Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93

Commentari2

  • 1Mobbing e ore non pagate lavoro non pagato
    https://www.dequo.it/articoli/

  • 2Maschere DM, DPI e per la collettività: disciplina e deroga COVID
    https://www.iusinitinere.it/

    A cura di Gianfranco Arpea, Avvocato e Docente nel Master in Giurista d'Impresa di Meliusform Business School 1. Premessa Al fine di adottare misure efficaci di contrasto alla diffusione pandemica del COVID-19, il Ministero della Salute e le Autorità sanitarie italiane hanno definito una serie di linee guida per evitare o contenere il contagio, raccomandando di seguire buone pratiche di igiene personale, favorire il c.d. distanziamento sociale e adottare misure di prevenzione per mantenere gli ambienti di vita e di lavoro salubri. Coerentemente con le linee guida, anche il regolatore pubblico ha adottato anche misure eccezionali; tra queste sono comprese le disposizioni speciali …

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Giurisprudenza70

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  • 1TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 20/11/2024, n. 20663
    Provvedimento: Pubblicato il 20/11/2024 N. 20663/2024 REG.PROV.COLL. N. 05380/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5380 del 2023, proposto da ER D'IN, NI TO CE, ON UZ, VI SS, MA CL MI, MA RR, FR RR, NC UR, NC IL, EN CC, NI AD CI, IO EM, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessio Giaquinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, …
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    • art. 35 c.p.a.·
    • giurisdizione amministrativa·
    • limite di età concorsi pubblici·
    • compensazione spese giudizio·
    • diritti soggettivi·
    • improcedibilità per carenza di interesse·
    • interesse legittimo·
    • art. 100 c.p.c.

  • 2Trib. Monza, sentenza 13/06/2024, n. 249
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA Sezione Lavoro La dott.ssa Serena Sommariva, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 840/2021 R.G. promossa da: (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Domenico Tambasco e domicilio eletto presso il suo studio di Milano, via Besana, 5, -ricorrente- contro (C.F. ), correte in Sesto San Controparte_1 C.F._2 Giovanni, via Tonale, 51, con il patrocinio dell'avv. Ettore Pietro Silva e domicilio eletto presso il suo studio di Milano, via Pagliano, 11, * C.F. – P. IVA ), con sede in Bosco Marengo (AL), in persona …
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    • art. 2087 c.c.·
    • responsabilità del datore di lavoro·
    • art. 2049 c.c.·
    • danno differenziale·
    • sicurezza sul lavoro·
    • responsabilità contrattuale·
    • responsabilità del preposto·
    • art. 2051 c.c.·
    • prova di pressione idraulica·
    • prova di pressione con gas·
    • appalto e subappalto·
    • risarcimento danni·
    • valutazione dei rischi·
    • D.lgs. 81/2008·
    • responsabilità aquiliana

  • 3Trib. Vicenza, sentenza 26/01/2024, n. 229
    Provvedimento: N. R.G. 9629/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA Sezione Seconda Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9629/2017 promossa da: oggi (c.f. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio del prof. avv. Lorenzo Schiano Di Pepe, dell'avv.to Alessandra Costa e dell'avv.to Federico Gobbato ATTORE contro c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Paolo Brugnera, dell'avv.to Tommaso Perilongo e dell'avv.to Alessandra Zilio Cambiagio CONVENUTO E con la chiamata in causa di c.f. , Controparte_2 P.IVA_3 con …
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    • vendita di cose mobili·
    • danno all'immagine·
    • CTU·
    • compensazione spese processuali·
    • normativa tecnica UNI EN ISO 4126-1:2013·
    • accessorio in pressione·
    • direttiva PED 97/23/CE·
    • aliud pro alio·
    • art. 1497 c.c.·
    • art. 1490 c.c.·
    • accessorio di sicurezza·
    • risoluzione per inadempimento·
    • onere della prova·
    • danno da denigrazione

