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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/09/2025, n. 4919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4919 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott. Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n. 716/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 26.3.2025 all'esito della trattazione scritta con concessione dei termini ex art. 190 cpc e vertente tra ( c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma viale Regina Margherita n. 276 presso lo studio degli Avv. Marco Ferraro (CF
) e Avv, Stefano Giove (cf ) che lo C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono in virtù di procura in atti dichiarando di voler ricevere le comunicazioni p/o l'indirizzo pec e Email_1
, fax 0644249306 . Appellante Email_2
E
n. Roma il 9/3/1960 (cf ) Controparte_1 C.F._4
n. Roma il 19/7/1962 (cf ) CP_2 C.F._5
Entrambi rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dall'Avv. Debora Magaraggia (cf ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma C.F._6 via Taro 25, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni p/o l'indirizzo pec fax 083793866 Appellati Email_3
NONCHE'
n. Castelnuovo di Farfa il 15/9/1947 (cf Controparte_3 C.F._7
n. Tripoli il 19/4/1952 (cf Controparte_4 C.F._8
Entrambi, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dall'Avv. Rocco Capuzzi (cf ) ed elettivamente C.F._9 domiciliati presso il suo studio in Roma via G. Scalia 15, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni p/o l'indirizzo pec fax Email_4
0639736724 Appellanti e appellati
cf con sede in Controparte_5 P.IVA_1
Roma via Sardegna n. 129 in persona del LRPT rappresentato e difeso in virtù di
1 procura in atti dall'Avv. Amedeo Pomponio (cf ed C.F._10 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma via Cicerone 44, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni p/o l'indirizzo pec fax 0632628945 Email_5
(cf con sede in Mogliano Veneto via Controparte_6 P.IVA_2
Marocchesa n. 14 rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. Anna Paola Mormino (cf ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._11 suo studio in Roma viale Pinturicchio 204, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni p/o l'indirizzo pec fax Email_6
063232159
n. Roma 18/11/1968 (cf ) Parte_2 C.F._12
n. Roma 16/4/1976 (cf ) Parte_3 C.F._13
Entrambi rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dall'Avv. Marco Marchese (cf ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._14
Roma via Tuscolana 1348, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni p/o l'indirizzo pec fax 0683604793 Email_7
Appellati
Avverso Sentenza del Tribunale di Roma n. 23260/2019
Oggetto: nullità compravendita immobiliare Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno convenuto in giudizio , CP_2 Controparte_1 Controparte_3
, il notaio , e la , Controparte_4 Parte_1 Controparte_5 chiedendo la declaratoria di nullità del contratto di vendita del 18/10/2007 con il quale gli attori acquistarono dai signori e la proprietà dell'immobile sito CP_3 CP_4 in Roma via Gravina di Puglia n. 23 loc. Consorzio Torre Gaia ed. S piano rialzato interno 4, con annesso posto auto scoperto distinto con il n. 4, distinto in catasto al fg. 1051 part. 806-1143 sub 4, per il prezzo di € 280.000,00 di cui € 120.000,00 ottenuti mediante mutuo concesso dalla . Controparte_5
Gli attori esponevano che nel contratto i venditori avevano dichiarato che l'immobile era stato oggetto di una domanda di condono accolta con il rilascio di concessione edilizia in sanatoria del 6/1/2004, mentre non si faceva menzione di una DIA ex art. 1 comma 6 L. n, 443/2001 presentata il 29/3/2007 per il frazionamento di un'unica unità immobiliare in due unità immobiliari prot. Q172007/27241. Successivamente alla stipula del preliminare, avvenuta il 9/5/2007, gli acquirenti sostengono di aver scoperto che il Comune di Roma con comunicazione del 13/4/2007 aveva diffidato il dall'esecuzione dei lavori oggetto della DIA in CP_3 quanto l'istanza era carente del certificato catastale, del nulla osta sanitario relativo al frazionamento, che il calcolo degli oneri concessori non era esatto e che non ne era stato dimostrato il pagamento e che i lavori proposti erano in contrasto con l'art. 2 3 par. 7 delle NTA di PRG in quanto i locali parzialmente interrati non possono essere adibiti ad abitazione. In data 16/6/2007 il presentò al Comune una relazione tecnica a firma CP_3 dell'Ing. con allegata planimetria in cui si affermava che la richiesta era stata Per_1 avanzata solo per l'eliminazione della scala interna di collegamento tra le due unità immobiliari e che l'immobile posto al piano seminterrato veniva sanato come abitazione con una superficie di mq 76,00, con concessione in sanatoria n. 322579 del 6/1/2004. Il 23/7/2007 il geom. resentò al Comune una comunicazione di fine Parte_2 lavori con allegato calcolo degli oneri concessori. Pertanto gli attori chiedevano:
-la declaratoria di nullità del contratto di vendita del 18/10/2007 e del contratto di mutuo in quanto l'immobile oggetto degli stessi è privo di titolo edilizio;
-la declaratoria di responsabilità dei venditori e per aver celato che CP_3 CP_4
l'immobile era privo di titolo edilizio;
-la declaratoria di responsabilità del notaio per aver attestato nel contratto Parte_1 di vendita e nel contratto di mutuo che l'immobile derivava da una approvazione a mezzo DIA senza effettuare le verifiche in ordine alla veridicità di quanto attestato;
-la declaratoria di responsabilità della per aver omesso Controparte_5 di effettuare le verifiche in ordine al diniego della DIA per il frazionamento dell'immobile oggetto del contratto di mutuo;
-la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme pagate ed al risarcimento dei danni subiti dagli attori. Si costituivano in primo grado: i venditori e i quali contestavano le domande attoree chiedendone CP_3 CP_4 il rigetto;
il notaio il quale contestava le domande attoree chiedendone il rigetto, Parte_1 chiedendo in subordine che in caso di accertamento di sua responsabilità il risarcimento fosse limitato ex artt. 1223, 1225, 1227 cc;
i tecnici e quali chiamati in causa che contestavano le Parte_2 Tes_1 domande attoree chiedendone il rigetto e che chiamavano in garanzia la
[...]
