concernente un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell'udienza di convalida dell'arresto e di decisione intervenuta su di essa nello stesso giorno dell'interrogatorio reso in tale udienza dal richiedente, relativamente alla quale la Corte, esclusa la ricorrenza, anche in astratto, di attività difensive processualmente rilevanti, ha escluso qualsiasi nullità del provvedimento di convalida dell'arresto, di quello contestuale di applicazione della misura cautelare e di quello, confermativo di quest'ultimo, del tribunale del riesame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2003, n. 41941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41941 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. GEMELLI TORQUATO - PRESIDENTE -
1. Dott. CAMPO STEFANO - CONSIGLIERE -
2. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA "
3. Dott. PEPINO LIVIO "
4. Dott. URBAN GIANAR "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IL AR N. IL 29/01/1947;
avverso ORDINANZA del 21/01/2003 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere CAMPO STEFANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giuseppe VENEZIANO, il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
- premesso che IL AR ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata respinta la richiesta di riesame avverso quella del g.i.p. applicativa della misura cautelare della detenzione in carcere siccome indagato per il reato di tentato omicidio, deducendo violazione di legge (art. 606 co. l° lett. c) C.P.P. in relazione agli artt. 178 lett. c) e 179 stesso codice e 96 d.p.r. 30.5.2002 n.115), in quanto, non essendosi il g.i.p. pronunciato immediatamente sulla istanza dell'indagato, depositata al termine dell'interrogatorio reso in sede di convalida del proprio arresto, di ammissione al patrocinio per i non abbienti, si era verificata la nullità assoluta prevista dall'art. 96 d.p.r. 115/2002 (t.u. in materia di spese di giustizia), che, ai sensi dell'art. 185 C.P.P., rendeva nulli tutti gli atti successivi quali l'ordinanza di convalida dell'arresto, quella applicativa della misura custodiale e l'impugnato provvedimento del tribunale del riesame;
- rilevato che dagli atti emerge che l'ammissione al patrocinio per i non abbienti è stata richiesta dall'interessato al termine dell'udienza di convalida del suo arresto tenutasi il 3 gennaio 2003; che detta istanza è stata respinta nello stesso giorno alle ore 11,45 insieme alla ordinanza di convalida dell'arresto e a quella di applicazione della misura cautelare della detenzione in carcere;
- considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, siccome manifestamente infondato, atteso che la qualificazione come immediato del termine - la cui inottemperanza comporta, ai sensi dell'art. 96 d.p.r. 30.5.2002 n. 115, la nullità assoluta ex art. 179 co.2° C.P.P. -, entro il quale il giudice deve decidere sull'istanza proposta dall'indagato (o dell'imputato) di ammissione al patrocinio per i non abbienti, va necessariamente correlato allo scopo perseguito dal legislatore, che è quello di nominare tempestivamente ai non abbienti un difensore tecnico che ne assicuri l'effettivo esercizio del diritto di difesa (in termini, Cass. Sez. I, 5.3.2003, Gammuto, sent. n. 918/03), di guisa che la locuzione immediatamente usata dal legislatore nel citato art. 96 ("..immediatamente... , a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, c. 2, del codice di procedura penale il giudice procedente... verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato..") non può che essere interpretata nel senso che la istanza in questione deve essere delibata dal giudice con la massima tempestività e prima che si configuri, anche in astratto, la necessità dell'esercizio di interventi defensionali di qualsivoglia genere ma pur sempre suscettibili di incidenza processuale, e non già nel senso che alla presentazione dell'istanza debba, con immediatezza e senza alcuna soluzione di continuità temporale, seguire la relativa decisione, che, in ogni caso, per risultare emessa causa cognita, non può che comportare una apprezzabile soluzione temporale tra il momento della sua proposizione e quello del provvedimento giurisdizionale;
che, nella fattispecie che ci occupa, la decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio per i non abbienti, formulata alla fine dell'udienza di convalida, è stata emessa nello stesso giorno dell'interrogatorio reso dall'odierno ricorrente in detta udienza e, quindi, contestualmente, pur se in periodo immediatamente successivo, alla pronuncia delle ordinanza di convalida dell'arresto e di applicazione di misura cautelare custodiale, senza che, tra la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la relativa decisione, potesse configurarsi, anche in astratto, l'espletamento di attività difensiva processualmente rilevante;
che, riguardo alla sentenza di questa Corte (Sez. IV, 11.4.2002, Cosenza, sent. n. 409/03) citata dal ricorrente come adesiva alla doglianza proposta, è appena il caso di osservare che la stessa non svolge alcuna argomentazione a supporto del proprio assunto, limitandosi a ripetere acriticamente quanto indicato dalla legge ("..l 'omesso provvedimento immediato dell'istanza di gratuito patrocinio... ha determinato la nullita' dell'impugnato provvedimento.."), di guisa che non è possibile procedere a una sua argomentata confutazione;
che la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e non pure al versamento di una sanzione pecuniaria, in quanto non è ravvisabile alcuna sua colpa nella proposizione del gravarne, essendosi attenuto a quanto deciso da una pronuncia di questa Corte.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 NOVEMBRE 2003.