  • 4Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/03/2023, n. 562
    Provvedimento: N. R.G. 1718/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE La Corte di Appello di Firenze, Sezione terza civile, in persona dei Magistrati: dott. Maria Teresa Paternostro Presidente dott. Cristina Reggiani Consigliere relatore dott. Marco Cecchi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1718/2018 promossa da: (C.F. ), (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 AGHI O N AN ) VIA SAN SIRO 27 20122 MILANO; C.F._1 Parte_1 PIAZZA REPUBBLICA 28 20121 MILAN C.F._2 domiciliato in VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA 15 50124 FIRENZE presso il difensore avv. GAVIRAGHI FRANCESCO …
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    • direttiva 94/25/CE·
    • danno all'immagine·
    • contributo unificato·
    • compensazione spese processuali·
    • direttiva 97/23/CE·
    • marcatura CE·
    • risoluzione del contratto·
    • onere della prova·
    • danno patrimoniale·
    • inadempimento contrattuale

  • 5TAR Bari, sez. I, sentenza 28/11/2022, n. 1598
    Provvedimento: Pubblicato il 28/11/2022 N. 01598/2022 REG.PROV.COLL. N. 00547/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 547 del 2018, proposto da E.N.I. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni De Vergottini e Alessandra Podio, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Fulvio Mastroviti in Bari, via Quintino Sella, n. 40; contro Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero …
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    • art. 10, comma 5 del D.M. n. 329/2004·
    • violazione dei principi di buon andamento e imparzialità·
    • abilitazione dei soggetti per le verifiche tecniche·
    • compensazione delle spese processuali·
    • art. 64 bis del decreto legge n. 76/2020·
    • deroga alle verifiche periodiche·
    • prassi amministrativa·
    • cessazione della materia del contendere·
    • legittimo affidamento·
    • eccesso di potere·
    • regolamento per le attrezzature a pressione·
    • principio di precauzione e proporzionalità·
    • misure di sicurezza per serbatoi GPL·
    • certificazione di conformità
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Versioni del testo