al fine di essere manlevati in caso di affermazione di loro responsabilità per CP_6 il risarcimento del danno;
la che contestava le domande attoree chiedendone il Controparte_5 rigetto;
la che contestava le domande attoree nei confronti dei garantiti Controparte_6 chiedendone il rigetto. Con sentenza n. 23260/2019 il Tribunale di Roma ha:
-dichiarato la nullità del contratto di vendita del 18/10/2007 a rogito del Notaio
rep. 47092 racc. 12721; Parte_1
-condannato i venditori e a restituire agli acquirenti la somma di € CP_3 CP_4
280.000,00 incassata come prezzo di vendita dell'immobile detraendo da tale somma l'importo necessario all'estinzione anticipata del mutuo n. 215817 acceso dagli acquirenti presso la;
Controparte_5
- condannato i venditori , ed il Notaio a risarcire agli CP_3 CP_4 Parte_1 acquirenti il danno liquidato nella misura di € 42.777,85;
3 -rigettato ogni altra domanda degli attori;
-rigettato la domanda proposta dai convenuti nei confronti di;
Pt_2 Tes_1
-compensato le spese tra convenuti e chiamati in causa e tra i primi chiamati e la compagnia assicuratrice;
-condannato i convenuti , , al pagamento delle spese CP_3 CP_4 Parte_1 processuali in favore degli attori;
-condannato gli attori al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 Pt_4 della . Controparte_5
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto impugnazione il Notaio Parte_1 chiedendo la riforma della sentenza impugnata dichiarando la validità dell'atto di compravendita del 18/10/2007 non sussistendo profili di responsabilità del Notaio e, in via subordinata, in caso di conferma della sentenza di primo grado dichiarare la responsabilità della con conseguente condanna della Controparte_5 stessa in solido al risarcimento del danno nei confronti dei signori e CP_2 CP_1 con condanna delle controparti alle spese del doppio grado di giudizio. Hanno altresì interposto autonomo appello i signori e iscritto al n. CP_3 CP_4
758/2020 RG poi riunito al presente, chiedendo la riforma della sentenza impugnata dichiarando l'assenza di responsabilità in capo ai signori e e la CP_3 CP_4 validità dell'atto di compravendita del 18/10/2007; in subordine condannare il geom.
ed il geom. tenere indenne in via diretta o di rivalsa gli appellanti Tes_1 Pt_2 per le eventuali somme da corrispondere per i fatti di causa, con vittoria di spese del doppio grado. In caso di mancato accoglimento della domanda principale disporre la riduzione del risarcimento e delle spese di lite.
e hanno anche formulato istanze istruttorie (ctu per la valutazione CP_3 CP_4 della responsabilità dei geometri e la verifica della posizione catastale dell'immobile). Gli appellanti hanno altresì chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata dichiarata inammissibile da questa Corte con ordinanza del 9/10/2020. Si sono costituiti in appello gli appellati e chiedendo il rigetto CP_2 CP_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata e, in caso di accoglimento delle domande dell'appellante nei confronti della , che ogni Controparte_5 conseguenza economica relativa al mutuo sia a carico dei signori e CP_4
con condanna degli stessi al pagamento anche delle spese di lite. CP_3
Si sono poi costituiti gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello Pt_2 Pt_3 proposto dai signori e e la conferma della sentenza impugnata con CP_3 CP_4 condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite a favore dell'Avv. Marchese quale procuratore antistatario. Si è costituita altresì la chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_5 proposto dal Notaio in via subordinata nei confronti della banca, con Parte_1 condanna alle spese di lite. Si è costituita infine la chiedendo dichiararsi che nessuna richiesta di CP_6 riforma della sentenza di primo grado è stata proposta avverso la declaratoria di estraneità ai fatti di causa dei signori e , con vittoria di spese di Pt_2 Pt_3 lite.
4 All'udienza del 26 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe Parte_1 erroneamente ritenuto sussistente una ipotesi di nullità testuale ex art. 46 comma 5 bis DPR 380/01 dell'atto di compravendita del 18/10/2007 rep. 47092 racc. 12721, in quanto nell'atto erano riportati gli estremi della DIA del 2007. Detto motivo può essere trattato congiuntamente ai primi due motivi di impugnazione proposti dagli appellanti e alle pagine 4 e 5 dell'atto di appello, in CP_3 CP_4 ordine all'erronea applicazione della normativa sulla nullità dell'atto di compravendita e sull'infondatezza della domanda di nullità. I motivi sono fondati. Preliminarmente rileva la Corte che dall'esame degli atti di causa emerge che in data 27/3/1986 prot. 12913/86, era stata presentata una domanda di condono ai sensi della legge n. 47/85, domanda successivamente protocollata dalla XV ripartizione del Comune di Roma al n. 96122/87, per sanare il cambio di destinazione d'uso ad uso residenziale di 4 locali posti al piano seminterrato dello stabile sito in via Gravina di Puglia n. 23, locali collegati con gli appartamenti sovrastanti distinti con i nn. 1-2-3- 4, domanda a seguito della quale veniva rilasciata concessione in sanatoria n. 322679 del 6/10/2004. Da quanto sopra discende che in ordine al seminterrato collegato con l'appartamento n. 4 risulta effettuato un cambio di destinazione d'uso ad uso abitativo, assentito con concessione in sanatoria n. 322679 del 6/10/2004, atto mai impugnato né revocato, tant'è che dalla visura catastale effettuata in data 27/7/2007, in epoca antecedente alla stipula del contratto di compravendita, risulta che il seminterrato contraddistinto al fg. 1051 part. 806 sub. 501 cui è graffata la part. 1143 sub. 501, oggetto della compravendita del 18/10/2007, risulta accatastato con attribuzione della categoria A2 civile abitazione. Ciò premesso si rammenta che in materia di nullità dei contratti di compravendita di immobili con irregolarità urbanistiche, sancita dagli artt.17 e 40 della L. n. 47/85 poi ribadita dall'art. 46 del DPR n.380/01, la Cassazione a Sezioni Unite con la sent. n. 8230/2019 ha affermato che "La nullità comminata dalle norme in questione va ricondotta nell'ambito del co. 3 dell'art. 1418 cc e deve qualificarsi come una nullità testuale, […] volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile proprio a quell'immobile. Il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato", orientamento confermato da Cass. n.33243/2023 e n. 33754/23. Nel caso in esame, dall'art. 1 del contratto di compravendita del 18/10/2007 si rileva che il Notaio nell'atto indica tutti gli atti autorizzativi inerenti l'immobile Parte_1 oggetto di compravendita dichiarati dai venditori e, in particolare, menziona che:
-“le opere di costruzione del fabbricato di cui fa parte la porzione immobiliare in oggetto sono state realizzate in virtu' di licenza edilizia n. 942 rilasciata dal Comune di Roma in data 29 luglio 1976e successiva variante in data 27 giugno 1976”;
5 -“è stata presentata in data 27 marzo 1986 domanda di condono edilizio con protocollo n. 12913/86 ai sensi della legge 47/85 presso la XIII Circoscrizione del Comune di Roma. Detta domanda sanavi i seguenti abusi: cambio di destinazione d'uso ad uso residenziale dei quattro locali posti nel piano seminterrato collegati agli appartamenti int. 1, 2, 3, 4; modifiche di prospetto in tip.
