Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 19 maggio 2017, n. 86
Articolo 3
- Legge 19 maggio 2017, n. 86
Articolo 4 della Legge 19 maggio 2017, n. 86
Versione
17 giugno 2017
17 giugno 2017
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/05/2020, n. 13875
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 383
- TAR Firenze, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 451
- Articolo 4 della Legge 14 febbraio 1949, n. 40
- Articolo 635 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
- Articolo 178 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546