  • Articolo 1
    Art. 1. Campo di applicazione e definizioni 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla progettazione, alla fabbricazione e alla valutazione di conformita' delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.
    2. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
    ((s-bis) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;)) ((s-ter) "importatore": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione attrezzature a pressione o insiemi originari di un Paese terzo;)) ((s-quater) "distributore": la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione o insiemi;)) ((s-quinquies) "operatori economici": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;)) ((s-sexies) "specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che le attrezzature a pressione o gli insiemi devono soddisfare;)) ((s-septies) "norma armonizzata": la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;)) ((s-octies) "accreditamento": accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;)) ((s-nonies) "organismo nazionale di accreditamento": organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;)) ((s-decies) "valutazione della conformita'": il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi alle attrezzature a pressione o agli insiemi;)) ((s-undecies) "organismo di valutazione della conformita'": un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;)) ((s-duodecies) "richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di attrezzature a pressione o di insiemi gia' messi a disposizione dei consumatori o di altri utilizzatori;)) ((s-terdecies) "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione o di insiemi presenti nella catena di fornitura;)) ((s-quaterdecies) "marcatura CE": una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'attrezzatura a pressione o l'insieme e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;)) ((s-quinquiesdecies) "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.;)) a) "attrezzature a pressione": i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili;
    b) "recipiente": un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati comprendente gli elementi annessi diretti sino al punto di accoppiamento con altre attrezzature. Un recipiente puo' essere composto di uno o piu' ((scomparti)) ; ((2)) c) "tubazioni": i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorche' essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione. Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni;
    d) "accessori di sicurezza": i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili. Essi comprendono:
    1) i dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, aste pieghevoli, dispositivi di sicurezza pilotati per lo scarico della pressione (CSPRS);
    2) i dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o che chiudono e disattivano l'attrezzatura, come pressostati, termostati, interruttori di livello del fluido e i dispositivi di "misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR)";
    e) "accessori a pressione": i dispositivi aventi funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione;
    f) "insiemi": varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale;
    g) "pressione": la pressione riferita alla pressione atmosferica, vale a dire pressione relativa; il vuoto e' di conseguenza indicato con un valore negativo;
    h) "pressione massima ammissibile (PS)": la pressione massima per la quale l'attrezzatura e' progettata, specificata dal fabbricante.
    Essa e' definita nel punto, specificato dal fabbricante, in cui sono collegati gli organi di protezione o di sicurezza della parte superiore dell'attrezzatura o, se non idoneo, in qualsiasi altro punto specificato;
    i) "temperatura minima/massima ammissibile (TS)": le temperature minime/massime per le quali l'attrezzatura e' progettata, specificate dal fabbricante;
    l) "volume (V)": il volume interno di un recipiente, compreso il volume dei raccordi alla prima connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti;
    m) "dimensione nominale (DN)": la designazione numerica, contrassegnata dalle iniziali DN seguite da un numero, della dimensione comune a tutti i componenti di un sistema di tubazione diversi dai componenti indicati dai diametri esterni o dalla filettatura. Il numero e' arrotondato per fini di riferimento e non e' in stretta relazione con le dimensioni di fabbricazione;
    n) "fluidi": i gas, i liquidi e i vapori allo stato puro nonche' le loro miscele. Un fluido puo' contenere una sospensione di solidi;
    o) "giunzioni permanenti": le giunzioni che possono essere disgiunte solo con metodi distruttivi;
    p) "approvazione europea di materiali": il documento tecnico, rilasciato ai sensi dell'articolo 11, che definisce le caratteristiche dei materiali destinati ad un impiego ripetuto per la fabbricazione di attrezzature a pressione, che non hanno formato oggetto di una norma armonizzata;
    ((p-bis) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di attrezzature a pressione o di insiemi per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;)) ((2))
    q) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di attrezzature a pressione o di insiemi; r) "messa in servizio": la prima utilizzazione di un'attrezzatura a pressione o di un insieme da parte del suo utilizzatore; s) "fabbricante": la persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione o un insieme, o che fa progettare o fabbricare tale attrezzatura o tale insieme, e li commercializza con il proprio nome o marchio commerciale o li utilizza a fini propri; t) "entita' terza riconosciuta": il soggetto riconosciuto a norma dell'articolo 13, distinto dall'organismo notificato di cui all'articolo 12, che, in alternativa a quest'ultimo, puo' essere preposto specificatamente alla valutazione delle giunzioni permanenti delle parti che contribuiscono alla resistenza alla pressione delle attrezzature, ovvero alla valutazione delle prove non distruttive, in conformita' a quanto previsto dall'allegato I, rispettivamente ai punti 3.1.2 e 3.1.3;
