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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/11/2025, n. 2922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2922 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 15 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 11119/2024 RG per controversia in materia di lavoro
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Guido Marone
- Ricorrente -
CONTRO
– Controparte_1 [...]
, Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore
Rapp. e dif. dal funzionario Vito Alfonso
- Resistente -
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di di ottenere il proprio diritto al riconoscimento della CP_2 intera anzianità maturata pre-ruolo ai fini giuridici ed economici, con erogazione del corrispondente trattamento economico, anche ai fini della ricostruzione della carriera, con condanna del a corrispondere le relative Controparte_1 differenze retributive, oltre interessi. Precisava infatti di essere docente di ruolo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2011 ed economica dal 01.09.2011,
e di avere richiesto e ottenuto la ricostruzione della carriera con riconoscimento dei servizi pre-ruolo, deducendo l'illegittimità del decreto di ricostruzione, non avevano ottenuto il riconoscimento giuridico ed economico del servizio prestato nell'anno 2013, ai sensi del disposto blocco delle progressioni economiche di cui all'art. 9 d.l. n. 78/2010 conv. in legge n. 122/2010.
Si costituiva il convenuto, il quale, con propria memoria, eccepiva l'intervenuta CP_1 prescrizione quinquennale dei diritti di credito vantati, contestava nel merito quanto dedotto dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************************
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO
2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS. LAV. 3 GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile (cfr. CASS.
LAV. 3 LUGLIO 2015 N° 13708). Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA
N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8
MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° 12002). Controparte_3
****************** Premessa la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (per casi analoghi, cfr. CASS. SS.UU. 23 LUGLIO 2014 N° 16765 e CASS. SS.UU.
8 FEBBRAIO 2011 N° 3032), deve anche darsi atto della competenza per territorio di questo UFFICIO, dovendosi avere riguardo, ai sensi dell'art. 413, comma quinto, cpc. – ai fini della individuazione del foro speciale, avente carattere esclusivo e non concorrente (cfr. CASS. LAV. 6 AGOSTO 2002 N° 11831 e succ. conf.) – alla sede di effettivo servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio (cfr. CASS.
LAV. 7 AGOSTO 2004 N° 15344, CASS. SEZ. VI-LAV. 8 GIUGNO 2016 N° 11762 e CASS.
SEZ. VI-LAV. 21 MAGGIO 2015 N° 10449), nella specie situata in CP_2
. Inoltre, quanto alla legittimazione passiva, appare certamente corretta la
[...] individuazione in capo all'AMMINISTRAZIONE CENTRALE, cioè al
[...]
”, in quanto datore di lavoro, dovendosi infatti fare Controparte_1 applicazione dei principî di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla
SUPREMA (cfr. CASS. LAV. 21 MARZO 2011 N° 6372; conforme anche CASS. CP_4
15 OTTOBRE 2010 N° 21276; si vedano altresì CASS. 10 N. 9752, Pt_2 Parte_3
28 LUGLIO 2008 N. 20521 e 26 MARZO 2008 N° 7862).
***************
È appena il caso di rilevare, in via preliminare, che l'anzianità di servizio non è uno
"status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto un mero fatto giuridico, cioè la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, sicché essa non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. CASS. LAV. 26 APRILE 2018 N° 10131) ed è insuscettibile di prescrizione autonoma (mentre i singoli diritti che su di essa si fondano e dei quali integra il presupposto sono soggetti ai relativi termini prescrizionali: v. CASS.
LAV. 23 MAGGIO 2003 N° 8228): essa, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti (v.
CASS. 12 MAGGIO 2004 N° 9060). Pt_2
*****************
Ciò posto, opina questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico espresso dalla SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO nella SENTENZA N° 13619/25, emessa in data 21 maggio 2025 (stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità), dovendosi qui ritenere richiamate e trascritte tutte le amplissime argomentazioni ivi esposte. In particolare, sono stati ivi enunciati principî di diritto così sintetizzabili:
✓ la “non utilità” dell'anzianità maturata nell'anno 2013 riguarda i soli effetti economici della stessa e, quindi, il meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, mentre non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie;
✓ pertanto, in sede di ricostruzione della carriera, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” de qua, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici;
✓ l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Di conseguenza, la domanda è accoglibile limitatamente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno 2013, ma senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto.
