Articolo 72 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 71Articolo 73
Versione
4 maggio 1973
Art. 72.
Responsabilita' degli obbligati al trasporto degli effetti postali Limiti

Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, indipendentemente da quanto dispone il successivo art. 73, assumono verso l'Amministrazione, anche per il fatto dei propri agenti, la stessa responsabilita' che l'Amministrazione assume verso i suoi utenti.
Non cessa la responsabilita' verso l'Amministrazione nel caso di abbandono della nave previsto nel codice della navigazione .
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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