7. Dichiara altresì che con riferimento specifico all'appartamento oggetto del presente atto è stata rilasciata una concessione in sanatoria n. 322679 in data 6 ottobre 2004 per opere abusive relative all'ampliamento ad uso residenziale. Per il fabbricato è stata rilasciata l'abitabilità in data 8 maggio 1981 n. 128.” Il Notaio menziona altresì nell'atto che i dati che individuano catastalmente l'appartamento oggetto di compravendita (part. 806 sub 501 e 1143 sub 501 tra loro graffate) “derivano dal frazionamento da una a due unità immobiliari, approvato con D.I.A. protocollo 21241/2007”. Da quanto sopra emerge quindi che sono indicate nell'atto sia il titolo abilitativo del 1976 alla costruzione del fabbricato, sia il titolo del 2004 che ha sanato il cambio di destinazione d'uso del seminterrato ad uso residenziale, sia la presentazione del titolo del 29/3/2007 prot. 21214/2007 per il frazionamento dell'immobile da due ad una unità mediante eliminazione della scala interna di collegamento. In conseguenza di quanto sopra ed in aderenza al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia sopra menzionato, ritiene la Corte che non sussista la nullità testuale del contratto dichiarata, invece, dal Tribunale, con conseguente riforma della sentenza impugnata nel senso che deve essere dichiarata la validità ed efficacia del contratto di compravendita del 18/10/2007 rep. 47092 racc. 12721 rogato dal Notaio . Parte_1
L'accoglimento del primo motivo travolge anche la statuizione della sentenza di primo grado che ha condannato i venditori a restituire agli acquirenti la somma di € 280.000,00 incassata come prezzo di vendita dell'immobile detraendo da tale somma l'importo necessario all'estinzione anticipata del mutuo n. 215817 acceso dagli acquirenti presso la sulla base della ritenuta nullità Controparte_5 della compravendita non confermata da questa Corte. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che dall'erronea Parte_1 interpretazione della nullità testuale di cui all'art. 46 DPR 380/01 è discesa l'erronea applicazione dell'art. 47 DPR 380/01 che prevede che il ricevimento di atti nulli da parte del notaio costituisce violazione dell'art. 28 della legge notarile solo se detti atti non sono convalidabili, con conseguente illegittimità della declaratoria della responsabilità professionale del notaio e della condanna del medesimo al risarcimento del danno. Tale motivo può essere trattato congiuntamente, in quanto connesso, al terzo motivo di impugnazione di cui alla pagina 7 dell'appello proposto dai venditori e CP_3
. CP_4
I motivi sono fondati. Gli originari attori fondano la domanda risarcitoria per responsabilità professionale del Notaio oltre che sulla mancata menzione nell'atto della domanda di frazionamento, domanda che, come visto, è invece indicata, anche sulla ulteriore circostanza della omissione da parte del Notaio delle verifiche in ordine al fatto che
6 il Comune aveva diffidato i venditori dall'effettuare il frazionamento mediante rimozione della scala interna in quanto l'istanza era carente del certificato catastale, del nulla osta sanitario relativo al frazionamento, che il calcolo degli oneri concessori non era esatto e che non ne era stato dimostrato il pagamento e che i lavori proposti erano in contrasto con l'art. 3 par. 7 delle NTA di PRG. Sul punto a prescindere dall'esclusione della nullità testuale del contratto per tutto quanto sopra esposto con riferimento al primo motivo, osserva la Corte che a carico del pubblico ufficiale rogante non sussiste alcun obbligo giuridico di verificare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato dal venditore in merito alla conformità agli strumenti urbanistici del bene compravenduto, da ciò derivando l'assenza di responsabilità in capo al Notaio che non verifichi la veridicità delle dichiarazioni del venditore (Cass. n. 1457/2023). Peraltro deve rilevarsi che il provvedimento del Comune di diffida ai venditori dal compiere le opere (rimozione scala interna) per il frazionamento è del 21-23 gennaio 2008, quindi successivo alla stipula del contratto, a nulla rilevando le interlocuzioni tra i venditori e gli uffici comunali intercorse nel luglio 2007 inerenti integrazioni documentali della DIA e calcolo degli oneri, interlocuzioni alle quali il Notaio è del tutto estraneo non avendo alcun obbligo di effettuare verifiche e controlli sull'iter amministrativo della pratica. Alla luce di quanto sopra ritiene la Corte che non sussista alcuna responsabilità del Notaio per aver omesso delle verifiche alle quali non era in alcun modo tenuto potendosi, semmai, attribuire al Notaio soltanto una mera imprecisione lessicale nell'aver indicato nell'atto che il frazionamento da una a due unità immobiliari era stato “approvato” con D.I.A. protocollo 21241/2007, mentre in realtà la DIA era stata soltanto presentata e, al momento del rogito, era ancora in fase di istruttoria. Peraltro è appena il caso di sottolineare che gli acquirenti, originari attori, fin dall'epoca della sottoscrizione del contratto preliminare erano perfettamente a conoscenza della presentazione della D.I.A. per il frazionamento dell'immobile oggetto di compravendita atteso che nel preliminare viene espressamente indicato che “la parte promittente venditrice ha presentato in data 29 marzo 2007 domanda di frazionamento con deposito DIA art. 1 comma 6 L. 443/01 per frazionamento da una a due unità immobiliari”. