Sentenza 21 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/10/2003, n. 15740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15740 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DI POPO ITALIANO5740 / 03 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MERCURIO Presidente Dott. Ettore R.G.N. 25697/01 BATTIMIELLO - Consigliere Cron. 32063 Dott. Bruno - Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO - Rep. - Consigliere Ud. 07/03/03 Dott. Gabriella COLETTI | Dott. NI AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: AN AN, LO TU, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA S.CROCE IN GERUSALEMME, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PUCCIARELLI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo 2003 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
1418 -1- - controricorrente | avverso la sentenza n. 32611/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 20/10/00 R.G.N. 8898/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/03 dal Consigliere Dott. NI AMOROSO;
udito l'Avvocato OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 25697/01 ud. 7 marzo 2003 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al Pretore del lavoro di Roma ON NI, LL UL ed altri litisconsorti premettevano: di aver lavorato alle dipendenze dell'Ente Ferrovie dello Stato e di essere cessato dal servizio, a seguito di domanda di prepensionamento, nel corso della vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1984- 1986; che tale contratto collettivo aveva previsto un incremento stipendiale a regime scaglionato nel triennio;
che ad esso ricorrente era stata liquidata la buonuscita con calcolo elaborato in base all'ultimo stipendio percepito senza includere i miglioramenti retributivi stipendiali successivi. I ricorrenti chiedevano quindi che l'indennità di buonuscita fosse riliquidata in base al calcolo dell'intero aumento di stipendio previsto dal CCNL 1984/86 e che la società FF. SS. fosse condannata al pagamento delle differenze economiche, maggiorate degli interessi e della valutazione monetaria. La società FF.SS. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Con sentenza dell'8 febbraio 1996 il Pretore dichiarava il difetto di giurisdizione per ↓ alcuni ricorrent e per altri (tra cui ON NI e LL UL) rigettava nel merito la domanda ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione proposta dalla società resistente. Avverso detta decisione i dipendenti proponevano appello chiedendo, in forza delle tesi già illustrate in primo grado, l'accoglimento della domanda. La società appellata si costituiva in giudizio resistendo all'appello. TIl Tribunale di Roma, con sentenza del 25 gennaio 10 ottobre 2000, ha rigettato l'appello. Contro questa decisione ON NI e LL UL propongono ora ricorso per cassazione con due motivi. 25697/2001 3 ud. 7 marzo 2003 La società intimata ha resistito con controricorso, illustrato anche da successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in due motivi. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 cod. civ. in relazione agli artt. 1 e 2 1. n. 778/85. Sostengono i ricorrente che la citata normativa contrattuale doveva essere interpretata nel senso che gli aumenti retributivi successivi al loro collocamento a riposo dovevano comunque essere calcolati nella buonuscita, la quale quindi doveva essere riliquidata. 1 ricorrenti denunciano poi, con il secondo motivo, l'erronea e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia.
2. Il ricorso è inammissibile. I ricorrenti hanno omesso di censurare la ratio decidendi primaria della pronuncia impugnata;
ossia la ritenuta maturazione della prescrizione. Sicché le critiche che i ricorrenti muovono alla pronuncia impugnata nei due motivi di ricorso sono prive di rilevanza perché attengono ad una motivazione aggiuntiva e sostanzialmente subordinata che il tribunale svolge per affermare che, ove anche la prescrizione non fosse maturata, comunque la pretesa degli appellanti era infondata nel merito. Il difetto di rilevanza delle censure suddette comporta la radicale inammissibilità del questa ricorso, senza necessità di rilevare che peraltro nel merito Corte si è già ripetutamente pronunciata (in particolare, con la sentenza 20 ottobre 1998, n. 10400, che ha enunciato il principio per cui, con riguardo al contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992 ed ai fini dell'applicazione della clausola che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio, è conforme ai canoni legali di ermeneutica e adeguatamente motivata la soluzione della questione interpretativa che limiti l'operatività di tale attribuzione alla sola determinazione del trattamento pensionistico e ne rifiuti l'estensione alla quantificazione della base di computo dell'indennità di buonuscita). 25697/2001 ud. 7 marzo 2003 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla soccombenza consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 20,70 oltre curo 1.300 (milletrecento) per onorario d'avvocato ed oltre spese generali, IVA e CAP. Così deciso in Roma il 7 marzo 2003 Il Presidente Il Consigliere estensore Este percusio (Ettore Mercurio) (NI AmorosęNI EN IL CONLIRERE: LI Depositato in celleria 21 OTT.2003 CANLIRE 25697/2001 5 ud. marzo 2003