***************************
Non può essere esaminata in questa sede, invece, la domanda relativa alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva, attesa la mancata evocazione in giudizio dell' , essendo quindi preclusa per il lavoratore la possibilità CP_5 di chiedere l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 15 SETTEMBRE 2014 N° 19398, CASS. SEZ. VI-LAV. 30 MAGGIO
2019 N° 14853, CASS. LAV. 14 MAGGIO 2020 N° 8956, CASS. LAV. 19 AGOSTO 2020
N° 17320 e CASS. LAV. 9 GENNAIO 2024 N° 701). Si veda anche CASS. LAV. 28
GIUGNO 2022 N° 20697 la quale - stante il sempre affermato difetto di legittimazione attiva originario – ha concluso tuttavia per il solo annullamento in parte qua della sentenza che su domanda del lavoratore aveva condannato il datore a pagare i contributi all' , senza pronunciare perciò alcun annullamento in toto della sentenza CP_5 di merito e senza, in particolare, disporre l'integrazione del contraddittorio fin dal primo grado.
*******************
Deve disporsi all'evidenza la compensazione tra le parti delle spese processuali, ex art. 92 co. 2 cpc, stante la parziale reciproca soccombenza e la complessità e controvertibilità della materia e delle questioni implicate, in tutto equiparabili alla
“assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Di tale norma, del resto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (CORTE COST., 19 APRILE 2018, N. 77): il giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che "la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa". Si osserva altresì che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione anche totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità – non solo nelle ipotesi in cui vi sia una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche nel caso in cui (come nella fattispecie in esame) sussista un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti (cfr. CASS. SS.UU. 31
OTTOBRE 2022 N° 32061). Ed è appena il caso di precisare che per “capo di domanda” deve intendersi «… ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto» (sic ex plurimis CASS.
SEZ. V, 16 MAGGIO 2012 N° 7653; conf. CASS. SEZ. VI-V, 27 NOVEMBRE 2017 N°
28308 e CASS. SEZ. VI-I, 16 LUGLIO 2018 N° 18797).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: - accogli il ricorso per quanto di ragione e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale, ai solo fini giuridici, dell'anzianità maturata nell'anno
2013, senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto;
- rigetta per il resto;
- spese compensate.
Taranto, 7.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Di Palma Viviana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 15 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 11119/2024 RG per controversia in materia di lavoro
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Guido Marone
- Ricorrente -
CONTRO
– Controparte_1 [...]
, Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore
Rapp. e dif. dal funzionario Vito Alfonso
- Resistente -
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di di ottenere il proprio diritto al riconoscimento della CP_2 intera anzianità maturata pre-ruolo ai fini giuridici ed economici, con erogazione del corrispondente trattamento economico, anche ai fini della ricostruzione della carriera, con condanna del a corrispondere le relative Controparte_1 differenze retributive, oltre interessi. Precisava infatti di essere docente di ruolo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2011 ed economica dal 01.09.2011,
e di avere richiesto e ottenuto la ricostruzione della carriera con riconoscimento dei servizi pre-ruolo, deducendo l'illegittimità del decreto di ricostruzione, non avevano ottenuto il riconoscimento giuridico ed economico del servizio prestato nell'anno 2013, ai sensi del disposto blocco delle progressioni economiche di cui all'art. 9 d.l. n. 78/2010 conv. in legge n. 122/2010.
Si costituiva il convenuto, il quale, con propria memoria, eccepiva l'intervenuta CP_1 prescrizione quinquennale dei diritti di credito vantati, contestava nel merito quanto dedotto dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO
2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS. LAV. 3 GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile (cfr. CASS.
LAV. 3 LUGLIO 2015 N° 13708). Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA
N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8
MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° 12002). Controparte_3
****************** Premessa la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (per casi analoghi, cfr. CASS. SS.UU. 23 LUGLIO 2014 N° 16765 e CASS. SS.UU.
8 FEBBRAIO 2011 N° 3032), deve anche darsi atto della competenza per territorio di questo UFFICIO, dovendosi avere riguardo, ai sensi dell'art. 413, comma quinto, cpc. – ai fini della individuazione del foro speciale, avente carattere esclusivo e non concorrente (cfr. CASS. LAV. 6 AGOSTO 2002 N° 11831 e succ. conf.) – alla sede di effettivo servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio (cfr. CASS.
LAV. 7 AGOSTO 2004 N° 15344, CASS. SEZ. VI-LAV. 8 GIUGNO 2016 N° 11762 e CASS.
