Sentenza 22 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2002, n. 9138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9138 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' R09 138 /0 2 INNOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 20362/99 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere - Cron.
1.24799 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE - Rep. Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO - Ud. 25/03/02 - Rel. Consigliere- Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LZ NG, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato 2002 SALVATORE CABIBBO, che la rappresenta e difende, 1295 giusta delega in atti;
-1- resistente avverso la sentenza n. 351/99 del Tribunale di NOVARA, depositata il 16/08/99 - R.G.N. 1274/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato RICCIO per delega DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Novara LA ZA esponeva di essere titolare di tre pensioni a carico dell'INPS: la prima (diretta) da sempre superiore al trattamento minimo, la seconda (di reversibilità) divenuta superiore al minimo per effetto della legge n.140/85, la terza, ancora di redversibilità, a carico del Fondo Telefonici, integrata al minimo e "cristallizzata" dopo il 30 settembre 1983. Deducendo che l'INPS aveva ridotto quest'ultima pensione all'importo a calcolo, sul presupposto dell'avvenuto superamento del requisito reddituale ex art. 6, comma 1, d.l. 463/83, convertito in legge n.638/83 e preteso la restituzione della somma di lire 13.387.115, chiedeva, ai sensi del ripetuto art.6, comma 7, l'accertamento del diritto alla conservazione, “cristallizzata”, 9 dell'importo del detto trattamento pure dopo la data del 30 settembre 1983, con condanna dell'Istituto a corrisponderle la integrazione sino al riassorbimento derivante dalle perequazioni di legge. Il Pretore accoglieva la domanda e il Tribunale di Novara, con sentenza del 16 agosto 1999, confermava la decisione di primo grado sul rilievo che la regola fissata dall'art. 6, comma 7, del decreto legge sopra citato impone di conservare l'importo della integrazione erogato alla data di cessazione del relativo diritto fino al suo superamento per effetto della perequazione automatica della pensione base. L'INPS chiede la cassazione di questa sentenza con un unico motivo. L'intimata ha depositato la procura speciale al proprio difensore. Motivi della decisione Con l'unico motivo l'INPS deduce violazione dell'art.6 legge n.638/83 e dell'art.11 legge n.537/93 e, premesso che, come riconosciuto dal Tribunale, era pacifico in causa il fatto che, alla data del 30 settembre 1983, l'ZA beneficiava, oltre che della pensione diretta superiore al minimo, anche di due pensioni di reversibilità integrate entrambe al trattamento minimo e che, altrettanto incontestata era la circostanza della 3 percezione, da parte della pensionata, di un reddito superiore, nel 1983, al limite di legge, sostiene che, applicando il comma 3 del ripetuto art.6, nella interpretazione datane dall'art.11, comma 22, della legge n.537/93, così come letto dalla sentenza della Corte Costituzionale n.240/94, una delle due pensioni (di reversibilità) integrate al trattamento minimo doveva essere cristallizzata e l'altra ricondotta a calcolo. Attenendosi a tale disposto normativo, esso Istituto aveva operato la cristallizzazione sulla seconda pensione (in quanto costituita da un numero di settimane di contribuzione superiore a 780) e ricondotto a calcolo la terza, quella cioè erogata dal Fondo Telefonici. L'errore del Tribunale consisterebbe nell'aver deciso come se il solo trattamento integrato del quale beneficiava la pensionata (e sul quale, quindi, andava conservata la integrazione) fosse la pensione di reversibilità erogata dal Fondo Telefonici, mentre avrebbe dovuto considerare che, nel caso, due erano le pensioni di reversibilità sulle quali era corrisposta la integrazione. Il ricorso merita accoglimento. Va premesso, con riguardo alla vicenda della cosiddetta "cristallizzazione”, originata dall'art.6, comma 7, del d.l. 12 settembre 1983 n.463, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n.638, che la interpretazione originariamente data alla norma dalla giurisprudenza di questa Corte in seguito alle note sentenze ablative del giudice delle leggi - interpretazione secondo la quale il pensionato titolare di due o più pensioni a carico