    u) "ispettorato degli utilizzatori": il soggetto designato a norma dell'articolo 14 per lo svolgimento delle procedure per la valutazione di conformita', di cui ai ((moduli A2, C2)) , F e G dell'allegato III, esclusivamente con riferimento ad attrezzature e insiemi impiegati negli impianti gestiti dal gruppo ((...)) di cui fa parte l'ispettorato. ((2)) 3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
    a) le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza da o verso un impianto, in mare aperto o sulla terra ferma, a partire dall'ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell'impianto, comprese tutte le attrezzature progettate e collegate specificatamente per la condotta, fatta eccezione per le attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta;
    b) le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature, nonche' canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici;
    c) i recipienti semplici a pressione di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311 , e successive modificazioni; d) gli aerosol di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741 , e successive modificazioni; e) le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli definiti nei seguenti atti giuridici:
    1) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
    2) regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'omologazione dei veicoli agricoli e forestali;
    3) regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli; f) le attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I a norma dell'articolo 9 del presente decreto e contemplate da una delle seguenti disposizioni:
    1) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 , relativo alle macchine;
    2) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 , e successive modificazioni, relativo agli ascensori;
    3) legge 18 ottobre 1977, n. 791 , e successivi decreti attuativi in materia di materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione;
    4) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 , e successive modificazioni, in materia di dispositivi medici;
    5) legge 6 dicembre 1971, n. 1083 , e decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661 , in materia di apparecchi a gas;
    6) decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126 , in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; g) le armi, le munizioni e il materiale bellico, le attrezzature e gli insiemi appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine pubblico, nonche' tutti gli altri prodotti destinati a fini specificamente militari di cui all'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; h) le attrezzature progettate specificatamente per usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare emissioni di radioattivita';
    i) le attrezzature per il controllo dei pozzi nell'industria dell'esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o geotermica nonche' nello stoccaggio sotterraneo, e previste per contenere o controllare la pressione del pozzo. Sono compresi la testa pozzo, gli otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonche' le loro attrezzature a monte;
    l) le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei materiali, le norme di costruzione sono motivati essenzialmente da criteri di resistenza, rigidita' e stabilita' nei confronti degli effetti operativi statici e dinamici o da altri criteri legati al loro funzionamento e per le quali la pressione non costituisce un fattore significativo a livello di progettazione, quali:
    1) i motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna;
    2) le macchine a vapore, le turbine a gas o a vapore, i turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli attuatori;
    m) gli altiforni, compresi i sistemi di raffreddamento dei forni, i dispositivi di recupero dell'aria calda, di estrazione delle polveri e dispositivi di lavaggio dei gas di scarico degli altiforni e cubilotti per la riduzione diretta, compreso il sistema di raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i recipienti per la fusione, la rifusione, la degassificazione e la colata di acciaio e di metalli non ferrosi;
    n) gli alloggiamenti per apparecchiature ad alta tensione come interruttori, dispositivi di comando, trasformatori e macchine rotanti;
    o) gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli elementi dei sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e telefonici;
    p) le navi, i razzi, gli aeromobili o le unita' mobili "off-shore" nonche' le attrezzature espressamente destinate ad essere installate a bordo di questi veicoli o alla loro propulsione;
    q) le attrezzature a pressione composte di un involucro leggero, ad esempio i pneumatici, i cuscini d'aria, le palle e i palloni da gioco, le imbarcazioni gonfiabili e altre attrezzature a pressione analoghe;
    r) i silenziatori di scarico e di immissione;
    s) le bottiglie o lattine per bevande gassate, destinate al consumo finale;
    t) i recipienti destinati al trasporto ed alla distribuzione di bevande con un PS-V non superiore a 500 bar L e una pressione massima ammissibile non superiore a 7 bar;
    u) le attrezzature contemplate dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 , relativo al trasporto di merci pericolose, dal decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 , in materia di attrezzature a pressione trasportabili, e le attrezzature contemplate dal Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG) cui e' stata data esecuzione con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre 1995, e dalla Convenzione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 ; v) i termosifoni e i tubi negli impianti di riscaldamento ad acqua calda;
