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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/05/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3291/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3291/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 14 maggio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. MAZZANTINI LAPO, oggi sostituito dall'avv. Laura Parte_1
Salvadori Per l'avv. IMBRIACI SILVANO CP_1
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'intervenuto riconoscimento, in autotutela, da parte dell , a favore CP_1
del ricorrente, dell'assegno sociale oggetto di causa.
L'avv. Salvadori insiste per la condanna di al pagamento delle spese processuali a favore del CP_1
ricorrente, con distrazione a favore del procuratore antistatario, poiché il riconoscimento del diritto è avvenuto a gennaio 2025, a seguito del deposito del ricorso giudiziale.
L'avv. Imbriaci si riporta agli atti e chiede la compensazione delle spese processuali.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3291/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MAZZANTINI LAPO, con elezione di domicilio in VIA PELLICCERIA 10 50123 FIRENZE, presso il difensore avv. MAZZANTINI LAPO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.10.2024, ha chiesto all'intestato Tribunale di: Parte_1
CP_
“Previa statuizione di illegittimità e revoca del provvedimento di rigetto dell' datato 18/04/2024 e della delibera n. 247130 del 18/07/2024 del Comitato Provinciale Inps, dichiarare che il Sig.
CP_ ha diritto a percepire l'assegno sociale dalla presentazione della domanda Parte_1
in data 28/03/2024. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del difensore antistatario”.
Si è costituito in giudizio , dando atto che l'ufficio amministrativo ha riesaminato in autotutela il CP_1
provvedimento di reiezione della domanda amministrativa, provvedendo al suo annullamento (doc. 1), con conseguente liquidazione dell'assegno sociale richiesto (doc. 2), e chiedendo all'intestato Tribunale di: “dichiarare cessata la materia del contendere;
-respingere ogni eventuale, ulteriore e diversa domanda di parte ricorrente;
-compensare le spese e competenze di lite.”.
All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, attesi l'intervenuto riconoscimento del diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno sociale, con decorrenza dal 1.04.2024, e la liquidazione degli
2 arretrati dal 1.04.2024 al 31.01.2025; parte ricorrente ha insistito per la condanna di al pagamento CP_1
delle spese processuali, con distrazione a favore del procuratore antistatario, mentre ne ha chiesto CP_1
la compensazione.
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia” (v. Cass. sent. n. 13085/2008).
Nel caso di specie, ha dedotto e documentato di avere riconosciuto il diritto del ricorrente alla CP_1 percezione dell'assegno sociale, con decorrenza dal 1.04.2024, e liquidato gli arretrati dal 1.04.2024 al
31.01.2025 (v. doc. n. 1 e 2 del fascicolo di parte resistente).
Pertanto, all'odierna udienza le parti hanno concordemente chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Ciò posto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti, sulla scorta dell'intervenuto riconoscimento del diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno sociale, con decorrenza dal
1.04.2024, e della liquidazione degli arretrati dal 1.04.2024 al 31.01.2025.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Tenuto conto della condotta processuale di parte resistente (che ha provveduto in autotutela al riconoscimento del diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno sociale, con decorrenza dal
1.04.2024, e alla liquidazione degli arretrati dal 1.04.2024 al 31.01.2025), le spese processuali sono parzialmente compensate tra le parti nella misura di 1/3, le spese residue seguono la soccombenza
(virtuale) di e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (valori minimi dello CP_1
scaglione di riferimento), con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
3 - dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, per intervenuto riconoscimento del diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno sociale, con decorrenza dal 1.04.2024, e liquidazione degli arretrati dal 1.04.2024 al 31.01.2025;
- compensa parzialmente le spese processuali tra le parti nella misura di 1/3 e condanna al CP_1
pagamento delle spese residue a favore del ricorrente, queste ultime liquidate in complessivi euro
1.243,34 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 14 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
4
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3291/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 14 maggio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. MAZZANTINI LAPO, oggi sostituito dall'avv. Laura Parte_1
Salvadori Per l'avv. IMBRIACI SILVANO CP_1
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'intervenuto riconoscimento, in autotutela, da parte dell , a favore CP_1
del ricorrente, dell'assegno sociale oggetto di causa.
L'avv. Salvadori insiste per la condanna di al pagamento delle spese processuali a favore del CP_1
ricorrente, con distrazione a favore del procuratore antistatario, poiché il riconoscimento del diritto è avvenuto a gennaio 2025, a seguito del deposito del ricorso giudiziale.
L'avv. Imbriaci si riporta agli atti e chiede la compensazione delle spese processuali.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3291/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MAZZANTINI LAPO, con elezione di domicilio in VIA PELLICCERIA 10 50123 FIRENZE, presso il difensore avv. MAZZANTINI LAPO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.10.2024, ha chiesto all'intestato Tribunale di: Parte_1
CP_
“Previa statuizione di illegittimità e revoca del provvedimento di rigetto dell' datato 18/04/2024 e della delibera n. 247130 del 18/07/2024 del Comitato Provinciale Inps, dichiarare che il Sig.
CP_ ha diritto a percepire l'assegno sociale dalla presentazione della domanda Parte_1
in data 28/03/2024. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del difensore antistatario”.
Si è costituito in giudizio , dando atto che l'ufficio amministrativo ha riesaminato in autotutela il CP_1
provvedimento di reiezione della domanda amministrativa, provvedendo al suo annullamento (doc. 1), con conseguente liquidazione dell'assegno sociale richiesto (doc. 2), e chiedendo all'intestato Tribunale di: “dichiarare cessata la materia del contendere;
-respingere ogni eventuale, ulteriore e diversa domanda di parte ricorrente;
-compensare le spese e competenze di lite.”.
All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, attesi l'intervenuto riconoscimento del diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno sociale, con decorrenza dal 1.04.2024, e la liquidazione degli
2 arretrati dal 1.04.2024 al 31.01.2025; parte ricorrente ha insistito per la condanna di al pagamento CP_1
delle spese processuali, con distrazione a favore del procuratore antistatario, mentre ne ha chiesto CP_1
la compensazione.
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia” (v. Cass. sent. n. 13085/2008).
Nel caso di specie, ha dedotto e documentato di avere riconosciuto il diritto del ricorrente alla CP_1 percezione dell'assegno sociale, con decorrenza dal 1.04.2024, e liquidato gli arretrati dal 1.04.2024 al
31.01.2025 (v. doc. n. 1 e 2 del fascicolo di parte resistente).
Pertanto, all'odierna udienza le parti hanno concordemente chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Ciò posto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti, sulla scorta dell'intervenuto riconoscimento del diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno sociale, con decorrenza dal
1.04.2024, e della liquidazione degli arretrati dal 1.04.2024 al 31.01.2025.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Tenuto conto della condotta processuale di parte resistente (che ha provveduto in autotutela al riconoscimento del diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno sociale, con decorrenza dal
1.04.2024, e alla liquidazione degli arretrati dal 1.04.2024 al 31.01.2025), le spese processuali sono parzialmente compensate tra le parti nella misura di 1/3, le spese residue seguono la soccombenza
(virtuale) di e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (valori minimi dello CP_1
scaglione di riferimento), con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
3 - dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, per intervenuto riconoscimento del diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno sociale, con decorrenza dal 1.04.2024, e liquidazione degli arretrati dal 1.04.2024 al 31.01.2025;
- compensa parzialmente le spese processuali tra le parti nella misura di 1/3 e condanna al CP_1
pagamento delle spese residue a favore del ricorrente, queste ultime liquidate in complessivi euro
1.243,34 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 14 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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