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere riformata sul punto nel senso che deve essere esclusa ogni responsabilità per omesse verifiche in capo al Notaio e, conseguentemente, rigettata la richiesta risarcitoria nei confronti Parte_1 del medesimo Notaio. Il terzo motivo proposto in via subordinata dall'appellante relativo Parte_1 all'esclusione di responsabilità della Banca mutuante resta assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi. Con il quarto, quinto, sesto motivo di impugnazione rispettivamente a pagina 8, 10, 17 dell'atto di appello, che possono essere trattati congiuntamente per connessione, gli appellanti e lamentano che la sentenza impugnata avrebbe CP_3 CP_4 errato nel ritenere sussistente una responsabilità dei venditori non escludendo la mala fede degli appellanti ed escludendo la responsabilità dei tecnici e Pt_2
cui i venditori si erano affidati per lo svolgimento della pratica di Tes_1
7 frazionamento dell'immobile, condannando i venditori al risarcimento dei danni nei confronti degli acquirenti nella misura di € 42.777,85. Sotto tale profilo l'impugnazione è infondata. Difatti sebbene nel contatto preliminare fosse stato esplicitato e, conseguentemente, gli acquirenti fossero al corrente della circostanza della presentazione in data 29/3/2007 della DIA per il frazionamento dall'originaria unica unità immobiliare, dell'appartamento oggetto di compravendita, tuttavia il comportamento dei venditori non può dirsi improntato a buona fede ex 1375 c.c. in quanto hanno celato ai venditori l'esistenza dell'interlocuzione con gli uffici urbanistici del Comune circa l'irregolarità della DIA presentata, poi sfociata nella diffida dal compiere le opere di frazionamento (rimozione della scala di collegamento) del gennaio 2008, successiva alla stipula dell'atto pubblico di compravendita, circostanza incidente sul valore dell'immobile che, se conosciuta, avrebbe consentito agli acquirenti di decidere se acquistare lo stesso l'immobile, magari ricontrattando il prezzo in base all'effettivo valore, o recedere dal contratto. Conseguentemente si ritiene corretta la statuizione del Tribunale che ha ritenuto la responsabilità dei venditori, anche se la stessa deve essere riqualificata ai sensi dell'art. 1375 cc. e non dell'art. 1338 c.c. non sussistendo una causa di invalidità del contratto, condannando gli stessi al risarcimento del danno nei confronti degli acquirenti. In ordine al quantum del risarcimento osserva la Corte che la determinazione del danno effettuata dal Tribunale non è oggetto di specifico motivo di impugnazione e, pertanto, sulla stessa si è formato il giudicato. Conseguentemente deve essere confermata la statuizione della sentenza impugnata che ha ritenuto sussistente la responsabilità dei venditori e con CP_3 CP_4 conseguente condanna degli stessi al pagamento in favore degli acquirenti dell'importo di € 42.777,85. Gli appellanti e lamentano inoltre che la sentenza impugnata CP_3 CP_4 avrebbe errato nell' escludere la responsabilità dei tecnici cui i Pt_2 Tes_1 venditori si erano affidati per lo svolgimento della pratica di frazionamento dell'immobile. In proposito osserva la Corte che quanto al geom. risulta in atti che lo stesso Tes_1
è intervenuto nella vicenda in data 10/1/2008 con la presentazione di una perizia integrativa relativa al calcolo degli oneri concessori, quindi successivamente alla stipula del contratto di compravendita avvenuta il 18/10/2007, apparendo corretta la statuizione del Tribunale che ha respinto la domanda risarcitoria nei confronti del dovendosi sul punto confermare la sentenza impugnata. Tes_1
Per quanto concerne la posizione del geom. cui è attribuibile la D.I.A. per Pt_2 il frazionamento presentata il 29/3/2007, osserva la Corte che la domanda formulata dagli appellanti e nei confronti del è fondata su un CP_3 CP_4 Pt_2 presunto inadempimento del contratto di prestazione professionale da parte del geom. i cui non vi è prova in atti, condividendo questa Corte il rigetto dell' Pt_2 istanza istruttoria di CTU avente natura esplorativa, inadempimento che, in ogni caso, non esclude la responsabilità dei venditori per il comportamento contrattuale non improntato a buona fede ex at. 1375 c.c. di cui sopra si è detto.
8 Conseguentemente deve essere confermata la statuizione della sentenza impugnata che ha respinto la domanda risarcitoria nei confronti del Pt_2
Conclusivamente l'appello proposto da e l'appello riunito proposto dai Parte_1 venditori e devono essere parzialmente accolti con parziale CP_3 CP_4 riforma dell'impugnata sentenza n. 23260/2019 del Tribunale di Roma nei termini sopra indicati. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio ritiene la Corte che gli appellati e debbano essere condannati al pagamento delle spese di entrambi i CP_2 CP_1 gradi di giudizio nei confronti degli appellanti , e , spese Parte_1 CP_3 CP_4 che si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore da € 26.001,00 ad € 52.000 in relazione al valore del danno (€ 42.777,85), mentre le spese del presente grado vanno compensate tra tutte le altre parti.
