Sentenza 8 aprile 2002
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, ultima parte, della legge 27 maggio 1949 n. 260, come modificato dalla legge 31 marzo 1954 n. 90, il compenso aggiuntivo (corrispondente all'aliquota giornaliera) ivi previsto per il caso in cui le festività del venticinque aprile e del primo maggio coincidano con la domenica, spetta al lavoratore (senza alcuna distinzione nell'ambito delle categorie previste dall'art. 2095 cod. civ.) che, in tali giorni, riposi; tale compenso, infatti, trova giustificazione nel fatto che, ove le suddette festività non coincidessero con la domenica, il dipendente fruirebbe di un giorno in più di riposo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 4998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4998 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. in persona dei suoi Dirigenti e legali rappresentanti avv. Carlo Parenti e Gianfranco Raiteri. elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. prof. Renato Scognamiglio - al corso Vittorio Emanuele II n. 326 -, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, in unione agli avv. Salvatore Trifirò e Giacinto Favalli,
- ricorrente -
contro
BE NG, FF AN, CE LA, AM UR, ES EP, RA NI, AM LA, ND OL, elettivamente domiciliati in Roma alla via Bellisario n. 6 presso lo studio dell'avv. Carlo Natale, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso in unione all'avv. Luigi Stolfa,
- controricorrenti -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano in data 2 - 12 febbraio 199, n. 1601/1999, n. 569/98 R.G. Lavoro;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Donato Figurelli nella pubblica udienza del 20 dicembre 2001;
udito l'avv. Claudio Scognamiglio per delega dell'avv. Renato Scognamiglio per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, e la inammissibilità o in subordine il rigetto del secondo motivo.
Svolgimento del processo.
Il 5 giugno 1998 la s.p.a. Riunione adriatica di sicurtà - R.A.S. - appellava la sentenza 22 aprile 1998 n. 1260 del Pretore di Milano. che l'aveva condannata a pagare alla signora NG RN ed agli altri litisconsorti indicati in epigrafe, per le festività 25 aprile 1993 e 10 maggio 1994, coincise con la domenica, una somma pari ad un trentesimo della retribuzione mensile, oltre interessi, rivalutazione. spese.
Secondo la società, il pretore aveva malamente interpretato l'art. 5 legge n. 260 del 1949, e successiva modificazione, che postula, ai fini del richiesto pagamento, l'effettuazione di prestazione. In definitiva, l'appellante chiedeva, in riforma della sentenza, rigettarsi le domande svolte avanti il pretore. Gli appellati resistevano, svolgendo anche appello incidentale avverso il capo della sentenza. che aveva disatteso il metodo di calcolo del compenso delle giornate predette da loro utilizzato.
Con sentenza in data 2 - 12 febbraio 1999 il Tribunale di Milano, in parziale riforma della sentenza appellata, individuava la retribuzione da considerare in un ventiseiesimo della retribuzione globale di fatto mensile, confermava nel resto e condannava la società alle spese del grado.
Il Tribunale di Milano con la sentenza predetta respingeva le argomentazioni difensive della società, ed accoglieva l'appello incidentale, sulla base di un, unico assunto, e cioè quello per cui la previsione dell'art. 5, 3^ comma, legge n. 260/49 avrebbe carattere generale, e dunque non connesso alla effettiva prestazione di attività lavorativa. Avverso detta sentenza, con atto notificato l'8 luglio 1999, la RAS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ed illustrato da memoria.
Gli intimati hanno resistito con controricorso notificato il 23 luglio 1999.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 5, 3^ comma, legge n. 260 del 1949 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., nonché omessa e, comunque, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che la citata norma dell'art. 5, 3^ comma, legge n. 260 del 1949 ha carattere generale, senza tenere conto sia dell'origine del testo, sia della mancanza di qualsiasi riferimento idoneo ad evidenziare una volontà in tale senso.