    z) i recipienti destinati a contenere liquidi con una pressione gassosa al di sopra del liquido non superiore a 0,5 bar.
    --------------- AGGIORNAMENTO (2)
    Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 19 luglio 2016.
  • Articolo 2
    Art. 2. (( (Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio). )) (( 1. Le attrezzature a pressione e gli insiemi possono essere messi a disposizione del mercato e messi in servizio soltanto se soddisfano i requisiti del presente decreto in caso di installazione e manutenzione adeguate e di impiego conforme alla loro destinazione.
    2. In occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni ed eventi simili, e' consentita l'esposizione di attrezzature a pressione o di insiemi anche se non conformi al presente decreto, a condizione che un'evidente indicazione grafica indichi chiaramente che essi non possono essere messi a disposizione del mercato o messi in servizio finche' non sono resi conformi. In occasione delle dimostrazioni il responsabile delle stesse deve redigere e tenere a disposizione delle autorita' competenti, che possono prescrivere eventuali misure aggiuntive, una relazione tecnica in cui sono dettagliatamente descritte le appropriate misure di sicurezza adottate al fine di garantire l'incolumita' delle persone. )) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
    Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.
  • Articolo 3
    Art. 3. Requisiti tecnici particolari 1. Le attrezzature a pressione indicate alle lettere a), b), c), e d), classificate in conformita' a quanto previsto dall'articolo 9 e dall'allegato II, devono soddisfare i requisiti essenziali stabiliti nell'allegato I secondo le seguenti modalita':
    a) recipienti, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b), destinati a contenere:
    1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile e' superiore di almeno 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1013 mbar) entro i seguenti limiti:
    - per i fluidi del gruppo 1, quando il volume e' superiore a 1 litro e il prodotto PS-V e' superiore a 25 bar-L, nonche' quando la pressione PS e' superiore a 200 bar (allegato II, tabella 1);
    - per i fluidi del gruppo 2, quando il volume e' superiore a 1 litro e il prodotto PS-V e' superiore a 50 bar-L, nonche' quando la pressione PS e' superiore a 1000 bar, nonche' per tutti gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori (allegato II, tabella 2);
    2) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro i seguenti limiti:
    - per i fluidi del gruppo 1, quando il volume e' superiore a un litro e il prodotto PS-V e' superiore a 200 bar-L, nonche' quando la pressione PS e' superiore a 500 bar (allegato II, tabella 3);
    - per i fluidi del gruppo 2, quando la pressione PS e' superiore a 10 bar e il prodotto PS-V e' superiore a 10000 bar-L, nonche' quando la pressione PS e' superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 4); b) attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a temperature superiori a 110 oC, quando il volume e' superiore a 2 litri, nonche' tutte le pentole a pressione (allegato II, tabella 5); c) tubazioni destinate a contenere:
    1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile e' superiore di 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti:
    - per i fluidi del gruppo 1, quando la DN e' superiore a 25 (allegato II, tabella 6);
    - per i fluidi del gruppo 2, quando la DN e' superiore a 32 e il
    prodotto PS-DN e' superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 7);
    2) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti:
    - per i fluidi del gruppo 1, quando la DN e' superiore a 25 e il prodotto PS-DN e' superiore a 2000 bar (allegato II tabella 8);
    - per i fluidi del gruppo 2, quando il PS e' superiore a 10 bar, la DN e' superiore a 200 e il prodotto PS-DN e' superiore a 5000 bar (allegato II, tabella 9); d) accessori di sicurezza e accessori a pressione destinati ad attrezzature di cui alle lettere a), b) e c), anche quando tali attrezzature sono inserite in un insieme.
    2. Gli insiemi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f, comprendenti almeno un'attrezzatura a pressione di cui al comma 1 e di seguito indicati alle lettere a), b) e c), devono soddisfare i requisiti essenziali enunciati nell'allegato I, qualora abbiano le seguenti caratteristiche:
    a) gli insiemi previsti per la produzione di vapore o di acqua surriscaldata ad una temperatura superiore a 110 oC, contenenti almeno un'attrezzatura a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento; b) gli insiemi diversi da quelli indicati alla lettera a), allorche' il fabbricante li destina a essere commercializzati e messi in servizio come insiemi; c) in deroga a quanto disposto dall'alinea del presente comma, gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda ad una temperatura inferiore a 110 oC, alimentati manualmente con combustibile solido, con un PS-V superiore a 50 bar-L debbono soddisfare i requisiti essenziali di cui ai punti 2.10, 2.11, 3.4, 5a) e 5d) dell'allegato I.
    3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, sono consentite l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati rispettivamente dal comma 1, lettere a), b) e c), e dal comma 2, purche' progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva in uso nello Stato di fabbricazione appartenente all'Unione europea o aderente all'Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo, che garantisca la sicurezza di utilizzazione. Tali attrezzature e insiemi non recano la marcatura CE ((di cui all'articolo 15, fatte salve le altre norme nazionali e dell'Unione europea applicabili in materia di armonizzazione che ne prevedono l'apposizione)) , sono corredati da sufficienti istruzioni per l'uso e hanno marcature che consentono l'individuazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
    Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorre dal 19 luglio 2016.