PQM
La Corte, pronunciando sugli appelli riuniti formulati da , Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_3 Controparte_4
23260 dell'anno 2019, in parziale riforma della sentenza impugnata ritenuta assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide: a)dichiara la validità ed efficacia del contratto di compravendita del 18/10/2007 per atto Notaio rep. 47092 racc. 12721, con conseguente diritto dei venditori Parte_1 di ritenere quanto percepito titolo di prezzo dell'immobile; b)rigetta la domanda di responsabilità formulata nei confronti del Notaio;
Parte_1
c)condanna gli appellati e l pagamento delle spese di lite di entrambi CP_2 CP_1
i gradi di giudizio in favore dell'appellante che liquida in € 7.616,00 per il Parte_1 primo grado ed in € 6.946,00 per il presente grado oltre 15% per rimborso spese generali IVA e Cpa;
d) condanna gli appellati e l pagamento delle spese di lite di entrambi CP_2 CP_1
i gradi di giudizio in favore degli appellanti e che liquida in € CP_3 CP_4
7.616,00 per il primo grado ed € 6.946,00 per il presente grado oltre 15% per rimborso spese generali IVA e Cpa;
e)compensa le spese del grado tra tutte le altre parti;
f)conferma nel resto l'impugnata sentenza;
Roma, li 30 luglio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
9
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott. Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n. 716/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 26.3.2025 all'esito della trattazione scritta con concessione dei termini ex art. 190 cpc e vertente tra ( c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma viale Regina Margherita n. 276 presso lo studio degli Avv. Marco Ferraro (CF
) e Avv, Stefano Giove (cf ) che lo C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono in virtù di procura in atti dichiarando di voler ricevere le comunicazioni p/o l'indirizzo pec e Email_1
, fax 0644249306 . Appellante Email_2
E
n. Roma il 9/3/1960 (cf ) Controparte_1 C.F._4
n. Roma il 19/7/1962 (cf ) CP_2 C.F._5
Entrambi rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dall'Avv. Debora Magaraggia (cf ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma C.F._6 via Taro 25, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni p/o l'indirizzo pec fax 083793866 Appellati Email_3
NONCHE'
n. Castelnuovo di Farfa il 15/9/1947 (cf Controparte_3 C.F._7
n. Tripoli il 19/4/1952 (cf Controparte_4 C.F._8
Entrambi, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dall'Avv. Rocco Capuzzi (cf ) ed elettivamente C.F._9 domiciliati presso il suo studio in Roma via G. Scalia 15, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni p/o l'indirizzo pec fax Email_4
0639736724 Appellanti e appellati
cf con sede in Controparte_5 P.IVA_1
Roma via Sardegna n. 129 in persona del LRPT rappresentato e difeso in virtù di
1 procura in atti dall'Avv. Amedeo Pomponio (cf ed C.F._10 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma via Cicerone 44, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni p/o l'indirizzo pec fax 0632628945 Email_5
(cf con sede in Mogliano Veneto via Controparte_6 P.IVA_2
Marocchesa n. 14 rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. Anna Paola Mormino (cf ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._11 suo studio in Roma viale Pinturicchio 204, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni p/o l'indirizzo pec fax Email_6
063232159
n. Roma 18/11/1968 (cf ) Parte_2 C.F._12
n. Roma 16/4/1976 (cf ) Parte_3 C.F._13
Entrambi rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dall'Avv. Marco Marchese (cf ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._14
Roma via Tuscolana 1348, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni p/o l'indirizzo pec fax 0683604793 Email_7
Appellati
Avverso Sentenza del Tribunale di Roma n. 23260/2019
Oggetto: nullità compravendita immobiliare Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno convenuto in giudizio , CP_2 Controparte_1 Controparte_3
, il notaio , e la , Controparte_4 Parte_1 Controparte_5 chiedendo la declaratoria di nullità del contratto di vendita del 18/10/2007 con il quale gli attori acquistarono dai signori e la proprietà dell'immobile sito CP_3 CP_4 in Roma via Gravina di Puglia n. 23 loc. Consorzio Torre Gaia ed. S piano rialzato interno 4, con annesso posto auto scoperto distinto con il n. 4, distinto in catasto al fg. 1051 part. 806-1143 sub 4, per il prezzo di € 280.000,00 di cui € 120.000,00 ottenuti mediante mutuo concesso dalla . Controparte_5
Gli attori esponevano che nel contratto i venditori avevano dichiarato che l'immobile era stato oggetto di una domanda di condono accolta con il rilascio di concessione edilizia in sanatoria del 6/1/2004, mentre non si faceva menzione di una DIA ex art. 1 comma 6 L. n, 443/2001 presentata il 29/3/2007 per il frazionamento di un'unica unità immobiliare in due unità immobiliari prot. Q172007/27241. Successivamente alla stipula del preliminare, avvenuta il 9/5/2007, gli acquirenti sostengono di aver scoperto che il Comune di Roma con comunicazione del 13/4/2007 aveva diffidato il dall'esecuzione dei lavori oggetto della DIA in CP_3 quanto l'istanza era carente del certificato catastale, del nulla osta sanitario relativo al frazionamento, che il calcolo degli oneri concessori non era esatto e che non ne era stato dimostrato il pagamento e che i lavori proposti erano in contrasto con l'art. 2 3 par. 7 delle NTA di PRG in quanto i locali parzialmente interrati non possono essere adibiti ad abitazione. In data 16/6/2007 il presentò al Comune una relazione tecnica a firma CP_3 dell'Ing. con allegata planimetria in cui si affermava che la richiesta era stata Per_1 avanzata solo per l'eliminazione della scala interna di collegamento tra le due unità immobiliari e che l'immobile posto al piano seminterrato veniva sanato come abitazione con una superficie di mq 76,00, con concessione in sanatoria n. 322579 del 6/1/2004. Il 23/7/2007 il geom. resentò al Comune una comunicazione di fine Parte_2 lavori con allegato calcolo degli oneri concessori. Pertanto gli attori chiedevano:
-la declaratoria di nullità del contratto di vendita del 18/10/2007 e del contratto di mutuo in quanto l'immobile oggetto degli stessi è privo di titolo edilizio;
-la declaratoria di responsabilità dei venditori e per aver celato che CP_3 CP_4
l'immobile era privo di titolo edilizio;
-la declaratoria di responsabilità del notaio per aver attestato nel contratto Parte_1 di vendita e nel contratto di mutuo che l'immobile derivava da una approvazione a mezzo DIA senza effettuare le verifiche in ordine alla veridicità di quanto attestato;
-la declaratoria di responsabilità della per aver omesso Controparte_5 di effettuare le verifiche in ordine al diniego della DIA per il frazionamento dell'immobile oggetto del contratto di mutuo;
-la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme pagate ed al risarcimento dei danni subiti dagli attori. Si costituivano in primo grado: i venditori e i quali contestavano le domande attoree chiedendone CP_3 CP_4 il rigetto;
il notaio il quale contestava le domande attoree chiedendone il rigetto, Parte_1 chiedendo in subordine che in caso di accertamento di sua responsabilità il risarcimento fosse limitato ex artt. 1223, 1225, 1227 cc;
i tecnici e quali chiamati in causa che contestavano le Parte_2 Tes_1 domande attoree chiedendone il rigetto e che chiamavano in garanzia la
[...]