La tesi di parte aziendale postula, invece, l'interpretazione del 3^ comma dell'art. 5 della legge n. 260 nel senso del collegamento del 2^ periodo alla prestazione di attività lavorativa nella festività prevista nella prima parte, ed è basata: sull'art. 5, 2^ e 3^ comma, della legge 27, maggio 1949, n. 260, nella sostituzione di cui all'art. 1 della legge n. 90 del 1954, che esplicita la funzione di compensare il particolare disagio che determina il lavoro, svolto in giorno non lavorativo, indicando come presupposto della corresponsione del trattamento ivi previsto la effettiva prestazione dell'attività lavorativa, onde la non sussistenza del relativo diritto alla maggiorazione per il lavoro festivo;
sulla nuova disciplina in materia delle ricorrenze festive formulata dalla legge n. 260 del 1949 e successivamente dalla legge n. 54 del 1977 e dal
DPR n. 792 del 1985, in relazione all'accordo interconfederale del 3 dicembre 1954, reso efficace con, DPR n. 1029 del 1960, che, nell'estendere anche agli impiegati dipendenti delle imprese industriali il campo di applicazione dell'art. 5, ultimo comma, della legge n. 260 del 1949, ha implicitamente escluso i lavoratori resistenti in. quanto impiegati non dipendenti da imprese industriali, sulla interpretazione sistematica della disciplina relativa ai compensi per le festività nazionali nel senso che la prestazione lavorativa ne costituisce il presupposto indefettibile;
sulla interpretazione letterale e sistematica della disposizione in oggetto, nonché sulla ratio della stessa norma;
sul contrasto con i principi costituzionali di parità e uguaglianza della interpretazione affermata dal Tribunale, secondo cui in caso di coincidenza della domenica con una delle festività nazionali indicate dalla norma i lavoratori retribuiti in misura non fissa, ove non prestino la loro attività lavorativa, avrebbero diritto solo alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, mentre i lavoratori retribuiti in misura fissa avrebbero diritto, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera riferita indistintamente a un determinato periodo di tempo, ad un compenso aggiuntivo pur in assenza di una effettiva attività lavorativa;
sul rilievo - confortato dalla natura sinallagmatica del contratto - che occorre conferire al termine "retribuzione" utilizzato nel 3^ comma dell'art. 5, che identifica appunto il "compenso per l'attività di lavoro" sul riferimento previsto dalla norma in esame "ai salariati retribuiti in misura fissa", che ne esclude l'applicazione in relazione allo status dei resistenti, sui chiarimenti in tali sensi della circolare n. 142 del 1954 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
sul successivo accordo del 3 dicembre 1954 con cui le confederazioni dell'industria e del lavoro hanno stipulato un accordo sindacale per disciplinare la materia dalle festività coincidenti con, la domenica. con il quale è, stato riconosciuto anche agli impiegati dell'industria, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto, nel caso di coincidenza delle festività con la domenica. Il motivo va rigettato perché infondato. Come questa Corte ha ritenuto (Cass. 26 ottobre 1995. n. 11117), con orientamento, successivamente confermato, (Case. 11 luglio, 2000, n. 9206), che va in questa sede ribadito, poiché si condividono gli argomenti posti a sostegno, ai sensi dell'art. 5, 3^ comma, ultima parte, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come modificato dalla legge il marzo 1954, n. 90, il compenso aggiuntiva (corrispondente all'aliquota giornaliera) ivi previsto per il caso in cui le festività del 25 aprile e del 10 maggio coincidano con. la domenica, spetta al lavoratore (senza alcuna distinzione nell'ambito delle categorie previste dall'art. 2095 c.c.) che, in tali giorni, riposi. Tale compenso, infatti, trova giustificazione nel fatto che, ove le suddette festività non coincidessero con la domenica,, il dipendente fruirebbe di un giorno in più di riposo. Il particolare vantaggio economico consistente nel diritto ad una ulteriore retribuzione nel caso in cui una qualsiasi festività ricorra di domenica, attribuito dall'art. 5 della legge n. 260 del 1949 ai lavoratori a paga fissa esclusivamente in relazione alle festa nazionali. non pub ritenersi esteso alle altre festività, atteso che l'art. 3 della legge 31 marzo 1954, n. 90 prevede la suddetta estensione soltanto in favore dei lavoratori dipendenti, da privati, retribuiti non in misura fissa. La Corte ha in particolare, rilevato che, mentre i primi due commi dell'art. 5 della legge del 1949, n. 260, si riferiscono ai lavoratori retribuiti non in misura fissa, ossia rispettivamente alle ipotesi in cui, nelle dette festività, essi riposino oppure lavorino, il 3^ comma si riferisce ai lavoratori retribuiti in misura fissa e si divide in due parti. Nella prima è previsto che questi "prestino la loro opera nella suindicata festività" e stabilisce che sia loro dovuta "oltre la normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore effettivamente prestate, con la maggiorazione, per il lavoro festivo". La seconda parte prevede che la festività ricorra nel giorno di domenica e stabilisce che ai lavoratori spetti "oltre la normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche un'ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera". Ha quindi ritenuto la Corte che questa seconda parte va riferita al caso in cui, nella domenica coincidente con la festività del 25 aprile e del 10 maggio. il lavoratore riposi e non già al caso in cui egli effettui prestazioni lavorative. L'interpretazione affermata è, ulteriormente sorretta dai seguenti argomenti: la detta seconda parte prevede un compenso aggiuntivo fisso, corrispondente all'aliquota giornaliera, e non commisurata alle ore di lavoro prestate, come è nella prima parte;
essa non prevede, a differenza della prima parte, la maggiorazione per lavoro festivo, il compenso aggiuntivo fisso trova giustificazione perché se la festività non coincidesse con la domenica, il dipendente avrebbe avuto un giorno di riposo in più; l'accordo interconfederale 3 dicembre 1954 per le imprese industriali. recepito dal d.p.r. 14 luglio, 1960, n. 1029, il quale, anche se nella specie non direttamente applicabile, è adatto a chiarire le espressioni della legge in esame, richiamando, all'art. 1, con una disposizione analoga a quella dell'art. 5, 3^ comma, seconda parte, della legge n. 260 del 1949, l'eventualità che "una delle ricorrenze nazionali, oppure una delle altre festività elencate nell'art. 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, cadano di domenica", in tal caso ai lavoratori retribuiti in misura fissa "è dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto".