dell'AGO, tutte integrate o integrabili al trattamento minimo secondo il regime anteriore alla data di entrata in vigore dell'art.6 del d.l. n.463/83, aveva diritto, ai sensi del comma 7 di tale norma, di conservare “cristallizzato” l'importo di tutte le integrazioni pur dopo questa data (30 settembre 1983) fino al riassorbimento per effetto della perequazione automatica della pensione base - ha dovuto essere corretta in conseguenza della nuova disciplina della materia, costituita dall'art.11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n.537, nel testo risultante dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza n.240/94 della Corte Costituzionale. + La norma in questione ha, invero, testualmente disposto "L'art.6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983 n.463, convertito con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983 n.638, si interpreta nel senso che, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione". Con la citata sentenza n.240/94, però, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima tale disposizione "nella parte in cui - nel caso di due o più pensioni integrate al minimo, delle quali una sola conserva il diritto alla integrazione ai sensi dell'art.6, comma 3, del ripetuto d.l. n.463/83, non risultando superati i limiti di reddito fissati nei commi precedenti prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica". Per effetto della menzionata disciplina: a) quando il pensionato risulti percettore di un reddito complessivamente superiore al limite fissato dal più volte citato art.6, commi 1 e 2, cessa il diritto alla integrazione di tutte le pensioni e la garanzia della conservazione del trattamento minimo "cristallizzato” nell'importo spettante al 30 settembre 1983 opera con riferimento ad una pensione soltanto tra quelle precedentemente integrate, pensione che va individuata con i criteri di cui alla seconda parte del comma 3 del ripetuto art.6, mentre l'altra, o le altre, spettano nell'importo a calcolo;
b) all'opposto, nel caso di possesso di un reddito inferiore ai limiti prefissati dalla legge, il pensionato 5 " " mantiene il diritto alla integrazione al trattamento minimo soltanto per una delle pensioni precedentemente integrate (vigendo, dal 30 settembre 1983, il divieto di integrazioni plurime imposto dall'art.6, comma 3, prima parte) e conserva "cristallizzato" l'importo della integrazione già conseguito, o comunque dovuto, alla data del 30 settembre 1983 sulle altre pensioni. In altri termini, riferita al caso sub a) la frase "il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dell'art.6 del d.l. n.463 del 1983” significa mantenimento solo su questa pensione del trattamento minimo "cristallizzato” nell'importo spettante al 30 settembre 1983; riferita al caso sub b) significa mantenimento del diritto all'integrazione al trattamento minimo solo per questa pensione e conservazione "cristallizzata" dell'importo integrato delle altre. In applicazione di questi principi, poiché, nel caso di specie, è pacifico che il reddito posseduto dalla pensionata era superiore, nel 1983, al limite di legge, alla pensionata medesima, a far data dal 1° ottobre 1983, spettava solamente il diritto alla conservazione "cristallizzata" dell'importo dell' unica pensione integrata, ovvero (in ipotesi di godimento di una pluralità di pensioni integrate) dell'importo di una sola soltanto di queste pensioni, da individuare con i criteri di cui al comma 3, seconda parte, del ripetuto art.6, con riduzione a calcolo delle altre. Appare dunque fondata la tesi dell'INPS, in quanto il Tribunale, nel suo ragionamento, non distingue tra le varie ipotesi prefigurate dalla legge, né chiarisce, per conseguenza, se l'accoglimento della domanda della pensionata sia fondato o meno sull'accertamento che la pensione erogata dal Fondo Telefonici era l'unica pensione integrata al trattamento minimo anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. n.463/83. Alla stregua delle su esposte considerazioni la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata, per l'accertamento in questione, alla Corte d'appello di Torino, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione. 6
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino Cosi deciso il 25 marzo 2002 Il Presidente Il Cons. estensoreEsta ficuro falle estпро шел еве IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 22 GIU, 2002 IL CANCELLIERE 7