SEZ. VI-LAV. 21 MAGGIO 2015 N° 10449), nella specie situata in CP_2
. Inoltre, quanto alla legittimazione passiva, appare certamente corretta la
[...] individuazione in capo all'AMMINISTRAZIONE CENTRALE, cioè al
[...]
”, in quanto datore di lavoro, dovendosi infatti fare Controparte_1 applicazione dei principî di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla
SUPREMA (cfr. CASS. LAV. 21 MARZO 2011 N° 6372; conforme anche CASS. CP_4
15 OTTOBRE 2010 N° 21276; si vedano altresì CASS. 10 N. 9752, Pt_2 Parte_3
28 LUGLIO 2008 N. 20521 e 26 MARZO 2008 N° 7862).
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È appena il caso di rilevare, in via preliminare, che l'anzianità di servizio non è uno
"status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto un mero fatto giuridico, cioè la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, sicché essa non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. CASS. LAV. 26 APRILE 2018 N° 10131) ed è insuscettibile di prescrizione autonoma (mentre i singoli diritti che su di essa si fondano e dei quali integra il presupposto sono soggetti ai relativi termini prescrizionali: v. CASS.
LAV. 23 MAGGIO 2003 N° 8228): essa, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti (v.
CASS. 12 MAGGIO 2004 N° 9060). Pt_2
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Ciò posto, opina questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico espresso dalla SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO nella SENTENZA N° 13619/25, emessa in data 21 maggio 2025 (stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità), dovendosi qui ritenere richiamate e trascritte tutte le amplissime argomentazioni ivi esposte. In particolare, sono stati ivi enunciati principî di diritto così sintetizzabili:
✓ la “non utilità” dell'anzianità maturata nell'anno 2013 riguarda i soli effetti economici della stessa e, quindi, il meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, mentre non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie;
✓ pertanto, in sede di ricostruzione della carriera, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” de qua, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici;
✓ l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Di conseguenza, la domanda è accoglibile limitatamente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno 2013, ma senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto.
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Non può essere esaminata in questa sede, invece, la domanda relativa alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva, attesa la mancata evocazione in giudizio dell' , essendo quindi preclusa per il lavoratore la possibilità CP_5 di chiedere l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 15 SETTEMBRE 2014 N° 19398, CASS. SEZ. VI-LAV. 30 MAGGIO
2019 N° 14853, CASS. LAV. 14 MAGGIO 2020 N° 8956, CASS. LAV. 19 AGOSTO 2020
N° 17320 e CASS. LAV. 9 GENNAIO 2024 N° 701). Si veda anche CASS. LAV. 28
GIUGNO 2022 N° 20697 la quale - stante il sempre affermato difetto di legittimazione attiva originario – ha concluso tuttavia per il solo annullamento in parte qua della sentenza che su domanda del lavoratore aveva condannato il datore a pagare i contributi all' , senza pronunciare perciò alcun annullamento in toto della sentenza CP_5 di merito e senza, in particolare, disporre l'integrazione del contraddittorio fin dal primo grado.
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Deve disporsi all'evidenza la compensazione tra le parti delle spese processuali, ex art. 92 co. 2 cpc, stante la parziale reciproca soccombenza e la complessità e controvertibilità della materia e delle questioni implicate, in tutto equiparabili alla
“assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Di tale norma, del resto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (CORTE COST., 19 APRILE 2018, N. 77): il giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che "la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa". Si osserva altresì che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione anche totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità – non solo nelle ipotesi in cui vi sia una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche nel caso in cui (come nella fattispecie in esame) sussista un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti (cfr. CASS. SS.UU. 31
OTTOBRE 2022 N° 32061). Ed è appena il caso di precisare che per “capo di domanda” deve intendersi «… ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto» (sic ex plurimis CASS.
SEZ. V, 16 MAGGIO 2012 N° 7653; conf. CASS. SEZ. VI-V, 27 NOVEMBRE 2017 N°
28308 e CASS. SEZ. VI-I, 16 LUGLIO 2018 N° 18797).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: - accogli il ricorso per quanto di ragione e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale, ai solo fini giuridici, dell'anzianità maturata nell'anno
2013, senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto;
- rigetta per il resto;
- spese compensate.
Taranto, 7.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Di Palma Viviana