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Articolo 4 della Legge 19 maggio 2017, n. 86
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Legge 19 maggio 2017, n. 86
Articolo 4 della Legge 19 maggio 2017, n. 86
Versione
17 giugno 2017
Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 17 giugno 2017
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