Siffatti principi sono stati applicati dall'impugnata sentenza, che ha ritenuto che: il 3^ comma dell'art. 5 della legge n. 260 del 1949 si limita a considerare il mero fatto della coincidenza tra festività civili, indicate nel 1^ comma, e la giornata di domenica, stabilendo un criterio compensativo del fatto che, con la coincidenza di due giornate festive in una, il lavoratore viene a perdere un giorno di festa;
doveva quindi disattendersi l'interpretazione sostenuta dalla difesa della RAS secondo cui l'anzidetto 3^ comma dell'art. 5 collega il secondo periodo ("qualora la festività ricorra nel giorno di domenica spetterà ai lavoratori stessi, oltre alla normale retribuzione, compreso ogni elemento accessorio, anche un'ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera") alla prestazione di attività lavorativa nella festività prevista dalla prima parte.
Trattasi di giudizio - che postula una operazione ermeneutica, rispettosa del canone primario rappresentato dalla lettera delle espressioni usate e del valore sistematico - esente da errori e congruamente motivato nel profilo logico e giuridico. Del resto la ricorrente si è sostanzialmente limitata a riproporre le stesse censure formulate nei gradi di merito, senza addurre però argomenti decisivi a fare mutare l'orientamento giurisprudenziale in esame, che ha valorizzato la finalità perseguita dal legislatore, il quale ha inteso assicurare una maggiorazione retributiva a chi non abbia prestato attività lavorativa nella giornata festiva caduta di domenica per compensare la perdita di un giorno di riposo. È anche evidente la contraddizione in cui è incorsa la ricorrente - pure rilevata dalla difesa dei lavoratori (controricorso, pag. 15 s.), - la quale ha invocato, da un lato, una interpretazione strettamente sinallagmatica tra prestazione di lavoro e relativa retribuzione e, dall'altro ha sostenuto che il legislatore abbia inteso compensare il lavoro prestato di domenica in misura evidentemente "forfetizzata", corrispondente all'aliquota giornaliera, introducendo così il concetto di retribuzione-parametro. È fuori discussione l'applicabilità della norma alle due categorie di lavoratori - impiegati e salariati -, poiché l'espressione "salariati" usata dal 3^ comma dell'art. 5 della legge n. 260 va intesa senza alcuna distinzione nell'ambito delle categorie previste dall'art. 2095 c.c. (cfr. Cass. 26 ottobre 1995, n. 11117 cit.). È manifestamente infondata per difetto di omogeneità tra le situazioni raffrontate la prospettata eccezione di incostituzionalità per il fatto che, in caso di coincidenza della domenica con una delle festività nazionali indicate dalla norma, i lavoratori retribuiti in misura non fissa, ove non prestino la loro attività lavorativa, avrebbero diritto solo alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, mentre i lavoratori retribuiti in misura fissa invece avrebbero diritto, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, ad un compenso aggiuntivo, pur in assenza di una effettiva attività lavorativa.
Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 disp. prel. c.c. in relazione all'art. 92 CCNL di settore, si deduce, in via di mero subordine, che la base di calcolo per le quote di retribuzione asseritamente dovute non può essere la retribuzione annua lorda divisa per dodici mensilità, e quella mensile così raggiunta per 26, al fine di calcolare la paga giornaliera, poiché nella retribuzione mensile corrisposta ai dipendenti assicurativi sono già comprese anche le domeniche e di conseguenza il divisore mensile da utilizzare per calcolare la retribuzione giornaliera deve essere 30 e non 26. Il motivo è inammissibile per genericità delle censure formulate, poiché la ricorrente, omettendo la trascrizione del contenuto dell'art. 92 del contratto collettivo, non ha posto questa Corte in grado di esercitare il controllo sulla decisività della stessa doglianza. Il ricorso va perciò rigettato. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente. con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare ai controricorrenti le spese del giudizio, liquidate in euro 24,00, oltre euro duemilacinquecento/00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il8 aprile 2002