al fine di essere manlevati in caso di affermazione di loro responsabilità per CP_6 il risarcimento del danno;
la che contestava le domande attoree chiedendone il Controparte_5 rigetto;
la che contestava le domande attoree nei confronti dei garantiti Controparte_6 chiedendone il rigetto. Con sentenza n. 23260/2019 il Tribunale di Roma ha:
-dichiarato la nullità del contratto di vendita del 18/10/2007 a rogito del Notaio
rep. 47092 racc. 12721; Parte_1
-condannato i venditori e a restituire agli acquirenti la somma di € CP_3 CP_4
280.000,00 incassata come prezzo di vendita dell'immobile detraendo da tale somma l'importo necessario all'estinzione anticipata del mutuo n. 215817 acceso dagli acquirenti presso la;
Controparte_5
- condannato i venditori , ed il Notaio a risarcire agli CP_3 CP_4 Parte_1 acquirenti il danno liquidato nella misura di € 42.777,85;
3 -rigettato ogni altra domanda degli attori;
-rigettato la domanda proposta dai convenuti nei confronti di;
Pt_2 Tes_1
-compensato le spese tra convenuti e chiamati in causa e tra i primi chiamati e la compagnia assicuratrice;
-condannato i convenuti , , al pagamento delle spese CP_3 CP_4 Parte_1 processuali in favore degli attori;
-condannato gli attori al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 Pt_4 della . Controparte_5
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto impugnazione il Notaio Parte_1 chiedendo la riforma della sentenza impugnata dichiarando la validità dell'atto di compravendita del 18/10/2007 non sussistendo profili di responsabilità del Notaio e, in via subordinata, in caso di conferma della sentenza di primo grado dichiarare la responsabilità della con conseguente condanna della Controparte_5 stessa in solido al risarcimento del danno nei confronti dei signori e CP_2 CP_1 con condanna delle controparti alle spese del doppio grado di giudizio. Hanno altresì interposto autonomo appello i signori e iscritto al n. CP_3 CP_4
758/2020 RG poi riunito al presente, chiedendo la riforma della sentenza impugnata dichiarando l'assenza di responsabilità in capo ai signori e e la CP_3 CP_4 validità dell'atto di compravendita del 18/10/2007; in subordine condannare il geom.
ed il geom. tenere indenne in via diretta o di rivalsa gli appellanti Tes_1 Pt_2 per le eventuali somme da corrispondere per i fatti di causa, con vittoria di spese del doppio grado. In caso di mancato accoglimento della domanda principale disporre la riduzione del risarcimento e delle spese di lite.
e hanno anche formulato istanze istruttorie (ctu per la valutazione CP_3 CP_4 della responsabilità dei geometri e la verifica della posizione catastale dell'immobile). Gli appellanti hanno altresì chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata dichiarata inammissibile da questa Corte con ordinanza del 9/10/2020. Si sono costituiti in appello gli appellati e chiedendo il rigetto CP_2 CP_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata e, in caso di accoglimento delle domande dell'appellante nei confronti della , che ogni Controparte_5 conseguenza economica relativa al mutuo sia a carico dei signori e CP_4
con condanna degli stessi al pagamento anche delle spese di lite. CP_3
Si sono poi costituiti gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello Pt_2 Pt_3 proposto dai signori e e la conferma della sentenza impugnata con CP_3 CP_4 condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite a favore dell'Avv. Marchese quale procuratore antistatario. Si è costituita altresì la chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_5 proposto dal Notaio in via subordinata nei confronti della banca, con Parte_1 condanna alle spese di lite. Si è costituita infine la chiedendo dichiararsi che nessuna richiesta di CP_6 riforma della sentenza di primo grado è stata proposta avverso la declaratoria di estraneità ai fatti di causa dei signori e , con vittoria di spese di Pt_2 Pt_3 lite.
4 All'udienza del 26 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe Parte_1 erroneamente ritenuto sussistente una ipotesi di nullità testuale ex art. 46 comma 5 bis DPR 380/01 dell'atto di compravendita del 18/10/2007 rep. 47092 racc. 12721, in quanto nell'atto erano riportati gli estremi della DIA del 2007. Detto motivo può essere trattato congiuntamente ai primi due motivi di impugnazione proposti dagli appellanti e alle pagine 4 e 5 dell'atto di appello, in CP_3 CP_4 ordine all'erronea applicazione della normativa sulla nullità dell'atto di compravendita e sull'infondatezza della domanda di nullità. I motivi sono fondati. Preliminarmente rileva la Corte che dall'esame degli atti di causa emerge che in data 27/3/1986 prot. 12913/86, era stata presentata una domanda di condono ai sensi della legge n. 47/85, domanda successivamente protocollata dalla XV ripartizione del Comune di Roma al n. 96122/87, per sanare il cambio di destinazione d'uso ad uso residenziale di 4 locali posti al piano seminterrato dello stabile sito in via Gravina di Puglia n. 23, locali collegati con gli appartamenti sovrastanti distinti con i nn. 1-2-3- 4, domanda a seguito della quale veniva rilasciata concessione in sanatoria n. 322679 del 6/10/2004. Da quanto sopra discende che in ordine al seminterrato collegato con l'appartamento n. 4 risulta effettuato un cambio di destinazione d'uso ad uso abitativo, assentito con concessione in sanatoria n. 322679 del 6/10/2004, atto mai impugnato né revocato, tant'è che dalla visura catastale effettuata in data 27/7/2007, in epoca antecedente alla stipula del contratto di compravendita, risulta che il seminterrato contraddistinto al fg. 1051 part. 806 sub. 501 cui è graffata la part. 1143 sub. 501, oggetto della compravendita del 18/10/2007, risulta accatastato con attribuzione della categoria A2 civile abitazione. Ciò premesso si rammenta che in materia di nullità dei contratti di compravendita di immobili con irregolarità urbanistiche, sancita dagli artt.17 e 40 della L. n. 47/85 poi ribadita dall'art. 46 del DPR n.380/01, la Cassazione a Sezioni Unite con la sent. n. 8230/2019 ha affermato che "La nullità comminata dalle norme in questione va ricondotta nell'ambito del co. 3 dell'art. 1418 cc e deve qualificarsi come una nullità testuale, […] volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile proprio a quell'immobile. Il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato", orientamento confermato da Cass. n.33243/2023 e n. 33754/23. Nel caso in esame, dall'art. 1 del contratto di compravendita del 18/10/2007 si rileva che il Notaio nell'atto indica tutti gli atti autorizzativi inerenti l'immobile Parte_1 oggetto di compravendita dichiarati dai venditori e, in particolare, menziona che:
-“le opere di costruzione del fabbricato di cui fa parte la porzione immobiliare in oggetto sono state realizzate in virtu' di licenza edilizia n. 942 rilasciata dal Comune di Roma in data 29 luglio 1976e successiva variante in data 27 giugno 1976”;
5 -“è stata presentata in data 27 marzo 1986 domanda di condono edilizio con protocollo n. 12913/86 ai sensi della legge 47/85 presso la XIII Circoscrizione del Comune di Roma. Detta domanda sanavi i seguenti abusi: cambio di destinazione d'uso ad uso residenziale dei quattro locali posti nel piano seminterrato collegati agli appartamenti int. 1, 2, 3, 4; modifiche di prospetto in tip.
7. Dichiara altresì che con riferimento specifico all'appartamento oggetto del presente atto è stata rilasciata una concessione in sanatoria n. 322679 in data 6 ottobre 2004 per opere abusive relative all'ampliamento ad uso residenziale. Per il fabbricato è stata rilasciata l'abitabilità in data 8 maggio 1981 n. 128.” Il Notaio menziona altresì nell'atto che i dati che individuano catastalmente l'appartamento oggetto di compravendita (part. 806 sub 501 e 1143 sub 501 tra loro graffate) “derivano dal frazionamento da una a due unità immobiliari, approvato con D.I.A. protocollo 21241/2007”. Da quanto sopra emerge quindi che sono indicate nell'atto sia il titolo abilitativo del 1976 alla costruzione del fabbricato, sia il titolo del 2004 che ha sanato il cambio di destinazione d'uso del seminterrato ad uso residenziale, sia la presentazione del titolo del 29/3/2007 prot. 21214/2007 per il frazionamento dell'immobile da due ad una unità mediante eliminazione della scala interna di collegamento. In conseguenza di quanto sopra ed in aderenza al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia sopra menzionato, ritiene la Corte che non sussista la nullità testuale del contratto dichiarata, invece, dal Tribunale, con conseguente riforma della sentenza impugnata nel senso che deve essere dichiarata la validità ed efficacia del contratto di compravendita del 18/10/2007 rep. 47092 racc. 12721 rogato dal Notaio . Parte_1
L'accoglimento del primo motivo travolge anche la statuizione della sentenza di primo grado che ha condannato i venditori a restituire agli acquirenti la somma di € 280.000,00 incassata come prezzo di vendita dell'immobile detraendo da tale somma l'importo necessario all'estinzione anticipata del mutuo n. 215817 acceso dagli acquirenti presso la sulla base della ritenuta nullità Controparte_5 della compravendita non confermata da questa Corte. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che dall'erronea Parte_1 interpretazione della nullità testuale di cui all'art. 46 DPR 380/01 è discesa l'erronea applicazione dell'art. 47 DPR 380/01 che prevede che il ricevimento di atti nulli da parte del notaio costituisce violazione dell'art. 28 della legge notarile solo se detti atti non sono convalidabili, con conseguente illegittimità della declaratoria della responsabilità professionale del notaio e della condanna del medesimo al risarcimento del danno. Tale motivo può essere trattato congiuntamente, in quanto connesso, al terzo motivo di impugnazione di cui alla pagina 7 dell'appello proposto dai venditori e CP_3
. CP_4
I motivi sono fondati. Gli originari attori fondano la domanda risarcitoria per responsabilità professionale del Notaio oltre che sulla mancata menzione nell'atto della domanda di frazionamento, domanda che, come visto, è invece indicata, anche sulla ulteriore circostanza della omissione da parte del Notaio delle verifiche in ordine al fatto che
6 il Comune aveva diffidato i venditori dall'effettuare il frazionamento mediante rimozione della scala interna in quanto l'istanza era carente del certificato catastale, del nulla osta sanitario relativo al frazionamento, che il calcolo degli oneri concessori non era esatto e che non ne era stato dimostrato il pagamento e che i lavori proposti erano in contrasto con l'art. 3 par. 7 delle NTA di PRG. Sul punto a prescindere dall'esclusione della nullità testuale del contratto per tutto quanto sopra esposto con riferimento al primo motivo, osserva la Corte che a carico del pubblico ufficiale rogante non sussiste alcun obbligo giuridico di verificare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato dal venditore in merito alla conformità agli strumenti urbanistici del bene compravenduto, da ciò derivando l'assenza di responsabilità in capo al Notaio che non verifichi la veridicità delle dichiarazioni del venditore (Cass. n. 1457/2023). Peraltro deve rilevarsi che il provvedimento del Comune di diffida ai venditori dal compiere le opere (rimozione scala interna) per il frazionamento è del 21-23 gennaio 2008, quindi successivo alla stipula del contratto, a nulla rilevando le interlocuzioni tra i venditori e gli uffici comunali intercorse nel luglio 2007 inerenti integrazioni documentali della DIA e calcolo degli oneri, interlocuzioni alle quali il Notaio è del tutto estraneo non avendo alcun obbligo di effettuare verifiche e controlli sull'iter amministrativo della pratica. Alla luce di quanto sopra ritiene la Corte che non sussista alcuna responsabilità del Notaio per aver omesso delle verifiche alle quali non era in alcun modo tenuto potendosi, semmai, attribuire al Notaio soltanto una mera imprecisione lessicale nell'aver indicato nell'atto che il frazionamento da una a due unità immobiliari era stato “approvato” con D.I.A. protocollo 21241/2007, mentre in realtà la DIA era stata soltanto presentata e, al momento del rogito, era ancora in fase di istruttoria. Peraltro è appena il caso di sottolineare che gli acquirenti, originari attori, fin dall'epoca della sottoscrizione del contratto preliminare erano perfettamente a conoscenza della presentazione della D.I.A. per il frazionamento dell'immobile oggetto di compravendita atteso che nel preliminare viene espressamente indicato che “la parte promittente venditrice ha presentato in data 29 marzo 2007 domanda di frazionamento con deposito DIA art. 1 comma 6 L. 443/01 per frazionamento da una a due unità immobiliari”. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere riformata sul punto nel senso che deve essere esclusa ogni responsabilità per omesse verifiche in capo al Notaio e, conseguentemente, rigettata la richiesta risarcitoria nei confronti Parte_1 del medesimo Notaio. Il terzo motivo proposto in via subordinata dall'appellante relativo Parte_1 all'esclusione di responsabilità della Banca mutuante resta assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi. Con il quarto, quinto, sesto motivo di impugnazione rispettivamente a pagina 8, 10, 17 dell'atto di appello, che possono essere trattati congiuntamente per connessione, gli appellanti e lamentano che la sentenza impugnata avrebbe CP_3 CP_4 errato nel ritenere sussistente una responsabilità dei venditori non escludendo la mala fede degli appellanti ed escludendo la responsabilità dei tecnici e Pt_2
cui i venditori si erano affidati per lo svolgimento della pratica di Tes_1
7 frazionamento dell'immobile, condannando i venditori al risarcimento dei danni nei confronti degli acquirenti nella misura di € 42.777,85. Sotto tale profilo l'impugnazione è infondata. Difatti sebbene nel contatto preliminare fosse stato esplicitato e, conseguentemente, gli acquirenti fossero al corrente della circostanza della presentazione in data 29/3/2007 della DIA per il frazionamento dall'originaria unica unità immobiliare, dell'appartamento oggetto di compravendita, tuttavia il comportamento dei venditori non può dirsi improntato a buona fede ex 1375 c.c. in quanto hanno celato ai venditori l'esistenza dell'interlocuzione con gli uffici urbanistici del Comune circa l'irregolarità della DIA presentata, poi sfociata nella diffida dal compiere le opere di frazionamento (rimozione della scala di collegamento) del gennaio 2008, successiva alla stipula dell'atto pubblico di compravendita, circostanza incidente sul valore dell'immobile che, se conosciuta, avrebbe consentito agli acquirenti di decidere se acquistare lo stesso l'immobile, magari ricontrattando il prezzo in base all'effettivo valore, o recedere dal contratto. Conseguentemente si ritiene corretta la statuizione del Tribunale che ha ritenuto la responsabilità dei venditori, anche se la stessa deve essere riqualificata ai sensi dell'art. 1375 cc. e non dell'art. 1338 c.c. non sussistendo una causa di invalidità del contratto, condannando gli stessi al risarcimento del danno nei confronti degli acquirenti. In ordine al quantum del risarcimento osserva la Corte che la determinazione del danno effettuata dal Tribunale non è oggetto di specifico motivo di impugnazione e, pertanto, sulla stessa si è formato il giudicato. Conseguentemente deve essere confermata la statuizione della sentenza impugnata che ha ritenuto sussistente la responsabilità dei venditori e con CP_3 CP_4 conseguente condanna degli stessi al pagamento in favore degli acquirenti dell'importo di € 42.777,85. Gli appellanti e lamentano inoltre che la sentenza impugnata CP_3 CP_4 avrebbe errato nell' escludere la responsabilità dei tecnici cui i Pt_2 Tes_1 venditori si erano affidati per lo svolgimento della pratica di frazionamento dell'immobile. In proposito osserva la Corte che quanto al geom. risulta in atti che lo stesso Tes_1
è intervenuto nella vicenda in data 10/1/2008 con la presentazione di una perizia integrativa relativa al calcolo degli oneri concessori, quindi successivamente alla stipula del contratto di compravendita avvenuta il 18/10/2007, apparendo corretta la statuizione del Tribunale che ha respinto la domanda risarcitoria nei confronti del dovendosi sul punto confermare la sentenza impugnata. Tes_1
Per quanto concerne la posizione del geom. cui è attribuibile la D.I.A. per Pt_2 il frazionamento presentata il 29/3/2007, osserva la Corte che la domanda formulata dagli appellanti e nei confronti del è fondata su un CP_3 CP_4 Pt_2 presunto inadempimento del contratto di prestazione professionale da parte del geom. i cui non vi è prova in atti, condividendo questa Corte il rigetto dell' Pt_2 istanza istruttoria di CTU avente natura esplorativa, inadempimento che, in ogni caso, non esclude la responsabilità dei venditori per il comportamento contrattuale non improntato a buona fede ex at. 1375 c.c. di cui sopra si è detto.
8 Conseguentemente deve essere confermata la statuizione della sentenza impugnata che ha respinto la domanda risarcitoria nei confronti del Pt_2
Conclusivamente l'appello proposto da e l'appello riunito proposto dai Parte_1 venditori e devono essere parzialmente accolti con parziale CP_3 CP_4 riforma dell'impugnata sentenza n. 23260/2019 del Tribunale di Roma nei termini sopra indicati. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio ritiene la Corte che gli appellati e debbano essere condannati al pagamento delle spese di entrambi i CP_2 CP_1 gradi di giudizio nei confronti degli appellanti , e , spese Parte_1 CP_3 CP_4 che si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore da € 26.001,00 ad € 52.000 in relazione al valore del danno (€ 42.777,85), mentre le spese del presente grado vanno compensate tra tutte le altre parti.
PQM
La Corte, pronunciando sugli appelli riuniti formulati da , Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_3 Controparte_4
23260 dell'anno 2019, in parziale riforma della sentenza impugnata ritenuta assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide: a)dichiara la validità ed efficacia del contratto di compravendita del 18/10/2007 per atto Notaio rep. 47092 racc. 12721, con conseguente diritto dei venditori Parte_1 di ritenere quanto percepito titolo di prezzo dell'immobile; b)rigetta la domanda di responsabilità formulata nei confronti del Notaio;
Parte_1
c)condanna gli appellati e l pagamento delle spese di lite di entrambi CP_2 CP_1
i gradi di giudizio in favore dell'appellante che liquida in € 7.616,00 per il Parte_1 primo grado ed in € 6.946,00 per il presente grado oltre 15% per rimborso spese generali IVA e Cpa;
d) condanna gli appellati e l pagamento delle spese di lite di entrambi CP_2 CP_1
i gradi di giudizio in favore degli appellanti e che liquida in € CP_3 CP_4
7.616,00 per il primo grado ed € 6.946,00 per il presente grado oltre 15% per rimborso spese generali IVA e Cpa;
e)compensa le spese del grado tra tutte le altre parti;
f)conferma nel resto l'impugnata sentenza;
Roma, li 30 luglio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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